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Decisione

60.2004.288

istanza di ispezione degli atti. autorità di ricorso quale istante.

20 settembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti di legge appaiono dati, in particolare con riferimento agli art.

55 ss. Lpamm;

che

con decisione 10.9.2003 questa Camera aveva peraltro riconosciuto il legittimo

interesse del __________ all'ispezione degli atti (inc. 60.2003.269; cfr. anche

scritto 21.9.2000, con il quale l'allora procuratore pubblico __________ __________

- seppur in dispregio della procedura di cui all'art. 27 CPP - aveva concesso

all'allora __________, con l'accordo dell'accusato, l'esame dell'incarto);

che

- a tutela dei diritti di terzi (e segnatamente dei pazienti) e del segreto

medico - si giustifica nondimeno escludere dalla presente autorizzazione i

documenti attinenti ai pazienti (cartelle cliniche, ecc.);

che

- posto come il procedimento penale sia attualmente pendente davanti alla Corte

delle assise criminali di Lugano, davanti alla quale __________ PI 1 è stato

deferito - il suo presidente determinerà i tempi e le modalità di compulsazione

degli atti, compresa la concessione della facoltà di estrarne copie, tenendo

conto delle necessità di preparazione del dibattimento e dei diritti di terzi;

che

l'istanza è accolta, senza prelevamento di tassa di giustizia e spese.

Per questi

motivi,

richiamato

l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

1.

patrocinato da: PA 1

2.

PI 2

1.

patrocinato da: PA 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il

vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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