60.2004.312
istanza di ispezione degli atti. perito psichiatra quale istante.
27 settembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2004.312
Data decisione, Autorità:
27.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. perito psichiatra quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.312
Lugano
27 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 1/2.9.2004 presentata dal
IS 1, ,
tendente ad
ottenere copia della sentenza a carico di __________ PI 2, __________
(patr. da: avv. __________ PA 1, __________), a seguito del dibattimento
svoltosi dinanzi alla Corte delle assise criminali di Mendrisio in data __________;
preso atto delle
osservazioni 6.9.2004 del procuratore pubblico Marco Villa, che esprime parere
favorevole;
preso atto dello
scritto 10/13.9.2004 del presidente della Corte delle assise criminali, giudice
Claudio Zali, che comunica di non aver osservazioni;
preso atto dello
scritto 9/17.9.2004 di __________ PI 2, che comunica il proprio nulla osta alla
messa a disposizione della copia della sentenza;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. L’istante, medico psichiatra e psicoterapeuta, è stato
incaricato nel corso dell’inchiesta contro __________ PI 2 di esperire una
perizia psichiatrica, che è stata acquisita agli atti. Dopo l’emanazione
dell’atto d’accusa e prima dello svolgimento del pubblico dibattimento, il presidente
della Corte delle assise criminali ha ordinato un ulteriore referto peritale, allestito
da altro perito psichiatra.
2. L’istante
fonda la sua richiesta di ottenere una copia della sentenza proprio in
relazione al suo intervento nella funzione di perito giudiziario nel
procedimento a carico di __________ PI 2. Egli giustifica la propria richiesta
con l’interesse a conoscere il contenuto della sentenza con riferimento al suo
referto ed a quello successivamente prolato, ed alle considerazioni che la
Corte ha fatto proprie.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. L’istante
ha certamente un legittimo interesse a conoscere in che modo la Corte ha preso
in considerazione, nella propria sentenza, il suo referto e la sua attività di
perito giudiziario: questo interesse è certamente fondato sia su un interesse
scientifico, sia su un interesse professionale, sia su un interesse
giudiziario, nel senso che l’esame della sentenza e delle considerazioni della
Corte potrebbero influire per l’espletamento di futuri incarichi di perito
giudiziario da parte dell’istante.
5. L’istanza va accolta. La sentenza sarà trasmessa dal Tribunale
penale cantonale all’istante, ritenuto che a quest’ultimo sono richiamati espressamente
Fatti
i suoi obblighi sia di medico, sia di perito giudiziario nel concreto caso di __________
PI 2.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27
CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico del dr. med. __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
2 patrocinato da: PA 1
3. PI 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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