60.2004.334
istanza di ispezione degli atti. istituto bancario presso il quale è sequestrato conto bancario quale istante.
28 settembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2004.334
Data decisione, Autorità:
28.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. istituto bancario presso il quale è sequestrato conto bancario quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.334
Lugano
28 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 16/17.9.2004 presentata dalla
IS 1, ,
patr. da: PA 1,
,
tendente ad
ottenere l’autorizzazione all’esame degli atti del procedimento penale a
carico di __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________),
di cui all'inc. MP __________;
preso atto delle
osservazioni 21/22.9.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che
postula la reiezione dell’istanza;
preso atto delle
osservazioni 23/24.9.2004 di PI 3, che non solleva obiezioni alla richiesta;
ritenuto che né __________
PI 2, né il suo patrocinatore hanno presentato delle osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. L'istante
chiede di poter consultare gli atti del procedimento penale a carico di __________
PI 2, attualmente ancora in fase di istruzione formale. La richiesta viene giustificata
dalla necessità di sapere se, tra la decisone di sequestro del conto della PI 3
e la recente decisione su ricorso di questa Camera (inc. CRP 60.2000.393) siano
intervenuti atti istruttori rilevanti ai fini della valutazione dei presupposti
del sequestro. L’istante, che non è parte alla procedura, esclude che alla sua
richiesta osti il segreto bancario, in quanto i conti bancari delle parti sono
presso l’istituto bancario istante; argomenta inoltre all’insussistenza del
segreto istruttorio, che verrebbe comunque a cadere al momento in cui l’incarto
penale, richiamato in sede civile dalla PI 3, quale mezzo di prova, venisse trasmesso.
2. Il
procuratore pubblico, nelle sue osservazioni, chiede la reiezione dell’istanza.
Mette in risalto che l’istituto bancario non è parte al procedimento, e neppure
è terzo sequestratario. L’istante ha quindi solo un interesse indiretto nel
procedimento penale pendente. In questo senso, sia il procuratore pubblico che
precedentemente ha seguito l’incarto, sia il procuratore pubblico osservante
hanno tenuto conto di questo interesse indiretto dell’istituto istante,
concedendogli un accesso limitato agli atti relativi alla messa a pegno (cfr. scritto
del procuratore pubblico del 12.9.2004, allegato all’istanza). In relazione al
richiamo dell’incarto penale in sede civile, il procuratore pubblico evidenzia
come non si tratta di una formalità scontata, ma dovrà essere valutato alla
luce delle esigenze del procedimento penale pendente.
3. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 v.CPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che:
"Oltre
ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può
permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti.
La
Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
4. Nel
presente caso è pacifico che l’istituto bancario istante non è parte al
procedimento, e quindi correttamente fonda la sua richiesta sull’art. 27 CPP.
Come
ricordato nel Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del parlamento per
l’esame del CPP (p. 19), questa norma si applica alla possibilità di esaminare
gli atti di un procedimento da parte di terzi. Contrariamente al testo del
progetto di CPP, la Commissione speciale del parlamento ha modificato la nota
marginale, da “ispezione degli atti dopo il processo” a “ispezione degli atti”.
Il rapporto chiarisce come la norma deve applicarsi all’esame degli atti di un
procedimento non solo dopo la fine del processo, ma anche, se necessario, alla
fase pre-processuale. Gli esempi riportati nel rapporto (procedimento penale a
carico di un dipendente dello Stato o di un municipale) confermano questa impostazione.
In
applicazione di questi principi, si deve concludere che sia la richiesta
9.9.2004 del rappresentante legale della qui istante, sia la decisione del
procuratore pubblico del 12.9.2004, era indirizzata e rispettivamente decisa da
autorità non competente. Se il procuratore pubblico fosse stato competente, il
reclamo contro la sua decisione andava allora fatto al giudice dell’istruzione
e dell’arresto, in virtù dell’art. 280 CPP.
5. Occorre
considerare che la soluzione scelta dal legislatore, in parziale modifica del
testo del progetto, crea qualche problema nella sistematica del CPP. In
effetti, il CPP di principio attribuisce al procuratore pubblico la competenza
di decidere l’accesso agli atti per le parti, con riferimento agli art. 58 e 59
CPP per l’accusato, agli art. 78 e 79 CPP per la parte civile. Queste
disposizioni (come altre relative ai diritti delle parti) fanno riferimento ad
eventuali esigenze dell’inchiesta. Contro questi provvedimenti è data facoltà
di ricorso al giudice dell'istruzione e dell'arresto in base all’art. 280 CPP.
La competenza del procuratore pubblico avrebbe dovuto valere a maggior ragione
a favore di terzi, meno coinvolti (rispetto alle parti) nel procedimento.
Diversamente,
se la richiesta di accesso agli atti emana non da una parte al procedimento, ma
da un terzo, la competenza passa a questa Camera in virtù dell’art. 27 CPP, e avverso
la sua decisione non è dato un ricorso in sede cantonale.
Si
tratta di una situazione particolare: per una medesima richiesta (di accesso
agli atti), a dipendenza del richiedente (accusato o parte civile per un verso,
terzi per altro verso), cambia l’autorità competente (il procuratore pubblico o
questa Camera) e la procedura (in particolare, mancando nel secondo caso una
via di ricorso cantonale). Anche riguardo ai criteri, la situazione non è
chiara: l’art. 27 CPP esige un interesse giuridico legittimo, senza riferimento
alle esigenze dell’inchiesta.
Questa
situazione è tanto più insoddisfacente se si considera come il CPP attribuisca
al procuratore pubblico la conduzione sia delle informazioni preliminari, sia
dell’istruzione formale.
6. Per
insoddisfacente che sia, la soluzione codificata nel CPP non può essere
modificata per via giurisprudenziale. Nell’evasione delle richieste di accesso
agli atti in corso di informazioni preliminari e di istruzione formale, oltre
al criterio dell’interesse giuridico legittimo dell’art. 27 CPP, questa Camera
terrà tuttavia conto delle eventuali esigenze d’inchiesta, nonché del principio
della proporzionalità.
7. Pacifico
che nel presente caso la richiesta d’accesso agli atti da parte del terzo è
presentata allo stadio dell’istruzione formale. Pacifico anche che sia il
procuratore pubblico che si è occupato precedentemente dell’incarto, sia
l’attuale magistrato inquirente, hanno ammesso un accesso limitato all’incarto,
riconoscendo quindi un suo legittimo interesse.
8. Quale
terzo, si può ammettere che la banca istante abbia un interesse giuridico
legittimo. Vero è, come osservato dal procuratore pubblico, che la banca non è
titolare del conto messo a pegno, e neanche del conto beneficiario del pegno,
ma si deve considerare che quest’ultimo conto è beneficiario di una linea di
credito concessa dalla banca e garantita, con l’illecito atto di pegno, con gli
averi del conto della fondazione. Come già in precedenti decisioni di questa
Camera (inc. 60.2003.281, 60.2002.246), occorre ammettere che l’istituto
bancario istante ha un legittimo interesse a conoscere il destino giudiziario riservato
agli averi sul conto.
9. Gli
accessi agli atti concessi dal precedente e dall’attuale procuratore pubblico
sono limitati agli atti istruttori inerenti i diritti di pegno. A giudizio di
questa Camera questa limitazione è giustificata, sia nell’ottica del principio
della proporzionalità, perché la limitazione è pertinente alla specifica
posizione della banca terza, sia nell’ottica delle esigenze d’inchiesta. Seppur
quest’ultime non sono particolarmente espresse nelle osservazioni del
procuratore pubblico, occorre comunque tener presente che l’istituto bancario
istante è stato beneficiato da un atto di messa a pegno costitutivo
d’imputazione a carico dell’accusato, intervenuta in circostanze particolari,
che questa Camera ha avuto modo di analizzare nella sua recente decisione del
23.8.2004 (inc. CRP 60.2000.393). Rimandando a quella decisione, i motivi che
hanno portato questa Camera a respingere la richiesta di dissequestro fondano le
esigenze d’inchiesta per concedere all’istante, terza e non parte, un accesso
limitato agli atti istruttori connessi con la messa a pegno.
10. Il
richiamo operato dalla parte civile avanti il Tribunale d’appello, sezione
civile, nulla cambia alle conclusioni esposte ai punti precedenti. Anche per
l’accesso agli atti di un incarto penale tramite richiamo o edizione in sede
civile, occorre far capo alla procedura dell’art. 27 CPP (cfr. inc. CRP
60.2003.281, 60.2003.225). In quel contesto, le parti avranno il diritto di
essere sentiti e di esporre gli argomenti a favore o contro un accesso
generalizzato o limitato all’incarto.
11. L’istanza
è parzialmente accolta, limitatamente agli atti indicati dalla lettera del
procuratore pubblico del 12.9.2004. La tassa di giustizia e le spese sono
parzialmente a carico dell’istante, e per il resto a carico dello Stato.
Per questi
motivi.
visti gli art.
27 CPP, sulle spese 1 ss. e 39 lett. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di fr. 180.-- e le spese di fr. 20.--, per complessivi
fr. 200.-- (duecento), sono per metà a carico di
IS 1, __________, e per metà a carico dello Stato.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
2.
patrocinato da: PA 2
3.
PI 3
patrocinata da: PA 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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