60.2004.288
istanza di ispezione degli atti. autorità di ricorso quale istante.
20 settembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2004.288
Data decisione, Autorità:
20.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. autorità di ricorso quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.288
Lugano
20 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Alessandro Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini
ed Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 6/9.8.2004 presentata dal
IS 1, ,
con la quale
chiede l'autorizzazione a consultare gli atti del procedimento penale
promosso nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. ti __________
PA 1, __________, e __________ PA 2, __________);
richiamati i
preavvisi favorevoli 25/26.8.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni e
30/31.8.2004 di __________ PI 1;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
con istanza 6/9.8.2004 - trasmessa d'ufficio a questa Camera dal Tribunale
penale cantonale - il IS 1 chiede - ritenuto che "(…) la decisione di
mancata revoca della sospensione dell'attività medica oggetto di ricorso
dinanzi al Consiglio di Stato si fonda anche sulle risultanze dell'inchiesta
penale" - la facoltà di ispezionare gli atti del procedimento penale
promosso nei confronti del ricorrente __________ PI 1;
che
giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato
il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti
dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione";
che
Fatti
i presupposti di legge appaiono dati, in particolare con riferimento agli art.
55 ss. Lpamm;
che
con decisione 10.9.2003 questa Camera aveva peraltro riconosciuto il legittimo
interesse del __________ all'ispezione degli atti (inc. 60.2003.269; cfr. anche
scritto 21.9.2000, con il quale l'allora procuratore pubblico __________ __________
- seppur in dispregio della procedura di cui all'art. 27 CPP - aveva concesso
all'allora __________, con l'accordo dell'accusato, l'esame dell'incarto);
che
- a tutela dei diritti di terzi (e segnatamente dei pazienti) e del segreto
medico - si giustifica nondimeno escludere dalla presente autorizzazione i
documenti attinenti ai pazienti (cartelle cliniche, ecc.);
che
- posto come il procedimento penale sia attualmente pendente davanti alla Corte
delle assise criminali di Lugano, davanti alla quale __________ PI 1 è stato
deferito - il suo presidente determinerà i tempi e le modalità di compulsazione
degli atti, compresa la concessione della facoltà di estrarne copie, tenendo
conto delle necessità di preparazione del dibattimento e dei diritti di terzi;
che
l'istanza è accolta, senza prelevamento di tassa di giustizia e spese.
Per questi
motivi,
richiamato
l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
1.
patrocinato da: PA 1
2.
PI 2
1.
patrocinato da: PA 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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