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Decisione

60.2004.325

istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione

18 ottobre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

C. VERDA, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, n. 5

ad art. 69 CPP; Rep. 1989, p. 598), e che pertanto l’istanza dovrebbe essere

dichiarata irricevibile;

che l’istanza manoscritta non ossequia le esigenze poste dalla giurisprudenza

di questa Camera in tema di istanza di promozione dell’accusa, e quindi

dovrebbe essere dichiarata irricevibile anche per questo motivo;

che anche nel merito, il decreto di non luogo a procedere dev’essere

confermato, ritenuto l’assenza di documenti scritti o di altre prove o indizi

sufficienti per ritenere che ci siano elementi di un’infrazione penale, in una

fattispecie di connotazione tipicamente civile;

che data la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di

tassa di giustizia e di spese;

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

-

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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