60.2004.310
istanza di ricusa nei confronti del procuratore pubblico.
9 settembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2004.310
Data decisione, Autorità:
09.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di ricusa nei confronti del procuratore pubblico.
RICUSA DEL PROCURATORE PUBBLICO
art. 40 let. e CPP-TI
art. 43 CPP-TI
art. 44 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.310
Lugano
9 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di ricusa 28/31.8.2004 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PA 1,
,
nei confronti
del procuratore pubblico __________;
premesso che
l’istanza è stata inviata dal patrocinatore al procuratore pubblico con lettera
del 28/31.8.2004, e da questi immediatamente trasmessa per competenza a questa
Camera con scritto 31.8.2004, nel quale il magistrato inquirente osserva che
non sono realizzati gli estremi della ricusa;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
L’istante
è detenuto dal 10.5.2004 in relazione al procedimento (inc. __________) per
mancato assassinio, sub. mancato omicidio e violazione del bando. L’inchiesta è
condotta dal procuratore pubblico __________.
2.
L’istanza
di ricusa del 28/31.8.2004 si fonda sul fatto che il procuratore pubblico ha
già sostenuto la pubblica accusa in almeno due incarti precedenti conclusisi
con la condanna dell’istante, ciò che priverebbe il magistrato inquirente della
necessaria oggettività. Inoltre, l’istante ritiene che il procuratore pubblico
avrebbe dovuto indagare maggiormente sul conto della presunta vittima.
3.
Dagli
incarti richiamati e dagli accertamenti operati da questa Camera risulta che il
procuratore pubblico contestato si occupi attualmente di due incarti aperti, e
si sia occupato in passato di altri tre incarti relativi all’istante. Gli
incarti attualmente aperti sono due: MP __________ già citato, per mancato
assassinio, sub. mancato omicidio, e violazione del bando, e MP __________ per
infrazione alla LCStr. Gli incarti chiusi di cui si è occupato il medesimo
procuratore pubblico sono tre: MP __________ per furto, danneggiamento,
contravvenzione alla LStup, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,
sfociato nell’atto d’accusa ACC __________ e nel dibattimento avanti alla Corte
delle assise correzionali di Lugano (inc. __________) del 5.12.2003 con la condanna
dell’istante alla pena di sei mesi di detenzione ed all’espulsione dal
territorio svizzero per il periodo di tre anni; MP __________ per furto di poca
entità, sfociato nel DA __________ del 26.4.2004 con una proposta di pena di
una multa di fr. 150.--; MP __________, sfociato in un atto d’abbandono del
19.4
, ABB __________. Dell’istante si era in precedenza occupato un altro
procuratore pubblico, in relazione ad altri incarti, MP __________ e __________,
sfociati nel DA __________ del 17.4.2003, e MP __________ sfociato nella
decisione di non luogo a procedere NLP __________ del 10.4.2003.
4.
Secondo l'art.
43.
CPP, ogni giudice o procuratore pubblico può essere ricusato quando vi sia
ragionevole motivo per dubitare della sua imparzialità nel procedimento o
quando ometta di notificare la sua esclusione. Quest'ultima, disciplinata
dall'art. 40 CPP, vieta al procuratore pubblico di esercitare il suo ufficio in
fattispecie ben determinate.
Il diritto di ricusa
spetta alla parte civile e all’accusato e, se concerne i giudici, anche al
procuratore pubblico (art. 43 cpv. 2 CPP).
La domanda di ricusa
deve essere presentata entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo che la
giustifica (art. 46 cpv. 1 CPP). Il termine di cinque giorni è un termine di
perenzione (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 934).
5.
Nell’istanza
nulla è detto riguardo alla tempestività. L’esistenza di altri due procedimenti
condotti dal medesimo procuratore pubblico era nota all’istante già da tempo.
Già per questo motivo, l’istanza appare abbondantemente tardiva. Più in
generale, spetta a colui che chiede la ricusa dimostrare la tempestività della
medesima, ciò che nel caso concreto non è dato. La ricusa va quindi respinta in
ordine. Stessa sorte le compete anche nel merito.
6.
Lo scopo del
diritto di ricusa - e dell'obbligo di esclusione - è quello di vietare
l'influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo che potrebbero
privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di
una parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può essere
riconosciuta la qualità di "giusto mediatore" (DTF 117 Ia 173,
consid. 3a; 116 Ia 18, consid. 4; 115 Ia 175 e rif.; E. CATENAZZI,
Considerazioni sugli istituti procedurali dell'astensione e della ricusazione,
in Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali, Miscellanea per il 75°
anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna, 1992, p. 337 e
ss.).
La ricusa riveste un
carattere eccezionale (DTF 116 Ia 19 consid. 4; 115 Ia 175 e ss.). Dal profilo
oggettivo occorre ricercare se il magistrato offra le necessarie garanzie per
escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; saranno considerati, in tale
ambito, anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo, e sarà posto
l'accento sull'importanza che potrebbero rivestire le apparenze stesse (DTF 120
Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid.
4.
e rinvii; M. E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention,
1993, p. 244 e ss.). L'elemento determinante consiste però
nel sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato, per quanto
comprensibili, siano obiettivamente giustificate.
Secondo costante
giurisprudenza del Tribunale federale, per accogliere una domanda di ricusa non
occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto, bastando circostanze
obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far
sorgere un rischio di parzialità per giustificare la ricusazione (DTF 120 Ia 82
consid. 2a, 119 Ia 84 consid. 3, 117 Ia 325, 115 Ia 172 consid. 3). Tuttavia,
occorre pur sempre un certo grado di pericolo e di rischio, e il ricorrente
deve dimostrarlo: la ricusazione é e deve in ogni caso rimanere un mezzo di
carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3).
7.
Per costante
giurisprudenza di questa Camera, il motivo d'esclusione di cui all'art. 40 lit.
e CPP è dato solo se il magistrato ricusato ha svolto nel quadro del medesimo
procedimento penale un ruolo diverso, oppure ha conosciuto e giudicato il
merito della vicenda processuale in un altro grado del processo (REP. 1985, p.
396; cfr. decisione TF 5.2.2001 in re A. A.; cfr. anche decisione CRP 28.5.2002
in re C. M., decisione CRP 30.7.2002 in re I.G., decisione CRP 5.8.2002 in re
M.G.). È quindi pacifico che l’intervento del procuratore pubblico nei due
precedenti incarti conclusi non è motivo di ricusa ai sensi dell’art. 40 lit. e
CPP, in relazione con l’art. 43 cpv. 1 CPP.
Neppure si può
sostenere che questo fatto rappresenti un motivo di dubitare dell’imparzialità
del procuratore pubblico ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CPP. Si consideri che un
incarto è terminato con un DA al quale non è stata fatta opposizione, mentre
l’altro si è concluso con una sentenza della Corte delle assise correzionali.
Si aggiunga inoltre che il medesimo procuratore pubblico ha emanato un decreto
d’abbandono a favore dell’istante.
8.
Per costante
giurisprudenza, il Tribunale federale nega a dei provvedimenti procedurali come
tali, indipendentemente dalla loro giustezza, l'idoneità a fondare il dubbio
oggettivo della prevenzione del magistrato che li ha adottati. Eventuali
scorrettezze procedurali non bastano di per sé a fondare una legittima
suspicione, anche qualora si concretizzino in vantaggi o svantaggi per le parti
processuali a confronto, ma devono seguire il normale corso d'impugnazione (DTF
116.
Ia 20 consid. b). Unicamente errori particolarmente gravi e ripetuti, che devono
essere considerati delle violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono
giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione. Al giudice della ricusa non
compete esaminare la condotta della procedura come un'istanza di ricorso alla
quale, invece, spetta il compito di correggere eventuali errori (DTF 116 Ia 138
consid. 3a).
9.
Trattandosi
della ricusa del procuratore pubblico, va tenuto conto che non si può chiedere
al magistrato d’accusa di essere imparziale in senso strettamente tecnico,
essendo egli stesso una parte processuale. Il magistrato d’accusa deve comunque
dar prova di ponderazione e di equidistanza tra le parti coinvolte nel
procedimento, in particolare nella fase di assunzione di prove, che deve
comprendere tanto quelle a carico che a discarico dell’accusato, senza
dimenticare l’interesse della parte civile (art. 176 cpv. 1 CPP; decisione CRP
23.4.1997
in re G.K. e T. SA).
10.
A
fondamento della ricusa l’istante rimprovera al procuratore pubblico che
avrebbe dovuto indagare maggiormente sul conto della presunta vittima.
Posto
che questo argomento non è minimamente motivato o sviluppato nell’istanza, si
tratterebbe comunque di un’omissione che può essere impugnata presso il giudice
dell'istruzione e dell'arresto. L’accusato ed il suo patrocinatore possono
tuttora richiedere al procuratore pubblico un simile approfondimento, ed hanno
a disposizione il reclamo al giudice dell'istruzione e dell'arresto contro
l’eventuale diniego. C’è poi ancora la fase del deposito atti a disposizione
delle parti.
11.
Alla
luce di quanto sopra esposto, non esistono quindi gli estremi richiesti dalla
dottrina e dalla giurisprudenza per poter concludere circa l'effettiva
esistenza a carico del procuratore pubblico di circostanze obiettivamente
idonee a suscitare l'apparenza di una sua prevenzione e a far sorgere un
rischio di parzialità tale da giustificarne la ricusazione.
12.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese, l'istante essendo stato ammesso al
beneficio del gratuito patrocinio (AI 4.3).
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 40 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è respinta.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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