60.2004.347
ricorso contro la decisione del giar in materia di assistenza giudiziaria. ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
17 novembre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2004.347
Data decisione, Autorità:
17.11.2004, CRP
Titolo:
ricorso contro la decisione del giar in materia di assistenza giudiziaria. ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
AMMISSIONE AL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
COLLEGIO DI DIFESA
art. 56bis CPP-TI
art. 26 LAG
Incarto n.
60.2004.347
Lugano
17 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sul ricorso 6/8.10.2004 presentato da
RI 1 ,
patr. da: PA 1
,
contro
la decisione
27.9.2004 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin in materia
di assistenza giudiziaria;
richiamate le
osservazioni 11/12.10.2004 del procuratore pubblico Antonio Perugini e
14/18.10.2004 del giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi, che si
rimettono al giudizio di questa Camera;
richiamate
altresì le osservazioni 11/12.10.2004 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto che rinvia a quanto esposto nella sua decisione 27.9.2004,
rimettendosi in ogni modo al giudizio di questa Camera;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decreto 22.3.2004 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi
alla Pretura penale __________ RI 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena di
trenta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di tre anni, alla multa di
CHF
300.--, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di tre giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico il 24.6.2002, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese,
ordinando inoltre la confisca e la distruzione di 4.1 gr di marijuana
sequestratigli dalla polizia il 16.10.2003 e 2.6 gr di marijuana sequestratigli
dalla polizia il 17.2.2004, siccome ritenuto colpevole di circolazione senza
licenza di condurre “(…) per aver condotto la motoleggera Aprilia senza
essere titolare della licenza di condurre richiesta”, di circolazione senza
licenza di circolazione “(…) per aver condotto la motoleggera suddetta senza
la licenza di circolazione e la targa di controllo richieste, sapendo o dovendo
sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta
assicurazione per la responsabilità civile” e di abuso delle targhe “(…)
per aver condotto la motoleggera Aprilia con applicata abusivamente la targa di
controllo __________ risultata poi oggetto di furto avvenuto il 25.07.2002”,
fatti avvenuti a __________ il 16.10.2003 (DA __________).
Il dibattimento, dipendente
dall’opposizione 29/31.3.2004, si è concluso con la condanna in contumacia del
ricorrente alla pena di trenta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 300.--, alla revoca del
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di tre giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 24.6.2002 e
al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, il pretore avendolo riconosciuto
colpevole dei suddetti reati (cfr. sentenza 25.8.2004, inc. __________).
b. Con decisione 27.9.2004, che annulla e sostituisce quella emanata
il 6.9.2004, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto l’istanza
presentata il 14/15.4.2004 da __________ RI 1, per il tramite del suo
patrocinatore, postulante l’ammissione al gratuito patrocinio sulla base del
certificato municipale prodotto successivamente, ritenuto in particolare che “(…)
non è di principio dovuto in casi di modesta rilevanza, ove cioè entri in
considerazione soltanto una multa o una pena detentiva di poco conto (…)”,
che “(…) il Procuratore pubblico non ha partecipato al dibattimento 25
agosto 2004 per opposizione del DA”, che la sua proposta di pena è stata “(…)
confermata dalla Pretura penale con sentenza 25 agosto 2004”, considerato
inoltre che “(…) la fattispecie non rivestiva difficoltà giuridiche e
fattuali tali da rendere necessaria l’assistenza di un legale, nel caso in esame
poco importa la situazione economica dell’istante” (decisione 27.9.2004, p.
1). Ha pure evidenziato che “irrilevante ai fini della presente decisione la
circostanza che il qui istante, benché regolarmente citato, non sia comparso al
dibattimento per l’opposizione al DA e che quindi sia stato condannato in
contumacia” (decisione 27.9.2004, p. 1).
c. Con
il presente tempestivo gravame __________ RI 1 chiede di essere ammesso al beneficio
del gratuito patrocinio.
Egli rileva innanzitutto che il giudice dell’istruzione e
dell’arresto “(…) ha emesso”, contestualmente alla decisione impugnata,
“un’altra (decisione) con la quale ha messo il ricorrente al
beneficio dell’AG per una fattispecie che gli è già costata alcune settimane di
carcerazione preventiva”, ritenendo che “è quindi pacifico che dal punto
di vista soggettivo il ricorrente soddisfa le condizioni di concessione dell’AG”
(ricorso 6/8.10.2004, p. 1 e 2). Evidenzia poi che nel caso in esame la
concessione del gratuito patrocinio “(…) è stata invece negata a torto
perché il caso sarebbe stato di lieve entità”, ciò che non può essere
condiviso “(…) già solo per il fatto che una condanna a 30 giorni, per
quanto sospesi condizionalmente difficilmente può essere definita di modesta
entità”, rilevando inoltre che “(…) il ricorrente non era alla sua prima
esperienza” e “poteva esservi il rischio che il giudice negasse la
sospensione condizionale” (ricorso 6/8.10.2004, p. 2). Egli chiede di considerare
“(…) anche la particolare situazione del ricorrente che dopo essere rimasto
coinvolto in un incidente mortale della circolazione (una ragazza che come lui
era passeggera su di un’auto è deceduta, mentre la ragazza del ricorrente è
rimasta ospedalizzata per diversi mesi) ha attraversato un periodo assai
difficile che ha contribuito non poco ai suoi attuali guai giudiziari”
(ricorso 6/8.10.2004, p. 3). Delle altre motivazioni si dirà, laddove
necessario, in seguito.
d. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico, il giudice della Pretura penale ed
il giudice dell’istruzione e dell’arresto si rimettono al giudizio di questa
Camera.
Considerandi
1.
1.1.
Il
principio, l'estensione ed i limiti del diritto all'assistenza giudiziaria
gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme di diritto procedurale
cantonale. Solo quando esso non contenga disposizioni in proposito, o non
assicuri all'accusato indigente una sufficiente difesa dei suoi diritti,
possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. fed. (secondo cui chi non
dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua
causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito
qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti;
cfr. art. 4 vCost. fed.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo cui ogni accusato ha
il diritto di difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria
scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere
assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi
della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una protezione più
estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che garantiscono un minimo di
protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1P.500/2003 del 5.12.2003,1P.542/2003
del 20.10.2003,1P.128/2002 del 9.4.2002, pubblicata in RDAT 65/II - 2002, e
12.2.2001
in re J., pubblicata in RDAT 56/II - 2001; DTF 129 I 281 e 127 I
202).
1.2
1.2.1
Giusta
l'art. 26 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria
(Lag) il beneficio del gratuito patrocinio nella procedura penale - che ha
effetto a partire dal momento della presentazione della domanda - è concesso
dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, esperite le necessarie indagini, a
chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.
Questa
disposizione concretizza il disposto di cui all'art. 3 Lag: l'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non
ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle
spese di patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità
giudicanti del Cantone. L'art. 3 Lag "(…) riprende i principi espressi
dall'art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP), con l'aggiunta del momento a
partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)" (messaggio
n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26). Al di là del tenore letterale
dell'art. 52 vCPP, l'assistenza giudiziaria veniva nondimeno accordata solo nei
casi in cui fossero dati gli estremi della difesa obbligatoria (art. 49 cpv. 2
e 3 vCPP), ritenuto che non sarebbe stato corretto che lo Stato dovesse finanziare
"(…) una difesa oggettivamente non necessaria" e che "anche
se l'indigente ha già scelto un patrocinatore, la sua istanza di gratuito patrocinio
dovrà essere respinta quando gli interessi della giustizia non rendano
necessario l'intervento di un difensore" (M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad
art. 52 vCPP; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP). Il medesimo principio deve
quindi valere anche per l'art. 26 Lag, come del resto emerge dai lavori
preparatori ("trattandosi di un diritto relativo, la concessione del
gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria è subordinata alla realizzazione
di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del richiedente, il cosiddetto
fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella causa, fatta
eccezione per i processi penali, e la necessità di una protezione giuridica che
legittima la designazione di un avvocato", rapporto n. 5123 del
17.4.2002
e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).
1.2.2
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, chi non dispone dei mezzi necessari
ha diritto al gratuito patrocinio quando i suoi interessi sono colpiti in
misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto
che superano le capacità dell'accusato e che quindi rendono necessaria la
presenza di un patrocinatore (decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 127 I
202). In ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente
dalle difficoltà di fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione
di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o
l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei casi in cui la
verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà
giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado
di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali,
la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti
reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione
solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale
federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art.
2.
cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del
6.11
, e 1P.263/2002 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275,
120.
Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49
vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,
Basilea 2002, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo
2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,
in SJ 2003 II p. 67 ss.).
1.2.3
Come esposto, nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di
pochi mesi - come la proposta di cui al decreto di accusa - si devono esaminare
l'eventuale complessità della procedura e le possibili difficoltà
dell'interessato al proposito. Ora, non appare che la fattispecie alla base del
decreto di accusa abbia presentato particolari difficoltà di fatto e di diritto.
Dal verbale del dibattimento 25.8.2004 risulta, infatti, che il difensore di
fiducia del ricorrente nella sua arringa abbia soltanto chiesto “(…) una
massiccia riduzione della pena come pure la non revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 24.6.2002”
(AI 10, verbale del dibattimento 25.8.2004, p. 3, inc. __________). I reati
imputati al ricorrente non imponevano del resto approfondimenti specifici, né
dal profilo fattuale né da quello giuridico, circostanza che del resto egli non
sostiene. Ciò posto e considerato che in sede di dibattimento il patrocinatore
di fiducia del ricorrente non ha contestato i fatti ma unicamente la pena proposta
dal procuratore pubblico e che inoltre quest’ultimo ha rinunciato ad intervenire
al dibattimento, postulando contestualmente la conferma del decreto d’accusa
impugnato (cfr. AI 9, inc. __________), si deve concludere che __________ RI 1
sarebbe stato in grado di spiegare le sue ragioni a fondamento dell’opposizione
al decreto d’accusa, e segnatamente di evidenziare i motivi per cui chiedeva
una riduzione della pena, anche senza l’ausilio di un patrocinatore, non
essendo impedito in questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi.
Si ricorda altresì che il giudice Claudio Rotanzi, nonostante la
presenza del patrocinatore, ha confermato integralmente la proposta di condanna
del procuratore pubblico. In considerazione di ciò, l’asserzione del ricorrente
secondo cui “(…) non era alla sua prima esperienza” e “poteva esservi
il rischio che il giudice negasse la sospensione condizionale” (ricorso
6/8.10.2004, p. 2), appare infondata.
Il ricorrente sostiene pure che “(…) ha inoltre l’impressione che
la decisione del GIAR sia influenzata oltre dal risparmismo imperante (che non
si vede perché debba essere caricato sugli avvocati) da (una) serie (di)
circostanze burocratiche”, in quanto “(…) l’istanza di AG è stata
presentata il 14 aprile 2004, ma il ricorrente, cittadino svizzero ma poco
aduso ai meandri della burocrazia, ha trasmesso solo a fine agosto allo
scrivente legale il certificato municipale che pur aveva ricevuto già il 4
maggio 2004”, avendo “(…) interpretato la lettera del municipio come una
decisione definitiva”, asserendo inoltre che ad un certo punto “(…)
l’incarto è stato momentaneamente perso, tanto è vero che il 6 settembre 2004
il GIAR ha emesso una decisione di rifiuto di un’istanza che non era mai stata
presentata” (ricorso 6/8.10.2004, p. 2).
Ora, a prescindere dal fatto che la decisione del giudice
dell’istruzione e dell’arresto è conforme alla dottrina e alla giurisprudenza
del Tribunale federale e di questa Camera, giova in ogni caso evidenziare che
il ritardo nel presentare il certificato municipale non ha influito sulla decisione.
Infine, il fatto che il ricorrente sia rimasto coinvolto in un
incidente mortale della circolazione stradale, che per questo motivo avrebbe
attraversato un periodo non facile e che ciò avrebbe contribuito ai suoi attuali
problemi giudiziari, non è atto a comprovare che egli non sarebbe stato in
grado di esporre debitamente le sue argomentazioni nel corso del dibattimento
presso la Pretura penale, anche senza il sostegno di un legale.
Non
si imponeva pertanto la designazione di un difensore, gli interessi del
ricorrente non essendo colpiti in misura importante ed il caso non presentando
difficoltà tali da rendere necessaria l'assistenza di un avvocato; è quindi
superfluo l'esame della situazione economica.
2.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
100.
-- (cento), sono poste a carico di __________ RI 1,
__________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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