60.2004.350
istanza di ispezione degli atti. ufficio di patronato quale istante.
25 novembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2004.350
Data decisione, Autorità:
25.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. ufficio di patronato quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.350
Lugano
25 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/14.10.2004
presentata dall’
IS 1, ,
tendente ad ottenere
copia della perizia psichiatrica allestita nell’ambito del procedimento
penale promosso nei confronti di __________ PI 2, Zurigo;
premesso che la
richiesta è stata inviata al Tribunale penale cantonale, che l’ha poi correttamente
trasmessa per competenza a questa Camera;
preso atto dello
scritto 25/26.10.2004 del procuratore pubblico Mario Branda, che aderisce alla
richiesta;
rilevato che __________
PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
A
seguito della sentenza del 21.8.2002 della Corte delle assise correzionali, __________
PI 2 è stato sottoposto al patronato penale. Considerato come egli si sia
trasferito nel Canton __________, l’IS 1 chiede di ricevere copia della perizia
psichiatrica allestita nel quadro del procedimento penale, per poterla
accludere agli atti in vista del trasferimento dell’incarto alle autorità
competenti del Canton __________, per la continuazione della misura decretata
dalla Corte.
2.
L'art.
27.
CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
3.
Nella
fattispecie è chiaramente dato un legittimo interesse da parte dell’IS 1 a
poter disporre della perizia, al fine di trasmettere un incarto completo alle
corrispondenti autorità del Canton __________ e di garantire la continuazione
della misura decretata dalla Corte di merito con riferimento all’art. 47 CP.
4.
L'istanza
va pertanto accolta; copia della perizia è trasmessa all’IS 1 in allegato alla
presente decisione. Data la particolarità del caso, non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Per questi
motivi,
richiamati
l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è accolta.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
-
-
-
-
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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