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Decisione

60.2004.332

proposta di atto di accusa contro il decreto di abbandono. omicidio colposo (circolazione stradale: motoveicolo / pedone con cane al guinzaglio).

21 ottobre 2004Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 30.8.2000, di pomeriggio, alle ore 15.15, sulla via __________, __________

PI 1, alla guida di un motoveicolo, circolava in direzione di __________ ad una

velocità dichiarata di 40/50 km/h. Sull’altra corsia, in senso discensionale,

c’era una colonna di autoveicoli ferma. A pochi metri dal passaggio pedonale in

prossimità della chiesa di __________ __________, un cane di taglia media

sbucava velocemente dalla colonna sulle strisce pedonali. __________ PI 1

rallentava quanto necessario per evitare il cane: giunto a 5 metri dalle

strisce pedonali, scorgeva un pedone tra le auto in colonna sull’altra corsia

con un braccio teso, intuendo che tenesse un guinzaglio. Non potendosi fermare

a tempo, per evitare cane e pedone, passava tra i due. In questa manovra cadeva

a terra, ed impigliava il guinzaglio, trascinando il pedone, __________ __________,

che cadeva pesantemente riportando ferite che ne provocavano il decesso.

b. L’inchiesta

condotta dal Ministero pubblico (inc. 2000.5438) si concludeva con un decreto

d’abbandono emanato il 2.9.2004 dal procuratore pubblico. Questi ha sostanzialmente

argomentato che l’inchiesta non ha fatto emergere colpe da attribuire a __________

PI 1, che viaggiava a velocità conforme, con tasso alcolemico dello 0/00, e la

sua versione dei fatti era confermata anche da un teste.

c. Contro

l’atto d’abbandono insorgono tempestivamente gli eredi della defunta, con una

proposta d’accusa sorretta da un memoriale di motivazione. I proponenti

contestano le conclusioni a cui è giunto il procuratore pubblico. Sulla scorta

di una perizia di parte, sostengono che la velocità di collusione doveva essere

tra 81-86 km/h: per il perito di parte, nell’ipotesi in cui la moto avesse

viaggiato ad una velocità 50 km/h, non ci sarebbe stata la collisione. I

proponenti considerano pertanto che la velocità, in quanto eccessiva ed inadeguata,

ha provocato l’incidente, oltre alla manovra spericolata di passare tra il cane

ed il pedone, per di più su di un passaggio pedonale. Chiedono quindi la messa

in stato d’accusa di __________ PI 1 dinanzi alla Corte delle assise correzionali.

d. Con

le proprie osservazioni, il procuratore pubblico critica la perizia di parte

ritenendo che la stessa si limiti a formulare delle ipotesi, che non trovano

riscontro negli atti. La deposizione del teste oculare indica che il

motociclista viaggiasse a velocità normale. Il magistrato inquirente sostiene

che una perizia tecnica, in presenza di così poche tracce, non risulta

fattibile. Conclude chiedendo l’integrale conferma della decisione d’abbandono.

e. Con

le proprie osservazioni, __________ PI 1 chiede la conferma della decisione

d’abbandono, ritenendo che le informazioni preliminari assunte sono sufficienti

per giungere a questa conclusione. Sottolinea come la vittima non sia stata

investita, ma trascinata per effetto del guinzaglio. Il referto dell’autopsia è

poi tale da escludere che il pedone sia stato travolto alla velocità di 86

km/h. Ribadisce che la sua velocità normale e corretta è confermata dalla

deposizione del teste oculare. Contesta la perizia di parte, in quanto partirebbe

da presupposti non corretti, non risultanti dagli atti. Per questi motivi, la

perizia di parte non prova una velocità eccessiva, e neppure può giustificare

un’eventuale perizia giudiziaria. Conclude sottolineando come la sua versione

dei fatti sia stata coerente e lineare. L’imperizia del pedone, che ha lasciato

correre il cane e non ha bloccato il guinzaglio, ha originato l’incidente.

Considerandi

1.

Quando

il procuratore pubblico, al termine dell'istruzione formale, non ritiene di

presentare l'atto o il decreto di accusa e pronuncia l'abbandono del

procedimento penale, la parte civile può proporre alla Camera dei ricorsi

penali, entro dieci giorni dall'intimazione del decreto di abbandono, un atto

di accusa accompagnato da memoriale di motivazione (art. 216 cpv. 1 CPP).

2.

Questa

disposizione, entrata in vigore nel suo tenore attuale l'1.1.1993 con la revisione

parziale del CPP (art. 171e cpv. 1 CPP) e riportata nel CPP in vigore

l'1.1.1996 con la sola modifica numerica, ha ripreso la giurisprudenza di questa

Camera, secondo cui l'atto di accusa deve essere obbligatoriamente accompagnato

da un memoriale di motivazione, nel quale il proponente deve dimostrare

l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, per rispettare il diritto di

essere sentito della controparte e per consentire il giudizio di verifica di

questa Camera.

L'atto

di accusa formulato dalla parte civile deve completamente soddisfare le

esigenze di quello emanato dal procuratore pubblico ai sensi dell'art. 200 CPP.

Esso deve pertanto indicare in modo univoco l'azione o l'omissione punibile,

con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa e di

quelle che influiscono sulla sua qualifica giuridica, con indicazione delle

corrispondenti norme penali applicabili (cfr. REP. 1987, 263 con riferimenti). In

presenza di vizi formali, questa Camera rinvia l'atto di accusa al proponente

perché lo emendi entro 10 giorni (art. 216 cpv. 2 CPP). Una correzione d'ufficio

entra in considerazione solo quando il difetto è minimo ed un rinvio costituirebbe

eccesso di formalismo; per contro questa Camera non può sostituirsi alla parte

civile per correzioni o modifiche sostanziali.

3.

Quanto

ai requisiti di merito, la giurisprudenza di questa Camera ha colmato la lacuna

legislativa, richiedendo costantemente che l'esistenza di sufficienti indizi venga

valutata con oggettività e prudenza. Gli indizi contro l'accusato devono essere

a tal punto significativi da richiedere discussione e verifica davanti al

giudice del merito, il cui giudizio resta tuttavia riservato. Nel suo memoriale

la parte civile deve quindi fornire motivazione, nell'ottica del serio indizio,

della colpevolezza dell'accusato in ordine alle proposte imputazioni e sulla

base delle emergenze dell'istruzione formale: ciò deve permettere da un lato un

efficace esercizio del diritto di essere sentito della controparte e dall'altro

la verifica da parte della Camera dei ricorsi penali, la quale non si sostituisce

al proponente nell'approfondimento delle risultanze istruttorie (cfr. decisione

18.9.1992

di questa Camera in re. M. A., inc. 67/1992; cfr. anche N. SALVIONI,

Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 216 CPP, p. 362). Un

esame rigoroso dei presupposti per l'ammissione dell'atto di accusa privato

trova ulteriore ragione nella natura essenzialmente pubblica dell'azione penale

e nel preventivo giudizio negativo da parte del suo titolare, dopo la conduzione

dell'istruttoria formale, obbligatoria a seguito della promozione dell'accusa

(cfr. decisioni 7.10.1982 in re L. e 14.11.1983 in re P. della Corte di cassazione

e di revisione penale).

4.

La

proposta di atto di accusa - inoltrata nel termine di dieci giorni di cui

all'art. 216 cpv. 1 CPP - è tempestiva ed è corredata dal memoriale di

motivazione. Essa è quindi ricevibile.

5.

La

proposta d’accusa riguarda le imputazioni di omicidio colposo (art. 117 CP) e

di grave infrazione alla Legge sulla circolazione stradale (art. 90 cfr. 2

LCS).

6.

Giusta

l'art. 117 CP è punito con la detenzione o con la multa chiunque per negligenza

cagiona la morte di qualcuno.

L'applicazione

di tale disposizione presuppone che siano realizzate le tre seguenti condizioni

cumulative: il decesso di una persona, una negligenza e un nesso di causalità

adeguata tra la negligenza e la morte (REP. 1997 n. 11; J. REHBERG / A.

DONATSCH, Strafrecht I, 7. ed., Zurigo 2001, p. 280 e 281).

Il

reato può essere adempiuto sia come reato di commissione che come reato

d'omissione impropriamente detto. Questo secondo caso presuppone una posizione

di garante del presunto autore (DTF 122 IV 17, 121 IV 10 e 117 IV 130; B.

CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berna 2002, n. 6 ad art. 117

CP).

Se

l'autore ha agito senza prendere determinate precauzioni, si deve considerare

che si è dimostrato imprudente nell'azione, non accompagnandola dalle misure

necessarie, di modo che si tratta di una commissione e non di una omissione

(DTF 122 IV 145 e 115 IV 199; B. CORBOZ, op. cit., n. 3 ad art. 117 CP).

Commette

un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole,

non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto.

L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali

era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3

CP).

Un

comportamento viola i doveri di prudenza quando l'autore, al momento dei fatti,

avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità,

rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente

oltrepassato i limiti del rischio ammissibile

(DTF 127 IV 62, 126 IV 13, 122 IV 17, 133, 145 e 225, 121 IV 10 e

207; REP. 1994 n. 12; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CP; B. CORBOZ, op. cit.,

n. 11 e 12 ad art. 117 CP).

Per determinare precisamente quali erano i doveri imposti dalla prudenza,

ci si può riferire alle disposizioni legali a salvaguardia della sicurezza e

degli incidenti; in mancanza di queste norme, ci si può riferire a regolamenti

analoghi emanati da associazioni private o semiprivate. Se nessuna norma di

sicurezza è stata violata, occorre esaminare se l'autore ha rispettato i

principi generali di prudenza (DTF 122 IV 17 e 145; S. TRECHSEL, op. cit., n.

29.

ad art. 18 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 15 e 17 ad art. 117 CP).

Un

comportamento si trova in rapporto di causalità naturale con l'even-to

verificatosi, se costituisce la "conditio sine qua non"

di tale evento, se cioè non può essere tralasciato senza che pure l'evento

venga meno; non è tuttavia necessario che questo comportamento costituisca la

causa unica dell'evento (DTF 122 IV 17, 121 IV 207; REP. 1994 n. 12; B. CORBOZ,

op. cit., n. 34 ss. ad art. 117 CP).

Il

nesso di causalità è invece adeguato quando il comportamento contrario ai

doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e

l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a

quello che si è realizzato in concreto (DTF 127 IV 62, 122 IV 17 e 121 IV 207;

S. TRECHSEL, op. cit., n. 26 ad art. 18 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 46 ad art.

117.

CP).

Il

rapporto di causalità adeguata tra il comportamento da giudicarsi e l'evento

viene meno quando un'altra causa concomitante, costituisca una circostanza del

tutto eccezionale, oppure dipenda da un comportamento talmente straordinario,

insensato o stravagante che non potevano essere previsti. L'imprevedibilità

dell'atto concomitante non è sufficiente per interrompere il nesso di causalità

adeguata. Occorre bensì che quest'atto sia di una gravità tale da imporsi come

la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in

secondo piano tutti gli altri fattori, segnatamente il comportamento dell'imputato,

che hanno contribuito a provocarlo (DTF 122 IV 17 e 121 IV 207; REP. 1997 n.

11, S. TRECHSEL, op. cit., n. 27 ad art. 18 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ad

art. 117 CP).

7.

Giusta

l'art. 90 cifra 2, è punito con la detenzione o la multa, chiunque, violando

gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la

sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

Ai

sensi dell'art. 33 cpv. 1 LCStr, il conducente deve agevolare ai pedoni

l’attraversamento della carreggiata. Ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 LCStr,

avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente deve circolare con

particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni

che vi transitano o che stanno accedendovi.

8.

Nella

loro proposta d’accusa, gli eredi della vittima si fondano principalmente sul

referto peritale di parte, per quanto attiene alla velocità del motociclista, e

sull’art. 33 LCStr, che impone una particolare prudenza in prossimità dei

passaggi pedonali, tale da essere pronti ad arrestarsi, se necessario. La

velocità inadeguata e l’insufficiente prudenza verso il pedone realizzerebbero

l’infrazione alla LCStr e la violazione colposa del dovere di prudenza,

condizione dell’omicidio colposo.

9.

L’esame

rigoroso dei presupposti per l’ammissione di una proposta d’accusa porta questa

Camera a confermare la decisione del procuratore pubblico ed a respingere la

proposta d’accusa.

10.

Riguardo

alla supposta velocità inadeguata, la perizia di parte non è chiara su quali presupposti

fattuali accertati si fonda: il perito pone alla base del proprio referto delle

indicazioni senza precisare come e dove li ha accertati. Le conclusioni del

perito sono inoltre in chiaro contrasto con quanto emerge dall’incarto.

Anzitutto

le conclusioni del perito contrastano non solo con quanto dichiarato dal motociclista,

ma anche con la deposizione del teste oculare che seguiva con un furgone a

breve distanza.

Inoltre

la breve distanza tra il semaforo rosso (ove entrambi i veicoli, moto e

furgone, hanno sostato) ed il luogo dell’incidente, così come il poco distacco

tra la moto ed il furgone al momento dell’incidente, escludono che entrambi i

veicoli potessero circolare a velocità del genere di quelle indicate dal perito

di parte.

Infine,

i danni contenuti riportati dalla moto, la poca distanza tra il punto d’impatto

e la posizione finale della moto (benché ci fosse un fondo stradale bagnato),

come pure la posizione finale della vittima, escludono ulteriormente che si

possa seguire il referto di parte civile.

Tecnicamente,

quest’ultimo è un referto di parte, non allestito in contraddittorio, e per

altro scarno, per non dire insufficiente nell’indicare i presupposti fattuali,

ma anche scientifici, posti alla sua base.

11.

In

assenza di una velocità inadeguata, l’istanza non indica e prova la violazione

dell’art. 33 LCStr, ritenuto che il motociclista ha ridotto la velocità in

prossimità del passaggio pedonale, adeguandola in modo da certamente schivare

il cane sbucato, evitando anche di investire il pedone, ma non potendo però

evitare di impigliare il guinzaglio, non facilmente visibile, e non dovendo

prevedere che l’animale fosse così distante dalla sua padrona. Neppure in altro

modo l’istante sostiene esserci una violazione del dovere di prudenza.

12.

Già

Dispositivo

per questi motivi, la proposta d’accusa va respinta, mancando l’elemento della

violazione del dovere di prudenza. Neppure l’istanza si sofferma ad indicare

con precisione in cosa il comportamento del motociclista sarebbe colposo.

13. Come

rilevato dal procuratore pubblico, nella fatalità che ha portato purtroppo al

tragico esito finale dell’incidente, il guinzaglio ha giocato certo un ruolo

importante.

Anzitutto

nelle circostanze di attraversamento della strada: è pacifico che il cane non

fosse al piede della padrona, ma l’avesse distanziata, tendendo il guinzaglio.

Si tratta di un attraversamento della strada del tutto irrito, e tale da

mettere in pericolo se stessi ed altri.

Inoltre

il guinzaglio ha giocato un ruolo determinante nella rovinosa caduta della

vittima: avesse la vittima semplicemente lasciato la presa, non avrebbe

riportato alcun danno.

Il

modo di attraversamento della strada e l’aver persistito nella presa

rappresentano dei fatti eccezionali e straordinari, che il motociclista non

poteva prevedere, anche in base al principio dell’affidamento. Il modo di attraversamento

e la persistenza nella presa rappresentano fatti d’importanza tale da assurgere

alla causa più probabile e più immediata dell’incidente. Tecnicamente si tratta

di fatti che interrompono il nesso causale adeguato.

14. La proposta di atto di accusa è respinta; tassa di giustizia,

spese e congrue ripetibili sono poste a carico dei proponenti, soccombenti.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 216 ss. CPP, 117 CP, 90 cifra 2 LCStr, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. La

proposta di atto di accusa è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 250.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.

300.-- (trecento), sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1, __________

__________, e di __________ IS 2, __________, che rifonderanno, in solido, a __________

PI 1, __________, fr. 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di

questa sede.

3. Rimedi

di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.

272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268

ss. PPF.

4. Intimazione:

-

terzi implicati

PI 1

patrocinato

da: PA 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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