Lexipedia

Decisione

60.2004.352

ricorso contro la decisione di chiusura in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale (parzialmente accolto).

18 ottobre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

commissione rogatoria 4.9.2003, completata il 10 e 21.10.2003 e il 5, 7 e

10.11.2003, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di __________

ha inoltrato una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito del procedimento

penale aperto contro __________ ed altri, tra cui RI 1 e __________, per titolo

di associazione a delinquere, ricettazione, omessa denuncia di reperti

archeologici ed esportazione illecita e fraudolenta di reperti archeologici. La

rogatoria è volta tra l'altro ad ottenere la ricerca di materiale archeologico

esportato dal suolo __________, di documentazione bancaria concernente il medesimo,

nonché la perquisizione ed il sequestro di quanto presente presso la Galleria __________

ad __________ e l'interrogatorio del ricorrente.

b. Con

decisione di entrata in materia ed esecuzione 6.11.2003 (AI 3) il sostituto

procuratore pubblico ha dichiarato la domanda formalmente e materialmente

ammissibile e ha tra l'altro ordinato la perquisizione ed il sequestro di tutti

i reperti archeologici di provenienza __________ che siano sprovvisti di

documentazione di importazione, di trasporto e di acquisto o che abbiano

documentazione solo di comodo o fittizia presso la Galleria __________, di __________,

di cui il ricorrente è titolare. In particolare il sostituto procuratore

pubblico ha evidenziato che gli atti richiesti sono previsti dalla procedura

applicabile in materia e che i principi della proporzionalità e della doppia

punibilità sono rispettati.

c.Avverso

la suddetta decisione il qui ricorrente è insorto presso questa Camera, che ha

respinto il gravame con decisione 17.12.2003 (inc. __________).

d.

Il sequestro è stato eseguito in tre date,

6.11.2003, 13.11.2003 e 14.11.2003 (rapporto AI 27). Dopo esame da parte del

perito e valutazione del sostituto procuratore pubblico, sono rimasti sotto

sequestro quattro oggetti, designati con i numeri 32 e 124 tra quelli sequestrati

in data 6.11.2003 e con i numeri 4 e 26 tra quelli sequestrati il 14.11.2003.

e.

Con decisione di chiusura del 13.9.2004 (AI

114), il sostituto procuratore pubblico ha accolto la domanda di assistenza, ha

disposto la trasmissione degli atti indicati al punto A della sua decisione, ha

mantenuto il sequestro sui quattro oggetti surriferiti, ha dissequestrato gli

altri oggetti reperiti presso la galleria del ricorrente. Con riferimento ai

punti A e B, la trasmissione degli atti si riferisce al rapporto di esecuzione

della polizia del 24.11.2003 (AI 27), ai verbali del ricorrente del 24.2.2004

(solo parzialmente, AI 66) e del 9.3.2004 (AI 74), al rapporto di esecuzione

21.1.2004, limitatamente alla documentazione fotografica relativa agli oggetti

32 e 124, 4 e 26, ad un complemento di perizia relativo a questi oggetti,

nonché a della documentazione cartacea sequestrata il 6.11.2003 presso la

Galleria __________ di __________.

f.

Con gravame 20/21.10.2004 il qui ricorrente

insorge contro la decisione di chiusura, chiedendo di modificare il dispositivo

della decisione di chiusura del 13.9.2004 nel senso di escludere dalla

trasmissione i documenti relativi agli oggetti n. 32 e n. 124, chiedendo di

revocare il sequestro limitatamente agli stessi. Al gravame sono allegate due

dichiarazioni notarili relative ai due oggetti (una dichiarazione di __________

del 5.10.2004 relativa all’oggetto n. 32, una dichiarazione di __________ del

17.9.2004 relativa all’oggetto n. 124). Nel ricorso si fa anche riferimento a

documentazione precedentemente prodotta in relazione a questi due oggetti: si

tratta in particolare dei doc. 98 e 138 contenuti nel classatore AI 100. Questa

documentazione dimostrerebbe per il ricorrente l’estraneità degli oggetti 32 e

124 rispetto agli atti illeciti oggetto del procedimento penale nel paese rogante.

Nel ricorso viene pure eccepito che il verbale di __________ del 5.7.2004 (inviato

in data 19.7.2004, AI 104) non è firmato né dall’interrogato ne

dall’interrogante. Conclude chiedendo di non inviare documentazione relativa agli

oggetti n. 32 e n. 124, postulandone il dissequestro.

g.

Nelle proprie osservazioni 11.11.2004 il

sostituto procuratore pubblico ritiene che per l’oggetto n. 32 il ricorrente

non abbia saputo apportare prove liquide ed inoppugnabili atte a dimostrare

l’acquisto lecito del medesimo in un periodo antecedente a quello dell’inchiesta.

Dichiarazioni, anche giurate (quale quella allegata in relazione a questo oggetto)

non permettono all’autorità rogata di pronunciarsi sulla necessità degli

oggetti sequestrati e della relativa documentazione rispetto all’inchiesta

condotta nel paese rogante. La dichiarazione allegata non sarebbe, a suo

giudizio, atta a dimostrare l’estraneità dell’oggetto n. 32. Riguardo all’oggetto

n. 124 fa riferimento alle dichiarazioni di __________, facendo rilevare che si

tratta di una trascrizione ammessa dall’art. 268 cpv. 7 CPPI. Nella sua

deposizione, __________ fa riferimento ad una coppa rossa del pittore __________,

che corrisponderebbe all’oggetto n. 124. La dichiarazione giurata allegata,

così come la pubblicazione dell’oggetto su di un catalogo del 1997 non sarebbero

sufficienti a dimostrare l’estraneità di questo oggetto n. 124. Più in generale

il sostituto procuratore pubblico considera che “sia un fatto notorio l’interposizione

di persone fisiche o giuridiche per celare la provenienza illecita di reperti

trafugati”. Esclude poi che si possa applicare in questo ambito il

principio “in dubio pro reo” e ritiene che con la propria decisione abbia

trasmesso qualcosa di non inutile o di non estraneo alla rogatoria.

Considerandi

1.

Secondo

l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente

e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno

di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. RI 1 impugna la

decisione di chiusura che prevede, tra l'altro, la trasmissione di alcuni

verbali di interrogatorio e della documentazione rispetto ad oggetti di sua

proprietà o in suo possesso. La legittimazione di RI 1 è certamente data. Il

ricorso essendo tempestivo, è perciò ricevibile in ordine.

2.

Il

ricorrente eccepisce l’estraneità degli oggetti n. 32 e n. 124 (e della relativa

documentazioni probatoria) rispetto ai fatti oggetto dell’inchiesta e rispetto

ad una possibile provenienza illecita.

3.

L’art. 63

cpv. 1 AIMP prevede che l’autorità richiesta trasmetta le informazioni ed i documenti

nella misura in cui sembrino necessari all’estero per il procedimento penale.

La rilevanza delle informazioni per il procedimento straniero è infatti

questione che concerne in primo luogo il magistrato straniero, poiché soltanto

questi conosce dettagliatamente il caso ed è quindi meglio in grado

d’apprezzare la pertinenza di una prova. Il magistrato svizzero non può quindi

sostituirsi al collega straniero nel valutare l’opportunità di un determinato

mezzo di prova: deve pertanto essere trasmessa tutta la documentazione che non

appaia certamente inutile già di primo acchito. In quest’ottica, compito

dell’autorità rogata è quello di verificare l’esistenza di un nesso oggettivo tra

le misure d’assistenza richieste e la procedura nello Stato rogante (R.

ZIMMERMANN, La coopération judiciarie internazionale en matière pénale, Berna

2004, p. 514).

4.

Per

costante giurisprudenza, spetta al ricorrente dimostrare, in maniera chiara e

precisa, i motivi per i quali determinata documentazione non presenti alcun

interesse per il procedimento estero: il giudice dello Stato rogato non è

peraltro tenuto ad esaminare d'ufficio quali singoli documenti siano

palesemente inutili per l'inchiesta all'estero (decisione TF 25.3.2003 in re E.

S. P., E. S. e T. W., inc.1A.20/2003; 1.7.2003 in re E. L. e E. I., inc.

1A.93/2003; 18.7.2003 in re T., inc.1A.87/2003; DTF 122 II 367 cons. 2d e 122

II 134 consid. 7b).

5.

Nel

gravame qui in esame, il ricorrente non pone un problema di cernita di

documenti, non solleva un’opposizione generalizzata alla concessione dell’assistenza,

ma si oppone unicamente alla trasmissione di atti istruttori (documenti,

verbali, rapporti) in quanto pertinenti agli oggetti n. 32 e n. 124, e ciò in

quanto le dichiarazioni giurate allegate al ricorso, come pure altre

dichiarazioni precedentemente prodotte, ne escluderebbero la provenienza illecita

e la pertinenza con il procedimento nel paese rogante. Per il ricorrente si

tratterebbe perciò di documenti e mezzi di prova inutili già di primo acchito

per l’inchiesta __________.

6.

Nel concreto

caso, in relazione ai reperti oggetto del ricorso (n. 32 e n. 124) il

ricorrente ha prodotto o richiamato: la dichiarazione dei coniugi __________ (all.

A al ricorso) che attesta una presenza dell’oggetto n. 32 ad __________ già nel

1983, una loro proprietà ininterrotta del medesimo ed un loro possesso fino al

2003, momento nel quale l’oggetto è stato dato in commissione a RI 1, come il

doc. 98 dell’AI 100 che pure conclude in tal senso; la dichiarazione di __________

__________ (all. B al ricorso) che attesta di una sua proprietà dell’oggetto n.

124.

dagli anni ottanta, già attestata in un precedente scritto (AI 100 doc.

138). L’oggetto n. 124 figura inoltre su di una pubblicazione del 1997 (alcune

fotocopie sono allegate all’AI 113) a cui fa pure riferimento il perito nel suo

reperto del 20.2.2004 (AI 61A p. 10).

7.

A fronte

di questi elementi, da parte delle autorità roganti è pervenuto, nel corso dell’espletamento

della rogatoria, il verbale di __________ __________, che fa un riferimento ad

“…una coppa a figure rosse, molto bella, si, attribuita a __________ …”

(AI 104 p. 5) che potrebbe riferirsi all’oggetto n. 124, di modo che la

trasmissione della documentazione all’autorità rogante potrebbe eventualmente

permettere l’identificazione dell’oggetto.

Più

in generale il Ministero pubblico considera che il ricorrente non ha saputo

apportare prove liquide ed inoppugnabili atte a dimostrare di aver acquistato

gli oggetti in modo lecito ed in periodo precedente ai fatti oggetto d’inchiesta

nel paese rogante. Per il Ministero pubblico semplici dichiarazioni rese da

terzi, siano esse giurate o meno, non permettono all’autorità rogata di

esaminare se le informazioni richieste siano necessarie e utili alla procedura

in corso nel paese rogante.

8.

A mente

di questa Camera, occorre distinguere la prova dell’estraneità degli oggetti

dalla valutazione della necessità e dall’utilità di certe informazioni per le

autorità roganti. La prima cosa esclude la seconda: se un oggetto è estraneo,

acquisito lecitamente ed in tempi precedenti i fatti oggetti dell’inchiesta,

non si pone il problema della sua necessità e della sua utilità: manca il nesso

oggettivo con l’oggetto del procedimento nello Stato estero.

9.

Nel

presente caso, il ricorrente ha prodotto degli scritti e delle dichiarazioni

notarili a sostegno di un acquisto lecito ed in tempi non sospetti degli

oggetti n. 32 e n. 124. Il contenuto di queste dichiarazioni non è preso in considerazione

dal Ministero pubblico, ma scartato.

In

primo luogo adducendo che non sarebbe suo compito verificare la necessità e

l’utilità dei mezzi di prova. Ma qui è in discussione l’estraneità, non

l’utilità.

In

secondo luogo, l’utilità e la portata delle dichiarazioni è praticamente azzerata

dal “fatto notorio” dell’interposizione di persone fisiche o giuridiche per

celare la provenienza illecita di reperti, con riferimento al Messaggio sulla

Convenzione dell’Unesco.

In

terzo luogo, si menziona un allegato 3 all’AI 24 (recte AI 25, che fa riferimento

alla telefonata 150 allegata alla rogatoria del 5.10.2005 AI 2) con riferimento

alla pubblicazione dell’oggetto n. 124 su di un catalogo.

10.

Se si dovessero portare alle estreme conseguenze

queste considerazioni, sintetizzandole in norma procedurale, oltre al principio

legittimo che incombe al ricorrente dimostrare l’estraneità di un oggetto (ricordato

al punto 4 della presente decisione), occorrerebbe aggiungere la regola secondo

la quale ogni dichiarazione prodotta riguardo l’acquisto di reperti debba essere

considerata non attendibile. Ciò rischia di rendere estremamente difficile, se

non impossibile, provare l’acquisizione lecita di un bene da parte di qualsiasi

persona in buona fede.

11.

Invero occorre considerare che le dichiarazioni

giurate sono state prodotte solo in sede di ricorso, di modo che il Ministero

pubblico non ha potuto considerarle compiutamente al momento della sua decisione

di chiusura.

Considerato

lo sforzo positivamente intrapreso dal Ministero pubblico per evadere la richiesta

di rogatoria, considerato anche che una parte della decisione di chiusura non è

contestata (e quindi eseguibile), per completare gli accertamenti, si

giustifica di rinviare l’incarto al Ministero pubblico, limitatamente agli

oggetti n. 32 e n. 124, perché approfondisca l’argomento dell’estraneità, in

particolare citando e verbalizzando gli autori delle dichiarazioni, con le

comminatorie del caso, e facendo loro tutte le opportune contestazioni.

12.

Dispositivo

Per questi motivi, il ricorso è parzialmente

accolto. Gli oggetti n. 32 e n. 124 permangono sequestrati e l’incarto è

ritornato al Ministero pubblico per completare gli accertamenti.

13.

In considerazione della particolarità del

caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese. RI 1 non ha diritto alla

rifusione di ripetibili, non essendo state protestate nel ricorso

20/21.10.2004.

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili,

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza l’incarto è

ritornato al Ministero pubblico che si pronuncerà ai sensi dei considerandi.

§.

Di conseguenza, gli oggetti n. 32 e n. 124 rimangono sotto sequestro.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster