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Decisione

60.2004.350

istanza di ispezione degli atti. ufficio di patronato quale istante.

25 novembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2004.350

Data decisione, Autorità:

25.11.2004, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. ufficio di patronato quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2004.350

Lugano

25 novembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/14.10.2004

presentata dall’

IS 1, ,

tendente ad ottenere

copia della perizia psichiatrica allestita nell’ambito del procedimento

penale promosso nei confronti di __________ PI 2, Zurigo;

premesso che la

richiesta è stata inviata al Tribunale penale cantonale, che l’ha poi correttamente

trasmessa per competenza a questa Camera;

preso atto dello

scritto 25/26.10.2004 del procuratore pubblico Mario Branda, che aderisce alla

richiesta;

rilevato che __________

PI 2 non ha presentato osservazioni;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

A

seguito della sentenza del 21.8.2002 della Corte delle assise correzionali, __________

PI 2 è stato sottoposto al patronato penale. Considerato come egli si sia

trasferito nel Canton __________, l’IS 1 chiede di ricevere copia della perizia

psichiatrica allestita nel quadro del procedimento penale, per poterla

accludere agli atti in vista del trasferimento dell’incarto alle autorità

competenti del Canton __________, per la continuazione della misura decretata

dalla Corte.

2.

L'art.

27.

CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli

atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

3.

Nella

fattispecie è chiaramente dato un legittimo interesse da parte dell’IS 1 a

poter disporre della perizia, al fine di trasmettere un incarto completo alle

corrispondenti autorità del Canton __________ e di garantire la continuazione

della misura decretata dalla Corte di merito con riferimento all’art. 47 CP.

4.

L'istanza

va pertanto accolta; copia della perizia è trasmessa all’IS 1 in allegato alla

presente decisione. Data la particolarità del caso, non si prelevano tassa di

giustizia e spese.

Per questi

motivi,

richiamati

l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è accolta.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

-

-

-

-

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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