60.2004.330
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. regresso.
5 ottobre 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2004.330
Data decisione, Autorità:
05.10.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. regresso.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
REGRESSO
art. 317 CPP-TI
art. 322 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.330
Lugano
5 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 13/14.9.2004 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 28.1.2004 emanato dall’allora
procuratore pubblico Emanuele Stauffer (NLP __________), un’indennità a’
sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni del procuratore pubblico Maria Galliani,
che si rimette al giudizio di questa Camera;
rilevato che con scritti 20.9.2004 e 29.9.2004 PI 1, __________ e __________,
si oppone ad un eventuale regresso dello Stato nei suoi confronti a’ sensi
dell’art. 322 CPP;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto di accusa 19.1.1999 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer
ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Corte delle assise
correzionali di __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di due
mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni
ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto
colpevole di appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a
ritenzione “per avere, a __________ e __________, il __________ __________ __________,
con l’intenzione di nuocere al proprio creditore, ossia la __________ __________,
svalutato un bene di sua proprietà su cui gravava un diritto di pegno a favore
della predetta __________ __________, e meglio, per avere, sapendo che era in
corso un’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare, stipulato
un contratto di affitto con la società __________ __________ __________,
società di cui era stato direttore e proprietario fino a pochi giorni prima,
pattuendo una pigione annua di frs. 24'000.--, importo di molto inferiore
all’affitto teorico potenziale che si poteva esigere in quel periodo, nonché fissando
la prima scadenza del contratto al __________, danneggiando in quel modo il
creditore pignoratizio” (DAC __________);
che
nel corso del pubblico dibattimento del 16.5.2002, il presidente della Corte
delle assise correzionali di __________ ha ordinato il rinvio del citato
decreto di accusa a’ sensi dell’art. 250 cpv. 2 e 4 CPP, per permettere
all’allora magistrato inquirente di istruire le nuove ipotesi accusatorie da
lui avanzate a seguito della testimonianza di __________ __________ ed
eventualmente procedere ad un nuovo rinvio a giudizio (cfr. verbale del dibattimento
16.5.2002, p. 5, inc. __________);
che
con decisione 28.1.2004, l’allora procuratore pubblico ha posto fine al
procedimento penale, ritenuto che “(…) quanto emerso in sede di dibattimento
consente di escludere la sussistenza di reati a carico di IS 1” (NLP __________);
che
con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF
10'122.05, di cui CHF 9'762.20 per spese di patrocinio e CHF 359.85 per danni
materiali, oltre interessi al 5% dal 13.9.2004;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica,
delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno,
della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito
del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante – patrocinato dallo Studio legale __________ e __________ prima e
dall’avv. PA 1 poi (cfr. istanza 13/14.9.2004, p. 2) – postula la rifusione
delle relative note professionali di data 7.6.1999 e 13.9.2004 nonché il
rimborso della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili assegnategli
da questa Camera con decisione 17.2.1999 (inc. __________) per complessivi CHF
9'762.20 (compresi gli interessi maturati sino all’introduzione della presente
istanza);
che
la nota professionale 7.6.1999 dello Studio legale __________ e __________ ammonta
a CHF 2'279.20 (di cui CHF 1'800.-- a titolo di onorario, CHF 344.20 di spese e
CHF 135.-- di IVA);
che
l’istante – a cui spetta sostanziare le proprie pretese di indennità – non ha
provveduto a presentare la nota d’onorario dettagliata esplicitamente
richiestagli da questa Camera con ordinanza 14.9.2004;
che
la stessa verrà quindi rifusa unicamente per quanto ricostruibile dall’incarto;
che
dagli atti risulta anzitutto che il patrocinio è stato concretamente prestato
dal lic. iur. __________ __________, per cui viene ammessa una tariffa di CHF
100.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato (cfr. decisione 22.10.2002 del
Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);
che
il legale è intervenuto presentando ricorso contro il decreto di accusa 19.1.1999
a questa Camera (AI 4), inoltrando opposizione contro il medesimo decreto di
accusa (doc. A) e notificando istanza di assunzione di nuove prove al
presidente della Corte delle assise correzionali (doc. 2 TPC);
che
il ricorso 1.2.1999 contro il decreto di accusa per intervenuta prescrizione
dell’azione penale – alla luce della decisione 17.2.1999 di questa Camera (inc.
__________) e ritenuto in particolare che per consolidata giurisprudenza
relativa all’art. 201 cpv. 1 lit. c CPP il fondamento delle eccezioni sollevate
nella fase predibattimentale deve apparire già di primo acchito certo e
liquido, così da far ritenere inutile il pubblico dibattimento – non può essere
considerato necessario ed utile per il procedimento in esame;
che
viene conseguentemente ammesso – ricordato inoltre che per la retribuzione di
un praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati,
poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della
rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può
dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo
(cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc.
19.2002.21) – un onorario pari a 2 ore e 40 minuti a CHF 100.--/ora, per complessivi
CHF 267.--, di cui 1 ora per l’esame dell’incarto, 1 ora per i colloqui con
l’istante, 10 minuti per la stesura dell’opposizione 21.1.1999 e 30 minuti per
l’istanza di assunzione di nuove prove del 26.3.1999;
che
le spese vengono riconosciute in CHF 80.--, di cui CHF 50.-- per la formazione
dell’incarto e CHF 30.-- per gli scritti (CHF 5.--/raccomandata e CHF 5.-- per ogni
pagina originale, compresa la copia per l’incarto), mentre l’IVA al 7.5%
ammonta a CHF 26.10;
che
la richiesta di rimborso della tassa di giustizia, delle spese e delle
ripetibili assegnate da questa Camera con decisione 17.2.1999 (inc. __________)
– visto quanto sopra esposto – non può invece essere accolta;
che
la nota professionale 13.9.2004 dell’avv. PA 1 – che ha assunto il mandato a
partire dal 26.5.1999 – ammonta a CHF 6'119.20 [di cui CHF 5'000.-- a titolo di
onorario (20 ore a CHF 250.--/ora), CHF 687.70 di spese e CHF 431.50 di IVA];
che
va preliminarmente rilevato che nel caso in cui un accusato conferisce il
proprio mandato a più patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di
avvicendamento – vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte
per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH
1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im
ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);
che
del resto l’istante non ha addotto alcuna giustificazione oggettiva al cambio
del proprio patrocinatore in corso di procedura, per cui i costi supplementari
che ne derivano non possono essere riconosciuti;
che
dall’onorario si giustifica pertanto dedurre il tempo dedicato ai primi
colloqui con il cliente, alla presa di contatto con il presidente del TPC, ai
colloqui ed alla corrispondenza con il lic. iur. __________ __________ nonché
al primo esame dell’incarto;
che
il dispendio orario esposto (che non viene precisato in relazione ad ogni
singola operazione) appare inoltre oggettivamente eccessivo per un avvocato con
le dovute conoscenze in ambito penale;
che
la pratica – a prescindere da alcune problematiche giuridiche legate in
particolare alla prescrizione dell’azione penale ed agli effetti del doppio
turno d’asta a’ sensi dell’art. 142 LEF – non ha comportato difficoltà di
rilievo e ha richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto, benché
protratto fino al 13.9.2004;
che
viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 10 ore e 30 minuti, di cui 150
minuti per i colloqui con l’istante, 60 minuti inerenti le telefonate (il
numero indicato nella nota professionale appare eccessivo in relazione alla
fattispecie), 60 minuti inerenti l’esame dell’incarto penale di data 24.4.2002,
30 minuti inerenti l’esame dell’incarto presso l’UEF di __________ di data
14.5.2002, 60 minuti inerenti gli scritti di data 25.4.2002, 6.5.2002,
8.5.2002, 6.6.2002, 1.3.2004 e 4.3.2004 (in media 10 minuti/scritto), 60 minuti
inerenti la preparazione al dibattimento, 210 minuti inerenti la trasferta ed
il dibattimento di data 16.5.2002 (che si è protratto dalle ore 9.00 alle ore
11.30) e 60 minuti inerenti la stesura della presente istanza, il cui onere
lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il legale conosceva
la fattispecie, stralciate in particolare le prestazioni “accesso all’UEF”
di data 24.6.1999 e “accesso all’UR” di data 3.5.2002, siccome si tratta
di mansioni che vengono di solito effettuate dal personale di cancelleria i cui
onorari sono a carico del datore di lavoro, nonché la prestazione di data
4.6.2002 “Trasf. al Ministero Pubblico di Lugano e conf. Con il PP Stauffer”
in quanto non sufficientemente motivata e la cui necessità non emerge nemmeno
dagli atti;
che
applicando alle prestazioni fino al 23.8.1999 (pari a 30 minuti) la tariffa di
CHF 220.--/ora ed a quelle successive (pari a 10 ore) la tariffa di CHF
250.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato, l’onorario da risarcire
ammonta a CHF 2'610.--;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 406.80, ridotte in
particolare a CHF 9.-- quelle inerenti le telefonate (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P.,
inc. 19.2004.6) ed a CHF 54.-- quelle inerenti la trasferta di data
16.5.2002 (27 km/tratta a CHF 1.--/km, art. 3 TOA), stralciate invece – come
sopra indicato – quelle derivanti dal cambio di patrocinatore (spese per formazione
dell’incarto, telefoniche e di corrispondenza con cliente e con lic. iur. __________
__________, scritto 23.6.1999 al TPC) e quelle inerenti le fotocopie e la
trasferta di data 4.6.2002, in quanto non sufficientemente motivate;
che l’IVA ammonta a CHF 229.20 [al 7.5% su CHF 122.50 (per le prestazioni
fino al 23.8.1999, di cui CHF 110.-- di onorario e CHF 12.50 di spese) e al
7.6% su CHF 2'894.30 (per le prestazioni successive, di cui CHF 2'500.-- di
onorario e CHF 394.30 di spese)] e gli esborsi a CHF 10.--;
che
a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di
CHF 3'619.10 (di cui CHF 373.10 per le prestazioni del lic. iur. __________ __________
e CHF 3'246.-- per le prestazioni dell’avv. PA 1);
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni
generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104
cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso
concreto, dall’introduzione in data 13.9.2004 della presente istanza;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr.
REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP.
1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E.
SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'istante chiede il risarcimento della perdita finanziaria
subita durante i giorni dell’interrogatorio dinanzi all’allora procuratore
pubblico (19.1.1999) e del pubblico dibattimento (16.5.2002), che quantifica –
affermando di non essere in grado di provarla – in CHF 300.-- oltre interessi,
ovvero in “(…) fr. 150.-- al giorno, conformemente alla giurisprudenza di
questa Corte (Rep. 1996 pag. 335)” (istanza 13/14.9.2004, p. 2);
che
la giurisprudenza alla quale l’istante rinvia (REP. 1996 p. 335) presuppone che
il procedimento penale abbia determinato – in nesso di causalità adeguato – un
danno e che agli atti non vi sia alcun dato preciso in merito al reddito, da
attività dipendente, conseguito dall’accusato prosciolto (cfr. decisione
10.6.1996 in re G. C., inc. 60.1994.194);
che
in concreto l’istante non tenta neppure di dimostrare - documentando, come gli
incombeva (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999,
ad art. 317 CPP, p. 506) - l’esistenza di un danno, omettendo perfino di
indicare l’attività svolta;
che
non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato e
non provato (cfr., in relazione al presupposto del nesso di causalità adeguato,
decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004 in re F. B., inc.);
che
le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale;
che
giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il
coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte
l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o
negligenza grave;
che
nella fattispecie non sono tuttavia dati i citati presupposti, il procedimento
penale – come si evince dagli atti – non apparendo del tutto ingiustificato;
che
pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di non luogo a procedere 28.1.2004 dell’allora procuratore pubblico
Emanuele Stauffer (inc. NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________,
a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'619.10
oltre interessi al 5% dal 13.9.2004.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per
conoscenza:
- Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia,
Bellinzona.
terzi implicati
PI 1
patrocinata
da: PA 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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