60.2004.351
ricorso contro la promozione dell'accusa. lesioni colpose gravi.
6 dicembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2004.351
Data decisione, Autorità:
06.12.2004, CRP
Titolo:
ricorso contro la promozione dell'accusa. lesioni colpose gravi.
CONTENUTO DELLA PROMOZIONE DELL'ACCUSA
LESIONE COLPOSA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 188 CPP-TI
art. 191 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
art. 125 cpv. 2 CPS
Incarto n.
60.2004.351
Lugano
6 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sul ricorso 20/21.10.2004 presentato da
RI 1 ,
patr. da: PA 1
,
contro
la decisione
6.10.2004 del magistrato inquirente Monica Casalinuovo che ha promosso
l’accusa nei suoi confronti per titolo di lesioni colpose gravi (inc. MP __________);
preso atto dello
scritto 22/25.10.2004 del patrocinatore della parte civile, che si associa alle
motivazioni del magistrato inquirente, e chiede la reiezione del gravame;
richiamate le
osservazioni 29.10/2.11.2004 del magistrato inquirente, che chiede di
respingere il ricorso;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 28.10.2003 il Ministero pubblico ha avviato d’ufficio un procedimento
contro il ricorrente per lesioni colpose gravi (inc. MP __________), con
riferimento ad un intervento chirurgico del 18.5.2001 presso la Clinica __________
di __________. Il procedimento è stato aperto a seguito di una querela del
ricorrente contro il precedente patrocinatore della parte civile. Dopo
l’audizione di diversi testi e l’allestimento di una perizia, notificata - dopo
un reclamo accolto dal giudice dell’istruzione e dell’arresto - al ricorrente
in data 5.10.2004, il procuratore pubblico ha notificato la promozione
dell’accusa in data 6.10.2004. Contro la stessa si aggrava ora il qui ricorrente.
b. Nel
proprio allegato ricorsuale, con riferimento all’intervento del 18.5.2001, ed
al contenuto della perizia, egli ritiene che le informazioni preliminari hanno
permesso di accertare che l’azione incriminata non costituisca reato, perché
l’intervento è stato eseguito secondo le regole dell’arte. A questo primo
argomento di merito, il ricorrente ne aggiunge altri di carattere procedurale. Con
riferimento all’art. 188 lit. b CPP, il ricorrente richiama l’obbligo di
motivazione della promozione dell’accusa. Se la promozione dell’accusa si
riferisse anche ad altri fatti rispetto all’intervento del 18.5.2001,
violerebbe questa disposizione. Sempre in un’ottica procedurale, il ricorrente
constata come la promozione dell’accusa sia intervenuta il giorno successivo
l’intimazione alle parti della perizia, con un termine di venti giorni per
prendere posizione sulla stessa, ciò che il ricorrente considera
contraddittorio e scorretto. Ciò a maggior ragione ritenuto che il ricorrente
intende postulare l’esecuzione di una nuova perizia in virtù dell’art. 148 cpv.
2 CPP, ritenuto che il referto agli atti presenta una serie importante di limiti.
c. Nelle
proprie osservazioni, il magistrato inquirente espone una ricostruzione dei
fatti, con particolare riferimento all’intervento del 18.5.2001. In relazione alla
promozione dell’accusa e alle censure sulla motivazione, fa riferimento ai
lavori preparatori alla revisione del CPP ed alla giurisprudenza di questa Camera.
Ricorda come le eccezioni sollevabili con il ricorso previsto dall’art. 191 CPP
debbano essere processuali e liquide, così da ritenere inutile l’istruzione
formale. Nel caso concreto, non sono dati gli estremi per l’accoglimento del
ricorso. Con riferimento al testo della perizia agli atti, contesta che la
stessa dimostri che non sarebbero dati gli estremi del reato: al contrario, il
referto peritale mette in evidenza come nel mese di maggio del 2001, sulla base
delle informazioni in possesso del ricorrente e sulla base delle condizioni di
salute della parte civile, un intervento non era indicato, stante un rischio
sproporzionato tra l’intervento ed il tipo di patologia. Concludendo, il
magistrato inquirente osserva come, sulla base del referto peritale, fosse
necessaria la promozione dell’accusa, che la legge esige sia sollecita. Con
riferimento alla giurisprudenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto,
evidenzia come le informazioni preliminari non debbano essere protratte oltre
lo stretto necessario. Conclude chiedendo di respingere il ricorso. Nel
medesimo senso conclude anche il patrocinatore della parte civile.
Considerandi
1.
L’art.
191.
CPP consente all’accusato di presentare ricorso alla Camera dei ricorsi
penali contro la promozione dell’accusa per opporre le eccezioni che sospendono
od escludono la persecuzione del reato, oppure che escludono il carattere di
reato nell’azione od omissione incriminata. Le censure sollevate contro la
promozione dell’accusa devono consistere in eccezioni di natura processuale che
impediscono l’esercizio dell’azione penale, quali ad esempio la competenza
territoriale o l’inesistenza di una valida querela, oppure in eccezioni di
diritto sostanziale che escludono il carattere di reato dell’azione
incriminata.
Condizione
irrinunciabile é in ogni caso che il fondamento fattuale dell’eccezione appaia
già di primo acchito certo e liquido, così da far ritenere inutile l’istruzione
formale; per contro, se la situazione di fatto alla base dell’eccezione é
controversa, il relativo giudizio sfugge alla cognizione di questa Camera e
dovrà essere sottoposto ad un esame più approfondito, mediante istruzione
formale.
2.
La
prima censura sollevata nel gravame del ricorrente è riferito al contenuto
della perizia, in virtù della quale l’azione incriminata non costituirebbe
reato.
Tale
eccezione è nondimeno irricevibile, il fondamento fattuale della censura non
essendo già di primo acchito certo e liquido, come presuppone la predetta giurisprudenza.
Al contrario, i passaggi del referto peritale citati dal procuratore pubblico contraddicono
le conclusioni tratte dal ricorrente sulla base del referto peritale. Emerge
anche un approccio diverso delle parti ai fatti ed ai risultati del referto: se
il ricorrente si sofferma sullo svolgimento dell’intervento chirurgico secondo
le regole dell’arte, l’autorità inquirente mette l’accento sull’inopportunità
del medesimo alla luce delle indicazioni mediche precedenti l’intervento
medesimo. L’istruzione formale permetterà quindi ad entrambe le parti di approfondire
le rispettive tesi.
3.
La
seconda censura sollevata nel gravame concerne la motivazione della promozione
dell’accusa.
L’art.
188.
CPP prescrive che la promozione dell’accusa deve indicare le generalità
dell’accusato (lit. a), la succinta descrizione dei fatti o delle omissioni
costituenti reato e la corrispondente qualifica giuridica (lit. b), l’autorità
che l’ha emanata (lit. c), eventualmente il querelante, la parte lesa o la
parte civile (lit. d).
Contestata,
nel presente caso, è solo l’indicazione dei fatti.
Per
“succinta descrizione dei fatti o delle omissioni costituenti reato”
(lit. b prima frase) é da intendere una breve descrizione di massima e
indicativa dei fatti imputati, riassunti anche in una riga o anche facendo
riferimento ai verbali di interrogatorio, allo scopo di garantire il diritto di
ricorso dell’accusato contro la promozione dell’accusa, alla quale deve seguire
la corrispondente qualifica giuridica (Messaggio aggiuntivo
n.
3163A del 20.3.1991 concernente la revisione totale del CPP del 10.7.1941, p.
143; Rapporto 3163A R del 22.7.1992 della Commissione speciale per l’esame del
CPP sul messaggio aggiuntivo 20.3.1991 del Consiglio di Stato concernente la
revisione totale del CPP del 10.7.1941, p. 64).
Secondo
la giurisprudenza di questa Camera, il requisito dell’indica-zione dei fatti o
omissioni costituenti reato era soddisfatto quando l’accusato era in grado di
riconoscerli: non era dunque necessaria una loro descrizione, ma bastava un
semplice rinvio, in particolare se l’accusato aveva avuto modo di consultare la
querela, o se era stato interrogato in proposito oppure se aveva già avuto
precise rimostranze dal querelante (decisioni CRP 7.3.1995 in re R. P.,
20.6.1996
in re F. F., 18.9.1996 in re S. P. e 25.5.1998 in re W. W.).
Il
Tribunale federale, nemmeno chiamato ad esprimersi sulla questione, ha rilevato
che i diritti riconosciuti all'imputato devono essere garantiti effettivamente
e che quindi l'obbligo
previsto dall'art. 188 lit. b CPP, di "succintamente" indicare
i fatti o le omissioni costituenti reato e la corrispondente qualifica
giuridica, assume una notevole importanza. Ha quindi ritenuto che, "contrariamente
a quanto sembra sostenere la CRP, queste indicazioni non devono essere dedotte
da atti di parte o altrimenti carpite, bensì fornite dall'autorità competente
per l'azione penale, la quale deve ispirarsi al contenuto dell'atto di accusa,
ancorché una certa semplificazione rispetto a quest'ultimo sia lecita"
(DTF 17.7.1998 in re W. W., p. 6, pubblicata in REP.
1998.
n. 14).
La decisione di promozione
dell'accusa, che non è emanata nell'ambito di un verbale di interrogatorio del
procuratore pubblico (sempre ritenuto che in questo caso l'accusato sa per cosa
è stato interrogato e quindi per quali titoli è stata promossa l'accusa), deve
quindi almeno contenere una breve descrizione dei fatti imputati.
Un semplice rinvio non può
pertanto essere considerato sufficiente.
4.
Nella
presente fattispecie, la promozione dell’accusa impugnata contiene le diverse
indicazioni richieste per questo atto procedurale.
In
particolare, conformemente a quanto prevedono l'art. 188 lit. b CPP e la
giurisprudenza cantonale e federale citata, il magistrato inquirente ha
indicato i fatti costituenti il reato rimproverato al ricorrente. Se quanto
osservato al punto 2 della presente decisione, riguardo al diverso approccio
delle parti ai fatti, può spiegare la censura sollevata, la stessa va
chiaramente respinta, in quanto appare manifestamente riconoscibile al
ricorrente il rimprovero fattogli, ovvero quello di essere intervenuto
chirurgicamente in presenza di indicazioni mediche contrarie.
5.
La
terza ed ultima censura riguarda il momento scelto per la promozione
dell’accusa, in relazione al quasi contestuale invio del testo della perizia
con un congruo termine alle parti per presentare delle osservazioni. La censura
sollevata dal ricorrente appare infondata. La promozione dell’accusa va messa
in atto sollecitamente, tosto che il magistrato ritenga siano dati motivi
sufficienti (art. 184 cpv. 1 CPP). Ciò che il magistrato inquirente ha ritenuto
di dover fare alla luce del risultato del reperto peritale. La sua quasi
coincidenza temporale con l’invio del referto e l’assegnazione di un congruo
termine per la presentazione delle osservazioni non rappresenta una
scorrettezza o un’incongruenza. Al contrario, indica chiaramente all’accusato
qui ricorrente come il referto sia rilevante nella decisione di promozione
dell’accusa.
6.
Con la promozione dell'accusa il
magistrato inquirente ha del resto
soltanto
formalizzato l'accusa nei confronti del ricorrente, ciò che non costituisce
ancora una decisione di condanna; scopo di questa decisione è infatti
unicamente quello di comunicare all'accusato la sua situazione, in particolare
di precisare quali siano le violazioni rimproverategli e consentirgli quindi di
esercitare i suoi diritti di difesa riconosciuti a questo stadio della
procedura.
7.
Il
ricorso, per quanto ricevibile, è respinto; tassa di giustizia e spese sono
poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 188 e 191 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
Il
ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF
750.
- (settecentocinquanta), sono poste a carico del
dr.
med. __________ RI 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
patrocinato
da: PA 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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