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Decisione

60.2004.310

istanza di ricusa nei confronti del procuratore pubblico.

9 settembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

60.2004.310

Data decisione, Autorità:

09.09.2004, CRP

Titolo:

istanza di ricusa nei confronti del procuratore pubblico.

RICUSA DEL PROCURATORE PUBBLICO

art. 40 let. e CPP-TI

art. 43 CPP-TI

art. 44 CPP-TI

Incarto n.

60.2004.310

Lugano

9 settembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per

statuire sull’istanza di ricusa 28/31.8.2004 presentata da

IS 1, ,

patr. da: PA 1,

,

nei confronti

del procuratore pubblico __________;

premesso che

l’istanza è stata inviata dal patrocinatore al procuratore pubblico con lettera

del 28/31.8.2004, e da questi immediatamente trasmessa per competenza a questa

Camera con scritto 31.8.2004, nel quale il magistrato inquirente osserva che

non sono realizzati gli estremi della ricusa;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

L’istante

è detenuto dal 10.5.2004 in relazione al procedimento (inc. __________) per

mancato assassinio, sub. mancato omicidio e violazione del bando. L’inchiesta è

condotta dal procuratore pubblico __________.

2.

L’istanza

di ricusa del 28/31.8.2004 si fonda sul fatto che il procuratore pubblico ha

già sostenuto la pubblica accusa in almeno due incarti precedenti conclusisi

con la condanna dell’istante, ciò che priverebbe il magistrato inquirente della

necessaria oggettività. Inoltre, l’istante ritiene che il procuratore pubblico

avrebbe dovuto indagare maggiormente sul conto della presunta vittima.

3.

Dagli

incarti richiamati e dagli accertamenti operati da questa Camera risulta che il

procuratore pubblico contestato si occupi attualmente di due incarti aperti, e

si sia occupato in passato di altri tre incarti relativi all’istante. Gli

incarti attualmente aperti sono due: MP __________ già citato, per mancato

assassinio, sub. mancato omicidio, e violazione del bando, e MP __________ per

infrazione alla LCStr. Gli incarti chiusi di cui si è occupato il medesimo

procuratore pubblico sono tre: MP __________ per furto, danneggiamento,

contravvenzione alla LStup, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,

sfociato nell’atto d’accusa ACC __________ e nel dibattimento avanti alla Corte

delle assise correzionali di Lugano (inc. __________) del 5.12.2003 con la condanna

dell’istante alla pena di sei mesi di detenzione ed all’espulsione dal

territorio svizzero per il periodo di tre anni; MP __________ per furto di poca

entità, sfociato nel DA __________ del 26.4.2004 con una proposta di pena di

una multa di fr. 150.--; MP __________, sfociato in un atto d’abbandono del

19.4

, ABB __________. Dell’istante si era in precedenza occupato un altro

procuratore pubblico, in relazione ad altri incarti, MP __________ e __________,

sfociati nel DA __________ del 17.4.2003, e MP __________ sfociato nella

decisione di non luogo a procedere NLP __________ del 10.4.2003.

4.

Secondo l'art.

43.

CPP, ogni giudice o procuratore pubblico può essere ricusato quando vi sia

ragionevole motivo per dubitare della sua imparzialità nel procedimento o

quando ometta di notificare la sua esclusione. Quest'ultima, disciplinata

dall'art. 40 CPP, vieta al procuratore pubblico di esercitare il suo ufficio in

fattispecie ben determinate.

Il diritto di ricusa

spetta alla parte civile e all’accusato e, se concerne i giudici, anche al

procuratore pubblico (art. 43 cpv. 2 CPP).

La domanda di ricusa

deve essere presentata entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo che la

giustifica (art. 46 cpv. 1 CPP). Il termine di cinque giorni è un termine di

perenzione (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 934).

5.

Nell’istanza

nulla è detto riguardo alla tempestività. L’esistenza di altri due procedimenti

condotti dal medesimo procuratore pubblico era nota all’istante già da tempo.

Già per questo motivo, l’istanza appare abbondantemente tardiva. Più in

generale, spetta a colui che chiede la ricusa dimostrare la tempestività della

medesima, ciò che nel caso concreto non è dato. La ricusa va quindi respinta in

ordine. Stessa sorte le compete anche nel merito.

6.

Lo scopo del

diritto di ricusa - e dell'obbligo di esclusione - è quello di vietare

l'influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo che potrebbero

privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di

una parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può essere

riconosciuta la qualità di "giusto mediatore" (DTF 117 Ia 173,

consid. 3a; 116 Ia 18, consid. 4; 115 Ia 175 e rif.; E. CATENAZZI,

Considerazioni sugli istituti procedurali dell'astensione e della ricusazione,

in Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali, Miscellanea per il 75°

anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna, 1992, p. 337 e

ss.).

La ricusa riveste un

carattere eccezionale (DTF 116 Ia 19 consid. 4; 115 Ia 175 e ss.). Dal profilo

oggettivo occorre ricercare se il magistrato offra le necessarie garanzie per

escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; saranno considerati, in tale

ambito, anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo, e sarà posto

l'accento sull'importanza che potrebbero rivestire le apparenze stesse (DTF 120

Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid.

4.

e rinvii; M. E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention,

1993, p. 244 e ss.). L'elemento determinante consiste però

nel sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato, per quanto

comprensibili, siano obiettivamente giustificate.

Secondo costante

giurisprudenza del Tribunale federale, per accogliere una domanda di ricusa non

occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto, bastando circostanze

obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far

sorgere un rischio di parzialità per giustificare la ricusazione (DTF 120 Ia 82

consid. 2a, 119 Ia 84 consid. 3, 117 Ia 325, 115 Ia 172 consid. 3). Tuttavia,

occorre pur sempre un certo grado di pericolo e di rischio, e il ricorrente

deve dimostrarlo: la ricusazione é e deve in ogni caso rimanere un mezzo di

carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3).

7.

Per costante

giurisprudenza di questa Camera, il motivo d'esclusione di cui all'art. 40 lit.

e CPP è dato solo se il magistrato ricusato ha svolto nel quadro del medesimo

procedimento penale un ruolo diverso, oppure ha conosciuto e giudicato il

merito della vicenda processuale in un altro grado del processo (REP. 1985, p.

396; cfr. decisione TF 5.2.2001 in re A. A.; cfr. anche decisione CRP 28.5.2002

in re C. M., decisione CRP 30.7.2002 in re I.G., decisione CRP 5.8.2002 in re

M.G.). È quindi pacifico che l’intervento del procuratore pubblico nei due

precedenti incarti conclusi non è motivo di ricusa ai sensi dell’art. 40 lit. e

CPP, in relazione con l’art. 43 cpv. 1 CPP.

Neppure si può

sostenere che questo fatto rappresenti un motivo di dubitare dell’imparzialità

del procuratore pubblico ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CPP. Si consideri che un

incarto è terminato con un DA al quale non è stata fatta opposizione, mentre

l’altro si è concluso con una sentenza della Corte delle assise correzionali.

Si aggiunga inoltre che il medesimo procuratore pubblico ha emanato un decreto

d’abbandono a favore dell’istante.

8.

Per costante

giurisprudenza, il Tribunale federale nega a dei provvedimenti procedurali come

tali, indipendentemente dalla loro giustezza, l'idoneità a fondare il dubbio

oggettivo della prevenzione del magistrato che li ha adottati. Eventuali

scorrettezze procedurali non bastano di per sé a fondare una legittima

suspicione, anche qualora si concretizzino in vantaggi o svantaggi per le parti

processuali a confronto, ma devono seguire il normale corso d'impugnazione (DTF

116.

Ia 20 consid. b). Unicamente errori particolarmente gravi e ripetuti, che devono

essere considerati delle violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono

giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione. Al giudice della ricusa non

compete esaminare la condotta della procedura come un'istanza di ricorso alla

quale, invece, spetta il compito di correggere eventuali errori (DTF 116 Ia 138

consid. 3a).

9.

Trattandosi

della ricusa del procuratore pubblico, va tenuto conto che non si può chiedere

al magistrato d’accusa di essere imparziale in senso strettamente tecnico,

essendo egli stesso una parte processuale. Il magistrato d’accusa deve comunque

dar prova di ponderazione e di equidistanza tra le parti coinvolte nel

procedimento, in particolare nella fase di assunzione di prove, che deve

comprendere tanto quelle a carico che a discarico dell’accusato, senza

dimenticare l’interesse della parte civile (art. 176 cpv. 1 CPP; decisione CRP

23.4.1997

in re G.K. e T. SA).

10.

A

fondamento della ricusa l’istante rimprovera al procuratore pubblico che

avrebbe dovuto indagare maggiormente sul conto della presunta vittima.

Posto

che questo argomento non è minimamente motivato o sviluppato nell’istanza, si

tratterebbe comunque di un’omissione che può essere impugnata presso il giudice

dell'istruzione e dell'arresto. L’accusato ed il suo patrocinatore possono

tuttora richiedere al procuratore pubblico un simile approfondimento, ed hanno

a disposizione il reclamo al giudice dell'istruzione e dell'arresto contro

l’eventuale diniego. C’è poi ancora la fase del deposito atti a disposizione

delle parti.

11.

Alla

luce di quanto sopra esposto, non esistono quindi gli estremi richiesti dalla

dottrina e dalla giurisprudenza per poter concludere circa l'effettiva

esistenza a carico del procuratore pubblico di circostanze obiettivamente

idonee a suscitare l'apparenza di una sua prevenzione e a far sorgere un

rischio di parzialità tale da giustificarne la ricusazione.

12.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese, l'istante essendo stato ammesso al

beneficio del gratuito patrocinio (AI 4.3).

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 40 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è respinta.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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