60.2004.302
istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante.
24 settembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2004.302
Data decisione, Autorità:
24.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.302
Lugano
24 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele
Guffi, assente)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 24/25.8.2004 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PA 1,
,
tendente ad
ottenere l'autorizzazione a compulsare gli atti relativi al procedimento
penale promosso nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. __________
PA 2, __________), sfociato nel giudizio 1.10.2003 della Corte delle assise
criminali (inc. __________);
richiamati i
preavvisi favorevoli 31.8/1.9.2004 del procuratore pubblico __________ e
13/14.9.2004 di __________ PI 1;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
con sentenza 1.10.2003 la Corte delle assise criminali ha condannato __________
PI 1 alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione - computato il carcere
preventivo sofferto -, al risarcimento, tra l'altro, alla parte civile IS 1
degli importi di USD 337,526, Euro 991'851, ITL 3'810'887'565 e CHF 296'881.45,
oltre interessi, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese,
siccome riconosciuta colpevole di ripetuta truffa, ripetuta appropriazione
indebita e ripetuta falsità in documenti;
che
IS 1 chiede - ritenuto che "in seguito ai fatti oggetto del procedimento
penale (…), è pendente a __________, tra l'istante e la __________, un
procedimento civile avente quale oggetto la pretesa al risarcimento delle somme
sottratte a Lugano ed accreditate, in parte, a favore per l'appunto della __________
(…)" e che in quell'ambito "(…) è chiamata a far capo anche ad
atti relativi al procedimento inc. __________ (…)" (istanza
24/25.8.2004, p. 2) - la facoltà di ispezionare gli atti "al fine di
accertarsi in via definitiva circa la completezza del dossier al riguardo, (…)"
(istanza 24/25.8.2004, p. 2);
che
giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato
il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti
dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione";
che
il diritto di esaminare gli atti, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., si estende
anche oltre la litispendenza;
che
in effetti è possibile che una parte o un terzo possano fare valere in modo
conveniente i loro diritti solo prendendo conoscenza degli atti di una
procedura ormai conclusa;
che
in questo caso il richiedente deve far valere un interesse degno di protezione;
che
questo diritto può essere ristretto o soppresso nella misura in cui l'interesse
pubblico, o l'interesse di terzi, esiga che tutto o parte del documento sia
tenuto segreto;
che
in virtù del principio della proporzionalità l'autorità deve autorizzare
l'accesso agli atti dei quali la consultazione non comprometta gli interessi in
gioco (DTF 126 I 7, 122 I 153, 118 Ia 488, 113 Ia 1, 113 Ia 257, 112 Ia 97, 110
Ia 83 e 95 I 103; RDAT n. 56/II-1996; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 55 n. 17; G. PIQUEREZ, Procédure
pénale suisse, Zurigo 2000, n. 788 e 2489);
che,
in generale, chi è stato parte in un procedimento può far valere un tale
interesse;
che
tuttavia occorre considerare anche l'interesse del terzo (DTF 110 Ia 83);
che
Fatti
i criteri giurisprudenziali appena evocati trovano la loro applicazione anche
nell'ambito della procedura penale, dove la portata e l'estensione del diritto
di essere sentito - e pertanto di quello di consultare gli atti - si
determinano in base agli interessi presenti e alle circostanze del caso (DTF
111 Ia 273; RDAT n. 29/1989);
che
l'autorità chiamata ad evadere un'istanza volta all'esame degli atti di un
procedimento già concluso deve pertanto procedere ad un'attenta e coscienziosa
ponderazione degli interessi contrapposti e - anche in presenza di un interesse
pubblico o privato preponderante, che prevalga cioè su quello del richiedente -
deve comunque determinarsi conformemente al principio della proporzionalità
(DTF 122 I 153, 118 Ia 488 e 113 Ia 257; RDAT II-1994 n. 19);
che
alla parte lesa, che si è costituita parte civile, il CPP concede, in ispecie
dopo la promozione dell’accusa, uno specifico accesso agli atti del
procedimento penale (art. 79 cpv. 2 CPP);
che
pertanto alla parte civile che ha avuto accesso ad un incarto nell’ambito di un
procedimento penale - avendo avuto la possibilità di acquisire i dati necessari
alla formulazione delle sue pretese civili in tal specifico ambito - non può di
regola essere riconosciuto un interesse giuridico prevalente sui diritti
personali delle altre parti implicate dopo la conclusione del procedimento
penale;
che
la necessità della tutela degli interessi delle altre parti, che queste si
possono attendere con la conclusione del procedimento penale, consistente in
particolare nella tutela della loro sfera personale privata, ma anche nella
cessazione della pubblicità correlata al procedimento e nella maggior
accessibilità agli atti dello stesso, appare infatti di principio preminente
rispetto alla perpetuazione di un diritto di cui non si è fatto tempestivamente
debitamente uso (decisione 2.12.2003 di questa Camera in re A. S., inc.
60.2003.149);
che
nella fattispecie - considerato che __________ PI 1 non si oppone alla
consultazione degli atti e ritenute le ragioni a fondamento della domanda (cfr.
anche doc. allegato all'istanza 24/25.8.2004) - si giustifica nondimeno
riconoscere un interesse legittimo di IS 1;
che
questa Camera autorizza quindi l'istante ad esaminare l'incarto - senza estrazione
di copia degli atti - presso il Tribunale penale cantonale;
che
l'istanza è accolta, con tassa di giustizia e spese poste a carico di IS 1.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
130.
-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
1.
patrocinata da: PA 2
2.
PI 2
3.
PI 3
4.
PI 4
5.
PI 5
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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