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Decisione

60.2004.349

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

7 dicembre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. P., inc. 19.2004.6) e a CHF 0.20 per “sms a cliente” del 20.8.2003,

non essendo stato precisato il numero di sms inviati, stralciata inoltre la

prestazione del 20.2.2004, come esposto in precedenza;

che

non viene invece rimborsata l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr.

decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. 60.2001.189);

che a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese

legali - l’importo complessivo di CHF 3'719.95;

che

l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede [CHF

1'387.50 a titolo di onorario, CHF 83.-- di spese e inoltre l’IVA al 7.6% (cfr.

scheda prestazioni con dettaglio, prestazione dal 20.9.2004 al 12.10.2004)];

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che l’onere lavorativo può del resto essere

considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza -

un importo di CHF 180.--, comprendente onorario, spese e senza IVA, come in

precedenza;

che

l’indennità complessiva ammonta a CHF 3'899.95, di cui CHF 3'719.95 per spese

di patrocinio e CHF 180.-- per ripetibili di questa sede;

che interessi di mora non

sono pretesi;

che la procedura di

indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 21.10.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF

3'899.95.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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