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Decisione

60.2004.335

istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante.

18 ottobre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori. Considerata la legittimità puntuale dell'istanza, il suo accoglimento

nemmeno necessita di particolare motivazione. Le informazioni relative agli

eventuali incarti a carico del convivente della madre della minorenne, e

l’eventuale accesso a tali incarti, appaiono infatti necessari per permettere

alla IS 1 il corretto svolgimento del suo delicato compito e l'adozione delle

decisioni che tengano conto al meglio degli interessi dei figli e dei genitori.

Considerandi

4.

L'istanza

va pertanto accolta. Il Ministero pubblico è incaricato di comunicare gli

incarti penali pendenti ed i precedenti che risultano dall’estratto del

casellario giudiziario di __________ PI 1, permettendo, se richiesto, l’accesso

agli atti all’autorità richiedente, che evidentemente è tenuta al segreto

d’ufficio.

5.

Considerato

che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa

di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP e

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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