60.2004.343
istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.
15 novembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2004.343
Data decisione, Autorità:
15.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.343
Lugano
15 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Alessandro Soldini (in sostituzione di Mauro
Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
27/30.9.2004 presentata dal
IS 1, , ,
tendente ad
ottenere l'autorizzazione a compulsare gli atti relativi al procedimento penale
promosso nei confronti di __________ PI 1, __________;
richiamati i
preavvisi favorevoli 8/11.10.2004 del procuratore pubblico Claudia Solcà e
18/19.10.2004 di __________ PI 1;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
con decisione 8.2.2002 la __________, quale autorità di vigilanza, ha inflitto
ad __________ PI 1, all'epoca __________ di __________, la misura disciplinare
della sospensione dall'ufficio per la durata di due mesi per violazione dei
doveri di servizio e di norme del diritto esecutivo (inc. __________, AI 1);
che
detta autorità - in applicazione degli art. 4 e 181 CPP - ha parimenti
trasmesso gli atti al Ministero pubblico per le proprie incombenze;
che
il 14.5.2002 il Consiglio di Stato ha aperto un'inchiesta amministrativa nei
suoi confronti, sospendendolo dalla funzione e privandolo dello stipendio nella
misura del 50% (AI 13);
che
con decisione 17.7.2002 questa Camera ha autorizzato la __________, incaricata
dell'inchiesta amministrativa/disciplinare, ad ispezionare gli atti del
suddetto procedimento penale (inc. __________, AI 19), promosso per titolo di
truffa, falsità in documenti (AI 7) e, di seguito, appropriazione indebita
aggravata e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (AI 36);
che
il rapporto di lavoro è stato disdetto in via ordinaria per il 31.12.2003;
che
__________ PI 1 - dall'1.1.2001 - è __________ della commissione tutoria regionale
con sede ad __________ (CTR __________);
che
l'istante chiede - "al fine di valutare la condotta dei membri delle
Commissioni tutorie e il conseguente adempimento delle condizioni di nomina (…)"
e "ritenuto che il mandato di presidente dell'autorità tutoria giunge a
scadenza alla fine del corrente mese (…)" (scritto 20/21.9.2004 della __________
al Ministero pubblico, AI 41) - la facoltà di esaminare gli atti del
procedimento penale promosso a suo carico;
che
giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato
il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti
dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione";
che
ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari
ed i pubblici dipendenti, sono tenuti a comunicare alla commissione tutoria o
all'autorità di vigilanza i casi che richiedono un loro intervento ed a
trasmettere le informazioni rilevanti per l'adozione di eventuali misure di
protezione (art. 5 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, Ltec);
che
l'autorità di vigilanza sulle tutele è la Sezione degli enti locali del Dipartimento
delle istituzioni (art. 10 Rtec);
che
Fatti
i membri della commissione tutoria devono soddisfare i requisiti di
eleggibilità validi per i tutori (art. 9 cpv. 2 Ltec);
che
l'autorità tutoria deve nominare a tutore una persona maggiorenne idonea
all'ufficio (art. 379 cpv. 1 CC);
che
sono ineleggibili le persone che tengono una condotta disonorevole (art. 384
cifra 2 CC);
che
l'autorità di vigilanza sulle tutele può punire con l'ammonimento, la multa
fino a fr. 500.-- o, nei casi più gravi, con la rimozione i membri della
commissione tutoria che trascurassero i propri doveri d'ufficio (art. 27 Rtec);
che
- in applicazione delle suddette disposizioni, in particolare con riferimento
ai compiti quale autorità di vigilanza - si giustifica riconoscere alla __________
un interesse giuridico legittimo alla compulsazione degli atti;
che
questa Camera autorizza quindi l'istante ad esaminare l'incarto - se del caso
con estrazione di copia degli atti - presso il Ministero pubblico;
che
__________ PI 1 chiede di essere sentito in relazione all'istanza;
che
tale diritto è stato garantito in sede di osservazioni (art. 286 cpv. 1 CPP;
cfr. anche decisione TF 2A.500/2003 del 17.5.2004);
che
la domanda della Sezione degli enti locali è accolta;
che
- vista la qualità dell'istante - non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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