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Decisione

60.2004.319

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.

10 settembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2334 ss.; M. LUVINI, I presupposti

materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP. 1989, p.

287 ss.), ritenuto che uno dei suoi scopi principali è quello di assicurare la

presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione

della pena che potrà essergli inflitta.

Ora,

__________ PI 1 - richiedente l'asilo - è cittadina kosovara e italiana, con

dei legami con la Svizzera. Considerati la gravità del reato contestatole (e

quindi la prospettiva - in caso di condanna - di una pesante sanzione penale,

cfr. art. 19 cifra 2 LStup) e l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA

/ E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), non ha evidentemente

alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità. La tentazione di

darsi alla latitanza per sottrarsi al procedimento penale o all'esecuzione

della sentenza è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio

di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del

tutto concreto - non può neppure essere evitato - alla luce delle precedenti

Considerandi

considerazioni - con misure meno incisive giusta l'art. 107 cpv. 2 CPP, che __________

PI 1 peraltro non propone.

6.

La

proroga della carcerazione preventiva si giustifica anche con riferimento alle

difficoltà oggettive che hanno imposto di aggiornare il dibattimento solo per

il 10.11.2004: il presidente istante e gli altri giudici del Tribunale penale

cantonale sono e saranno infatti occupati in altri dibattimenti davanti a Corti

delle assise criminali (con conseguente imperativo onere di motivazione del

giudizio) e correzionali.

7.

Ciò

posto, la postulata proroga - che, alla luce delle ipotesi accusatorie e della

conseguente pena in caso di condanna, rispetta il principio di proporzionalità

(cfr., al proposito, decisione TF 1P.280/2004 dell'1.6.2004) - va accolta,

sussistendo gravi e concreti indizi di colpevolezza, un pericolo di fuga (che

quindi rende superfluo confrontarsi con l'esistenza di un pericolo di

collusione e di recidiva, cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n.

22.

in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP) e necessità oggettive inerenti

l'aggiornamento del processo.

8.

L'istanza

è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati

articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta.

§ Di conseguenza il

carcere preventivo cui è astretta __________ PI 1 è

prorogato fino al 15.11.2004, rispettivamente fino

alla conclusione del processo.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giudizio.

3. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

1 patrocinata da: PA 1

2. PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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