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Decisione

60.2004.351

ricorso contro la promozione dell'accusa. lesioni colpose gravi.

6 dicembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 28.10.2003 il Ministero pubblico ha avviato d’ufficio un procedimento

contro il ricorrente per lesioni colpose gravi (inc. MP __________), con

riferimento ad un intervento chirurgico del 18.5.2001 presso la Clinica __________

di __________. Il procedimento è stato aperto a seguito di una querela del

ricorrente contro il precedente patrocinatore della parte civile. Dopo

l’audizione di diversi testi e l’allestimento di una perizia, notificata - dopo

un reclamo accolto dal giudice dell’istruzione e dell’arresto - al ricorrente

in data 5.10.2004, il procuratore pubblico ha notificato la promozione

dell’accusa in data 6.10.2004. Contro la stessa si aggrava ora il qui ricorrente.

b. Nel

proprio allegato ricorsuale, con riferimento all’intervento del 18.5.2001, ed

al contenuto della perizia, egli ritiene che le informazioni preliminari hanno

permesso di accertare che l’azione incriminata non costituisca reato, perché

l’intervento è stato eseguito secondo le regole dell’arte. A questo primo

argomento di merito, il ricorrente ne aggiunge altri di carattere procedurale. Con

riferimento all’art. 188 lit. b CPP, il ricorrente richiama l’obbligo di

motivazione della promozione dell’accusa. Se la promozione dell’accusa si

riferisse anche ad altri fatti rispetto all’intervento del 18.5.2001,

violerebbe questa disposizione. Sempre in un’ottica procedurale, il ricorrente

constata come la promozione dell’accusa sia intervenuta il giorno successivo

l’intimazione alle parti della perizia, con un termine di venti giorni per

prendere posizione sulla stessa, ciò che il ricorrente considera

contraddittorio e scorretto. Ciò a maggior ragione ritenuto che il ricorrente

intende postulare l’esecuzione di una nuova perizia in virtù dell’art. 148 cpv.

2 CPP, ritenuto che il referto agli atti presenta una serie importante di limiti.

c. Nelle

proprie osservazioni, il magistrato inquirente espone una ricostruzione dei

fatti, con particolare riferimento all’intervento del 18.5.2001. In relazione alla

promozione dell’accusa e alle censure sulla motivazione, fa riferimento ai

lavori preparatori alla revisione del CPP ed alla giurisprudenza di questa Camera.

Ricorda come le eccezioni sollevabili con il ricorso previsto dall’art. 191 CPP

debbano essere processuali e liquide, così da ritenere inutile l’istruzione

formale. Nel caso concreto, non sono dati gli estremi per l’accoglimento del

ricorso. Con riferimento al testo della perizia agli atti, contesta che la

stessa dimostri che non sarebbero dati gli estremi del reato: al contrario, il

referto peritale mette in evidenza come nel mese di maggio del 2001, sulla base

delle informazioni in possesso del ricorrente e sulla base delle condizioni di

salute della parte civile, un intervento non era indicato, stante un rischio

sproporzionato tra l’intervento ed il tipo di patologia. Concludendo, il

magistrato inquirente osserva come, sulla base del referto peritale, fosse

necessaria la promozione dell’accusa, che la legge esige sia sollecita. Con

riferimento alla giurisprudenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto,

evidenzia come le informazioni preliminari non debbano essere protratte oltre

lo stretto necessario. Conclude chiedendo di respingere il ricorso. Nel

medesimo senso conclude anche il patrocinatore della parte civile.

Considerandi

1.

L’art.

191.

CPP consente all’accusato di presentare ricorso alla Camera dei ricorsi

penali contro la promozione dell’accusa per opporre le eccezioni che sospendono

od escludono la persecuzione del reato, oppure che escludono il carattere di

reato nell’azione od omissione incriminata. Le censure sollevate contro la

promozione dell’accusa devono consistere in eccezioni di natura processuale che

impediscono l’esercizio dell’azione penale, quali ad esempio la competenza

territoriale o l’inesistenza di una valida querela, oppure in eccezioni di

diritto sostanziale che escludono il carattere di reato dell’azione

incriminata.

Condizione

irrinunciabile é in ogni caso che il fondamento fattuale dell’eccezione appaia

già di primo acchito certo e liquido, così da far ritenere inutile l’istruzione

formale; per contro, se la situazione di fatto alla base dell’eccezione é

controversa, il relativo giudizio sfugge alla cognizione di questa Camera e

dovrà essere sottoposto ad un esame più approfondito, mediante istruzione

formale.

2.

La

prima censura sollevata nel gravame del ricorrente è riferito al contenuto

della perizia, in virtù della quale l’azione incriminata non costituirebbe

reato.

Tale

eccezione è nondimeno irricevibile, il fondamento fattuale della censura non

essendo già di primo acchito certo e liquido, come presuppone la predetta giurisprudenza.

Al contrario, i passaggi del referto peritale citati dal procuratore pubblico contraddicono

le conclusioni tratte dal ricorrente sulla base del referto peritale. Emerge

anche un approccio diverso delle parti ai fatti ed ai risultati del referto: se

il ricorrente si sofferma sullo svolgimento dell’intervento chirurgico secondo

le regole dell’arte, l’autorità inquirente mette l’accento sull’inopportunità

del medesimo alla luce delle indicazioni mediche precedenti l’intervento

medesimo. L’istruzione formale permetterà quindi ad entrambe le parti di approfondire

le rispettive tesi.

3.

La

seconda censura sollevata nel gravame concerne la motivazione della promozione

dell’accusa.

L’art.

188.

CPP prescrive che la promozione dell’accusa deve indicare le generalità

dell’accusato (lit. a), la succinta descrizione dei fatti o delle omissioni

costituenti reato e la corrispondente qualifica giuridica (lit. b), l’autorità

che l’ha emanata (lit. c), eventualmente il querelante, la parte lesa o la

parte civile (lit. d).

Contestata,

nel presente caso, è solo l’indicazione dei fatti.

Per

“succinta descrizione dei fatti o delle omissioni costituenti reato”

(lit. b prima frase) é da intendere una breve descrizione di massima e

indicativa dei fatti imputati, riassunti anche in una riga o anche facendo

riferimento ai verbali di interrogatorio, allo scopo di garantire il diritto di

ricorso dell’accusato contro la promozione dell’accusa, alla quale deve seguire

la corrispondente qualifica giuridica (Messaggio aggiuntivo

n.

3163A del 20.3.1991 concernente la revisione totale del CPP del 10.7.1941, p.

143; Rapporto 3163A R del 22.7.1992 della Commissione speciale per l’esame del

CPP sul messaggio aggiuntivo 20.3.1991 del Consiglio di Stato concernente la

revisione totale del CPP del 10.7.1941, p. 64).

Secondo

la giurisprudenza di questa Camera, il requisito dell’indica-zione dei fatti o

omissioni costituenti reato era soddisfatto quando l’accusato era in grado di

riconoscerli: non era dunque necessaria una loro descrizione, ma bastava un

semplice rinvio, in particolare se l’accusato aveva avuto modo di consultare la

querela, o se era stato interrogato in proposito oppure se aveva già avuto

precise rimostranze dal querelante (decisioni CRP 7.3.1995 in re R. P.,

20.6.1996

in re F. F., 18.9.1996 in re S. P. e 25.5.1998 in re W. W.).

Il

Tribunale federale, nemmeno chiamato ad esprimersi sulla questione, ha rilevato

che i diritti riconosciuti all'imputato devono essere garantiti effettivamente

e che quindi l'obbligo

previsto dall'art. 188 lit. b CPP, di "succintamente" indicare

i fatti o le omissioni costituenti reato e la corrispondente qualifica

giuridica, assume una notevole importanza. Ha quindi ritenuto che, "contrariamente

a quanto sembra sostenere la CRP, queste indicazioni non devono essere dedotte

da atti di parte o altrimenti carpite, bensì fornite dall'autorità competente

per l'azione penale, la quale deve ispirarsi al contenuto dell'atto di accusa,

ancorché una certa semplificazione rispetto a quest'ultimo sia lecita"

(DTF 17.7.1998 in re W. W., p. 6, pubblicata in REP.

1998.

n. 14).

La decisione di promozione

dell'accusa, che non è emanata nell'ambito di un verbale di interrogatorio del

procuratore pubblico (sempre ritenuto che in questo caso l'accusato sa per cosa

è stato interrogato e quindi per quali titoli è stata promossa l'accusa), deve

quindi almeno contenere una breve descrizione dei fatti imputati.

Un semplice rinvio non può

pertanto essere considerato sufficiente.

4.

Nella

presente fattispecie, la promozione dell’accusa impugnata contiene le diverse

indicazioni richieste per questo atto procedurale.

In

particolare, conformemente a quanto prevedono l'art. 188 lit. b CPP e la

giurisprudenza cantonale e federale citata, il magistrato inquirente ha

indicato i fatti costituenti il reato rimproverato al ricorrente. Se quanto

osservato al punto 2 della presente decisione, riguardo al diverso approccio

delle parti ai fatti, può spiegare la censura sollevata, la stessa va

chiaramente respinta, in quanto appare manifestamente riconoscibile al

ricorrente il rimprovero fattogli, ovvero quello di essere intervenuto

chirurgicamente in presenza di indicazioni mediche contrarie.

5.

La

terza ed ultima censura riguarda il momento scelto per la promozione

dell’accusa, in relazione al quasi contestuale invio del testo della perizia

con un congruo termine alle parti per presentare delle osservazioni. La censura

sollevata dal ricorrente appare infondata. La promozione dell’accusa va messa

in atto sollecitamente, tosto che il magistrato ritenga siano dati motivi

sufficienti (art. 184 cpv. 1 CPP). Ciò che il magistrato inquirente ha ritenuto

di dover fare alla luce del risultato del reperto peritale. La sua quasi

coincidenza temporale con l’invio del referto e l’assegnazione di un congruo

termine per la presentazione delle osservazioni non rappresenta una

scorrettezza o un’incongruenza. Al contrario, indica chiaramente all’accusato

qui ricorrente come il referto sia rilevante nella decisione di promozione

dell’accusa.

6.

Con la promozione dell'accusa il

magistrato inquirente ha del resto

soltanto

formalizzato l'accusa nei confronti del ricorrente, ciò che non costituisce

ancora una decisione di condanna; scopo di questa decisione è infatti

unicamente quello di comunicare all'accusato la sua situazione, in particolare

di precisare quali siano le violazioni rimproverategli e consentirgli quindi di

esercitare i suoi diritti di difesa riconosciuti a questo stadio della

procedura.

7.

Il

ricorso, per quanto ricevibile, è respinto; tassa di giustizia e spese sono

poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 188 e 191 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

Il

ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF

750.

- (settecentocinquanta), sono poste a carico del

dr.

med. __________ RI 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

patrocinato

da: PA 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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