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Decisione

60.2004.301

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.

6 settembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano

1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

5. Il

mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre il sussistere di

preminenti motivi di interesse pubblico, e segnatamente di un pericolo di fuga

(cfr., al proposito, decisione TF 1P.389/2004 del 3.8.2004; cfr. anche M. RUSCA

/ E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 11 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E.

SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 68 n. 12;

G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2334 ss.; M. LUVINI, I presupposti

materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP. 1989, p.

287 ss.), ritenuto che uno dei suoi scopi principali è quello di assicurare la

presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione

della pena che potrà essergli inflitta.

Ora,

__________ PI 2 - richiedente l'asilo - è cittadino del __________, senza

particolari legami con la Svizzera, se non per delinquervi. Per il che e considerati

la gravità del reato (e quindi la prospettiva - in caso di condanna - di una

pesante sanzione penale, cfr. art. 19 cifra 2 LStup), l'imminenza del giudizio

di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95

CPP) e la sua situazione finanziaria (ammesso al beneficio del gratuito

Considerandi

patrocinio, AI 7), egli non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a

disposizione delle autorità. La tentazione di darsi alla latitanza per

sottrarsi al procedimento penale o all'esecuzione della sentenza è quindi

sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste

solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può

neppure essere evitato - alla luce delle precedenti considerazioni - con misure

meno incisive giusta l'art. 107 cpv. 2 CPP, che __________ PI 2 peraltro non

propone.

6.

La

proroga della carcerazione preventiva si giustifica anche con riferimento alle

difficoltà oggettive che hanno imposto di aggiornare il dibattimento solo per

il 26.10.2004: il presidente istante e gli altri giudici del Tribunale penale

cantonale sono e saranno infatti occupati in altri dibattimenti davanti a Corti

delle assise criminali (con conseguente imperativo onere di motivazione del

giudizio) e correzionali.

7.

Ciò

posto, la postulata proroga - che, alla luce delle ipotesi accusatorie e della

conseguente pena in caso di condanna, rispetta il principio di proporzionalità

(cfr., al proposito, decisione TF 1P.280/2004 dell'1.6.2004) - va accolta,

sussistendo gravi e concreti indizi di colpevolezza, un pericolo di fuga (che

quindi rende superfluo confrontarsi con l'esistenza di un pericolo di

collusione e di recidiva, cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n.

22.

in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP) e necessità oggettive inerenti

l'aggiornamento del processo.

8.

L'istanza

è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati

articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta.

§ Di conseguenza il

carcere preventivo cui è astretto __________ PI 2 è

prorogato fino al 26.10.2004, rispettivamente fino

alla conclusione del processo.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patrocinato da: PA 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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