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Decisione

60.2004.326

istanza di promozione dell'accusa. tempestività.

20 settembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2004.326

Data decisione, Autorità:

20.09.2004, CRP

Titolo:

istanza di promozione dell'accusa. tempestività.

RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI

TERMINE E RESTITUZIONE

art. 20 CPP-TI

art. 186 CPP-TI

art. 284 let. b CPP-TI

Incarto n.

60.2004.326

Lugano

20 settembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di

promozione dell'accusa 7/8.9.2004 presentata da

IS 1, ,

contro

il decreto di

non luogo a procedere 23.8.2004 emanato dal sostituto procuratore pubblico

Chiara Borelli (NLP __________);

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

che

con decisione 23.8.2004 il sostituto procuratore pubblico - in assenza di

"(…) elementi di rilevanza penale" (decreto di non luogo a

procedere 23.8.2004, p. 1) - ha decretato il non luogo a procedere in ordine

alla denuncia/querela penale presentata l'11.8.2004 da __________ IS 1 per

diversi titoli di reato;

che

con scritto 7/8.9.2004, peraltro non firmato in originale, l'istante chiede -

in relazione alle fattispecie di cui al suddetto decreto - la promozione

dell'accusa;

che

giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla

ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei

ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa;

che

il decreto di non luogo a procedere è stato intimato a mezzo raccomandata il

23.8.2004

ed è stato recapitato all'istante il 27.8.2004 ["(…) con la

presente inoltro ricorso alla decisione del 23.8.04 ritirata il 27.8.04",

istanza di promozione dell'accusa 7/8.9.2004, p. 1; cfr. anche ricerca postale

"Track and Trace"];

che

__________ IS 1 ha inoltrato l'istanza il 7.9.2004 (cfr. busta agli atti);

che

pertanto - ritenuto che il termine fissato a giorni non comprende il giorno da

cui comincia a decorrere (art. 20 cpv. 1 CPP) - il termine, perentorio (art. 19

cpv. 1 CPP), di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP veniva a scadere

lunedì 6.9.2004;

che

quindi - considerato che quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il

termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della

mezzanotte del termine di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) - il gravame è

irricevibile siccome tardivo (R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Procédure

pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1442);

che

la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza

è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

150.

-- (centocinquanta), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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