60.2004.300
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa.
19 ottobre 2004Italiano20 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
60.2004.300
Data decisione, Autorità:
19.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa.
COMPLETAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
TRUFFA
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 146 CPS
Incarto n.
60.2004.300
Lugano
19 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici,
astenuto)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
promozione dell’accusa 20/24.8.2004 presentata da
IS 1, ,
IS 2, ,
IS 3, ,
IS 4, ,
IS 5, ,
tutti patr. da:
PA 1, ,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 9.8.2004 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti
nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. __________
PA 2, __________), __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________
__________, __________),e __________ PI 3, __________, per titolo di
appropriazione indebita, truffa, false indicazioni su attività commerciali,
amministrazione infedele e falsità in documenti;
premesso che
l’istanza di promozione dell’accusa riguarda soltanto l’ipotesi di reato di
truffa nei confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2;
preso atto delle
osservazioni 3/7.9.2004 del procuratore pubblico che postula la reiezione
dell’istanza;
preso atto delle
osservazioni 7/8.9.2004 del patrocinatore di __________ PI 2, che chiede di respingere
l’istanza e protesta spese e ripetibili;
preso atto delle
osservazioni 17/21.9.2004 del patrocinatore di __________ PI 1, che chiede di
respingere l’istanza e protesta spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. In
data 9.8.2004, il procuratore pubblico ha preso diverse decisioni nel contesto
di due incarti, MP __________ e __________, relativi ad una serie di
malversazioni a suo tempo poste in atto da __________ PI 1, allora gerente
della __________ di __________, eventualmente con la partecipazione di __________
PI 2.
Con
atto d’accusa __________ il procuratore pubblico ha posto __________ PI 1 in
stato d’accusa avanti alla Corte delle assise correzionali di __________ per i
reati di ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti, appropriazione indebita
aggravata e ripetuta amministrazione infedele.
Contestualmente
il procuratore pubblico emanava un decreto d’abbandono (ABB __________) per __________
PI 1, nonché due decreti di non luogo a procedere: il primo, NLP __________ a
favore di __________ PI 2 per delle imputazioni di truffa, appropriazione indebita,
falsità in documenti e ricettazione; il secondo, NLP __________, a favore di __________
PI 1, __________ PI 2 e __________ PI 3, per delle ipotesi di reati di appropriazione
indebita, truffa, false indicazioni su attività commerciali, amministrazione
infedele e falsità in documenti. Contro quest’ultima decisione insorgono i qui
istanti.
2. Nella
loro istanza di promozione dell’accusa, gli istanti si concentrano e si
dilungano soprattutto sull’episodio di cui al punto 1 della decisione di non
luogo a procedere n. __________ del 9.8.2004, relativo alla messa a pegno del
libretto al portatore n. __________ avvenuta il 12.5.1995, a favore delle
società __________ e __________, riconducibili ad __________ PI 1. Con
riferimento agli atti dell’inchiesta ed a atti della banca, essi sostengono che
la messa a pegno è stata fatta dall’allora gerente della banca a favore dell’__________,
con successivo quasi immediato trasferimento di fondi a favore della società __________,
che era in difficoltà nel rientrare del debito contratto con la __________ di __________.
Per
gli istanti, contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore pubblico nella
decisione impugnata, si è trattato di vera e propria truffa, ai danni di __________
IS 1, proprietaria del libretto al portatore messo a pegno. La truffa sarebbe
avvenuta anzitutto sfruttando la situazione personale di __________ IS 1, che
il procuratore pubblico avrebbe valutato erroneamente. Non si trattava di una
persona che con costanza e regolarità si occupava della gestione del proprio
patrimonio e di quello della comunione ereditaria, ma piuttosto di una persona
anziana, malata e sprovveduta in materia bancaria. Inoltre la truffa è maturata
nel rapporto di piena fiducia che aveva nei confronti del gerente della banca.
In
relazione all’atto di pegno sottoscritto, gli istanti evidenziano che anche la
lettura dello stesso da parte di __________ IS 1 non avrebbe informato
chiaramente quest’ultima della natura dell’operazione che era indotta a fare
dal gerente della banca. A fronte di un normale atto di messa a pegno, la
vittima della truffa non era stata messa al corrente che si trattava di un’operazione
bancaria inusuale, a favore del gerente della banca medesimo, operata in una
situazione di chiaro conflitto d’interesse, con l’allettante prospettiva di un
tasso d’interesse favorevole, a favore di una situazione societaria (quella
della __________ e della __________) che rendeva sin dall’inizio improbabile,
per non dire escluso, il rientro dei fondi. Per questo, è irrilevante sapere se
abbia o meno letto l’atto di pegno, cosa che gli istanti escludono, o che abbia
informato o meno i figli (cosa che pure escludono). Anche facendo prova di
diligenza, leggendo attentamente l’atto di pegno, non avrebbe comunque ottenuto
le informazioni che l’autore della truffa le sottaceva, ovvero l’impegno dei
fondi a suo favore, in modo bancariamente irrito, con alto (se non sicuro)
rischio di successivo esercizio del pegno da parte della banca.
La
truffa sarebbe quindi stata commessa per omissione, sottacendo alla vittima
tutte queste circostanze, che non emergevano certo dall’atto di pegno. Per gli
istanti, autore della truffa è certamente __________ PI 1: l’accusa dev’esser promossa
anche a carico di __________ PI 2, quale amministratore delle società __________
e della __________.
L’istanza
affronta successivamente, ma in modo meno diffuso ed approfondito, altri tre
episodi del decreto di non luogo a procedere, in relazione ai quali chiede la completazione
delle informazioni preliminari.
Il
primo episodio (punto 3 del decreto di non luogo a procedere) è riferito a due
bonifici, di CHF 40'000.-- e CHF 60'000.--, risalenti al 29.1.1990. __________ IS
1, nel suo verbale, a sette anni dai fatti, ha messo in relazione i bonifici
con un’operazione immobiliare. Gli istanti sostengono che questo non è
possibile. Ritenuto che, sia in sede di richieste di complementi, sia successivamente,
hanno chiesto l’acquisizione di altri mezzi di prova, a cui il procuratore
pubblico non ha dato seguito, ritengono le informazioni carenti a tal punto da
giustificare una completazione.
Per
il secondo episodio (punto 6 del decreto di non luogo a procedere), relativo ad
un prestito di CHF 200'000.-- a __________ PI 2, gli istanti contestano il
rinvio alla sede civile fatta dal procuratore pubblico.
Il
terzo episodio (punto 4 del decreto di non luogo a procedere) è relativo ad un
bonifico bancario di CHF 400'000.-- del 10.1.1992, dal conto della __________
presso il __________, al conto diversi n. __________ della __________ di __________,
ed al successivo impiego di detti fondi senza alcun ordine di bonifico. Per gli
istanti, i fondi non sarebbero stati utilizzati per l’acquisto del pacchetto
azionario dell’__________, ma bonificati in modo irregolare al conto della __________.
Anche per quest’episodio si chiede la completazione delle informazioni
preliminari.
Nelle
premesse del proprio allegato di promozione dell’accusa, gli istanti
riferiscono anche delle procedure civili intraprese nei confronti della __________
di __________, nelle more e nei ritardi del procedimento penale. In
particolare, riferiscono della procedura iniziata e poi stralciata, per
acquiescenza della banca, relativa alla riconsegna di una cartella ipotecaria
di CHF 600'000.-- (inc. __________ della Pretura di __________), nonché
dell’altra procedura tesa alla restituzione di tre libretti al portatore, tra i
quali quello oggetto del primo punto del decreto di non luogo a procedere
impugnato (libretto n. __________, procedura __________ della Pretura di __________).
Nelle
conclusioni principali del loro allegato, gli istanti chiedono la promozione
dell’accusa per truffa contro __________ PI 1 e __________ PI 2 per la messa a
pegno del libretto __________, e la completazione delle informazioni
preliminari per gli altri tre episodi. A titolo subordinato, chiedono la completazione
per tutti e quattro gli episodi.
3. Nelle
proprie osservazioni del 3.9.2004, il procuratore pubblico si limita a rinviare
alla decisione impugnata, postulando rispettosamente la reiezione dell’istanza.
4. Nelle
proprie osservazioni, il patrocinatore di __________ PI 2 evidenzia anzitutto
l’irritualità della produzione avanti alla CRP di mezzi di prova (con
riferimento ai rapporti di revisione della banca), già proposti e non acquisiti
dal procuratore pubblico, senza che il rifiuto di acquisizione sia stato
impugnato avanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto. Constata che al
proprio patrocinato siano dedicate poche righe, ciò che costituisce una carenza
di motivazione. Neppure nei mezzi di prova proposti emerge in che modo gli
stessi potrebbero ulteriormente chiarire la fattispecie in relazione alla
posizione di __________ PI 2. Il patrocinatore di quest’ultimo conclude
chiedendo che l’istanza sia respinta in quanto irricevibile, subordinatamente
in quanto infondata.
5. Nelle
proprie osservazioni, il patrocinatore di __________ PI 1 sostiene che __________
IS 1 era persona in grado di capire quello che faceva. Sostiene che la messa a
pegno del libretto al portatore (punto 1 del non luogo a procedere) sia stata
voluta da __________ IS 1 per “far lavorare meglio i soldi” ad un saggio del
6%: il trasferimento dell’impegno dalla __________ all’__________ è avvenuto
successivamente. Sull’episodio della messa a pegno della cartella ipotecaria di
CHF 600'000.-- sostiene che la stessa fu voluta e ribadita da __________ IS 1.
La non conoscenza nel dettaglio degli investimenti o la non lettura diligente
dei documenti non significa inganno astuto ai sensi dell’art. 146 CP. In
relazione alla messa a pegno del libretto al portatore sottolinea come in quel
momento le due società immobiliari non erano in situazione economica difficile,
e le proprietà immobiliari garantivano certamente gli impegni verso al banca.
Sui bonifici alla __________ rileva l’assenza di seri e concreti indizi di
reato. Nell’operazione immobiliare di __________ non ha subito una perdita la
famiglia __________, bensì la __________, e quindi il suo patrocinato. Per il
versamento di CHF 400'000.--, non è sparito nulla: si tratta del pagamento in
nero del pacchetto azionario della __________. Non si pronuncia infine sul
prestito a __________ PI 2.
6. In
presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali entro dieci giorni, un’istanza motivata di promozione
dell’accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito.
7. L’art.
186 CPP ha inoltre introdotto al suo cpv. 4 la facoltà per la Camera dei
ricorsi penali di ordinare la completazione delle informazioni preliminari,
quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa
occorrono altre prove. La giurisprudenza di questa Camera prevede tale facoltà
in quattro casi.
Anzitutto
si può riaprire la fase delle informazioni preliminari quando il decreto di non
luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza di presupposti
processuali o di punibilità (p. es. intervenuta prescrizione, incompetenza
territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile, ecc.).
Avendo risolto negativamente simile questione pregiudiziale, il procuratore
pubblico avrà logicamente anche rinunciato a svolgere indagini preliminari,
nella convinzione della loro inutilità.
Al
loro svolgimento occorre dunque procedere qualora il presupposto sul quale si é
fondato il procuratore pubblico si riveli errato. Una promozione d’accusa
sarebbe invece prematura in assenza di accertamenti di fatto sufficienti (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991, p. 149-150; in tal senso vedi anche
un’anticipazione giurisprudenziale in REP. 1986, p. 160-161).
Analoga
situazione si verifica anche quando la convinzione pregiudiziale del
procuratore pubblico non porta su una questione d'ordine, ma di merito: si
pensi in particolare al caso in cui ritenga erroneamente che il comportamento
oggetto di denuncia, quand’anche venisse accertato, non costituirebbe comunque
reato.
Anche
in questo caso, l’errata sussunzione dei fatti al diritto deve avere quale
logica conseguenza il rinvio dell’incarto al procuratore pubblico per lo
svolgimento o la completazione delle informazioni preliminari, nella misura in
cui queste non sono state svolte per errata conclusione pregiudiziale.
Inversamente,
se il procuratore pubblico ha già raccolto le necessarie informazioni preliminari
ma, per un’errata applicazione del diritto, ha decretato il non luogo a
procedere, la Camera dei ricorsi penali accoglierà l’istanza di promozione
d’accusa senza richiedere all’istante nuove prove, quale condizione cumulativa
all’esistenza di seri indizi di colpevolezza.
Ulteriore
caso d’applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP è dato quando il procuratore pubblico
ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto, che se accertata
correttamente, potrebbe fondare l’esistenza di indizi di colpevolezza
sufficientemente seri da richiedere l’apertura dell'istruzione formale. Le
informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento, se il procuratore
pubblico è chiamato a completare le informazioni preliminari, accertando ed
apprezzando correttamente le circostanze di fatto.
Infine,
si applica l’art. 186 cpv. 4 quando le informazioni preliminari sono carenti
nell’accertamento dei fatti, ciò che non permette alla Camera dei ricorsi
penali di determinarsi sull’alternativa tra promozione d'accusa o conferma del
non luogo a procedere.
8. Va
premesso che l’istanza di completazione può essere presentata come richiesta
principale unicamente in caso di reato commesso da ignoti: negli altri casi può
essere proposta unicamente quale subordinata ad una principale di promozione
dell’accusa. Ciò non avviene nel presente caso.
9. Sempre
in ordine, occorre considerare come l’istanza, per quanto attiene ai tre
episodi per cui è chiesta unicamente la completazione, non adempia le
condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Camera. In particolare, l’istanza
si limita a sostenere l’esistenza di carenze nell’accertamento dei fatti, che
non permetterebbero di determinarsi sulla fondatezza o meno del decreto di non
luogo a procedere.
Per
Fatti
i due pagamenti del gennaio del 1990, gli istanti contestano le giustificazioni
date da __________ IS 1 (istante lei medesima!), sostenendo non potersi
trattare di pagamenti legati con un’operazione immobiliare. In assenza di
spiegazioni convincenti da parte di __________ PI 1 e __________ PI 2, concludono
sostenendo che non si può che trattare di una truffa o di un’appropriazione
indebita, proponendo dei mezzi di prova che possono semmai contraddire le spiegazioni
date da __________ IS 1, ma che non possono certo portare prove o elementi
indizianti a sostegno dell’ipotesi di truffa o di appropriazione indebita,
ritenuto inoltre che la documentazione relativa ai due bonifici riporta un
riferimento ad un operazione.
Non
si può ammettere l’esistenza di concreti e seri indizi della commissione di un
reato solo perché non è stato possibile trovare una spiegazione al bonifico.
Per
il bonifico bancario di CHF 400'000.--, l’istanza contesta la versione fornita
da __________ PI 1 e __________ PI 2 (pagamento di una parte del prezzo
dell’acquisto delll’__________), e deduce l’esistenza del reato di
appropriazione indebita per l’assenza dell’ordine di bonifico che trasferisce i
soldi dal conto transitorio presso la __________ di __________ al conto della __________.
Premesso che l’eventuale assenza dell’ordine di bonifico sia forse più
facilmente spiegabile con un pagamento in nero, in nessun modo si evidenziano
seri e concreti indizi della commissione di un reato.
Per
il prestito di CHF 200'000.-- a __________ PI 2, se il procuratore pubblico è
stato parco di spiegazioni nel decreto di non luogo a procedere, le
argomentazioni esposte nell’istanza non adempiono le esigenze poste dalla
giurisprudenza di questa Camera, anche perché le eventuali informazioni sulla
solvibilità o meno, raccolte tardivamente rispetto al momento della concessione
del prestito, non permettono certo di concludere a favore dell'esistenza di
seri e concreti indizi circa la commissione del reato di truffa.
10. Sempre
in ordine, anche la proposta d’accusa di truffa nei confronti di __________ PI
2 per la messa a pegno del libretto al portatore non adempie minimamente i
requisiti posti da questa Camera in relazione ad una simile istanza. Le sei
righe dedicate a __________ PI 2 nell’istanza (pto. 56 a p. 23) non contengono
certi indizi o prove a suo carico, ma si limitano alla formulazione di un
ragionamento, a partire dalla sua posizione di amministratore unico a suo tempo
rivestita nelle due società. Il “gap” rispetto a seri e concreti indizi di
colpevolezza appare palese.
11. Rimane
da esaminare la promozione dell’accusa contro __________ PI 1 in relazione
all’episodio della messa a pegno del libretto al portatore. A questo proposito,
e sempre in ordine, tre punti vanno chiariti.
Primo:
il testo dell’istanza di promozione dell’accusa indica in Alba IS 1 la
proprietaria del libretto al portatore (pto. 25 p. 9) e la vittima del reato di
truffa (pto. 55 p. 23). Di conseguenza solo __________ IS 1 è parte lesa e
parte civile, ad esclusione degli altri istanti. Rispetto a loro, l’istanza va
respinta in ordine.
Secondo:
non è dato a sapere se gli istanti agiscono singolarmente o quale comunione
ereditaria. L’istanza nulla specifica al proposito. Considerato quanto chiarito
al punto precedente, il problema della legittimazione potrebbe apparire dubbio,
ma la questione può rimanere indecisa.
Terzo:
come ricordato nell’istanza, è pendente presso la Pretura di __________ (inc. __________)
una procedura civile promossa da Alba IS 1 contro la __________ di __________
per la restituzione di tre libretti al portatore, tra i quali c’è anche quello
oggetto della messa a pegno del 12.5.1995 (libretto n. __________). Non essendo
stato convenuto in causa __________ PI 1, non si pone a questo proposito un
problema di litispendenza.
12. Il
reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a
cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o
dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone,
tra l'altro, un inganno astuto: questo è il caso se l'autore ordisce un tessuto
di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o
rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non
ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di
verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto
di fiducia particolare, considerato nondimeno che l'astuzia è esclusa quando la
vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF
6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 50 ss. ad
art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed.,
Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht
III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP).
13. Il
reato di truffa è un reato istantaneo. Determinante è poter ricostruire quanto
accaduto all’epoca dei fatti, ovvero al momento in cui è stata operata la messa
a pegno del libretto al portatore.
La
truffa è anche un reato nel quale è determinante il rapporto tra l’autore e la
vittima, nonché il comportamento di entrambi questi protagonisti.
14. Dopo
un ritardo iniziale ingiustificato, il Ministero pubblico ha cercato di
ricostruire quanto accaduto. In mancanza di una confessione, confrontato con
una situazione indiziaria, il Ministero pubblico si è scontrato con difficoltà
di ricostruzioni tali che non hanno permesso di giungere a seri e concreti
indizi di colpevolezza da giustificare una promozione dell’accusa.
Le
difficoltà oggettive riguardano anzitutto il tempo trascorso dai fatti.
Ulteriore
difficoltà è certamente l’assenza di una versione precisa e dettagliata da
parte di __________ IS 1, per operare una ricostruzione della dinamica dei
fatti e per poter contestare efficacemente detta versione alle altre persone
coinvolte.
In
mancanza di documenti falsi, anzi in presenza di documenti di messa a pegno
originali e firmati dalla vittima, è possibile solo fare supposizioni e nutrire
dei dubbi, come la diligente patrocinatrice della parte civile fa, ma non sono
dati in nessun modo seri indizi di colpevolezza, che permettano di contraddire
efficacemente la versione fornita dalle altre persone.
L’istanza
di promozione dell’accusa fonda l’ipotesi della truffa e del conseguente
inganno astuto principalmente su quanto non sarebbe stato detto al momento
della messa a pegno, da parte di un funzionario di banca in posizione di conflitto
d’interesse. Posto che quest'ultimo aspetto è più pertinente al reato di amministrazione
infedele, determinate, come rilevato dal procuratore pubblico è la diligenza o
meno di cui ha dato prova la presunta vittima al momento della sottoscrizione della
messa a pegno. In questo senso le conclusioni a cui è giunto il procuratore
pubblico sono ragionevoli e sostenibili, alla luce degli atti istruttori.
L’assenza
di richieste da parte dell’investitrice sul destino dei fondi, l’accettazione
di un tasso d’interesse superiore, nonché la sottoscrizione senza battere
ciglio di un documento di messa a pegno, permettono di escludere la commissione
di un reato di truffa per omissione. L’addotta incapacità di gestirsi della
presunta vittima non è stata documentata, in particolare con riferimento al
momento dell’eventuale commissione della truffa.
Al
contrario risulta che la presunta vittima ha intrapreso operazioni finanziarie
perlomeno discutibili, come aumentare i pegni immobiliari sull’immobile da lei
occupato al fine di ridurre il carico fiscale. Tutto ciò non permette certo di concludere
a favore dell'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________
PI 1.
15. L’istanza,
per quanto ricevibile, è respinta. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza,
con carico di ripetibili.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza,
per quanto ricevibile, è respinta.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese di fr. 200.--, per complessivi fr.
700.
-- (settecento), sono a carico in solido di __________ IS 1, __________, __________
IS 2, __________, __________ IS 3, __________, __________ IS 4, __________ e IS
5, __________, che rifonderanno in solido fr. 350.-- (trecentocinquanta) ad __________
PI 1, __________, e fr. 250.-- (duecentocinquanta) a __________ PI 2, __________.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss.
PPF.
4.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
1.
patrocinato da: PA 2
2.
PI 2
2.
patrocinato da: PA 3
3.
PI 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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