60.2004.349
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
7 dicembre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2004.349
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
art. 320 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.349
Lugano
7 dicembre 2005.
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/13.10.2004 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 21.10.2003 del giudice della Pretura penale (inc.
__________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 15/18.10.2004 del giudice della Pretura
penale, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
richiamate altresì le osservazioni 19/20.10.2004 del procuratore
pubblico Arturo Garzoni, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera,
rilevando “(...) come, le 21 ore di lavoro fatturate dal patrocinatore,
appaiono invero un po’ eccessive se raffrontati con la (scarsa) complessità del
caso”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 28.3.2003 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena di
sei giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, al versamento alla parte civile __________ __________ di __________
dell’importo di CHF 866.-- a titolo di risarcimento ed al pagamento della tassa
di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di truffa “per avere,
a __________, in data imprecisata tra l’8 e l’11 novembre 2001, allo scopo di
procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia il personale
della __________ __________ (______________________________) addetto alla verifica
dei pagamenti effettuati a mezzo di carte di credito, accettando che __________
__________ acquistasse presso il suo negozio “______________________________”
di __________, da lui gestito, merce per un valore totale di fr. 866.--
pagandolo con la carta di credito __________ n. __________ intestata a __________
__________ e da quest’ultima denunciata rubata, configurandosi l’inganno astuto
nell’avere, con __________ __________, allestito due bollettini di vendita di
fr. 476.-- datato 08.11.2001 e di fr. 390.-- datato 10.11.2001 al fine di
eludere e dunque sottrarsi al controllo della carta di credito che è prescritto
per acquisti eccedenti l’importo di fr. 500.--“ (DA __________);
che con sentenza 21.10.2003 il giudice della Pretura
penale ha assolto l’istante dall’imputazione;
che
con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli l'importo di CHF 5'814.70 per spese di patrocinio e
ripetibili di questa sede;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l'istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PA 1 - che ha assunto il mandato il 22.4.2003, dopo
l’emanazione del decreto d’accusa e lo ha assistito prima e durante il
dibattimento, nonché nella stesura dell’istanza in esame - dell’importo di CHF 5'814.70,
di cui CHF 4’929.20 a titolo di onorario (CHF 3'500.-- dal 22.4.2003 al
20.2.2004 e CHF 1'429.20 dal 21.2.2004 all’1.10.2004), CHF 474.70 di spese (CHF
386.70 dal 22.4.2003 al 20.2.2004 e CHF 88.-- dal 21.2.2004 all’1.10.2004) e
CHF 410.70 di IVA (CHF 295.40 dal 22.4.2003 al 20.2.2004 e CHF 115.30 dal
21.2.2004 all’1.10.2004) (cfr. fattura del 20.2.2004 e fattura del 12.10.2004
allegate all’istanza 12/13.10.2004);
che dalla “scheda prestazioni con dettagli” risulta
tuttavia un onorario di CHF 5'200.24 (1248 minuti - 20 ore e 48 minuti - a CHF
250.--/ora), e spese di CHF 539.70 (cfr. “scheda prestazioni con dettagli”
allegata all’istanza 12/13.10.2004);
che la tariffa applicata appare conforme ai principi
suesposti;
che il dispendio orario esposto appare invece - per un
avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - oggettivamente
sproporzionato alla fattispecie;
che, esaminato l’incarto e ricordato che determinante è in ogni caso
non tanto l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto semmai quello
medio che un avvocato diligente avrebbe profuso - secondo la normale esperienza
- nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota
4.2), si può quindi ammettere un dispendio orario, pari a 13 ore e 7 minuti, di
complessivi CHF 3'279.15, decurtate le prestazioni del 17.10.2003 e 20.10.2003
“studio atti” a 120 minuti (inclusa la preparazione al dibattimento),
ritenuto che la fattispecie alla base del decreto di accusa non appare abbia presentato
particolari problemi di fatto e non sembra nemmeno che abbia imposto approfondimenti
dal profilo giuridico, come risulta dal verbale di dibattimento 21.10.2003 e
dalla sentenza di assoluzione 21.10.2003 (AI 25 e AI 26, inc. 10.2003.287) e
che l’istante del resto nemmeno lo sostiene; decurtata altresì la prestazione
del 21.10.2003 “c/o Pretura penale udienza, preparazione+dibattimento” a
135 minuti [il dibattimento pubblico è stato aperto alle ore 9.15 ed è stato
riaperto alle ore 11.25 per la lettura del dispositivo (AI 25, verbale del
dibattimento 21.10.2003, p. 2 e 4)]; non vengono inoltre riconosciute le prestazioni
del 28.4.2003 “da MP copia trasmissione incarto a Pretura es”, del
27.5.2003 “da pretura penale proroga 10 gg es”, del 19.8.2003 “lettera
pp rinuncia dib es”, trattandosi di scritti di poche righe che non
necessitano di alcun esame; non vengono nemmeno riconosciute le prestazioni del
4.8.2003 “c/o TPC per ricerca indirizzi testimoni”, del 7.8.2003 “c/o
TPC per ritiro fotocopie” e del 21.8.2003 “tel da cliente-app. per 10.09”,
tali operazioni potendo essere effettuate dal segretariato, i cui oneri sono a
carico del datore di lavoro; infine la prestazione del 20.2.2004 “lettera a
cliente con fattura” non appare giustificata, essendo i costi legati alla
stesura e all’invio della distinta della nota professionale a carico
dell’avvocato;
che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute
in CHF 440.80, ridotte a CHF 3.90 quelle inerenti ai colloqui telefonici (CHF
0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.
Fatti
B. P., inc. 19.2004.6) e a CHF 0.20 per “sms a cliente” del 20.8.2003,
non essendo stato precisato il numero di sms inviati, stralciata inoltre la
prestazione del 20.2.2004, come esposto in precedenza;
che
non viene invece rimborsata l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr.
decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. 60.2001.189);
che a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese
legali - l’importo complessivo di CHF 3'719.95;
che
l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede [CHF
1'387.50 a titolo di onorario, CHF 83.-- di spese e inoltre l’IVA al 7.6% (cfr.
scheda prestazioni con dettaglio, prestazione dal 20.9.2004 al 12.10.2004)];
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere
considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza -
un importo di CHF 180.--, comprendente onorario, spese e senza IVA, come in
precedenza;
che
l’indennità complessiva ammonta a CHF 3'899.95, di cui CHF 3'719.95 per spese
di patrocinio e CHF 180.-- per ripetibili di questa sede;
che interessi di mora non
sono pretesi;
che la procedura di
indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 21.10.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF
3'899.95.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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