60.2004.297
ricorso in materia di libertà provvisoria. bisogni dell'istruzione (pericolo di collusione e di inquinamento delle prove).
16 settembre 2004Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
60.2004.297
Data decisione, Autorità:
16.09.2004, CRP
Titolo:
ricorso in materia di libertà provvisoria. bisogni dell'istruzione (pericolo di collusione e di inquinamento delle prove).
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 95 CPP-TI
art. 107 CPP-TI
art. 284 let. a CPP-TI
Incarto n.
60.2004.297
Lugano
16 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso
20/23.8.2004 presentato da
RI 1, ,
patr. da: lic.
iur. __________ __________, PA 1, ,
contro
la decisione
12.8.2004 emanata dal giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin in
materia di libertà provvisoria;
preso atto delle
osservazioni del procuratore pubblico Rosa Item del 6.9.2004, con le quali postula
la reiezione del ricorso;
preso atto delle
osservazioni del giudice dell'istruzione e dell'arresto del 25/26.8.2004, con
le quali si rimette al giudizio di questa Camera;
preso atto delle
ulteriori osservazioni, in replica, del ricorrente, in data 6/7.9.2004;
preso atto della
duplica del procuratore pubblico del 13.9.2004, che conclude nuovamente per la
reiezione integrale del ricorso;
preso atto della
rinuncia alla duplica del giudice dell'istruzione e dell'arresto, in quanto i
fatti oggetto della replica sono successivi alla sua decisione ed a lui
sconosciuti;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. Il
ricorrente è stato arrestato in data 21.7.2004, nell’ambito dell'inchiesta __________.
L’arresto è stato confermato dal giudice dell'istruzione e dell'arresto il
giorno successivo, dati i gravi indizi di colpevolezza e le necessità istruttorie
(decisione del 12.8.2004, inc. Giar n. __________).
Con
istanza del 5/6.8.2004, egli ha chiesto la libertà provvisoria. Dopo il
preavviso negativo del procuratore pubblico del 9.8.2004, con decisione del
12.8.2004 (inc. Giar __________) il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha
respinto l’istanza. Contro quest’ultima decisione il ricorrente ha presentato
tempestivo gravame a questa Camera.
2. Dall’inoltro
del ricorso, l’inchiesta è continuata, ed anche il giudice dell'istruzione e
dell'arresto ha prolato un’ulteriore decisione, in data 30.8.2004 (inc. Giar n.
__________) relativo all’accesso agli atti.
3. Il
ricorrente, verbalizzato una prima volta il 12.7.2004 (all. 3 dell’AI 1
dell’incarto MP __________), in occasione dell’arresto di __________ __________
e __________ __________, è stato successivamente arrestato il 21.7.2004, sulla
base delle dichiarazioni fatte da __________ __________, in particolare nel suo
verbale del 20.7.2004 (all. 2 all’AI 1). In questo verbale quest’ultimo ha
indicato il ricorrente quale persona che per conto suo era andato in più
occasioni a __________, a procacciarsi eroina, contro un compenso di fr. 250.--
ogni volta (verbale del 20.7.2004, p. 3).
4. Nel
corso dell’inchiesta, il ricorrente è stato interrogato in diverse occasioni,
sia dalla polizia (verbali del 12.7.2004, 21.7.2004, 27.7.2004, 24.8.2004 - in
due occasioni -), sia dal procuratore pubblico (verbali del 4.8.2004, del
3.8.2004 e del 7.9.2004), sia ovviamente dal giudice dell'istruzione e dell'arresto,
in occasione della conferma (in data 22.7.2004). Anche __________ __________ è
stato sentito più volte, in particolare in polizia (in data 15.7.2004,
20.7.2004, 29.7.2004, 30.7.2004, 11.8.2004, 24.8.2004, 6.9.2004 e 10.9.2004).
In
questi giorni sono previsti due confronti, tra il ricorrente e __________ __________
e tra il ricorrente e __________ __________ (duplica del procuratore pubblico).
5. Preliminarmente
occorre considerare che questa Camera, chiamata a decidere un ricorso in tema
di detenzione preventiva, vista l’importanza del diritto costituzionale in
gioco, ovvero la libertà personale, tutelata dall'art. 10 cpv. 2 Cost e
dall’art. 8 cpv. 2 lett. a Cost. TI, deve valutate il fondamento del ricorso e
la fattispecie sottoposta a giudizio non ex tunc (al momento della
presentazione della richiesta di libertà personale, al momento del preavviso
negativo, o al momento della decisione del giudice dell'istruzione e
dell'arresto), ma ex nunc, tenendo quindi conto di circostanze emerse successivamente
(M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 12 e soprattutto 24 ad art. 100 CPP). Per questa
ragione, il presente giudizio tiene conto anche di quanto emerso dall’inchiesta
dopo il 12.8.2004, data della decisione del giudice dell'istruzione e
dell'arresto qui impugnata.
6. In
tema di libertà questa Camera decide con pieno potere di cognizione (art. 286
cpv. 4 CPP), con libero esame del fatto e del diritto. Giusto il disposto
dell’art. 101 CPP, questa Camera deve decidere entro brevi termini. Nel
presente caso, l’avvenuto inoltro da parte del ricorrente di un ulteriore
allegato scritto di osservazioni, di fatto una replica, con la conseguente
necessità di concedere alle parti un termine per prendere posizione sul medesimo,
ha certamente allungato i tempi rispetto a quelli usuali ossequiati da questa Camera
per evadere i gravami in materia di libertà personale.
7. Secondo
gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel
solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e
mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato
l'esistenza di gravi indizi di colpabilità a carico dell'arrestato e dall'altro
la giustificazione di bisogni dell'istruzione, di garanzia contro i rischi di
collusione e dell'inquinamento delle prove, della protezione dell'ordine
pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto del
principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158 e
1980 p. 40; DTF 115 Ia 293; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 7
ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht,
5. ed., Basilea 2002, § 68 n. 8 ss.).
Il
diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto
sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base
legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni
di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa
Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP;
DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss.
ad art. 95 CPP; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2329
ss.).
La
detenzione preventiva è misura straordinaria (cfr. art. 95 cpv. 1 CPP) e deve
perciò essere quanto più possibile limitata nel tempo. Conformemente al
principio di proporzionalità (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 10
ad art. 95 CPP e 1 ss. ad art. 96 CPP), se delle misure sostitutive permettono
ragionevolmente di raggiungere lo stesso obiettivo d'interesse pubblico, in
particolare a garantire che l'accusato si presenterà in qualsiasi tempo
all'autorità competente per il compimento degli atti processuali o per scontare
la pena o per l'esecuzione di una misura di sicurezza (art. 107 cpv. 2 CPP),
queste vengono applicate, non solo in sostituzione dell'arresto (art. 96 CPP),
ma anche di una carcerazione preventiva già iniziata (art. 107 CPP).
Il
criterio di proporzionalità impone inoltre che venga scelta la misura
sostitutiva meno afflittiva tra quelle che consentono di raggiungere lo scopo
prefisso. L'importo cauzionale, ad esempio, deve essere adeguato all'effettivo
pericolo di fuga, non al limite teorico delle possibilità economiche
dell'accusato. Parimenti, le misure sostitutive devono perciò cessare - o
devono essere adattate all'emergere di nuove circostanze - se e quando venga
meno la ragione che le giustifica (R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 68 n. 45
e rif.; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2438 ss. e rif.).
Tra
le misure sostitutive all'arresto, l'art. 96 CPP elenca, in modo non esaustivo,
la prestazione di una cauzione (cfr. art. 110 CPP: deposito di adeguate garanzie
patrimoniali), il deposito dei documenti di legittimazione, la regolare
comparizione davanti a un ufficio, la residenza in un luogo determinato o
"altri provvedimenti idonei". Con quest'ultima espressione, il
legislatore ha lasciato al magistrato competente ampia facoltà nell'adeguare e
scegliere il provvedimento sostitutivo alle circostanze del singolo caso,
tenendo in considerazione eventuali proposte dell'accusato (M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 1 ss. ad art. 96 CPP). Entrano pure in
considerazione provvedimenti quali il divieto di svolgere una certa attività o
di frequentare luoghi specifici, di contattare determinate persone, come pure
l'obbligo di segnalare la propria presenza all'autorità di polizia (G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 2458 ss.). Tutte queste misure possono venire prese
singolarmente o cumulativamente (art. 96 CPP; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
op. cit., n. 2 ad art. 96 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2466).
8. Il
primo presupposto per il mantenimento del carcere preventivo, segnatamente
l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un
delitto, è nella fattispecie pacifico. Nei propri verbali, il ricorrente ha
ammesso un certo numero di viaggi (almeno cinque, nei verbali dopo la
ritrattazione - verbali del 3.9.2004 e del 7.9.2004 -, circa il doppio in
precedenza - verbale del 4.8.2004), nonché la consapevolezza dello scopo di
detti viaggi. Si deve quindi concludere all’esistenza di seri indizi di
colpevolezza a carico del ricorrente per un suo coinvolgimento nel traffico di
stupefacenti.
9. I
rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai
bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o
prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentiti o ancora da
sentire - o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere
al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto
in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo
scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di
ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del
prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di
questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera
astratta (DTF 117 Ia 257; decisione TF 23.3.2000 in re A. e rif.; R. HAUSER /
Fatti
E. SCHWERI, op. cit., § 68 n. 13; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2344 ss.).
10. Nel
presente caso, i rischi di collusione e di inquinamento di prove erano
certamente dati, sia al momento dell’arresto, sia al momento della conferma,
sia al momento della successiva decisione del 12.8.2004 del giudice
dell'istruzione e dell'arresto. In particolare, quest’ultimo correttamente
osservava nella propria decisione anzitutto la reticenza del ricorrente, sia
sui fatti, sia sul proprio consumo di stupefacenti. La successiva ritrattazione
delle proprie dichiarazioni da parte del ricorrente ha evidentemente confermato
questa reticenza, ma soprattutto ha richiesto ulteriori atti d’inchiesta ed ha
certamente allungato i tempi. Questa situazione ha richiesto diverse audizioni
del ricorrente, nonché l’audizione delle altre persone coinvolte, alle quali
dovevano essere contestate le diverse versioni del ricorrente.
L’esistenza
di rischi di collusione e di inquinamento di prove, evidenziati dal procuratore
pubblico ed ammessi dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, non erano solo
teorici, ma concreti, al punto che si sono addirittura concretizzati, malgrado lo
stato di detenzione del ricorrente e di __________ __________, a seguito dei
contatti avvenuti tra di loro al __________. Con le inevitabili ripercussioni
negative sull’inchiesta.
11. I
bisogni dell’istruttoria, concretamente i rischi di collusione e di inquinamento
di prove, sono dati certamente fino al momento in cui saranno operati i
confronti tra il ricorrente e __________ __________ per una verso, tra il
ricorrente e __________ __________ per l’altro verso.
Questi
due confronti sono programmati in questi giorni, ed in considerazione del tempo
trascorso non possono essere ulteriormente procrastinati.
12. Accanto
alla necessità di esperire i due surriferiti confronti, avanti al procuratore
pubblico, dall’incarto emergono altri bisogni d’inchiesta.
In
particolare si fa riferimento alla necessità anzitutto di identificare due
persone, i cui dati anagrafici non sono noti, denominati dagli accusati __________
e __________, poi sentirli e contestare al ricorrente ed a __________ __________
le loro eventuali dichiarazioni.
Questi
bisogni d’inchiesta, con il corollario del relativo pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove in caso di messa in libertà del ricorrente, sono
effettivi, ma non tali, in una ponderazione degli interessi in gioco, da
giustificare la protrazione della detenzione preventiva del qui ricorrente. Ciò
in particolare in considerazione del fatto che agli atti dell’incarto, per
quanto noto a questa Camera, ci sono poche indicazioni ed elementi per arrivare
in tempi brevi all’identificazione di __________ e di __________, alla loro
audizione, per evitare il pericolo di collusione e di inquinamento, per poi
procedere agli eventuali confronti.
13. Per
concludere, esistono sufficienti motivi d’interesse pubblico, ed in particolare
bisogni d’inchiesta, pericolo di collusione e di inquinamento di prove, per
giustificare la detenzione preventiva fino all’avvenuto confronto tra il
ricorrente e __________ __________ e fra il ricorrente e __________ __________,
ritenuto che gli stessi non debbono essere procrastinati rispetto alle date già
fissate. Dopo di che il ricorrente va messo in libertà provvisoria alle
condizioni - tese a scongiurare o a contenere il pericolo residuo di collusione
e d’inquinamento di prove - di evitare qualsiasi contatto con le altre persone
coinvolte nell'inchiesta (sotto comminatoria dell'eventuale estensione del
procedimento al reato di favoreggiamento giusta l'art. 305 CP), di rimanere
costantemente a disposizione degli inquirenti per qualsiasi ulteriore necessità
e di rendersi reperibile attraverso il patrocinatore. Questa soluzione s’impone
anche in ossequio al principio della proporzionalità.
14. Circa
la durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite
massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata
complessiva superi quella della pena privativa della libertà che
presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147
consid. 5a, 113 Ia, 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep.
1980, p. 46 consid. 3b).
Il
protrarsi del carcere preventivo deve comunque obbedire al principio della
proporzionalità, stando al quale la durata dipende anche dalle circostanze
concrete, in particolare, dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal
comportamento dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b, 105 Ia 33 consid. 4b).
15. La
necessità di ossequiare il principio della proporzionalità prevale sui bisogni
dell’inchiesta residui, in relazione al pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove. Dopo i confronti previsti, non appare più
proporzionata la continuazione della detenzione anche alla luce del principio
della proporzionalità.
16. Il
ricorso viene quindi accolto, in particolare con riferimento anche a quanto
fatto (dal procuratore pubblico e dalla polizia) e da quanto emerso
prevalentemente dopo la decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto,
ed in considerazione del tempo da allora trascorso. Non si prelevano tasse di
giustizia e spese; al ricorrente vengono assegnate le ripetibili.
Per questi
motivi,
visti gli art.
95 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto. Di conseguenza __________ RI 1 viene messo in libertà
provvisoria - esperiti i confronti con __________ __________ e __________ __________
- alle seguenti cumulative condizioni:
- evitare
qualsiasi contatto con le altre persone coinvolte nell'inchiesta sotto
comminatoria dell'eventuale estensione del procedimento al reato di
favoreggiamento (art. 305 CP);
- rimanere
costantemente a disposizione degli inquirenti per qualsiasi ulteriore
necessità;
- rendersi
reperibile attraverso il patrocinatore.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà
ad __________ RI 1, __________, fr. 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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