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Decisione

60.2004.330

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. regresso.

5 ottobre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

60.2004.330

Data decisione, Autorità:

05.10.2005, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. regresso.

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

REGRESSO

art. 317 CPP-TI

art. 322 CPP-TI

Incarto n.

60.2004.330

Lugano

5 ottobre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini,

vicecancelliere

sedente per

statuire sull’istanza 13/14.9.2004 presentata da

IS 1

patr. da: PA 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 28.1.2004 emanato dall’allora

procuratore pubblico Emanuele Stauffer (NLP __________), un’indennità a’

sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni del procuratore pubblico Maria Galliani,

che si rimette al giudizio di questa Camera;

rilevato che con scritti 20.9.2004 e 29.9.2004 PI 1, __________ e __________,

si oppone ad un eventuale regresso dello Stato nei suoi confronti a’ sensi

dell’art. 322 CPP;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decreto di accusa 19.1.1999 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer

ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Corte delle assise

correzionali di __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di due

mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni

ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto

colpevole di appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a

ritenzione “per avere, a __________ e __________, il __________ __________ __________,

con l’intenzione di nuocere al proprio creditore, ossia la __________ __________,

svalutato un bene di sua proprietà su cui gravava un diritto di pegno a favore

della predetta __________ __________, e meglio, per avere, sapendo che era in

corso un’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare, stipulato

un contratto di affitto con la società __________ __________ __________,

società di cui era stato direttore e proprietario fino a pochi giorni prima,

pattuendo una pigione annua di frs. 24'000.--, importo di molto inferiore

all’affitto teorico potenziale che si poteva esigere in quel periodo, nonché fissando

la prima scadenza del contratto al __________, danneggiando in quel modo il

creditore pignoratizio” (DAC __________);

che

nel corso del pubblico dibattimento del 16.5.2002, il presidente della Corte

delle assise correzionali di __________ ha ordinato il rinvio del citato

decreto di accusa a’ sensi dell’art. 250 cpv. 2 e 4 CPP, per permettere

all’allora magistrato inquirente di istruire le nuove ipotesi accusatorie da

lui avanzate a seguito della testimonianza di __________ __________ ed

eventualmente procedere ad un nuovo rinvio a giudizio (cfr. verbale del dibattimento

16.5.2002, p. 5, inc. __________);

che

con decisione 28.1.2004, l’allora procuratore pubblico ha posto fine al

procedimento penale, ritenuto che “(…) quanto emerso in sede di dibattimento

consente di escludere la sussistenza di reati a carico di IS 1” (NLP __________);

che

con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF

10'122.05, di cui CHF 9'762.20 per spese di patrocinio e CHF 359.85 per danni

materiali, oltre interessi al 5% dal 13.9.2004;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017

ss.);

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica,

delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno,

della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito

del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante – patrocinato dallo Studio legale __________ e __________ prima e

dall’avv. PA 1 poi (cfr. istanza 13/14.9.2004, p. 2) – postula la rifusione

delle relative note professionali di data 7.6.1999 e 13.9.2004 nonché il

rimborso della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili assegnategli

da questa Camera con decisione 17.2.1999 (inc. __________) per complessivi CHF

9'762.20 (compresi gli interessi maturati sino all’introduzione della presente

istanza);

che

la nota professionale 7.6.1999 dello Studio legale __________ e __________ ammonta

a CHF 2'279.20 (di cui CHF 1'800.-- a titolo di onorario, CHF 344.20 di spese e

CHF 135.-- di IVA);

che

l’istante – a cui spetta sostanziare le proprie pretese di indennità – non ha

provveduto a presentare la nota d’onorario dettagliata esplicitamente

richiestagli da questa Camera con ordinanza 14.9.2004;

che

la stessa verrà quindi rifusa unicamente per quanto ricostruibile dall’incarto;

che

dagli atti risulta anzitutto che il patrocinio è stato concretamente prestato

dal lic. iur. __________ __________, per cui viene ammessa una tariffa di CHF

100.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato (cfr. decisione 22.10.2002 del

Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);

che

il legale è intervenuto presentando ricorso contro il decreto di accusa 19.1.1999

a questa Camera (AI 4), inoltrando opposizione contro il medesimo decreto di

accusa (doc. A) e notificando istanza di assunzione di nuove prove al

presidente della Corte delle assise correzionali (doc. 2 TPC);

che

il ricorso 1.2.1999 contro il decreto di accusa per intervenuta prescrizione

dell’azione penale – alla luce della decisione 17.2.1999 di questa Camera (inc.

__________) e ritenuto in particolare che per consolidata giurisprudenza

relativa all’art. 201 cpv. 1 lit. c CPP il fondamento delle eccezioni sollevate

nella fase predibattimentale deve apparire già di primo acchito certo e

liquido, così da far ritenere inutile il pubblico dibattimento – non può essere

considerato necessario ed utile per il procedimento in esame;

che

viene conseguentemente ammesso – ricordato inoltre che per la retribuzione di

un praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati,

poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della

rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può

dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo

(cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc.

19.2002.21) – un onorario pari a 2 ore e 40 minuti a CHF 100.--/ora, per complessivi

CHF 267.--, di cui 1 ora per l’esame dell’incarto, 1 ora per i colloqui con

l’istante, 10 minuti per la stesura dell’opposizione 21.1.1999 e 30 minuti per

l’istanza di assunzione di nuove prove del 26.3.1999;

che

le spese vengono riconosciute in CHF 80.--, di cui CHF 50.-- per la formazione

dell’incarto e CHF 30.-- per gli scritti (CHF 5.--/raccomandata e CHF 5.-- per ogni

pagina originale, compresa la copia per l’incarto), mentre l’IVA al 7.5%

ammonta a CHF 26.10;

che

la richiesta di rimborso della tassa di giustizia, delle spese e delle

ripetibili assegnate da questa Camera con decisione 17.2.1999 (inc. __________)

– visto quanto sopra esposto – non può invece essere accolta;

che

la nota professionale 13.9.2004 dell’avv. PA 1 – che ha assunto il mandato a

partire dal 26.5.1999 – ammonta a CHF 6'119.20 [di cui CHF 5'000.-- a titolo di

onorario (20 ore a CHF 250.--/ora), CHF 687.70 di spese e CHF 431.50 di IVA];

che

va preliminarmente rilevato che nel caso in cui un accusato conferisce il

proprio mandato a più patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di

avvicendamento – vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte

per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH

1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im

ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);

che

del resto l’istante non ha addotto alcuna giustificazione oggettiva al cambio

del proprio patrocinatore in corso di procedura, per cui i costi supplementari

che ne derivano non possono essere riconosciuti;

che

dall’onorario si giustifica pertanto dedurre il tempo dedicato ai primi

colloqui con il cliente, alla presa di contatto con il presidente del TPC, ai

colloqui ed alla corrispondenza con il lic. iur. __________ __________ nonché

al primo esame dell’incarto;

che

il dispendio orario esposto (che non viene precisato in relazione ad ogni

singola operazione) appare inoltre oggettivamente eccessivo per un avvocato con

le dovute conoscenze in ambito penale;

che

la pratica – a prescindere da alcune problematiche giuridiche legate in

particolare alla prescrizione dell’azione penale ed agli effetti del doppio

turno d’asta a’ sensi dell’art. 142 LEF – non ha comportato difficoltà di

rilievo e ha richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto, benché

protratto fino al 13.9.2004;

che

viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 10 ore e 30 minuti, di cui 150

minuti per i colloqui con l’istante, 60 minuti inerenti le telefonate (il

numero indicato nella nota professionale appare eccessivo in relazione alla

fattispecie), 60 minuti inerenti l’esame dell’incarto penale di data 24.4.2002,

30 minuti inerenti l’esame dell’incarto presso l’UEF di __________ di data

14.5.2002, 60 minuti inerenti gli scritti di data 25.4.2002, 6.5.2002,

8.5.2002, 6.6.2002, 1.3.2004 e 4.3.2004 (in media 10 minuti/scritto), 60 minuti

inerenti la preparazione al dibattimento, 210 minuti inerenti la trasferta ed

il dibattimento di data 16.5.2002 (che si è protratto dalle ore 9.00 alle ore

11.30) e 60 minuti inerenti la stesura della presente istanza, il cui onere

lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il legale conosceva

la fattispecie, stralciate in particolare le prestazioni “accesso all’UEF”

di data 24.6.1999 e “accesso all’UR” di data 3.5.2002, siccome si tratta

di mansioni che vengono di solito effettuate dal personale di cancelleria i cui

onorari sono a carico del datore di lavoro, nonché la prestazione di data

4.6.2002 “Trasf. al Ministero Pubblico di Lugano e conf. Con il PP Stauffer”

in quanto non sufficientemente motivata e la cui necessità non emerge nemmeno

dagli atti;

che

applicando alle prestazioni fino al 23.8.1999 (pari a 30 minuti) la tariffa di

CHF 220.--/ora ed a quelle successive (pari a 10 ore) la tariffa di CHF

250.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato, l’onorario da risarcire

ammonta a CHF 2'610.--;

che

a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 406.80, ridotte in

particolare a CHF 9.-- quelle inerenti le telefonate (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P.,

inc. 19.2004.6) ed a CHF 54.-- quelle inerenti la trasferta di data

16.5.2002 (27 km/tratta a CHF 1.--/km, art. 3 TOA), stralciate invece – come

sopra indicato – quelle derivanti dal cambio di patrocinatore (spese per formazione

dell’incarto, telefoniche e di corrispondenza con cliente e con lic. iur. __________

__________, scritto 23.6.1999 al TPC) e quelle inerenti le fotocopie e la

trasferta di data 4.6.2002, in quanto non sufficientemente motivate;

che l’IVA ammonta a CHF 229.20 [al 7.5% su CHF 122.50 (per le prestazioni

fino al 23.8.1999, di cui CHF 110.-- di onorario e CHF 12.50 di spese) e al

7.6% su CHF 2'894.30 (per le prestazioni successive, di cui CHF 2'500.-- di

onorario e CHF 394.30 di spese)] e gli esborsi a CHF 10.--;

che

a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di

CHF 3'619.10 (di cui CHF 373.10 per le prestazioni del lic. iur. __________ __________

e CHF 3'246.-- per le prestazioni dell’avv. PA 1);

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni

generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104

cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso

concreto, dall’introduzione in data 13.9.2004 della presente istanza;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr.

REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP.

1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta

dell'accusa o della detenzione;

che

per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E.

SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l'istante chiede il risarcimento della perdita finanziaria

subita durante i giorni dell’interrogatorio dinanzi all’allora procuratore

pubblico (19.1.1999) e del pubblico dibattimento (16.5.2002), che quantifica –

affermando di non essere in grado di provarla – in CHF 300.-- oltre interessi,

ovvero in “(…) fr. 150.-- al giorno, conformemente alla giurisprudenza di

questa Corte (Rep. 1996 pag. 335)” (istanza 13/14.9.2004, p. 2);

che

la giurisprudenza alla quale l’istante rinvia (REP. 1996 p. 335) presuppone che

il procedimento penale abbia determinato – in nesso di causalità adeguato – un

danno e che agli atti non vi sia alcun dato preciso in merito al reddito, da

attività dipendente, conseguito dall’accusato prosciolto (cfr. decisione

10.6.1996 in re G. C., inc. 60.1994.194);

che

in concreto l’istante non tenta neppure di dimostrare - documentando, come gli

incombeva (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999,

ad art. 317 CPP, p. 506) - l’esistenza di un danno, omettendo perfino di

indicare l’attività svolta;

che

non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato e

non provato (cfr., in relazione al presupposto del nesso di causalità adeguato,

decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004 in re F. B., inc.);

che

le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale;

che

giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il

coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte

l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o

negligenza grave;

che

nella fattispecie non sono tuttavia dati i citati presupposti, il procedimento

penale – come si evince dagli atti – non apparendo del tutto ingiustificato;

che

pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di non luogo a procedere 28.1.2004 dell’allora procuratore pubblico

Emanuele Stauffer (inc. NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________,

a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'619.10

oltre interessi al 5% dal 13.9.2004.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per

conoscenza:

- Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia,

Bellinzona.

terzi implicati

PI 1

patrocinata

da: PA 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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