60.2004.323
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14 ottobre 2004Italiano30 min
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Numero d'incarto:
60.2004.323
Data decisione, Autorità:
14.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. tardività della querela. violazione della LF sulla concorrenza sleale (concorrenza sleale e violazione di segreti d'affari). definizione di segreto. violazione del segreto di fabbrica o commerciale.
COMPLETAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI
CONCORRENZA SLEALE
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
QUERELA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
VIOLAZIONE DEL SEGRETO DI FABBRICA / COMEMRCIALE
VIOLAZIONE DI SEGRETI D'AFFARI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 29 CPS
art. 162 CPS
art. 6 LCSL
art. 23 LCSL
Incarto n.
60.2004.323
Lugano
14 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004 presentata da
RI 1 ,
patr. da: PA 1
,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 24.8.2004 emanato dal procuratore pubblico Giovan Maria
Tattarletti nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela
28/30.6.2004 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo
di violazione del segreto di fabbrica o commerciale e violazione della Legge
federale sulla concorrenza sleale;
premesso che
questa Camera, su richiesta dell’istante, non ha intimato il gravame in esame
al querelato, siccome il Ministero pubblico non ha proceduto all’intimazione
del decreto impugnato ed il diritto di essere sentito può essere limitato in
presenza di contrarie esigenze dell’inchiesta;
considerato
l’esito del gravame questa Camera non ha chiesto al procuratore pubblico di
formulare delle osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Nel
mese di gennaio 1986 il querelato ha iniziato la sua attività lavorativa presso
la RI 1 (in seguito __________), con sede a __________, - il cui scopo è, tra
l’altro, __________ (cfr., al proposito, estratto del registro di commercio del
distretto di __________) -, in qualità di procuratore e responsabile della
vendita sul territorio della Svizzera italiana di tutti i prodotti del reparto __________,
compresi i prodotti __________ (cfr. doc. 1 e doc. 2 allegati alla querela
penale 28/30.6.2004).
In
data 23.1.1986 le parti hanno tra l’altro pattuito che:
“Qualora
Lei dovesse cessare di sua iniziativa l’attività in seno alla nostra
organizzazione, Lei si impegna a non svolgere attività concorrenziale in Ticino
sul settore del commercio di prodotti __________ per almeno due anni”
(copia scritto 23.1.1986, doc. 2 allegato alla querela penale 28/30.6.2004).
Con scritto 19.9.2003 il denunciato ha presentato le sue dimissioni,
comunicando contestualmente che lascerà la società il 31.12.2003 (cfr. doc. 3
allegato alla querela penale 28/30.6.2004).
b. Con esposto 28/30.6.2004, la __________ ha sporto querela penale
nei confronti di __________ PI 1 per titolo di violazione del segreto di
fabbrica o commerciale e violazione della Legge federale sulla concorrenza
sleale, asserendo sostanzialmente che verso la metà del mese di aprile 2004 “(…)
cominciò a constatare circostanze in base alle quali nacque il sospetto che PI
1 avesse messo a disposizione di una ditta concorrente, e precisamente della
ditta __________ di __________ (__________), indicazioni riguardanti la
clientela della __________ nonché i prodotti che questi clienti acquistavano
presso la __________”, evidenziando inoltre che “in parte tali
informazioni pervennero direttamente da parte dei clienti anche al signor __________
__________ della __________” e che “si constatò che alcuni clienti
cessarono l’acquisto di prodotti presso la __________, interrompendo in tal
modo bruscamente un rapporto di clientela che perdurava da molti anni”
(querela penale 28/30.6.2004, p. 3). Tra le parti coinvolte è poi avvenuto uno
scambio epistolare (cfr., al proposito, doc. 5 - doc. 12 allegati alla querela
penale 28/30.6.2004) e successivamente la querelante ha potuto “(…)
accertare che __________ PI 1 era presente giornalmente, praticamente tutta la
giornata, presso gli uffici della ditta __________ di __________” (querela
penale 28/30.6.2004, p. 3; doc. 13 e doc. 14 ivi allegati).
c. Con decisione
24.8.2004 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in
ordine alla querela, rilevando dapprima che la stessa è stata presentata in
maniera tardiva, ritenendo in ogni modo che essa “(…) è destituita di
fondamento anche nel merito (…)” (decreto di non luogo a procedere
24.8.2004, p. 2). Il magistrato inquirente asserisce sostanzialmente che nel
caso in esame non sono dati i presupposti delle ipotesi di reato di cui
all’art. 6 LCSl e all’art. 162 CP (cfr. decreto di non luogo a procedere
24.8.2004, p. 2 e 3). Circa l’ipotesi di reato di cui all’art. 7 LCSl invocato
dal querelante evidenzia che “(…) si tratta di una disposizione che non
trova protezione in ambito penale, non essendo contemplata nessuna pena per la
violazione di detto articolo al capitolo 4 della LCSl” (decreto di non
luogo a procedere 24.8.2004, p. 3).
d. Con la presente tempestiva istanza la RI 1 chiede in via
provvisionale - come esposto in entrata -, che il gravame venga notificato
soltanto al Ministero pubblico; in via principale, che il decreto impugnato
venga annullato “(…) per violazione del diritto federale e del diritto
cantonale nonché per arbitrio nella valutazione e nell’apprezzamento delle
prove e per violazione di diritti fondamentali”; in via subordinata, di
promuovere l’accusa nei confronti del querelato per titolo di violazione del segreto
di fabbrica e commerciale e per violazione della Legge federale sulla
concorrenza sleale; in via più subordinata, che venga ordinata l’esecuzione
delle informazioni preliminari ed in via ancora più subordinata che venga ordinata
la completazione delle informazioni preliminari, protestando inoltre tasse,
spese e ripetibili (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 15 e 16).
L’istante ritiene innanzitutto che il procuratore pubblico abbia
violato l’art. 178 cpv. 1 CPP, sostenendo inoltre che il Ministero pubblico attuerebbe
una prassi errata applicando “(…) alla promozione dell’accusa gli stessi
criteri che si applicano per il decreto di abbandono” (istanza di
promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 3 e 4). Contesta inoltre il fatto che la
querela sia stata inoltrata in maniera tardiva (cfr. istanza di promozione
dell’accusa 6/7.9.2004, p. 6). Circa l’ipotesi di reato di violazione della
Legge federale sulla concorrenza sleale assevera che il magistrato inquirente
non si sarebbe pronunciato sulla circostanza che il querelato abbia “(…)
messo a disposizione di una ditta concorrente, e precisamente la ditta __________,
indicazioni riguardanti la clientela della __________ nonché prodotti che
questi acquistavano presso la __________ (…)” e abbia quindi erroneamente applicato
l’art. 6 LCSl in relazione all’art. 23 LCSl (istanza di promozione dell’accusa
6/7.9.2004, p. 6 e ss.). Per quanto attiene poi all’ipotesi di reato di cui
all’art. 162 CP asserisce sostanzialmente che il decreto impugnato “(…) si
fonda sull’apprezzamento arbitrario delle prove disponibili e delle relative
circostanze di fatto nonché, d’altra parte, sull’applicazione erronea del
diritto federale” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 8). In
relazione all’istanza di completazione delle informazioni preliminari rileva
che “(…) il Ministero pubblico ha omesso qualsiasi atto istruttorio”,
sostenendo che “qualora fossero stati eseguiti gli atti istruttori che
vengono elencati di seguito, sarebbe emersa la completa infondatezza delle basi
di fatto e di diritto sulle quali poggia la motivazione e la conclusione del
decreto impugnato” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 13 e
14). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.
Considerandi
1.
Come deciso dal presidente di questa Camera non è stato intimato
il testo della promozione dell’accusa al querelato e al procuratore pubblico, e
non sono state chieste loro osservazioni.
Ciò
tenuto conto che il decreto di non luogo a procedere non era stato intimato al
querelato da parte del Ministero pubblico, che non sono stati presi finora nei
confronti del querelato provvedimenti, che non sono state espletate
informazioni preliminari, che i diritti degli accusati non sono assoluti e
possono essere limitati, come previsto dagli art. 58, 60, 61 e 62 CPP, in
presenza di contrarie esigenze dell’inchiesta, che tra queste esigenze c’è anche
la possibilità di tutelare l’inchiesta da interventi che possano pregiudicarne
il merito, in particolare nella fase iniziale, anche se ciò va ammesso in modo
del tutto eccezionale.
2.
2.1.
In presenza di un non luogo a
procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce
parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro
dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del
denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994
n.
115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza
emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente
pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui
la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una
determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al
sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e
concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove
prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove
già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza,
come alle competenze del giudice di merito.
2.2
L’art.
186.
CPP ha inoltre introdotto al suo cpv. 4 la facoltà per la Camera dei
ricorsi penali di ordinare la completazione delle informazioni preliminari,
quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa
occorrono altre prove. La giurisprudenza di questa Camera prevede tale facoltà
in quattro casi.
Anzitutto
si può riaprire la fase delle informazioni preliminari quando il decreto di non
luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza di presupposti
processuali o di punibilità (p. es. intervenuta prescrizione, incompetenza
territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile, ecc.).
Avendo risolto negativamente simile questione pregiudiziale, il procuratore
pubblico avrà logicamente anche rinunciato a svolgere indagini preliminari,
nella convinzione della loro inutilità.
Al
loro svolgimento occorre dunque procedere qualora il presupposto sul quale si é
fondato il procuratore pubblico si riveli errato. Una promozione d’accusa
sarebbe invece prematura in assenza di accertamenti di fatto sufficienti
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991, p. 149-150; in tal senso vedi anche
un’anticipazione giurisprudenziale in REP. 1986, p. 160-161).
Analoga
situazione si verifica anche quando la convinzione pregiudiziale del
procuratore pubblico non porta su una questione d'ordine, ma di merito: si
pensi in particolare al caso in cui ritenga erroneamente che il comportamento
oggetto di denuncia, quand’anche venisse accertato, non costituirebbe comunque
reato.
Anche
in questo caso, l’errata sussunzione dei fatti al diritto deve avere quale
logica conseguenza il rinvio dell’incarto al procuratore pubblico per lo
svolgimento o la completazione delle informazioni preliminari, nella misura in
cui queste non sono state svolte per errata conclusione pregiudiziale.
Inversamente,
se il procuratore pubblico ha già raccolto le necessarie informazioni preliminari
ma, per un’errata applicazione del diritto, ha decretato il non luogo a
procedere, la Camera dei ricorsi penali accoglierà l’istanza di promozione
d’accusa senza richiedere all’istante nuove prove, quale condizione cumulativa
all’esistenza di seri indizi di colpevolezza.
Ulteriore
caso d’applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP è dato quando il procuratore pubblico
ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto, che se accertata
correttamente, potrebbe fondare l’esistenza di indizi di colpevolezza
sufficientemente seri da richiedere l’apertura dell'istruzione formale. Le
informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento, se il procuratore
pubblico è chiamato a completare le informazioni preliminari, accertando ed
apprezzando correttamente le circostanze di fatto.
Infine,
si applica l’art. 186 cpv. 4 quando le informazioni preliminari sono carenti
nell’accertamento dei fatti, ciò che non permette alla Camera dei ricorsi
penali di determinarsi sull’alternativa tra promozione d'accusa o conferma del
non luogo a procedere.
3.
Occorre dapprima esaminare la tempestività della querela sporta
dall'istante, ritenuto che i reati di cui agli art. 162 CP e 23 LCSl sono punibili
solo a querela di parte.
3.1
Il
diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente
diritto ha conosciuto in modo sufficientemente circostanziato il reato e
identificato in modo sufficientemente certo il suo autore (art. 29 CP; DTF 121
IV 272 e 118 IV 325; BSK StGB I - C. RIEDO, Basilea 2003, n. 5 e ss. ad art. 29
CP; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 68 CPP; S. TRECHSEL, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 3 ad art. 29 CP). Il
sospetto non è sufficiente, ma nemmeno è necessaria l'assoluta certezza (S.
TRECHSEL, op. cit., n. 5 ad art. 29 CP; ).
Si
tratta di un termine di perenzione, che non può essere interrotto né prorogato
(BSK StGB I - C. RIEDO, op. cit., n. 3 ad art. 29 CP e rif.; .S. TRECHSEL, op.
cit., n. 1 ad art. 29 CP).
3.2
Il
procuratore pubblico ha ritenuto che la querela presentata dall’istante appare
tardiva, rilevando che “(…) la circostanza che il querelato fosse attivo in
un ambito concorrenziale rispetto alla querelante era già nota dal dicembre
2003, come risulta dallo scambio di corrispondenza prodotto con il memoriale di
querela” e che “i reati contestati al querelato sono tutti punibili a
querela di parte, presentabile nel termine di 3 mesi previsto dall’art. 29 CP,
pena la perenzione del diritto di sporgere la querela” (decreto di non
luogo a procedere 24.8.2004, p. 2).
A
giudizio dell’istante, per contro, “(…) non risulta che fosse già noto,
prima dei tre mesi dell'inoltro della querela, l'autore dei fatti oggetto della
querela” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 6).
3.3
In
casu, alla luce degli atti contenuti nell’incarto, non si può concludere ad una
tardività della querela. Lo scambio di corrispondenza del mese di dicembre 2003
riferisce di una discussione tra le parti concernente la rinuncia o meno alla
clausola di divieto di concorrenza. Si tratta di una discussione in astratto e
quindi generale, senza alcun riferimento ad un’attività concreta presso
un’azienda specifica e concorrente. La documentazione prodotta, mediante e dopo
la presentazione della querela, sostanzia, al contrario, la tempestività della
stessa.
4.
4.1.
Sia la querela, sia il decreto di non luogo a procedere, fanno
riferimento all’art. 162 CP e all’art. 23 LCSl in relazione all’art. 6 LCSl.
Per una logica d’esposizione e di sistematicità nei motivi di questa decisione
occorre determinare il rapporto tra queste disposizioni penali, nonché
soffermarsi sulla nozione di “segreti commerciali” (art. 162 CP) e di “segreti
d’affari” (art. 6 LCSl), in particolare per stabilire se le stesse coincidano
oppure divergano.
4.2
Come indicato nel gravame (cfr. istanza di promozione dell’accusa
6/7.9.2004) e come del resto risulta dalla dottrina, l’art. 23 LCSl costituisce
di principio una “lex specialis” rispetto all’art. 162 CP (B. BAUDENBACHER,
Lauterkeitsrecht: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG),
Basilea 2001, n. 85 ad art. 6 LCSl; S. TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 162
CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003,
p. 289; cfr., al proposito della loro delimitazione, BSK StGB II - M. AMSTUTZ /
M. REINERT, op. cit., n. 25 ad art. 162 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY,
Schweizerisches Strafrecht BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed.,
Berna 2003, § 22 n. 12). Per questo motivo è necessario esaminare dapprima
l’applicabilità delle norme sulla concorrenza sleale e solo successivamente
l’art. 162 CP.
5.
5.1.
La
definizione di segreto nella LCSl corrisponde a quella della disposizione di
cui all’art. 162 CP (R. VON BÜREN / E. MARBACH, Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, 2. ed., Berna 2002, n. 1103; C. BAUDENBACHER, op. cit., n. 30
e n. 86 ad art. 6 LCSl; R. VON BÜREN / L. DAVID, Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band V/I, Lauterkeitsrecht, Basilea
1998, p. 223 e 224 e riferimenti).
5.2
Giova innanzitutto ricordare che un
fatto è segreto se non è né pubblicamente conosciuto né pubblicamente
accessibile e per il quale esiste un interesse legittimo di un commerciante o
un fabbricante a conservarne l'esclusività (DTF 103 IV 283; BSK StGB II - M.
AMSTUTZ / M. REINERT, op. cit., n. 11 ad art. 162 CP e riferimenti; G.
STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 22 n. 3; S. TRECHSEL, op. cit., n. 2 e 3
ad art. 162 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 287). I
segreti di fabbrica e quelli commerciali sono segreti che possono incidere sul
risultato commerciale (DTF 103 IV 284; BSK StGB II - M. AMSTUTZ / M. REINERT,
op. cit., n. 15 ad art. 162 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit.,
p. 287; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 22 n. 3; S. TRECHSEL, op. cit.,
n. 6 ad art. 162).
Il
segreto di fabbrica ingloba informazioni tecniche e comprende piani, ricette,
procedure, ecc. (DTF 103 IV 283; BSK StGB II - M. AMSTUTZ / M. REINERT, op.
cit., n. 15 ad art. 162 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 22 n. 3; S.
TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art. 162 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, Volume I, Berna 2002, n. 7 ad art. 162 CP e rif.). Il segreto
commerciale si riferisce invece all'organizzazione dell’impresa, alla
pubblicità, al modo di calcolo dei prezzi, ecc. (BSK StGB II - M. AMSTUTZ / M.
REINERT, op. cit., n. 15 ad art. 162 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit.,
§ 22 n. 3; S. TRECHSEL, op. cit., n. 5 ad art. 162 CP; B. CORBOZ, op. cit., n.
8.
ad art. 162 CP e rif.).
5.3
L’istante afferma che la lista dei clienti è considerata un segreto
d’affari ai sensi dell’art. 6 LCSl, citando contestualmente Baudenbacher (istanza
di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 8; C. BAUDENBACHER, op. cit, n. 35 ad
art. 6 LCSl), ritenendo contestualmente che i dati relativi alla cerchia dei
clienti rientrino pure nella nozione di segreto ai sensi dell’art. 162 CP.
Ora, se è vero che, di principio, diversi autori ed alcune istanze
cantonali hanno riconosciuto che la lista e la cerchia dei clienti siano da
considerarsi un segreto (cfr. C. BAUDENBACHER, op. cit., n. 68 e nota a piè di
pagina 143 ad art. 4 LCSl, n. 34 e nota a piè di pagina 86 ad art. 6 LCSl), è
doveroso approfondire questo punto.
Anzitutto il Tribunale federale non
ha ancora dovuto confrontarsi con una fattispecie concernente la questione relativa
alla segretezza della lista di clienti, rispettivamente della cerchia dei
clienti ai sensi dell’art. 162 CP e all’art. 6 LCSl. Nelle sentenze prolate in
tema di segreti d’affari o commerciali, il Tribunale federale non ha mai inglobato
questi elementi nell’elenco esplicativo di quelli che possono essere considerati
segreti commerciali o d’affari (cfr., al proposito, DTF 80 IV 22; 103 IV 283
ss.; 109 Ib 47 ss.).
Nella dottrina, la lista dei clienti o la cerchia dei clienti è
inserita da alcuni autori, mentre è esclusa da altri, dalla nozione di segreto
d’affari o commerciali, senza che su questo punto vengano forniti degli argomenti
specifici. Si trovano alcuni riferimenti a decisioni cantonali.
Il Tribunale cantonale del Canton Zugo, nella decisione 19.4.1990,
ha ritenuto che la cerchia dei clienti (“aufgebauter Kundenkreis”) è
inglobata dai segreti commerciali degni di protezione ed il suo uso illecito
adempie la fattispecie dell’art. 6 LCSl (cfr. KGer ZG vom 19.4.1990, in: SMI 1991,
p. 253). In quello specifico caso, il Tribunale cantonale aveva sostanzialmente
stabilito che la parte convenuta si era impossessata illecitamente di una lista
di clienti dell’istante, come evidenziato da una serie d’errori ortografici
coincidenti (cfr. KGer ZG vom 19.4.1990 in: SMI 1991, p. 255).
Nel presente caso non si parla di una lista scritta di clienti, che sarebbe
stata sottratta dal querelato.
Con decisione 16.9.1988 il “Kassationsgericht” di Zurigo ha
stabilito che la conoscenza della clientela di un’impresa, acquisita da parte
di un impiegato, fa parte dei segreti commerciali protetti (cfr. KassGer ZH vom
16.9
, in: SMI 1989, p. 139). Il Tribunale cantonale
in questa decisione ha in particolare esposto che “zunächst ist darauf
hinzuweisen, dass dem vorliegenden Verfahren zugrundeliegende Konkurrenzverbot
ausdrücklich davon spricht, dass S. durch seine Tätigkeit wesentliche Einblicke
in fachtechnische Spezialgebiete, "Kundenkreis und andere
Geschäftsgeheimnisse der Firma" erhalte und durch die Verwendung dieser
Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte. Der Einblick in den
Kundenkreis wurde also als ein Anwendungsfall der Kenntnisnahme von Geschäftsgeheimnissen
aufgefasst” (KassGer ZH vom 16.9.1988, in: SMI 1989, p. 141).
Questa fattispecie è certamente diversa da quella qui esaminata. Nel
caso zurighese la clausola di divieto di concorrenza tra il datore di lavoro e
l’impiegato faceva espressamente riferimento alla cerchia dei clienti quale
dato segreto: nel presente caso, la cerchia dei clienti non è menzionata
espressamente nella clausola pattuita tra le parti il 23.1.1986 (cfr. doc. 2
allegato alla querela penale 28/30.69.2004).
5.4
In assenza di una sottrazione e di un uso illecito di una lista
scritta dei clienti o di documenti scritti del datore di lavoro relativi ai
clienti, ma in presenza unicamente di un utilizzo da parte di un ex impiegato
di informazioni di cui è venuto a conoscenza nell’adempimento del proprio
lavoro presso il suo precedente datore di lavoro, non si è in presenza di
segreti d’affari o di segreti commerciali.
Il nome di clienti e la loro conoscenza sono certamente dati
economici importanti, ma che sono tutelati o tutelabili non con il concetto di
segreto ma con apposite ed adeguate pattuizioni contrattuali di carattere
civile, come ad esempio le clausole di divieto di concorrenza.
La decisione del procuratore pubblico merita tutela anzitutto in
quanto, sulla base degli atti, non si è in presenza di segreto commerciale penalmente
tutelato.
6.
6.1.
Giusta
l'art. 23 LCSl è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa
fino a fr. 100'000.-- chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza
sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6.
In
particolare, agisce in modo sleale giusta l'art. 6 LCSl chiunque sfrutta o
comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è
venuto a conoscenza in altro modo illecito.
Con
riferimento all’art. 6 LCSl, la slealtà dipende dal modo in cui si è venuti a
conoscenza del segreto. Illegittimo e quindi sleale è intraprendere un'indagine
("Auskundschaftung") come ricerca consapevole sapendo di fare qualche
cosa di illegittimo, per esempio tramite una violazione di domicilio (C.
BAUDENBACHER, op. cit., n. 57 ad art. 6 LCSl).
In
generale le conoscenze acquisite nell’ambito di un rapporto contrattuale vengono
assunte in maniera lecita e pertanto non soggiacciono alla disposizione di cui
all’art. 6 LCSl (C. BAUDENBACHER, op. cit., n. 3 e 59 ad art. 6 LCSl). Questa
norma è tuttavia applicabile nella misura in cui la parte contraente divulga,
in maniera illecita, segreti che non sono stati svelati o sono stati svelati
soltanto parzialmente durante il rapporto contrattuale (C. BAUDENBACHER, op.
cit., n. 59 ad art. 6 LCSl). È pure data illiceità nella misura in cui il
concorrente non ha intrapreso alcuna indagine, ma è venuto a conoscenza del
segreto in determinate circostanze dalle quali si può riconoscere che non è autorizzato
a farne uso e a trasmetterlo a terzi (C. BAUDENBACHER, op. cit., n. 60 ad art.
6.
LCSl e rif.).
Il
reato di cui all'art. 23 LCSl presuppone l'intenzione. Il dolo eventuale è sufficiente.
6.2
Nemmeno
in relazione a quest’ipotesi di reato dagli atti emergono seri indizi di colpevolezza
a carico del querelato.
L’istante critica la conclusione cui è giunto il magistrato
inquirente, rilevando dapprima che “(…), il comportamento punibile non è
rappresentato dal mantenimento dei contatti con la clientela precedente, bensì
da un comportamento completamente diverso, ossia “avere messo a disposizione di
una ditta concorrente (…) indicazioni riguardanti la clientela della __________
nonché prodotti che questi clienti acquistavano presso” la medesima, asserendo
che il procuratore pubblico non si sarebbe pronunciato su questo comportamento
(istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 6 e 7). Sostiene poi che “collide
contro il comune senso di giustizia l’assenza di qualsiasi protezione a favore
di centinaia di migliaia di imprese nei confronti dei loro dipendenti riguardo
alla lista dei loro clienti, al loro prezzario e alla calcolazione dei prezzi:
se dovesse essere accolta questa tesi espressa nel decreto impugnato, qualsiasi
dipendente potrebbe impunemente diffondere a terzi concorrenti informazioni che
appartengono a quelle più riservate di ogni azienda” (istanza di promozione
dell’accusa 6/7.9.2004, p. 7). Assevera inoltre che “nel caso concreto il querelato
ha comunicato alla ditta __________ informazioni concernenti la lista dei
clienti della società __________ e delle preferenze di questi ultimi riguardo
ai prodotti utilizzati”, che “la lista dei clienti è considerata un
segreto d’affari ai sensi dell’art. 6 LCSl (…)”, che “(…) le
informazioni riguardanti la clientela raccolte e divulgate dal querelato non
gli erano state “affidate”, osservando pure che “egli era a conoscenza
di una parte di tali informazioni ma le stesse non gli erano state affidate
come conoscenze da acquisire per uso personale o per farne uso al di fuori
della società __________” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p.
8). Evidenzia infine che “evidentemente da parte della società querelante
non vi era la volontà di affidare tali informazioni al proprio dipendente, il
quale contrariamente a questa volontà si è impossessato delle stesse in modo
illecito” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 8).
6.3
Dagli atti non risulta, contrariamente a quanto sostiene l’istante,
che il querelato sarebbe venuto a conoscenza in modo illecito dei dati concernenti
i clienti dell’istante e della loro preferenza in relazione ai prodotti
utilizzati. Dallo scritto 10.1.1986 emerge, infatti, che le mansioni del
querelato in seno alla __________ sono state in particolare quelle di “(…)
seguire personalmente i clienti più importanti nel loro sviluppo e nelle loro
esigenze”, di “(…) adeguare e sviluppare le prestazioni e l’assortimento
della __________ alle richieste del mercato” e di attuare una “(…)
politica dei prezzi e del riapprovigionamento secondo le direttive della
direzione commerciale” (copia scritto 10.1.1986, doc. 1 allegato alla
querela penale 28/30.6.2004).
Dallo scritto 17.12.2003 della __________ __________, che aveva
assunto la tutela degli interessi della querelante, emerge inoltre che “(…)
il signor PI 1 era un membro dei quadri dirigenziali e in quanto tale aveva e
ha importanti conoscenze della clientela. In particolare nel settore di cui era
responsabile, egli gestiva e curava il contatto con i clienti della società in
maniera autonoma” (copia scritto 17.12.2003, doc. 7 allegato alla querela
penale 28/30.6.2004).
In mancanza della sottrazione o dell’uso di liste o documenti relativi
ai clienti, appare pertanto che le informazioni ottenute dal querelato nel
corso della sua attività lavorativa presso la __________ sono state acquisite
in maniera lecita.
Non si tratta nemmeno di informazioni svelate in maniera parziale, ritenuto
che il querelato si occupava autonomamente della gestione della clientela della
__________.
In base agli atti, si rileva altresì che il querelato è venuto a
conoscenza di questi dati, senza verosimilmente intraprendere alcuna indagine,
nell’ambito delle sue mansioni in seno alla società. Ritenuto che - come si
vedrà in seguito (cfr., al proposito, considerando 7.3.) - queste informazioni
non sono specificate nella clausola generale pattuita tra le parti il 23.1.1986
e che le stesse sono inoltre facilmente acquisibili mediante altri metodi concorrenziali
e leciti, manca l’illecita acquisizione.
6.4
Alla luce di quanto sopra esposto non appare che il querelato si sia
reso colpevole di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 6 LCSl in relazione
all’art. 23 LCSl e non sembra nemmeno che egli abbia assunto un comportamento
penalmente rilevante. Manca la condizione del segreto d’affari e quella dello
spiare o dell’essere venuto a conoscenza in altro modo illecito dei dati.
7.
7.1
È
punito giusta l'art. 162 CP prima frase chi illegittimamente amplia la cerchia
dei detentori del segreto o rende comunemente conosciuto il fatto (BSK StGB II
- M. AMSTUTZ / M. REINERT, op. cit., n. 16 ad art. 162 CP; G. STRATENWERTH / G.
JENNY, op. cit., § 22 n. 7; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8 ad art. 162 CP).
L'autore del reato deve essere obbligato per legge o per contratto al
mantenimento del segreto (BSK StGB II - M. AMSTUTZ / M. REINERT, op. cit., n. 9
e rif., 17 e ss. ad art. 162 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 22 n.
6; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 162 CP).
È
punito invece giusta l'art. 162 CP seconda frase chi trae profitto per sé o per
altri da questa rivelazione. Questa seconda fattispecie presuppone che l'autore
sia venuto a conoscenza del segreto tramite comunicazione di una persona che
non poteva rivelarlo (BSK StGB II - M. AMSTUTZ / M. REINERT, op. cit., n. 25 ad
art. 162 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 22 n. 3; J. REHBERG / N.
SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 288). Non è punibile chi usa a proprio
vantaggio un segreto che gli è confidato (S. TRECHSEL, op. cit., n. 9 ad art.
162.
CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 288; DTF 113 Ib 71 e
109.
Ib 57).
7.2
L’istante, in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 162 CP
- secondo cui è punito, a querela di parte, per violazione del segreto di
fabbrica o commerciale chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale,
che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire e chiunque trae
profitto per sé o per altri da questa rivelazione -, asserisce in particolare
che "(…) costituisce apprezzamento arbitrario delle prove e delle
relative circostanze di fatto sostenere che l’elenco dei clienti della __________,
i dati concernenti la struttura dei costi e la formazione dei prezzi e la lista
dei prodotti che ciascun cliente della __________ acquistava presso
quest’ultima nonché la relativa lista dei prezzi, “costituiscono dati noti agli
operatori del settore o, comunque, facilmente acquisibili, ad esempio mediante
indagini di mercato o altri tipi di ricerca”" (istanza di promozione
dell’accusa 6/7.9.2004, p. 9). A sua mente, trattasi “(…) di un’affermazione
soggettiva, priva di qualsiasi supporto fattuale”, che “(…) cozza contro
una realtà ben nota nel mondo aziendale: la lista dei clienti, le modalità di
calcolazione nonché la lista dei prezzi applicati a ciascun cliente riguardo a
ciascun prodotto acquistato da quest’ultimo costituiscono proprio quelle
circostanze custodite in modo più geloso da ogni azienda e che non sono per
nulla né notorie né note né tantomeno “facilmente acquisibili”"
(istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 9).
7.3
Come esposto al considerando 5.4., la cerchia dei clienti, di cui
una persona è venuta a conoscenza nella sua attività e non sottraendo liste o
documenti relativi ai clienti, non è in genere penalmente tutelato come segreto
commerciale.
Ora, come esposto, gli obblighi al
mantenimento del segreto possono risultare anche da contratto (BSK StGB II - M.
AMSTUTZ / M. REINERT, op. cit., n. 19 ad art. 162 CP). Affinché questi obblighi
possano assumere una rilevanza penale è necessario che gli stessi vengano
pattuiti esplicitamente (BSK StGB II - M. AMSTUTZ / M. REINERT, op. cit., n. 19
ad art. 162 CP). Secondo una non recente decisione del Tribunale federale è
sufficiente che l’obbligo di mantenere il segreto si possa evincere "auch
ohne ausdrückliche Vereinbarung" dall’interpretazione analogica (“sinngemässe
Auslegung”) del contratto (DTF 80 IV 30). Questa prassi è tuttavia
contestata da una parte della dottrina a causa dell’assenza di una sufficiente
concretezza (BSK StGB II - M. AMSTUTZ / M. REINERT, op. cit., n. 19 ad art. 162
CP e riferimenti).
Si ricorda che nel caso in esame il querelato, in caso di cessazione
del rapporto di lavoro, si è impegnato nei confronti dell’istante “(…) a non
svolgere attività concorrenziale in Ticino sul settore del commercio di
prodotti __________ per almeno due anni” (copia scritto 23.1.1986, doc. 2
allegato alla querela penale 28/30.6.2004).
Si rileva innanzitutto che trattasi di una clausola generale, in cui
le parti non hanno esplicitamente pattuito che il querelato debba considerare
come confidenziali o segreti i dati relativi ai clienti della __________,
rispettivamente ai prodotti che la clientela acquistava presso questa società e
quindi ai prezzi da lei praticati, di cui egli è venuto a conoscenza
nell’ambito della sua attività lavorativa presso questa società. Nemmeno
mediante una cosiddetta “sinngemässe Auslegung” di questa clausola
appare che le parti abbiano inglobato nella loro pattuizione la segretezza di
queste informazioni.
Non c’è quindi una tutela di carattere penale, mentre appare più che
probabile una violazione contrattuale.
8.
Non
essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo
esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la
possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire
l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice
di merito.
Giova
al proposito rilevare che a giudizio dell’istante il procuratore pubblico avrebbe
violato la disposizione di cui all’art. 178 cpv. 1 CPP, essendo il decreto di
non luogo a procedere "(…) stato emanato senza procedere “alle
occorrenti indagini di fatto”, (…)" (istanza di promozione dell’accusa
6/7.9.2004, p. 3).
Giusta
l'art. 178 cpv. 1 CPP quando il procuratore pubblico conosce per denuncia,
querela o altro modo esserci sospetto che sia stato commesso un reato, deve
procedere subito alle occorrenti indagini di fatto per decidere se sia il caso
di promuovere l'accusa.
Il
procuratore pubblico può nondimeno emettere un decreto di non luogo a procedere
senza altri approfondimenti se la denuncia è infondata, ripetitiva o simili (M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 8 ad art. 67 CPP).
Egli
non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento
anticipato (cfr. decisione TF 6P.60/2004 -6S.144/2004 del 20.9.2004; R. HAUSER
/ E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n.
1.
e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante,
inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione
del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 58
CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
Nella
fattispecie il magistrato inquirente ha ritenuto sufficienti gli elementi
risultanti dalla querela stessa e dagli allegati e ha quindi emesso il decreto
impugnato senza procedere all'assunzione di ulteriori prove. Ritenuto che egli dispone
di un certo apprezzamento, questa Camera non ritiene che il suo agire abbia
violato la legge. Nulla può quindi essergli rimproverato.
9.
Visto
quanto precede il decreto impugnato deve essere confermato e non sono evidentemente
date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP.
10.
Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a
carico dell’istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 162 CP, 6 e 23 LCSl, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 550.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
600.
-- (seicento), sono poste a carico della RI 1, __________.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.
272.
PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268
ss. PPF.
4.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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