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Decisione

60.2004.343

istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.

15 novembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i membri della commissione tutoria devono soddisfare i requisiti di

eleggibilità validi per i tutori (art. 9 cpv. 2 Ltec);

che

l'autorità tutoria deve nominare a tutore una persona maggiorenne idonea

all'ufficio (art. 379 cpv. 1 CC);

che

sono ineleggibili le persone che tengono una condotta disonorevole (art. 384

cifra 2 CC);

che

l'autorità di vigilanza sulle tutele può punire con l'ammonimento, la multa

fino a fr. 500.-- o, nei casi più gravi, con la rimozione i membri della

commissione tutoria che trascurassero i propri doveri d'ufficio (art. 27 Rtec);

che

- in applicazione delle suddette disposizioni, in particolare con riferimento

ai compiti quale autorità di vigilanza - si giustifica riconoscere alla __________

un interesse giuridico legittimo alla compulsazione degli atti;

che

questa Camera autorizza quindi l'istante ad esaminare l'incarto - se del caso

con estrazione di copia degli atti - presso il Ministero pubblico;

che

__________ PI 1 chiede di essere sentito in relazione all'istanza;

che

tale diritto è stato garantito in sede di osservazioni (art. 286 cpv. 1 CPP;

cfr. anche decisione TF 2A.500/2003 del 17.5.2004);

che

la domanda della Sezione degli enti locali è accolta;

che

- vista la qualità dell'istante - non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il

vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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