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Decisione

60.2004.303

istanza di ispezione degli atti. denunciato quale istante.

28 settembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2. La

medesima inchiesta è sfociata, contro __________ PI 3, in un atto d’accusa in

data 19.8.2004 (ACC __________). Gli atti sono passati per competenza al

Tribunale penale cantonale.

3. Con

la propria istanza del 25/27.8.2004, __________ IS 1 chiede di poter visionare

l’incarto attualmente pendente presso il Tribunale penale cantonale relativo

l’ex marito.

4. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

5. Pacifico

che contro i due ex coniugi è stata condotta un'unica inchiesta (inc. MP __________),

sfociata, per i medesimi fatti, in un decreto d’accusa (DA __________) contro

l’ex moglie e in un atto d’accusa (ACC __________) contro l'ex marito.

6. Premesso che non è dato di sapere a questa Camera se e quando

sia stata emanata una decisione di disgiunzione, è pacifico che l’istante abbia

la possibilità di esaminare, personalmente o tramite il proprio patrocinatore,

gli atti dell’inchiesta a carico dell’ex marito. Anche se apparentemente

l’interesse pratico è ridotto, considerato come il procuratore pubblico abbia

osservato che i due incarti (quello presso la Pretura penale e quello presso il

Tribunale penale cantonale) siano identici, i diritti dell’accusato, in

particolare l’art. 58 CPP, pemettono chiaramente l’accesso anche agli incarti

dei coaccusati, limitatamente agli atti relativi alle imputazioni per i

medesimi fatti.

7. L’istanza

va accolta. L’istante o il suo patrocinatore potranno accedere all’incarto

presso il Tribunale penale cantonale, limitatamente agli atti relativi

all’inchiesta comune.

8. Si

giustifica prescindere dal prelievo di tasse e spese di giudizio.

Per questi

motivi,

visto l’art. 27

CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

patrocinato da: PA 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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