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Decisione

60.2004.353

ricorso contro la promozione dell'accusa. esercizio abusivo della professione di fiduciario.

28 ottobre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)

per esercizio abusivo della professione fiduciaria (art. 19 cpv. 5 LFid) a carico

di diverse persone in relazione all’attività della società __________ (in seguito

__________).

Dopo

l’audizione di un teste, il procuratore pubblico responsabile dell’inchiesta ha

disposto delle perquisizioni, dei sequestri, nonché ha proceduto all’audizione

di alcune delle persone coinvolte. Nei confronti del qui ricorrente ha promosso

l’accusa per falsità in documenti, per truffa, sub. mancata truffa, e per

esercizio abusivo della professione fiduciaria (verbale di interrogatorio

11.10.2004__________ RI1, p. 6).

b. Nel

termine legale il ricorrente ha presentato ricorso giusta l’art. 191 CPP

unicamente contro la promozione dell’accusa per esercizio abusivo della

professione di fiduciario. Il ricorrente contesta preventivamente la necessità di

autorizzazione ai sensi della LFid per l’attività della __________, con

riferimento ad uno scritto della Commissione federale delle Banche (in seguito

CFB) del 15.12.2000. Il ricorrente sostiene che essendo sottoposto alla

sorveglianza della CFB, in applicazione tra l’altro della Legge federale sui

fondi d’investimento (LFI), e ritenuto che la LFid (art. 4 cpv. 1 lett. c)

prevede per questi casi un’eccezione all’assoggettamento, non ci sarebbe

esercizio abusivo. Il ricorrente contesta inoltre che ci sia l’esercizio

dell’attività fiduciaria a titolo professionale, in considerazione del fatto che

la società ha avuto non più di 12-13 clienti.

Il

ricorrente chiede la concessione dell’effetto sospensivo in relazione agli

ordini di perquisizione e sequestro disposti dal procuratore pubblico presso

vari istituti bancari: chiede al contempo che questa Camera abbia da impartire

un ordine ai vari istituti di credito affinché non trasmettano la

documentazione richiesta dal procuratore pubblico con l’ordine di perquisizione

e sequestro.

c. In

considerazione delle richieste in via supercautelare e cautelare, per economia

di procedura e per evitare inutili decisioni incidentali, questa Camera ritiene

di poter già decidere sulla scorta degli atti istruttori richiamati, senza

disporre scambio di allegati, ed in considerazione dell’esito della decisione.

Considerandi

1.

Preliminarmente

occorre considerare che questa Camera, nel quadro di un ricorso contro la

promozione dell’accusa in virtù dell’art. 191 CPP, non ha certo la competenza

di decidere un effetto sospensivo relativo a degli ordini di perquisizione e

di sequestro disposti dal procuratore pubblico. Eventuali richieste di questo

genere possono semmai essere formulate al giudice dell’istruzione e

dell’arresto, mediante reclamo ai sensi dell’art. 280 CPP: questa Camera è

competente unicamente in seconda istanza, in virtù dell’art. 284 cpv. 1 lett. a

CPP. Medesimo discorso vale quindi per la richiesta di ordinare ai vari

istituti bancari, di non inviare la documentazione al procuratore pubblico. Al

proposito si osserva che il CPP prevede casomai la procedura dell’art. 164 CPP.

Si tratta di richieste pertinenti gli ordini di sequestro e di perquisizione,

non certo relative alla promozione dell’accusa.

2.

L’art.

191.

CPP consente all'accusato di presentare ricorso alla Camera dei ricorsi

penali (in seguito CRP) contro la promozione dell'accusa per opporre le

eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato, oppure che

escludono il carattere di reato nell'azione od omissione incriminata. Le

censure sollevate contro la promozione dell’accusa devono consistere in

eccezioni di natura processuale che impediscono l’esercizio dell’azione penale,

quali ad esempio la competenza territoriale o l’inesistenza di una valida

querela; oppure in eccezioni di diritto sostanziale che escludono il carattere di

reato dell’azione incriminata. Condizione irrinunciabile é in ogni caso che il

fondamento fattuale dell’eccezione appaia già di primo acchito certo e liquido,

così da far ritenere inutile l’istruzione formale. Per contro, se la situazione

di fatto alla base dell’eccezione é controversa, il relativo giudizio sfugge

alla cognizione della Camera dei ricorsi penali e dovrà essere sottoposto ad un

esame più approfondito, mediante istruzione formale.

3.

Nel

presente caso le argomentazioni esposte dal ricorrente riguardano unicamente

l’applicabilità o meno della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni

di fiduciario (LFid, RS TI 11.1.34.1) alla __________. Due sono gli argomenti

addotti per escludere l’applicazione della LFid: per un verso lo scritto della

CFB del 15.12.2000 in relazione all’art. 4 cpv. 1 lett. c LFid; per l’altro

verso, a titolo subordinato, l’esercizio dell’attività fiduciaria non sarebbe

fatto a titolo professionale. Entrambe le argomentazioni vanno respinte.

4.

Il

primo argomento si fonda su di un errore in fatto ed uno in diritto. Sui fatti,

il ricorrente ritiene che la __________ sia sottoposta alla sorveglianza della

CFB, e quindi sfugga alla LFid, il tutto con riferimento allo scritto

15.12.2000

della CFB.

Questo

scritto non dice quanto sostenuto dal ricorrente. Anzitutto lo scritto della

CFB fa riferimento alla Legge federale sulla borsa e sui valori mobiliari (di

seguito LBVM), ed esclude l’applicazione della stessa, in quanto la __________

non raggiunge la soglia minima di 20 clienti perché sia ammessa un'attività a

titolo professionale, con riferimento all’art. 3a cpv. 2 OBCR ed alla Circolare

98/2 della CFB del 1.7.1998. Di conseguenza l’attività della __________ non è

soggetta ad autorizzazione in base alla LBVM: il che comporta che la __________

non sia sottoposta né a vigilanza, né a sorveglianza della CFB. E ciò fintanto

che non supera la soglia dei 20 clienti. In nessun modo lo scritto della CFB fa

riferimento alla LFI.

L’errore

in diritto riguarda l’art. 4 LFid. Questa norma istituisce invero delle

eccezioni rispetto all’obbligo di autorizzazione dell’art. 1 LFid. Tra le

eccezioni non sono previsti i commercianti di valori mobiliari autorizzati in

base alla LBVM. Si tratta evidentemente di una lacuna, ritenuto che la LBVM è

temporalmente di molto successiva alla LFid, e le autorità cantonali non hanno

aggiornato l’elenco delle eccezioni all’autorizzazione dell’art. 4 LFid,

introducendovi i commercianti di valori mobiliari autorizzati in virtù della

LBVM (cfr. M. MINI, La legge sull’esercizio delle professioni fiduciarie,

Lugano 2002, p. 285/286). Le eccezioni all’autorizzazione sono state introdotte

ed hanno la ragione d’essere per il fatto che le categorie professionali

menzionate all’art. 4 LFid, pur svolgendo anche attività fiduciarie, sono già

sottoposte ad autorizzazione ed alla vigilanza di altre autorità, in base a

degli specifici testi legali, federali o cantonali che siano. Questo è il caso

degli impiegati di banca, con riferimento alla LBCR; questo è il caso degli organi

dei fondi d’investimento, con riferimento alla LFI; questo è il caso degli

avvocati, con riferimento alla Legge cantonale sull’avvocatura. Questo deve

valere anche per i commercianti di valori mobiliari, in relazione alla LBVM,

soggetti ad autorizzazione dal parte della CFB e soggetti alla sua sorveglianza.

L’art.

4.

LFid esenta dall’autorizzazione queste categorie professionali per evitare

una doppia autorizzazione, in virtù di due legislazioni che perseguono scopi

analoghi ed istituiscono obblighi e doveri simili.

Di

conseguenza, ed a contrario, chi non è sottoposto ad autorizzazione ed a

sorveglianza in base ad una di queste legislazioni (LBCR, LFI, LAvv, alle quali

possiamo aggiungere la LBVM), ricade nel campo d’applicazione della LFid, e

deve richiedere l’autorizzazione in base a questa legge cantonale.

Venendo

al caso concreto della società __________ e del ricorrente, fintanto che il numero

dei clienti è inferiore a 20, si applica la LFid: dal momento che il numero

supererà la soglia minima dei 20 clienti, scatta l’obbligo di autorizzazione in

base alla LBVM, e contemporaneamente l’eccezione in virtù dell’art. 4 LFid.

5.

Il

secondo argomento sollevato dal ricorrente si riferisce all’esercizio a titolo

professionale o meno delle attività fiduciarie.

Diversamente

da altre normative (la LBCR, la LBVM, come visto, la LRD, con riferimento

all’ordinanza dell’AdC del 20.8.2002, RS 955.20), la LFid non ha fissato delle

soglie precise o quantitative per determinare quando l’esercizio delle attività

fiduciarie sia fatto a titolo professionale o meno.

Il

messaggio del CdS del 4.3.1998 (n. 4727) precisa che l’attività a titolo

professionale designa un’attività remunerata, svolta in modo continuo e

regolare, indipendentemente che lo sia a tempo pieno o parziale. Il messaggio

originario del CdS dell’8.3.1983 (n. 2697) precisava che il requisito

dell’esercizio a titolo professionale non è adempiuto per le persone che

svolgono prestazioni occasionali nell’uno o nell’altro campo d’applicazione

della LFid, come ad esempio chi compila dichiarazioni d’imposte a titolo

accessorio e quasi di benevolenza.

La

giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo e del Tribunale federale

ha ammesso che il requisito dell’esercizio a titolo professionale è adempiuto

per la persona che dà consigli ed assume il mandato di amministrare dei conti,

anche per un solo cliente (decisione 20.12.1990, pubblicata in RDAT II-1991 n.

61.

p. 481).

Visto

quanto sopra, sulla scorta delle dichiarazioni del ricorrente, appare pacifico

che il requisito dell’esercizio a titolo professionale sia adempiuto nel caso

della __________.

6.

Il

ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 191 CPP, 1 ss. LFid, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 250.--, per complessivi CHF

1'000.-- (mille), sono poste a carico di __________ RI1,

__________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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