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Decisione

60.2004.287

istanza di ispezione degli atti. convivente del deceduto (omicidio colposo) quale istante.

25 novembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano

1997, ad art. 69 n. 4 e 5, p. 218/9).

4. L'art.

27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 v.CPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

5. In relazione all’art. 27 CPP, le esigenze poste dal codice sono

inferiori rispetto a quelle dell’art. 69 CPP: è sufficiente un interesse

giuridico legittimo. A questo proposito l’istante fa riferimento a pretese per

perdita di sostegno e per torto morale che intende far valere, ed in relazione

alle quali chiede l’accesso agli atti.

Considerato

come le pretese ventilate non siano a priori infondate, ritenuto che a determinate

condizioni restrittive il diritto assicurativo può risarcire simili pretese in

presenza di una convivenza stabile e duratura, e considerato come nel presente

caso l’istante aveva convissuto con il defunto per oltre dieci anni prima del

decesso, si è in presenza di una relazione stabile e duratura, che permette di

eccezionalmente riconoscere un interesse giuridico fondato nell’ottica

dell’art. 27 CPP. Una ponderazione dei contrapposti interessi fa prevalere quelli

dell’istante, ritenuto che l’accoglimento delle pretese o meno dipenderà ulteriormente

da una convenzione tra le parti o da un giudizio civile.

6. L’istanza

è accolta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha

occasionate.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 27 CPP, sulle spese gli art. 1 ss. e 39 lett. f LTG e ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi di CHF

100.

-- (cento), sono a carico di __________ IS 1, __________.

3.

Intimazione:

-

-;

-

-

-

-

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

2.

patrocinato da: PA 2

3.

PI 3

4.

PI 4

5.

PI 5

6.

PI 6

6.

patrocinato da: PA 3

7.

PI 7

8.

PI 8

1, 3, 4, 5 patrocinati da: PA 4

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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