60.2004.335
istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante.
18 ottobre 2004Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2004.335
Data decisione, Autorità:
18.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.335
Lugano
18 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 17/20.9.2004 presentata dalla
IS 1 ,
tendente ad
ottenere l’autorizzazione a conoscere gli eventuali procedimenti penali
pendenti o precedenti penali a carico di __________ PI 1, __________, e ad
accedere agli stessi;
__________
preso atto dello
scritto 28.9.2004 del sostituto procuratore pubblico __________ PI 2 che comunica
di non aver particolari osservazioni, rimettendosi al prudente giudizio di
questa Camera;
ritenuto che __________
PI 1 non ha presentato osservazioni nel termine impartitogli;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. L’istanza
della IS 1 con sede a __________ è formulata in relazione ad una procedura
pendente presso questa autorità concernente l’affidamento della minorenne __________,
la cui madre convive attualmente con __________ PI 1. La richiesta di accedere
alle informazioni relative ad eventuali procedimenti penali pendenti o ad
eventuali precedenti penali a carico di __________ PI 1 è formulata in vista
della decisione di affidamento della minorenne, dopo che è già stata presa, in
data 16.9.2004, una misura supercautelare.
2. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
3. Nella
fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il
chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999,
entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e
curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi
infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC,
ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di
autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con
Fatti
i genitori. Considerata la legittimità puntuale dell'istanza, il suo accoglimento
nemmeno necessita di particolare motivazione. Le informazioni relative agli
eventuali incarti a carico del convivente della madre della minorenne, e
l’eventuale accesso a tali incarti, appaiono infatti necessari per permettere
alla IS 1 il corretto svolgimento del suo delicato compito e l'adozione delle
decisioni che tengano conto al meglio degli interessi dei figli e dei genitori.
Considerandi
4.
L'istanza
va pertanto accolta. Il Ministero pubblico è incaricato di comunicare gli
incarti penali pendenti ed i precedenti che risultano dall’estratto del
casellario giudiziario di __________ PI 1, permettendo, se richiesto, l’accesso
agli atti all’autorità richiedente, che evidentemente è tenuta al segreto
d’ufficio.
5.
Considerato
che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP e
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster