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Decisione

60.2004.305

istanza di indennità per ingiusto procedimento. istanza respinta (istante parzialmente prosciolto).

7 dicembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”,

segnatamente a sapere se il diritto di cui all’art. 317 CPP valga solo in caso

di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come

nella fattispecie in esame;

che

se di principio questa Camera ritiene che un'indennità sia possibile solo in

presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004

in re I. F., inc. __________), si giustifica nondimeno considerare “prosciolto”

l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna,

ossia riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi;

che

- come esposto - nel presente caso con decreto 3.11.2003 il magistrato

inquirente ha posto in stato di accusa IS 1 siccome ritenuto colpevole di

circolazione in stato di ebrietà ed infrazione alle norme della circolazione;

che

le due imputazioni previste nel decreto d’accusa e quella nuova prospettata dal

giudice della Pretura penale alle parti prima della discussione, erano tutte relative

al medesimo fatto o complesso di fatti, avvenuto a __________ il __________;

che

con decisione 2.7.2004 il giudice della Pretura penale ha assolto l'istante

dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà;

che

prima della discussione, in base all’art. 250 CPP, ha prospettato alle parti

una nuova imputazione per infrazione alle norme della circolazione, condannando

IS 1 alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle

spese in relazione alla stessa;

che le accuse riguardavano i reati in materia di

circolazione stradale che sarebbero stati commessi dall’istante nella stessa

circostanza di tempo e di luogo - segnatamente a __________ il __________ - e

che le fattispecie perseguite erano quindi strettamente connesse nella fase dell’inchiesta,

in cui gli atti d’indagine erano comunque giustificati perlomeno per quanto

concerne l’imputazione di infrazione alle norme della circolazione stradale,

circostanza del resto anche ammessa dall’istante [cfr. istanza 30/31.8.2004, p.

2: “Fin dall’inizio IS 1 non ha mai contestato di essere incorso in

un’infrazione alle norme della circolazione. (...)”];

che una connessione era data anche nell’ambito del

dibattimento tenutosi il 2.7.2004 dinanzi al giudice della Pretura penale;

che l’istante asserisce che “(...) l’intera

questione si sarebbe potuta (e dovuta!) risolvere con una multa dell’Ufficio di

circolazione per infrazione semplice alle norme della circolazione, ciò che non

avrebbe comportato né spese giudiziarie né oneri di patrocinio, né mancato

guadagno” (istanza 30/31.8.2004, p. 2);

che dall’esame del sangue dell’istante è stato

riscontrato un valore minimo di alcolemia di 0.65 g/kg ed uno massimo di 0.98

g/kg (cfr. AI 1, verbale d’interrogatorio 27.7.2003 di IS 1; analisi no. __________

del Laboratorio bioanalitico SA di data 28.7.2003);

che giusta gli art. 55 cpv. 2 vLCStr e art. 138 cpv. 1

OAC il giudice deve rispettare i valori minimi e massimi di alcolemia fissati

dalla legge; dette disposizioni non impongono di ritenere il valore di alcolemia

minimo, ma in casi particolari si può prendere in considerazione anche altri

mezzi di prova qualora questi siano in grado di precisare - nel quadro definito

dell’analisi del sangue - il tasso di alcolemia al momento determinante (DTF

129 IV 290 ss.);

Considerandi

che dal decreto di accusa 3.11.2003 risulta che il

magistrato inquirente non si è basato unicamente sull’esito dell’esame di

alcolemia, ma ha preso in considerazione anche altri mezzi di prova (cfr.

decreto di accusa 3.11.2003, p. 1);

che dagli atti emerge inoltre che la Sezione della

circolazione ha, di sua iniziativa, deciso di sospendere l’esame amministrativo

della fattispecie, in attesa della conclusione della procedura penale (cfr. AI

3, scritto 15.9.2003 dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione);

che di conseguenza l’emanazione del decreto di accusa

da parte del procuratore pubblico a carico del qui istante anche in relazione

all’ipotesi di reato di circolazione in stato di ebrietà non appare del tutto ingiustificata;

che

pertanto l'art. 317 CPP non si applica ai casi quali il presente, quando le

imputazioni erano comunque riferite al medesimo fatto o complesso di fatti ed

almeno una delle accuse è stata accertata ed ha portato alla condanna;

che,

diversamente, ammettere un'indennità in caso di parziale proscioglimento equivarrebbe

ad introdurre una sorta di ripetibili nel campo di applicazione dell'art. 317

CPP, in proporzione alla parte di proscioglimento, ciò che il legislatore non

ha previsto;

che

del resto le ripetibili sono contemplate dal CPP, in particolare all'art. 9

cpv. 6: l'autorità giudicante può infatti decidere, unitamente alle spese, se

ed in che misura attribuire delle ripetibili, ovviamente se richieste tempestivamente;

che giova altresì rilevare che la tassa di giustizia e le spese

possono essere poste a carico dell’accusato, rispettivamente dell’imputato prosciolto,

nell’ipotesi in cui - in base agli atti - questi ha provocato l’apertura di un

procedimento mediante un comportamento riprovevole o avventato oppure se ha

ostacolato il suo svolgimento; oltre a ciò occorre un comportamento riprovevole

dal profilo civilistico (in analogia alla disposizione di cui all’art. 41 CO), ossia

un comportamento che contravviene chiaramente alle norme di comportamento

scritte e non scritte risultanti dall’ordinamento giuridico svizzero (R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 108 n. 17, 19 e 20; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed.,

Zurigo 2004, § 66 n. 1206 e riferimenti; decisione TF 1P.534/2005 del

15.11

; Praxis des Bundesgerichts 2001 Nr. 59, p. 351; DTF 116 Ia 162 ss.);

che nel caso di specie l’istante, come esposto, è stato ritenuto

colpevole di infrazione alle norme della circolazione “per avere,a __________,

il __________ negligentemente perso la padronanza di guida salendo

conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sinistra, cozzando

contro un cartello della segnaletica ivi esistente” (sentenza 2.7.2004, p.

4);

che dal rapporto di polizia 13.8.2003 risulta in

particolare che l’istante si era distratto momentaneamente per regolare

l’autoradio e che a causa di questa distrazione è accaduto quanto sopra

descritto (cfr. AI 1, rapporto di polizia 13.8.2003, p. 3);

che mediante questo comportamento ha provocato

l’apertura di un procedimento penale a suo carico per il quale è stato

condannato al pagamento di una multa di CHF 500.-- ed al pagamento della tassa

di giustizia e delle spese;

che anche se è stato prosciolto per il reato di

circolazione in stato di ebrietà la tassa di giustizia e le spese possono

essere poste a suo carico, avendo l’istante assunto mediante il suddetto

comportamento un atteggiamento contrario alle norme della circolazione e avendo

destato in ogni modo il sospetto di aver guidato in stato di ubriachezza (R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 108 n. 22 e riferimenti);

che secondo il § 43 cpv. 1 del Codice di procedura

penale di Zurigo (argumentum e contrario) l’accusato non ha di principio

diritto ad alcun risarcimento tantomeno ad un’indennità per torto morale, se la

tassa di giustizia e le spese sono state poste a suo carico (R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 6a);

che

- alla luce di quanto sopra esposto - l’istanza va di conseguenza integralmente

respinta;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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