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Decisione

60.2004.302

istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante.

24 settembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri giurisprudenziali appena evocati trovano la loro applicazione anche

nell'ambito della procedura penale, dove la portata e l'estensione del diritto

di essere sentito - e pertanto di quello di consultare gli atti - si

determinano in base agli interessi presenti e alle circostanze del caso (DTF

111 Ia 273; RDAT n. 29/1989);

che

l'autorità chiamata ad evadere un'istanza volta all'esame degli atti di un

procedimento già concluso deve pertanto procedere ad un'attenta e coscienziosa

ponderazione degli interessi contrapposti e - anche in presenza di un interesse

pubblico o privato preponderante, che prevalga cioè su quello del richiedente -

deve comunque determinarsi conformemente al principio della proporzionalità

(DTF 122 I 153, 118 Ia 488 e 113 Ia 257; RDAT II-1994 n. 19);

che

alla parte lesa, che si è costituita parte civile, il CPP concede, in ispecie

dopo la promozione dell’accusa, uno specifico accesso agli atti del

procedimento penale (art. 79 cpv. 2 CPP);

che

pertanto alla parte civile che ha avuto accesso ad un incarto nell’ambito di un

procedimento penale - avendo avuto la possibilità di acquisire i dati necessari

alla formulazione delle sue pretese civili in tal specifico ambito - non può di

regola essere riconosciuto un interesse giuridico prevalente sui diritti

personali delle altre parti implicate dopo la conclusione del procedimento

penale;

che

la necessità della tutela degli interessi delle altre parti, che queste si

possono attendere con la conclusione del procedimento penale, consistente in

particolare nella tutela della loro sfera personale privata, ma anche nella

cessazione della pubblicità correlata al procedimento e nella maggior

accessibilità agli atti dello stesso, appare infatti di principio preminente

rispetto alla perpetuazione di un diritto di cui non si è fatto tempestivamente

debitamente uso (decisione 2.12.2003 di questa Camera in re A. S., inc.

60.2003.149);

che

nella fattispecie - considerato che __________ PI 1 non si oppone alla

consultazione degli atti e ritenute le ragioni a fondamento della domanda (cfr.

anche doc. allegato all'istanza 24/25.8.2004) - si giustifica nondimeno

riconoscere un interesse legittimo di IS 1;

che

questa Camera autorizza quindi l'istante ad esaminare l'incarto - senza estrazione

di copia degli atti - presso il Tribunale penale cantonale;

che

l'istanza è accolta, con tassa di giustizia e spese poste a carico di IS 1.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

130.

-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

1.

patrocinata da: PA 2

2.

PI 2

3.

PI 3

4.

PI 4

5.

PI 5

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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