60.2004.319
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
10 settembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2004.319
Data decisione, Autorità:
10.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.319
Lugano
10 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
3/6.9.2004 presentata dal
presidente
della Corte delle assise criminali di Mendrisio, giudice Mauro Ermani,
Lugano,
tendente ad
ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretta __________ PI 1,
__________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), in vista del
pubblico dibattimento;
visto il
preavviso favorevole 8/9.9.2004 del procuratore
pubblico Nicola Respini;
preso atto che
l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato con lettera
8/9.9.2004;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. Nei
confronti di __________ PI 1 , in detenzione preventiva
dal 20.11.2003, il procuratore pubblico ha emanato il 5.8.2004 l’atto d’accusa (ACC __________), ritenendola colpevole di infrazione aggravata alla LStup.
Il
pubblico dibattimento é stato aggiornato a mercoledì 10.11.2004, con continuazione fino al lunedì 15.11.2004.
2. Con
la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise
criminali di Mendrisio chiede la proroga del termine della carcerazione
preventiva cui è astretto l'imputato fino al 15.11.2004, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della
Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto
d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive
che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal
giudice dell'istruzione e dell'arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando
una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4. Il primo presupposto per la proroga del carcere
preventivo - ossia l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza in
relazione all'ipotesi accusatoria di cui all'art. 19 cifra 2 LStup - è dato
nella presente fattispecie; in presenza di un atto di accusa, salvo errori
manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione
14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p.
5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice
di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
5. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre il sussistere di
preminenti motivi di interesse pubblico, e segnatamente di un pericolo di fuga
(cfr., al proposito, decisione TF 1P.389/2004 del 3.8.2004; cfr. anche M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 11 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E.
SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 68 n. 12;
Fatti
G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2334 ss.; M. LUVINI, I presupposti
materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP. 1989, p.
287 ss.), ritenuto che uno dei suoi scopi principali è quello di assicurare la
presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione
della pena che potrà essergli inflitta.
Ora,
__________ PI 1 - richiedente l'asilo - è cittadina kosovara e italiana, con
dei legami con la Svizzera. Considerati la gravità del reato contestatole (e
quindi la prospettiva - in caso di condanna - di una pesante sanzione penale,
cfr. art. 19 cifra 2 LStup) e l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), non ha evidentemente
alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità. La tentazione di
darsi alla latitanza per sottrarsi al procedimento penale o all'esecuzione
della sentenza è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio
di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del
tutto concreto - non può neppure essere evitato - alla luce delle precedenti
Considerandi
considerazioni - con misure meno incisive giusta l'art. 107 cpv. 2 CPP, che __________
PI 1 peraltro non propone.
6.
La
proroga della carcerazione preventiva si giustifica anche con riferimento alle
difficoltà oggettive che hanno imposto di aggiornare il dibattimento solo per
il 10.11.2004: il presidente istante e gli altri giudici del Tribunale penale
cantonale sono e saranno infatti occupati in altri dibattimenti davanti a Corti
delle assise criminali (con conseguente imperativo onere di motivazione del
giudizio) e correzionali.
7.
Ciò
posto, la postulata proroga - che, alla luce delle ipotesi accusatorie e della
conseguente pena in caso di condanna, rispetta il principio di proporzionalità
(cfr., al proposito, decisione TF 1P.280/2004 dell'1.6.2004) - va accolta,
sussistendo gravi e concreti indizi di colpevolezza, un pericolo di fuga (che
quindi rende superfluo confrontarsi con l'esistenza di un pericolo di
collusione e di recidiva, cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n.
22.
in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP) e necessità oggettive inerenti
l'aggiornamento del processo.
8.
L'istanza
è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati
articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta.
§ Di conseguenza il
carcere preventivo cui è astretta __________ PI 1 è
prorogato fino al 15.11.2004, rispettivamente fino
alla conclusione del processo.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giudizio.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
1 patrocinata da: PA 1
2. PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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