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Decisione

60.2004.321

istanza di ispezione degli atti. insegnante/docente a scopo scientifico quale istante.

15 novembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. L’istante

ha richiesto di ricevere copia della sentenza 17.7.2004 della Corte delle

assise criminali di __________ relativa ad imputazioni per violenza carnale e

abusi sessuali su fanciulli. La richiesta è motivata per dei fini unicamente

scolastici, in relazione all’attività di insegnante dell’istante presso la __________

Considerandi

2.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

3.

Sia la procedura penale, sia quella amministrativa, a valere

quale possibile diritto processuale suppletorio, riservata l'esplicita

disposizione normativa, non impongono alle istanze o ai ricorsi l'adempimento

di esigenze particolarmente severe e di regola l'autorità assegna all'interessato

un termine perentorio per rimediare alle irregolarità (cfr. M. BORGHI / G. CORTI,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, in CFPG 1, Lugano 1997, ad art.

9.

Pamm, p. 47 ss.; BJM, 1988 pag. 102 ss.; N. SALVIONI, Codice di procedura

penale annotato, Locarno 1999, ad art. 27, p. 94 s.; G. PIQUEREZ, Procédure

pénale suisse, Zurigo 2000, n. 788).

E'

comunque necessario che dall'allegato risultino perlomeno la concreta finalità

e le ragioni della sua introduzione. Trattasi, con specifico riferimento alla

fattispecie in esame, dei requisiti minimi necessari per poter procedere ad una

corretta ponderazione degli interessi imposta dall'art. 27 CPP. Nel concreto

caso, la finalità della richiesta è scientifica, ed è relativa all’attività di

insegnante dell’istante presso la __________ di __________.

4.

Orbene,

questa Camera ha già avuto modo di riconoscere che un interesse scientifico

possa apparire perlomeno equivalente ai diritti personali delle persone

implicate in un procedimento penale, ritenuto che la loro identità non venga

resa pubblica e che all'atto richiesto abbia accesso unicamente il ricercatore

(cfr. sentenza CRP 24.8.2001, inc. __________). È comunque indispensabile

operare una ponderazione degli interessi in gioco.

5.

Nel

concreto caso, occorre considerare diverse circostanze. Anzitutto i reati

particolarmente delicati oggetto del procedimento. Inoltre, occorre considerare

che la sentenza è recente e prolata nella stessa cittadina nella quale si trova

la __________, ciò che comporta un alto rischio di identificazione dell’autore

e della vittima, e ciò malgrado l’anonimizzazione della sentenza. Infine, la

decisione non è ancora cresciuta in giudicato, essendo pendente un ricorso alla

Corte di cassazione e di revisione penale.

6.

Per

queste ragioni, nel presente caso questa Camera ritiene di far prevalere gli

interessi personali delle persone coinvolte nel procedimento rispetto agli

interessi scientifici-didattitici invocati dall’istante.

7.

L'istanza

va pertanto respinta; data la particolarità della presente procedura, si

prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese.

Per questi

motivi,

visto l’art. 27 CPP e

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è respinta.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

-;

-

-

-

-

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

2.

patrocinato da: PA 1

3.

PI 3

4.

PI 4

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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