60.2004.352
ricorso contro la decisione di chiusura in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale (parzialmente accolto).
18 ottobre 2005Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2004.352
Data decisione, Autorità:
18.10.2005, CRP
Titolo:
ricorso contro la decisione di chiusura in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale (parzialmente accolto).
ASSISTENZA PER UN PROCEDIMENTO PENALE ALL'ESTERO
LEGITTIMAZIONE
art. 63 AIMP
art. 80h AIMP
Incarto n.
60.2004.352
Lugano
18 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 20/21.10.2004 presentato da
RI 1
patr. da: PA 1
contro
la decisione di chiusura 13.9.2004 emanata dal sostituto
procuratore pubblico Chiara Borelli in materia di assistenza giudiziaria internazionale
penale;
richiamato lo scritto 28.10/3.11.2004 dell’Ufficio federale di
giustizia, che rinuncia a formulare delle osservazioni;
richiamate le osservazioni 11.11.2004 del sostituto procuratore
pubblico, che chiede di respingere il ricorso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
commissione rogatoria 4.9.2003, completata il 10 e 21.10.2003 e il 5, 7 e
10.11.2003, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di __________
ha inoltrato una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito del procedimento
penale aperto contro __________ ed altri, tra cui RI 1 e __________, per titolo
di associazione a delinquere, ricettazione, omessa denuncia di reperti
archeologici ed esportazione illecita e fraudolenta di reperti archeologici. La
rogatoria è volta tra l'altro ad ottenere la ricerca di materiale archeologico
esportato dal suolo __________, di documentazione bancaria concernente il medesimo,
nonché la perquisizione ed il sequestro di quanto presente presso la Galleria __________
ad __________ e l'interrogatorio del ricorrente.
b. Con
decisione di entrata in materia ed esecuzione 6.11.2003 (AI 3) il sostituto
procuratore pubblico ha dichiarato la domanda formalmente e materialmente
ammissibile e ha tra l'altro ordinato la perquisizione ed il sequestro di tutti
i reperti archeologici di provenienza __________ che siano sprovvisti di
documentazione di importazione, di trasporto e di acquisto o che abbiano
documentazione solo di comodo o fittizia presso la Galleria __________, di __________,
di cui il ricorrente è titolare. In particolare il sostituto procuratore
pubblico ha evidenziato che gli atti richiesti sono previsti dalla procedura
applicabile in materia e che i principi della proporzionalità e della doppia
punibilità sono rispettati.
c.Avverso
la suddetta decisione il qui ricorrente è insorto presso questa Camera, che ha
respinto il gravame con decisione 17.12.2003 (inc. __________).
d.
Il sequestro è stato eseguito in tre date,
6.11.2003, 13.11.2003 e 14.11.2003 (rapporto AI 27). Dopo esame da parte del
perito e valutazione del sostituto procuratore pubblico, sono rimasti sotto
sequestro quattro oggetti, designati con i numeri 32 e 124 tra quelli sequestrati
in data 6.11.2003 e con i numeri 4 e 26 tra quelli sequestrati il 14.11.2003.
e.
Con decisione di chiusura del 13.9.2004 (AI
114), il sostituto procuratore pubblico ha accolto la domanda di assistenza, ha
disposto la trasmissione degli atti indicati al punto A della sua decisione, ha
mantenuto il sequestro sui quattro oggetti surriferiti, ha dissequestrato gli
altri oggetti reperiti presso la galleria del ricorrente. Con riferimento ai
punti A e B, la trasmissione degli atti si riferisce al rapporto di esecuzione
della polizia del 24.11.2003 (AI 27), ai verbali del ricorrente del 24.2.2004
(solo parzialmente, AI 66) e del 9.3.2004 (AI 74), al rapporto di esecuzione
21.1.2004, limitatamente alla documentazione fotografica relativa agli oggetti
32 e 124, 4 e 26, ad un complemento di perizia relativo a questi oggetti,
nonché a della documentazione cartacea sequestrata il 6.11.2003 presso la
Galleria __________ di __________.
f.
Con gravame 20/21.10.2004 il qui ricorrente
insorge contro la decisione di chiusura, chiedendo di modificare il dispositivo
della decisione di chiusura del 13.9.2004 nel senso di escludere dalla
trasmissione i documenti relativi agli oggetti n. 32 e n. 124, chiedendo di
revocare il sequestro limitatamente agli stessi. Al gravame sono allegate due
dichiarazioni notarili relative ai due oggetti (una dichiarazione di __________
del 5.10.2004 relativa all’oggetto n. 32, una dichiarazione di __________ del
17.9.2004 relativa all’oggetto n. 124). Nel ricorso si fa anche riferimento a
documentazione precedentemente prodotta in relazione a questi due oggetti: si
tratta in particolare dei doc. 98 e 138 contenuti nel classatore AI 100. Questa
documentazione dimostrerebbe per il ricorrente l’estraneità degli oggetti 32 e
124 rispetto agli atti illeciti oggetto del procedimento penale nel paese rogante.
Nel ricorso viene pure eccepito che il verbale di __________ del 5.7.2004 (inviato
in data 19.7.2004, AI 104) non è firmato né dall’interrogato ne
dall’interrogante. Conclude chiedendo di non inviare documentazione relativa agli
oggetti n. 32 e n. 124, postulandone il dissequestro.
g.
Nelle proprie osservazioni 11.11.2004 il
sostituto procuratore pubblico ritiene che per l’oggetto n. 32 il ricorrente
non abbia saputo apportare prove liquide ed inoppugnabili atte a dimostrare
l’acquisto lecito del medesimo in un periodo antecedente a quello dell’inchiesta.
Dichiarazioni, anche giurate (quale quella allegata in relazione a questo oggetto)
non permettono all’autorità rogata di pronunciarsi sulla necessità degli
oggetti sequestrati e della relativa documentazione rispetto all’inchiesta
condotta nel paese rogante. La dichiarazione allegata non sarebbe, a suo
giudizio, atta a dimostrare l’estraneità dell’oggetto n. 32. Riguardo all’oggetto
n. 124 fa riferimento alle dichiarazioni di __________, facendo rilevare che si
tratta di una trascrizione ammessa dall’art. 268 cpv. 7 CPPI. Nella sua
deposizione, __________ fa riferimento ad una coppa rossa del pittore __________,
che corrisponderebbe all’oggetto n. 124. La dichiarazione giurata allegata,
così come la pubblicazione dell’oggetto su di un catalogo del 1997 non sarebbero
sufficienti a dimostrare l’estraneità di questo oggetto n. 124. Più in generale
il sostituto procuratore pubblico considera che “sia un fatto notorio l’interposizione
di persone fisiche o giuridiche per celare la provenienza illecita di reperti
trafugati”. Esclude poi che si possa applicare in questo ambito il
principio “in dubio pro reo” e ritiene che con la propria decisione abbia
trasmesso qualcosa di non inutile o di non estraneo alla rogatoria.
Considerandi
1.
Secondo
l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente
e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno
di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. RI 1 impugna la
decisione di chiusura che prevede, tra l'altro, la trasmissione di alcuni
verbali di interrogatorio e della documentazione rispetto ad oggetti di sua
proprietà o in suo possesso. La legittimazione di RI 1 è certamente data. Il
ricorso essendo tempestivo, è perciò ricevibile in ordine.
2.
Il
ricorrente eccepisce l’estraneità degli oggetti n. 32 e n. 124 (e della relativa
documentazioni probatoria) rispetto ai fatti oggetto dell’inchiesta e rispetto
ad una possibile provenienza illecita.
3.
L’art. 63
cpv. 1 AIMP prevede che l’autorità richiesta trasmetta le informazioni ed i documenti
nella misura in cui sembrino necessari all’estero per il procedimento penale.
La rilevanza delle informazioni per il procedimento straniero è infatti
questione che concerne in primo luogo il magistrato straniero, poiché soltanto
questi conosce dettagliatamente il caso ed è quindi meglio in grado
d’apprezzare la pertinenza di una prova. Il magistrato svizzero non può quindi
sostituirsi al collega straniero nel valutare l’opportunità di un determinato
mezzo di prova: deve pertanto essere trasmessa tutta la documentazione che non
appaia certamente inutile già di primo acchito. In quest’ottica, compito
dell’autorità rogata è quello di verificare l’esistenza di un nesso oggettivo tra
le misure d’assistenza richieste e la procedura nello Stato rogante (R.
ZIMMERMANN, La coopération judiciarie internazionale en matière pénale, Berna
2004, p. 514).
4.
Per
costante giurisprudenza, spetta al ricorrente dimostrare, in maniera chiara e
precisa, i motivi per i quali determinata documentazione non presenti alcun
interesse per il procedimento estero: il giudice dello Stato rogato non è
peraltro tenuto ad esaminare d'ufficio quali singoli documenti siano
palesemente inutili per l'inchiesta all'estero (decisione TF 25.3.2003 in re E.
S. P., E. S. e T. W., inc.1A.20/2003; 1.7.2003 in re E. L. e E. I., inc.
1A.93/2003; 18.7.2003 in re T., inc.1A.87/2003; DTF 122 II 367 cons. 2d e 122
II 134 consid. 7b).
5.
Nel
gravame qui in esame, il ricorrente non pone un problema di cernita di
documenti, non solleva un’opposizione generalizzata alla concessione dell’assistenza,
ma si oppone unicamente alla trasmissione di atti istruttori (documenti,
verbali, rapporti) in quanto pertinenti agli oggetti n. 32 e n. 124, e ciò in
quanto le dichiarazioni giurate allegate al ricorso, come pure altre
dichiarazioni precedentemente prodotte, ne escluderebbero la provenienza illecita
e la pertinenza con il procedimento nel paese rogante. Per il ricorrente si
tratterebbe perciò di documenti e mezzi di prova inutili già di primo acchito
per l’inchiesta __________.
6.
Nel concreto
caso, in relazione ai reperti oggetto del ricorso (n. 32 e n. 124) il
ricorrente ha prodotto o richiamato: la dichiarazione dei coniugi __________ (all.
A al ricorso) che attesta una presenza dell’oggetto n. 32 ad __________ già nel
1983, una loro proprietà ininterrotta del medesimo ed un loro possesso fino al
2003, momento nel quale l’oggetto è stato dato in commissione a RI 1, come il
doc. 98 dell’AI 100 che pure conclude in tal senso; la dichiarazione di __________
__________ (all. B al ricorso) che attesta di una sua proprietà dell’oggetto n.
124.
dagli anni ottanta, già attestata in un precedente scritto (AI 100 doc.
138). L’oggetto n. 124 figura inoltre su di una pubblicazione del 1997 (alcune
fotocopie sono allegate all’AI 113) a cui fa pure riferimento il perito nel suo
reperto del 20.2.2004 (AI 61A p. 10).
7.
A fronte
di questi elementi, da parte delle autorità roganti è pervenuto, nel corso dell’espletamento
della rogatoria, il verbale di __________ __________, che fa un riferimento ad
“…una coppa a figure rosse, molto bella, si, attribuita a __________ …”
(AI 104 p. 5) che potrebbe riferirsi all’oggetto n. 124, di modo che la
trasmissione della documentazione all’autorità rogante potrebbe eventualmente
permettere l’identificazione dell’oggetto.
Più
in generale il Ministero pubblico considera che il ricorrente non ha saputo
apportare prove liquide ed inoppugnabili atte a dimostrare di aver acquistato
gli oggetti in modo lecito ed in periodo precedente ai fatti oggetto d’inchiesta
nel paese rogante. Per il Ministero pubblico semplici dichiarazioni rese da
terzi, siano esse giurate o meno, non permettono all’autorità rogata di
esaminare se le informazioni richieste siano necessarie e utili alla procedura
in corso nel paese rogante.
8.
A mente
di questa Camera, occorre distinguere la prova dell’estraneità degli oggetti
dalla valutazione della necessità e dall’utilità di certe informazioni per le
autorità roganti. La prima cosa esclude la seconda: se un oggetto è estraneo,
acquisito lecitamente ed in tempi precedenti i fatti oggetti dell’inchiesta,
non si pone il problema della sua necessità e della sua utilità: manca il nesso
oggettivo con l’oggetto del procedimento nello Stato estero.
9.
Nel
presente caso, il ricorrente ha prodotto degli scritti e delle dichiarazioni
notarili a sostegno di un acquisto lecito ed in tempi non sospetti degli
oggetti n. 32 e n. 124. Il contenuto di queste dichiarazioni non è preso in considerazione
dal Ministero pubblico, ma scartato.
In
primo luogo adducendo che non sarebbe suo compito verificare la necessità e
l’utilità dei mezzi di prova. Ma qui è in discussione l’estraneità, non
l’utilità.
In
secondo luogo, l’utilità e la portata delle dichiarazioni è praticamente azzerata
dal “fatto notorio” dell’interposizione di persone fisiche o giuridiche per
celare la provenienza illecita di reperti, con riferimento al Messaggio sulla
Convenzione dell’Unesco.
In
terzo luogo, si menziona un allegato 3 all’AI 24 (recte AI 25, che fa riferimento
alla telefonata 150 allegata alla rogatoria del 5.10.2005 AI 2) con riferimento
alla pubblicazione dell’oggetto n. 124 su di un catalogo.
10.
Se si dovessero portare alle estreme conseguenze
queste considerazioni, sintetizzandole in norma procedurale, oltre al principio
legittimo che incombe al ricorrente dimostrare l’estraneità di un oggetto (ricordato
al punto 4 della presente decisione), occorrerebbe aggiungere la regola secondo
la quale ogni dichiarazione prodotta riguardo l’acquisto di reperti debba essere
considerata non attendibile. Ciò rischia di rendere estremamente difficile, se
non impossibile, provare l’acquisizione lecita di un bene da parte di qualsiasi
persona in buona fede.
11.
Invero occorre considerare che le dichiarazioni
giurate sono state prodotte solo in sede di ricorso, di modo che il Ministero
pubblico non ha potuto considerarle compiutamente al momento della sua decisione
di chiusura.
Considerato
lo sforzo positivamente intrapreso dal Ministero pubblico per evadere la richiesta
di rogatoria, considerato anche che una parte della decisione di chiusura non è
contestata (e quindi eseguibile), per completare gli accertamenti, si
giustifica di rinviare l’incarto al Ministero pubblico, limitatamente agli
oggetti n. 32 e n. 124, perché approfondisca l’argomento dell’estraneità, in
particolare citando e verbalizzando gli autori delle dichiarazioni, con le
comminatorie del caso, e facendo loro tutte le opportune contestazioni.
12.
Dispositivo
Per questi motivi, il ricorso è parzialmente
accolto. Gli oggetti n. 32 e n. 124 permangono sequestrati e l’incarto è
ritornato al Ministero pubblico per completare gli accertamenti.
13.
In considerazione della particolarità del
caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese. RI 1 non ha diritto alla
rifusione di ripetibili, non essendo state protestate nel ricorso
20/21.10.2004.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili,
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza l’incarto è
ritornato al Ministero pubblico che si pronuncerà ai sensi dei considerandi.
§.
Di conseguenza, gli oggetti n. 32 e n. 124 rimangono sotto sequestro.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster