60.2004.332
proposta di atto di accusa contro il decreto di abbandono. omicidio colposo (circolazione stradale: motoveicolo / pedone con cane al guinzaglio).
21 ottobre 2004Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2004.332
Data decisione, Autorità:
21.10.2004, CRP
Titolo:
proposta di atto di accusa contro il decreto di abbandono. omicidio colposo (circolazione stradale: motoveicolo / pedone con cane al guinzaglio).
MOTO O MOTOVEICOLO O MOTOCICLETTA O VEICOLO A MOTORE
OMICIDIO COLPOSO
PEDONE
PROPOSTA DI ATTO DI ACCUSA
art. 216 CPP-TI
art. 117 CPS
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto n.
60.2004.332
Lugano
21 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sulla proposta di atto d’accusa 14/15.9.2004 presentata da
IS 1 ,
IS 2 ,
entrambi patr. da: PA 1 ,
contro
il decreto di abbandono 2.9.2004
emanato dal procuratore pubblico Luca Maghetti nei confronti di __________
PI 1, __________ (patr. dall’avv. __________ __________, __________);
preso atto delle
osservazioni 17.9.2004 del procuratore pubblico, che chiede la conferma integrale
della decisione di abbandono;
preso atto delle
osservazioni 30.9/1.10.2004 di __________ PI 1, che chiede di respingere la proposta
d’accusa e protesta spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 30.8.2000, di pomeriggio, alle ore 15.15, sulla via __________, __________
PI 1, alla guida di un motoveicolo, circolava in direzione di __________ ad una
velocità dichiarata di 40/50 km/h. Sull’altra corsia, in senso discensionale,
c’era una colonna di autoveicoli ferma. A pochi metri dal passaggio pedonale in
prossimità della chiesa di __________ __________, un cane di taglia media
sbucava velocemente dalla colonna sulle strisce pedonali. __________ PI 1
rallentava quanto necessario per evitare il cane: giunto a 5 metri dalle
strisce pedonali, scorgeva un pedone tra le auto in colonna sull’altra corsia
con un braccio teso, intuendo che tenesse un guinzaglio. Non potendosi fermare
a tempo, per evitare cane e pedone, passava tra i due. In questa manovra cadeva
a terra, ed impigliava il guinzaglio, trascinando il pedone, __________ __________,
che cadeva pesantemente riportando ferite che ne provocavano il decesso.
b. L’inchiesta
condotta dal Ministero pubblico (inc. 2000.5438) si concludeva con un decreto
d’abbandono emanato il 2.9.2004 dal procuratore pubblico. Questi ha sostanzialmente
argomentato che l’inchiesta non ha fatto emergere colpe da attribuire a __________
PI 1, che viaggiava a velocità conforme, con tasso alcolemico dello 0/00, e la
sua versione dei fatti era confermata anche da un teste.
c. Contro
l’atto d’abbandono insorgono tempestivamente gli eredi della defunta, con una
proposta d’accusa sorretta da un memoriale di motivazione. I proponenti
contestano le conclusioni a cui è giunto il procuratore pubblico. Sulla scorta
di una perizia di parte, sostengono che la velocità di collusione doveva essere
tra 81-86 km/h: per il perito di parte, nell’ipotesi in cui la moto avesse
viaggiato ad una velocità 50 km/h, non ci sarebbe stata la collisione. I
proponenti considerano pertanto che la velocità, in quanto eccessiva ed inadeguata,
ha provocato l’incidente, oltre alla manovra spericolata di passare tra il cane
ed il pedone, per di più su di un passaggio pedonale. Chiedono quindi la messa
in stato d’accusa di __________ PI 1 dinanzi alla Corte delle assise correzionali.
d. Con
le proprie osservazioni, il procuratore pubblico critica la perizia di parte
ritenendo che la stessa si limiti a formulare delle ipotesi, che non trovano
riscontro negli atti. La deposizione del teste oculare indica che il
motociclista viaggiasse a velocità normale. Il magistrato inquirente sostiene
che una perizia tecnica, in presenza di così poche tracce, non risulta
fattibile. Conclude chiedendo l’integrale conferma della decisione d’abbandono.
e. Con
le proprie osservazioni, __________ PI 1 chiede la conferma della decisione
d’abbandono, ritenendo che le informazioni preliminari assunte sono sufficienti
per giungere a questa conclusione. Sottolinea come la vittima non sia stata
investita, ma trascinata per effetto del guinzaglio. Il referto dell’autopsia è
poi tale da escludere che il pedone sia stato travolto alla velocità di 86
km/h. Ribadisce che la sua velocità normale e corretta è confermata dalla
deposizione del teste oculare. Contesta la perizia di parte, in quanto partirebbe
da presupposti non corretti, non risultanti dagli atti. Per questi motivi, la
perizia di parte non prova una velocità eccessiva, e neppure può giustificare
un’eventuale perizia giudiziaria. Conclude sottolineando come la sua versione
dei fatti sia stata coerente e lineare. L’imperizia del pedone, che ha lasciato
correre il cane e non ha bloccato il guinzaglio, ha originato l’incidente.
Considerandi
1.
Quando
il procuratore pubblico, al termine dell'istruzione formale, non ritiene di
presentare l'atto o il decreto di accusa e pronuncia l'abbandono del
procedimento penale, la parte civile può proporre alla Camera dei ricorsi
penali, entro dieci giorni dall'intimazione del decreto di abbandono, un atto
di accusa accompagnato da memoriale di motivazione (art. 216 cpv. 1 CPP).
2.
Questa
disposizione, entrata in vigore nel suo tenore attuale l'1.1.1993 con la revisione
parziale del CPP (art. 171e cpv. 1 CPP) e riportata nel CPP in vigore
l'1.1.1996 con la sola modifica numerica, ha ripreso la giurisprudenza di questa
Camera, secondo cui l'atto di accusa deve essere obbligatoriamente accompagnato
da un memoriale di motivazione, nel quale il proponente deve dimostrare
l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, per rispettare il diritto di
essere sentito della controparte e per consentire il giudizio di verifica di
questa Camera.
L'atto
di accusa formulato dalla parte civile deve completamente soddisfare le
esigenze di quello emanato dal procuratore pubblico ai sensi dell'art. 200 CPP.
Esso deve pertanto indicare in modo univoco l'azione o l'omissione punibile,
con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa e di
quelle che influiscono sulla sua qualifica giuridica, con indicazione delle
corrispondenti norme penali applicabili (cfr. REP. 1987, 263 con riferimenti). In
presenza di vizi formali, questa Camera rinvia l'atto di accusa al proponente
perché lo emendi entro 10 giorni (art. 216 cpv. 2 CPP). Una correzione d'ufficio
entra in considerazione solo quando il difetto è minimo ed un rinvio costituirebbe
eccesso di formalismo; per contro questa Camera non può sostituirsi alla parte
civile per correzioni o modifiche sostanziali.
3.
Quanto
ai requisiti di merito, la giurisprudenza di questa Camera ha colmato la lacuna
legislativa, richiedendo costantemente che l'esistenza di sufficienti indizi venga
valutata con oggettività e prudenza. Gli indizi contro l'accusato devono essere
a tal punto significativi da richiedere discussione e verifica davanti al
giudice del merito, il cui giudizio resta tuttavia riservato. Nel suo memoriale
la parte civile deve quindi fornire motivazione, nell'ottica del serio indizio,
della colpevolezza dell'accusato in ordine alle proposte imputazioni e sulla
base delle emergenze dell'istruzione formale: ciò deve permettere da un lato un
efficace esercizio del diritto di essere sentito della controparte e dall'altro
la verifica da parte della Camera dei ricorsi penali, la quale non si sostituisce
al proponente nell'approfondimento delle risultanze istruttorie (cfr. decisione
18.9.1992
di questa Camera in re. M. A., inc. 67/1992; cfr. anche N. SALVIONI,
Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 216 CPP, p. 362). Un
esame rigoroso dei presupposti per l'ammissione dell'atto di accusa privato
trova ulteriore ragione nella natura essenzialmente pubblica dell'azione penale
e nel preventivo giudizio negativo da parte del suo titolare, dopo la conduzione
dell'istruttoria formale, obbligatoria a seguito della promozione dell'accusa
(cfr. decisioni 7.10.1982 in re L. e 14.11.1983 in re P. della Corte di cassazione
e di revisione penale).
4.
La
proposta di atto di accusa - inoltrata nel termine di dieci giorni di cui
all'art. 216 cpv. 1 CPP - è tempestiva ed è corredata dal memoriale di
motivazione. Essa è quindi ricevibile.
5.
La
proposta d’accusa riguarda le imputazioni di omicidio colposo (art. 117 CP) e
di grave infrazione alla Legge sulla circolazione stradale (art. 90 cfr. 2
LCS).
6.
Giusta
l'art. 117 CP è punito con la detenzione o con la multa chiunque per negligenza
cagiona la morte di qualcuno.
L'applicazione
di tale disposizione presuppone che siano realizzate le tre seguenti condizioni
cumulative: il decesso di una persona, una negligenza e un nesso di causalità
adeguata tra la negligenza e la morte (REP. 1997 n. 11; J. REHBERG / A.
DONATSCH, Strafrecht I, 7. ed., Zurigo 2001, p. 280 e 281).
Il
reato può essere adempiuto sia come reato di commissione che come reato
d'omissione impropriamente detto. Questo secondo caso presuppone una posizione
di garante del presunto autore (DTF 122 IV 17, 121 IV 10 e 117 IV 130; B.
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berna 2002, n. 6 ad art. 117
CP).
Se
l'autore ha agito senza prendere determinate precauzioni, si deve considerare
che si è dimostrato imprudente nell'azione, non accompagnandola dalle misure
necessarie, di modo che si tratta di una commissione e non di una omissione
(DTF 122 IV 145 e 115 IV 199; B. CORBOZ, op. cit., n. 3 ad art. 117 CP).
Commette
un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole,
non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto.
L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali
era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3
CP).
Un
comportamento viola i doveri di prudenza quando l'autore, al momento dei fatti,
avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità,
rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente
oltrepassato i limiti del rischio ammissibile
(DTF 127 IV 62, 126 IV 13, 122 IV 17, 133, 145 e 225, 121 IV 10 e
207; REP. 1994 n. 12; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CP; B. CORBOZ, op. cit.,
n. 11 e 12 ad art. 117 CP).
Per determinare precisamente quali erano i doveri imposti dalla prudenza,
ci si può riferire alle disposizioni legali a salvaguardia della sicurezza e
degli incidenti; in mancanza di queste norme, ci si può riferire a regolamenti
analoghi emanati da associazioni private o semiprivate. Se nessuna norma di
sicurezza è stata violata, occorre esaminare se l'autore ha rispettato i
principi generali di prudenza (DTF 122 IV 17 e 145; S. TRECHSEL, op. cit., n.
29.
ad art. 18 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 15 e 17 ad art. 117 CP).
Un
comportamento si trova in rapporto di causalità naturale con l'even-to
verificatosi, se costituisce la "conditio sine qua non"
di tale evento, se cioè non può essere tralasciato senza che pure l'evento
venga meno; non è tuttavia necessario che questo comportamento costituisca la
causa unica dell'evento (DTF 122 IV 17, 121 IV 207; REP. 1994 n. 12; B. CORBOZ,
op. cit., n. 34 ss. ad art. 117 CP).
Il
nesso di causalità è invece adeguato quando il comportamento contrario ai
doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e
l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a
quello che si è realizzato in concreto (DTF 127 IV 62, 122 IV 17 e 121 IV 207;
S. TRECHSEL, op. cit., n. 26 ad art. 18 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 46 ad art.
117.
CP).
Il
rapporto di causalità adeguata tra il comportamento da giudicarsi e l'evento
viene meno quando un'altra causa concomitante, costituisca una circostanza del
tutto eccezionale, oppure dipenda da un comportamento talmente straordinario,
insensato o stravagante che non potevano essere previsti. L'imprevedibilità
dell'atto concomitante non è sufficiente per interrompere il nesso di causalità
adeguata. Occorre bensì che quest'atto sia di una gravità tale da imporsi come
la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in
secondo piano tutti gli altri fattori, segnatamente il comportamento dell'imputato,
che hanno contribuito a provocarlo (DTF 122 IV 17 e 121 IV 207; REP. 1997 n.
11, S. TRECHSEL, op. cit., n. 27 ad art. 18 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ad
art. 117 CP).
7.
Giusta
l'art. 90 cifra 2, è punito con la detenzione o la multa, chiunque, violando
gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la
sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
Ai
sensi dell'art. 33 cpv. 1 LCStr, il conducente deve agevolare ai pedoni
l’attraversamento della carreggiata. Ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 LCStr,
avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente deve circolare con
particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni
che vi transitano o che stanno accedendovi.
8.
Nella
loro proposta d’accusa, gli eredi della vittima si fondano principalmente sul
referto peritale di parte, per quanto attiene alla velocità del motociclista, e
sull’art. 33 LCStr, che impone una particolare prudenza in prossimità dei
passaggi pedonali, tale da essere pronti ad arrestarsi, se necessario. La
velocità inadeguata e l’insufficiente prudenza verso il pedone realizzerebbero
l’infrazione alla LCStr e la violazione colposa del dovere di prudenza,
condizione dell’omicidio colposo.
9.
L’esame
rigoroso dei presupposti per l’ammissione di una proposta d’accusa porta questa
Camera a confermare la decisione del procuratore pubblico ed a respingere la
proposta d’accusa.
10.
Riguardo
alla supposta velocità inadeguata, la perizia di parte non è chiara su quali presupposti
fattuali accertati si fonda: il perito pone alla base del proprio referto delle
indicazioni senza precisare come e dove li ha accertati. Le conclusioni del
perito sono inoltre in chiaro contrasto con quanto emerge dall’incarto.
Anzitutto
le conclusioni del perito contrastano non solo con quanto dichiarato dal motociclista,
ma anche con la deposizione del teste oculare che seguiva con un furgone a
breve distanza.
Inoltre
la breve distanza tra il semaforo rosso (ove entrambi i veicoli, moto e
furgone, hanno sostato) ed il luogo dell’incidente, così come il poco distacco
tra la moto ed il furgone al momento dell’incidente, escludono che entrambi i
veicoli potessero circolare a velocità del genere di quelle indicate dal perito
di parte.
Infine,
i danni contenuti riportati dalla moto, la poca distanza tra il punto d’impatto
e la posizione finale della moto (benché ci fosse un fondo stradale bagnato),
come pure la posizione finale della vittima, escludono ulteriormente che si
possa seguire il referto di parte civile.
Tecnicamente,
quest’ultimo è un referto di parte, non allestito in contraddittorio, e per
altro scarno, per non dire insufficiente nell’indicare i presupposti fattuali,
ma anche scientifici, posti alla sua base.
11.
In
assenza di una velocità inadeguata, l’istanza non indica e prova la violazione
dell’art. 33 LCStr, ritenuto che il motociclista ha ridotto la velocità in
prossimità del passaggio pedonale, adeguandola in modo da certamente schivare
il cane sbucato, evitando anche di investire il pedone, ma non potendo però
evitare di impigliare il guinzaglio, non facilmente visibile, e non dovendo
prevedere che l’animale fosse così distante dalla sua padrona. Neppure in altro
modo l’istante sostiene esserci una violazione del dovere di prudenza.
12.
Già
Dispositivo
per questi motivi, la proposta d’accusa va respinta, mancando l’elemento della
violazione del dovere di prudenza. Neppure l’istanza si sofferma ad indicare
con precisione in cosa il comportamento del motociclista sarebbe colposo.
13. Come
rilevato dal procuratore pubblico, nella fatalità che ha portato purtroppo al
tragico esito finale dell’incidente, il guinzaglio ha giocato certo un ruolo
importante.
Anzitutto
nelle circostanze di attraversamento della strada: è pacifico che il cane non
fosse al piede della padrona, ma l’avesse distanziata, tendendo il guinzaglio.
Si tratta di un attraversamento della strada del tutto irrito, e tale da
mettere in pericolo se stessi ed altri.
Inoltre
il guinzaglio ha giocato un ruolo determinante nella rovinosa caduta della
vittima: avesse la vittima semplicemente lasciato la presa, non avrebbe
riportato alcun danno.
Il
modo di attraversamento della strada e l’aver persistito nella presa
rappresentano dei fatti eccezionali e straordinari, che il motociclista non
poteva prevedere, anche in base al principio dell’affidamento. Il modo di attraversamento
e la persistenza nella presa rappresentano fatti d’importanza tale da assurgere
alla causa più probabile e più immediata dell’incidente. Tecnicamente si tratta
di fatti che interrompono il nesso causale adeguato.
14. La proposta di atto di accusa è respinta; tassa di giustizia,
spese e congrue ripetibili sono poste a carico dei proponenti, soccombenti.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 216 ss. CPP, 117 CP, 90 cifra 2 LCStr, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. La
proposta di atto di accusa è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 250.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
300.-- (trecento), sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1, __________
__________, e di __________ IS 2, __________, che rifonderanno, in solido, a __________
PI 1, __________, fr. 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di
questa sede.
3. Rimedi
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art.
272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268
ss. PPF.
4. Intimazione:
-
terzi implicati
PI 1
patrocinato
da: PA 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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