60.2004.287
istanza di ispezione degli atti. convivente del deceduto (omicidio colposo) quale istante.
25 novembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2004.287
Data decisione, Autorità:
25.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. convivente del deceduto (omicidio colposo) quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.287
Lugano
25 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici,
esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5.8.2004
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PA 1,
,
tendente ad
ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto penale MP __________;
preso atto dello
scritto 16.8.2004 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani che, dopo
aver riassunto l’esito del procedimento, si rimette al prudente criterio di
questa Camera per valutare i contrapposti interessi delle parti;
preso atto dello
scritto 18/19.8.2004 di __________ PI 1, __________ PI 3, __________ PI 4 e __________
PI 5, che si oppongono all’accoglimento dell’istanza in quanto non va
riconosciuto un legittimo interesse alla convivente;
preso atto dello
scritto 23/24.8.2004 di __________ PI 2, che non si oppone all’accesso agli
atti;
preso atto dello
scritto 23/24.8.2004 di __________ PI 6, che non solleva obbiezione all’accesso
agli atti;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. L’istante
è l'ex convivente di __________ (detto __________) __________, deceduto a __________
in un infortunio sul lavoro in data 3.9.2003. Con l’istanza qui in esame, ella
chiede l’accesso agli atti dell’inchiesta penale avviata a seguito dell’incidente,
e ciò per poter eventualmente valutare responsabilità di terzi, ed in
particolare del datore di lavoro e dell’eventuale sua assicurazione. Nelle
motivazioni della propria istanza, fa riferimento a pretese assicurative per
torto morale.
2. Delle
prese di posizione delle altre parti già si è detto in entrata della presente
decisione. Importa osservare che alcune parti, come già in precedenza il
sostituto procuratore pubblico, hanno eccepito la mancanza di legittimo
interesse da parte dell’istante.
3. La
giurisprudenza di questa Camera ha in passato negato la qualifica di
personalmente danneggiato ad un convivente, in relazione alla presentazione di
un’istanza di promozione dell’accusa (decisioni della CRP del 17.3.1989 in re
R.B. e del 21.10.2004 in re. V.M.). Diversa è invece la posizione degli eredi
di chi subisce un reato: ad essi compete la facoltà di costituirsi parte
civile, in applicazione del principio della successione universale (M. RUSCA /
Fatti
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, ad art. 69 n. 4 e 5, p. 218/9).
4. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 v.CPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
5. In relazione all’art. 27 CPP, le esigenze poste dal codice sono
inferiori rispetto a quelle dell’art. 69 CPP: è sufficiente un interesse
giuridico legittimo. A questo proposito l’istante fa riferimento a pretese per
perdita di sostegno e per torto morale che intende far valere, ed in relazione
alle quali chiede l’accesso agli atti.
Considerato
come le pretese ventilate non siano a priori infondate, ritenuto che a determinate
condizioni restrittive il diritto assicurativo può risarcire simili pretese in
presenza di una convivenza stabile e duratura, e considerato come nel presente
caso l’istante aveva convissuto con il defunto per oltre dieci anni prima del
decesso, si è in presenza di una relazione stabile e duratura, che permette di
eccezionalmente riconoscere un interesse giuridico fondato nell’ottica
dell’art. 27 CPP. Una ponderazione dei contrapposti interessi fa prevalere quelli
dell’istante, ritenuto che l’accoglimento delle pretese o meno dipenderà ulteriormente
da una convenzione tra le parti o da un giudizio civile.
6. L’istanza
è accolta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha
occasionate.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 27 CPP, sulle spese gli art. 1 ss. e 39 lett. f LTG e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi di CHF
100.
-- (cento), sono a carico di __________ IS 1, __________.
3.
Intimazione:
-
-;
-
-
-
-
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
2.
patrocinato da: PA 2
3.
PI 3
4.
PI 4
5.
PI 5
6.
PI 6
6.
patrocinato da: PA 3
7.
PI 7
8.
PI 8
1, 3, 4, 5 patrocinati da: PA 4
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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