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Decisione

60.2004.300

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa.

19 ottobre 2004Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i due pagamenti del gennaio del 1990, gli istanti contestano le giustificazioni

date da __________ IS 1 (istante lei medesima!), sostenendo non potersi

trattare di pagamenti legati con un’operazione immobiliare. In assenza di

spiegazioni convincenti da parte di __________ PI 1 e __________ PI 2, concludono

sostenendo che non si può che trattare di una truffa o di un’appropriazione

indebita, proponendo dei mezzi di prova che possono semmai contraddire le spiegazioni

date da __________ IS 1, ma che non possono certo portare prove o elementi

indizianti a sostegno dell’ipotesi di truffa o di appropriazione indebita,

ritenuto inoltre che la documentazione relativa ai due bonifici riporta un

riferimento ad un operazione.

Non

si può ammettere l’esistenza di concreti e seri indizi della commissione di un

reato solo perché non è stato possibile trovare una spiegazione al bonifico.

Per

il bonifico bancario di CHF 400'000.--, l’istanza contesta la versione fornita

da __________ PI 1 e __________ PI 2 (pagamento di una parte del prezzo

dell’acquisto delll’__________), e deduce l’esistenza del reato di

appropriazione indebita per l’assenza dell’ordine di bonifico che trasferisce i

soldi dal conto transitorio presso la __________ di __________ al conto della __________.

Premesso che l’eventuale assenza dell’ordine di bonifico sia forse più

facilmente spiegabile con un pagamento in nero, in nessun modo si evidenziano

seri e concreti indizi della commissione di un reato.

Per

il prestito di CHF 200'000.-- a __________ PI 2, se il procuratore pubblico è

stato parco di spiegazioni nel decreto di non luogo a procedere, le

argomentazioni esposte nell’istanza non adempiono le esigenze poste dalla

giurisprudenza di questa Camera, anche perché le eventuali informazioni sulla

solvibilità o meno, raccolte tardivamente rispetto al momento della concessione

del prestito, non permettono certo di concludere a favore dell'esistenza di

seri e concreti indizi circa la commissione del reato di truffa.

10. Sempre

in ordine, anche la proposta d’accusa di truffa nei confronti di __________ PI

2 per la messa a pegno del libretto al portatore non adempie minimamente i

requisiti posti da questa Camera in relazione ad una simile istanza. Le sei

righe dedicate a __________ PI 2 nell’istanza (pto. 56 a p. 23) non contengono

certi indizi o prove a suo carico, ma si limitano alla formulazione di un

ragionamento, a partire dalla sua posizione di amministratore unico a suo tempo

rivestita nelle due società. Il “gap” rispetto a seri e concreti indizi di

colpevolezza appare palese.

11. Rimane

da esaminare la promozione dell’accusa contro __________ PI 1 in relazione

all’episodio della messa a pegno del libretto al portatore. A questo proposito,

e sempre in ordine, tre punti vanno chiariti.

Primo:

il testo dell’istanza di promozione dell’accusa indica in Alba IS 1 la

proprietaria del libretto al portatore (pto. 25 p. 9) e la vittima del reato di

truffa (pto. 55 p. 23). Di conseguenza solo __________ IS 1 è parte lesa e

parte civile, ad esclusione degli altri istanti. Rispetto a loro, l’istanza va

respinta in ordine.

Secondo:

non è dato a sapere se gli istanti agiscono singolarmente o quale comunione

ereditaria. L’istanza nulla specifica al proposito. Considerato quanto chiarito

al punto precedente, il problema della legittimazione potrebbe apparire dubbio,

ma la questione può rimanere indecisa.

Terzo:

come ricordato nell’istanza, è pendente presso la Pretura di __________ (inc. __________)

una procedura civile promossa da Alba IS 1 contro la __________ di __________

per la restituzione di tre libretti al portatore, tra i quali c’è anche quello

oggetto della messa a pegno del 12.5.1995 (libretto n. __________). Non essendo

stato convenuto in causa __________ PI 1, non si pone a questo proposito un

problema di litispendenza.

12. Il

reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a

cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o

dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in

tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone,

tra l'altro, un inganno astuto: questo è il caso se l'autore ordisce un tessuto

di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o

rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non

ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di

verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto

di fiducia particolare, considerato nondimeno che l'astuzia è esclusa quando la

vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF

6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 50 ss. ad

art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed.,

Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht

III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,

volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP).

13. Il

reato di truffa è un reato istantaneo. Determinante è poter ricostruire quanto

accaduto all’epoca dei fatti, ovvero al momento in cui è stata operata la messa

a pegno del libretto al portatore.

La

truffa è anche un reato nel quale è determinante il rapporto tra l’autore e la

vittima, nonché il comportamento di entrambi questi protagonisti.

14. Dopo

un ritardo iniziale ingiustificato, il Ministero pubblico ha cercato di

ricostruire quanto accaduto. In mancanza di una confessione, confrontato con

una situazione indiziaria, il Ministero pubblico si è scontrato con difficoltà

di ricostruzioni tali che non hanno permesso di giungere a seri e concreti

indizi di colpevolezza da giustificare una promozione dell’accusa.

Le

difficoltà oggettive riguardano anzitutto il tempo trascorso dai fatti.

Ulteriore

difficoltà è certamente l’assenza di una versione precisa e dettagliata da

parte di __________ IS 1, per operare una ricostruzione della dinamica dei

fatti e per poter contestare efficacemente detta versione alle altre persone

coinvolte.

In

mancanza di documenti falsi, anzi in presenza di documenti di messa a pegno

originali e firmati dalla vittima, è possibile solo fare supposizioni e nutrire

dei dubbi, come la diligente patrocinatrice della parte civile fa, ma non sono

dati in nessun modo seri indizi di colpevolezza, che permettano di contraddire

efficacemente la versione fornita dalle altre persone.

L’istanza

di promozione dell’accusa fonda l’ipotesi della truffa e del conseguente

inganno astuto principalmente su quanto non sarebbe stato detto al momento

della messa a pegno, da parte di un funzionario di banca in posizione di conflitto

d’interesse. Posto che quest'ultimo aspetto è più pertinente al reato di amministrazione

infedele, determinate, come rilevato dal procuratore pubblico è la diligenza o

meno di cui ha dato prova la presunta vittima al momento della sottoscrizione della

messa a pegno. In questo senso le conclusioni a cui è giunto il procuratore

pubblico sono ragionevoli e sostenibili, alla luce degli atti istruttori.

L’assenza

di richieste da parte dell’investitrice sul destino dei fondi, l’accettazione

di un tasso d’interesse superiore, nonché la sottoscrizione senza battere

ciglio di un documento di messa a pegno, permettono di escludere la commissione

di un reato di truffa per omissione. L’addotta incapacità di gestirsi della

presunta vittima non è stata documentata, in particolare con riferimento al

momento dell’eventuale commissione della truffa.

Al

contrario risulta che la presunta vittima ha intrapreso operazioni finanziarie

perlomeno discutibili, come aumentare i pegni immobiliari sull’immobile da lei

occupato al fine di ridurre il carico fiscale. Tutto ciò non permette certo di concludere

a favore dell'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________

PI 1.

15. L’istanza,

per quanto ricevibile, è respinta. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza,

con carico di ripetibili.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza,

per quanto ricevibile, è respinta.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese di fr. 200.--, per complessivi fr.

700.

-- (settecento), sono a carico in solido di __________ IS 1, __________, __________

IS 2, __________, __________ IS 3, __________, __________ IS 4, __________ e IS

5, __________, che rifonderanno in solido fr. 350.-- (trecentocinquanta) ad __________

PI 1, __________, e fr. 250.-- (duecentocinquanta) a __________ PI 2, __________.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272

PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss.

PPF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

1.

patrocinato da: PA 2

2.

PI 2

2.

patrocinato da: PA 3

3.

PI 3

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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