60.2004.326
istanza di promozione dell'accusa. tempestività.
20 settembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2004.326
Data decisione, Autorità:
20.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. tempestività.
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
TERMINE E RESTITUZIONE
art. 20 CPP-TI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
Incarto n.
60.2004.326
Lugano
20 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
promozione dell'accusa 7/8.9.2004 presentata da
IS 1, ,
contro
il decreto di
non luogo a procedere 23.8.2004 emanato dal sostituto procuratore pubblico
Chiara Borelli (NLP __________);
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
che
con decisione 23.8.2004 il sostituto procuratore pubblico - in assenza di
"(…) elementi di rilevanza penale" (decreto di non luogo a
procedere 23.8.2004, p. 1) - ha decretato il non luogo a procedere in ordine
alla denuncia/querela penale presentata l'11.8.2004 da __________ IS 1 per
diversi titoli di reato;
che
con scritto 7/8.9.2004, peraltro non firmato in originale, l'istante chiede -
in relazione alle fattispecie di cui al suddetto decreto - la promozione
dell'accusa;
che
giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla
ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei
ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa;
che
il decreto di non luogo a procedere è stato intimato a mezzo raccomandata il
23.8.2004
ed è stato recapitato all'istante il 27.8.2004 ["(…) con la
presente inoltro ricorso alla decisione del 23.8.04 ritirata il 27.8.04",
istanza di promozione dell'accusa 7/8.9.2004, p. 1; cfr. anche ricerca postale
"Track and Trace"];
che
__________ IS 1 ha inoltrato l'istanza il 7.9.2004 (cfr. busta agli atti);
che
pertanto - ritenuto che il termine fissato a giorni non comprende il giorno da
cui comincia a decorrere (art. 20 cpv. 1 CPP) - il termine, perentorio (art. 19
cpv. 1 CPP), di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP veniva a scadere
lunedì 6.9.2004;
che
quindi - considerato che quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il
termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della
mezzanotte del termine di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) - il gravame è
irricevibile siccome tardivo (R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Procédure
pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1442);
che
la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza
è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
150.
-- (centocinquanta), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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