60.2004.321
istanza di ispezione degli atti. insegnante/docente a scopo scientifico quale istante.
15 novembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2004.321
Data decisione, Autorità:
15.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. insegnante/docente a scopo scientifico quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.321
Lugano
15 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 2/3.9.2004 presentata da
IS 1, ,
tendente ad
ottenere l’autorizzazione a ricevere copia di una sentenza della Corte delle
assise criminali di __________;
preso atto delle
osservazioni 8/10.9.2004 del patrocinatore della persona condannata, che si
oppone alla trasmissione della sentenza, in quanto i fatti potrebbero portare
all’identificazione del suo mandante, e ritenuto inoltre che è pendente il
ricorso presso la Corte di cassazione e revisione penale;
preso atto delle
osservazioni 14/15.9.2004 del procuratore pubblico Rosa Item, che osserva come
sia pendente un ricorso in cassazione;
rilevato che la
parte civile non ha presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Fatti
1. L’istante
ha richiesto di ricevere copia della sentenza 17.7.2004 della Corte delle
assise criminali di __________ relativa ad imputazioni per violenza carnale e
abusi sessuali su fanciulli. La richiesta è motivata per dei fini unicamente
scolastici, in relazione all’attività di insegnante dell’istante presso la __________
Considerandi
2.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
3.
Sia la procedura penale, sia quella amministrativa, a valere
quale possibile diritto processuale suppletorio, riservata l'esplicita
disposizione normativa, non impongono alle istanze o ai ricorsi l'adempimento
di esigenze particolarmente severe e di regola l'autorità assegna all'interessato
un termine perentorio per rimediare alle irregolarità (cfr. M. BORGHI / G. CORTI,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, in CFPG 1, Lugano 1997, ad art.
9.
Pamm, p. 47 ss.; BJM, 1988 pag. 102 ss.; N. SALVIONI, Codice di procedura
penale annotato, Locarno 1999, ad art. 27, p. 94 s.; G. PIQUEREZ, Procédure
pénale suisse, Zurigo 2000, n. 788).
E'
comunque necessario che dall'allegato risultino perlomeno la concreta finalità
e le ragioni della sua introduzione. Trattasi, con specifico riferimento alla
fattispecie in esame, dei requisiti minimi necessari per poter procedere ad una
corretta ponderazione degli interessi imposta dall'art. 27 CPP. Nel concreto
caso, la finalità della richiesta è scientifica, ed è relativa all’attività di
insegnante dell’istante presso la __________ di __________.
4.
Orbene,
questa Camera ha già avuto modo di riconoscere che un interesse scientifico
possa apparire perlomeno equivalente ai diritti personali delle persone
implicate in un procedimento penale, ritenuto che la loro identità non venga
resa pubblica e che all'atto richiesto abbia accesso unicamente il ricercatore
(cfr. sentenza CRP 24.8.2001, inc. __________). È comunque indispensabile
operare una ponderazione degli interessi in gioco.
5.
Nel
concreto caso, occorre considerare diverse circostanze. Anzitutto i reati
particolarmente delicati oggetto del procedimento. Inoltre, occorre considerare
che la sentenza è recente e prolata nella stessa cittadina nella quale si trova
la __________, ciò che comporta un alto rischio di identificazione dell’autore
e della vittima, e ciò malgrado l’anonimizzazione della sentenza. Infine, la
decisione non è ancora cresciuta in giudicato, essendo pendente un ricorso alla
Corte di cassazione e di revisione penale.
6.
Per
queste ragioni, nel presente caso questa Camera ritiene di far prevalere gli
interessi personali delle persone coinvolte nel procedimento rispetto agli
interessi scientifici-didattitici invocati dall’istante.
7.
L'istanza
va pertanto respinta; data la particolarità della presente procedura, si
prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese.
Per questi
motivi,
visto l’art. 27 CPP e
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è respinta.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
-;
-
-
-
-
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
2.
patrocinato da: PA 1
3.
PI 3
4.
PI 4
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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