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Decisione

60.2004.347

ricorso contro la decisione del giar in materia di assistenza giudiziaria. ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

17 novembre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decreto 22.3.2004 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi

alla Pretura penale __________ RI 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena di

trenta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di tre anni, alla multa di

CHF

300.--, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di tre giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico il 24.6.2002, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese,

ordinando inoltre la confisca e la distruzione di 4.1 gr di marijuana

sequestratigli dalla polizia il 16.10.2003 e 2.6 gr di marijuana sequestratigli

dalla polizia il 17.2.2004, siccome ritenuto colpevole di circolazione senza

licenza di condurre “(…) per aver condotto la motoleggera Aprilia senza

essere titolare della licenza di condurre richiesta”, di circolazione senza

licenza di circolazione “(…) per aver condotto la motoleggera suddetta senza

la licenza di circolazione e la targa di controllo richieste, sapendo o dovendo

sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta

assicurazione per la responsabilità civile” e di abuso delle targhe “(…)

per aver condotto la motoleggera Aprilia con applicata abusivamente la targa di

controllo __________ risultata poi oggetto di furto avvenuto il 25.07.2002”,

fatti avvenuti a __________ il 16.10.2003 (DA __________).

Il dibattimento, dipendente

dall’opposizione 29/31.3.2004, si è concluso con la condanna in contumacia del

ricorrente alla pena di trenta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 300.--, alla revoca del

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di tre giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 24.6.2002 e

al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, il pretore avendolo riconosciuto

colpevole dei suddetti reati (cfr. sentenza 25.8.2004, inc. __________).

b. Con decisione 27.9.2004, che annulla e sostituisce quella emanata

il 6.9.2004, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto l’istanza

presentata il 14/15.4.2004 da __________ RI 1, per il tramite del suo

patrocinatore, postulante l’ammissione al gratuito patrocinio sulla base del

certificato municipale prodotto successivamente, ritenuto in particolare che “(…)

non è di principio dovuto in casi di modesta rilevanza, ove cioè entri in

considerazione soltanto una multa o una pena detentiva di poco conto (…)”,

che “(…) il Procuratore pubblico non ha partecipato al dibattimento 25

agosto 2004 per opposizione del DA”, che la sua proposta di pena è stata “(…)

confermata dalla Pretura penale con sentenza 25 agosto 2004”, considerato

inoltre che “(…) la fattispecie non rivestiva difficoltà giuridiche e

fattuali tali da rendere necessaria l’assistenza di un legale, nel caso in esame

poco importa la situazione economica dell’istante” (decisione 27.9.2004, p.

1). Ha pure evidenziato che “irrilevante ai fini della presente decisione la

circostanza che il qui istante, benché regolarmente citato, non sia comparso al

dibattimento per l’opposizione al DA e che quindi sia stato condannato in

contumacia” (decisione 27.9.2004, p. 1).

c. Con

il presente tempestivo gravame __________ RI 1 chiede di essere ammesso al beneficio

del gratuito patrocinio.

Egli rileva innanzitutto che il giudice dell’istruzione e

dell’arresto “(…) ha emesso”, contestualmente alla decisione impugnata,

“un’altra (decisione) con la quale ha messo il ricorrente al

beneficio dell’AG per una fattispecie che gli è già costata alcune settimane di

carcerazione preventiva”, ritenendo che “è quindi pacifico che dal punto

di vista soggettivo il ricorrente soddisfa le condizioni di concessione dell’AG”

(ricorso 6/8.10.2004, p. 1 e 2). Evidenzia poi che nel caso in esame la

concessione del gratuito patrocinio “(…) è stata invece negata a torto

perché il caso sarebbe stato di lieve entità”, ciò che non può essere

condiviso “(…) già solo per il fatto che una condanna a 30 giorni, per

quanto sospesi condizionalmente difficilmente può essere definita di modesta

entità”, rilevando inoltre che “(…) il ricorrente non era alla sua prima

esperienza” e “poteva esservi il rischio che il giudice negasse la

sospensione condizionale” (ricorso 6/8.10.2004, p. 2). Egli chiede di considerare

“(…) anche la particolare situazione del ricorrente che dopo essere rimasto

coinvolto in un incidente mortale della circolazione (una ragazza che come lui

era passeggera su di un’auto è deceduta, mentre la ragazza del ricorrente è

rimasta ospedalizzata per diversi mesi) ha attraversato un periodo assai

difficile che ha contribuito non poco ai suoi attuali guai giudiziari”

(ricorso 6/8.10.2004, p. 3). Delle altre motivazioni si dirà, laddove

necessario, in seguito.

d. Come

esposto in entrata, il procuratore pubblico, il giudice della Pretura penale ed

il giudice dell’istruzione e dell’arresto si rimettono al giudizio di questa

Camera.

Considerandi

1.

1.1.

Il

principio, l'estensione ed i limiti del diritto all'assistenza giudiziaria

gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme di diritto procedurale

cantonale. Solo quando esso non contenga disposizioni in proposito, o non

assicuri all'accusato indigente una sufficiente difesa dei suoi diritti,

possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. fed. (secondo cui chi non

dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua

causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito

qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti;

cfr. art. 4 vCost. fed.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo cui ogni accusato ha

il diritto di difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria

scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere

assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi

della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una protezione più

estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che garantiscono un minimo di

protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1P.500/2003 del 5.12.2003,1P.542/2003

del 20.10.2003,1P.128/2002 del 9.4.2002, pubblicata in RDAT 65/II - 2002, e

12.2.2001

in re J., pubblicata in RDAT 56/II - 2001; DTF 129 I 281 e 127 I

202).

1.2

1.2.1

Giusta

l'art. 26 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria

(Lag) il beneficio del gratuito patrocinio nella procedura penale - che ha

effetto a partire dal momento della presentazione della domanda - è concesso

dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, esperite le necessarie indagini, a

chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.

Questa

disposizione concretizza il disposto di cui all'art. 3 Lag: l'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non

ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle

spese di patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità

giudicanti del Cantone. L'art. 3 Lag "(…) riprende i principi espressi

dall'art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP), con l'aggiunta del momento a

partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)" (messaggio

n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26). Al di là del tenore letterale

dell'art. 52 vCPP, l'assistenza giudiziaria veniva nondimeno accordata solo nei

casi in cui fossero dati gli estremi della difesa obbligatoria (art. 49 cpv. 2

e 3 vCPP), ritenuto che non sarebbe stato corretto che lo Stato dovesse finanziare

"(…) una difesa oggettivamente non necessaria" e che "anche

se l'indigente ha già scelto un patrocinatore, la sua istanza di gratuito patrocinio

dovrà essere respinta quando gli interessi della giustizia non rendano

necessario l'intervento di un difensore" (M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad

art. 52 vCPP; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP). Il medesimo principio deve

quindi valere anche per l'art. 26 Lag, come del resto emerge dai lavori

preparatori ("trattandosi di un diritto relativo, la concessione del

gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria è subordinata alla realizzazione

di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del richiedente, il cosiddetto

fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella causa, fatta

eccezione per i processi penali, e la necessità di una protezione giuridica che

legittima la designazione di un avvocato", rapporto n. 5123 del

17.4.2002

e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).

1.2.2

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, chi non dispone dei mezzi necessari

ha diritto al gratuito patrocinio quando i suoi interessi sono colpiti in

misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto

che superano le capacità dell'accusato e che quindi rendono necessaria la

presenza di un patrocinatore (decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 127 I

202). In ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente

dalle difficoltà di fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione

di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o

l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei casi in cui la

verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà

giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado

di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali,

la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti

reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione

solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale

federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art.

2.

cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del

6.11

, e 1P.263/2002 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275,

120.

Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49

vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,

Basilea 2002, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo

2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,

in SJ 2003 II p. 67 ss.).

1.2.3

Come esposto, nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di

pochi mesi - come la proposta di cui al decreto di accusa - si devono esaminare

l'eventuale complessità della procedura e le possibili difficoltà

dell'interessato al proposito. Ora, non appare che la fattispecie alla base del

decreto di accusa abbia presentato particolari difficoltà di fatto e di diritto.

Dal verbale del dibattimento 25.8.2004 risulta, infatti, che il difensore di

fiducia del ricorrente nella sua arringa abbia soltanto chiesto “(…) una

massiccia riduzione della pena come pure la non revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 24.6.2002”

(AI 10, verbale del dibattimento 25.8.2004, p. 3, inc. __________). I reati

imputati al ricorrente non imponevano del resto approfondimenti specifici, né

dal profilo fattuale né da quello giuridico, circostanza che del resto egli non

sostiene. Ciò posto e considerato che in sede di dibattimento il patrocinatore

di fiducia del ricorrente non ha contestato i fatti ma unicamente la pena proposta

dal procuratore pubblico e che inoltre quest’ultimo ha rinunciato ad intervenire

al dibattimento, postulando contestualmente la conferma del decreto d’accusa

impugnato (cfr. AI 9, inc. __________), si deve concludere che __________ RI 1

sarebbe stato in grado di spiegare le sue ragioni a fondamento dell’opposizione

al decreto d’accusa, e segnatamente di evidenziare i motivi per cui chiedeva

una riduzione della pena, anche senza l’ausilio di un patrocinatore, non

essendo impedito in questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi.

Si ricorda altresì che il giudice Claudio Rotanzi, nonostante la

presenza del patrocinatore, ha confermato integralmente la proposta di condanna

del procuratore pubblico. In considerazione di ciò, l’asserzione del ricorrente

secondo cui “(…) non era alla sua prima esperienza” e “poteva esservi

il rischio che il giudice negasse la sospensione condizionale” (ricorso

6/8.10.2004, p. 2), appare infondata.

Il ricorrente sostiene pure che “(…) ha inoltre l’impressione che

la decisione del GIAR sia influenzata oltre dal risparmismo imperante (che non

si vede perché debba essere caricato sugli avvocati) da (una) serie (di)

circostanze burocratiche”, in quanto “(…) l’istanza di AG è stata

presentata il 14 aprile 2004, ma il ricorrente, cittadino svizzero ma poco

aduso ai meandri della burocrazia, ha trasmesso solo a fine agosto allo

scrivente legale il certificato municipale che pur aveva ricevuto già il 4

maggio 2004”, avendo “(…) interpretato la lettera del municipio come una

decisione definitiva”, asserendo inoltre che ad un certo punto “(…)

l’incarto è stato momentaneamente perso, tanto è vero che il 6 settembre 2004

il GIAR ha emesso una decisione di rifiuto di un’istanza che non era mai stata

presentata” (ricorso 6/8.10.2004, p. 2).

Ora, a prescindere dal fatto che la decisione del giudice

dell’istruzione e dell’arresto è conforme alla dottrina e alla giurisprudenza

del Tribunale federale e di questa Camera, giova in ogni caso evidenziare che

il ritardo nel presentare il certificato municipale non ha influito sulla decisione.

Infine, il fatto che il ricorrente sia rimasto coinvolto in un

incidente mortale della circolazione stradale, che per questo motivo avrebbe

attraversato un periodo non facile e che ciò avrebbe contribuito ai suoi attuali

problemi giudiziari, non è atto a comprovare che egli non sarebbe stato in

grado di esporre debitamente le sue argomentazioni nel corso del dibattimento

presso la Pretura penale, anche senza il sostegno di un legale.

Non

si imponeva pertanto la designazione di un difensore, gli interessi del

ricorrente non essendo colpiti in misura importante ed il caso non presentando

difficoltà tali da rendere necessaria l'assistenza di un avvocato; è quindi

superfluo l'esame della situazione economica.

2.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

100.

-- (cento), sono poste a carico di __________ RI 1,

__________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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