60.2004.354
istanza di ispezione degli atti. denunciato quale istante.
2 novembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2004.354
Data decisione, Autorità:
02.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. denunciato quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.354
Lugano
2 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Alessandro Soldini (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
21.10.2004 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PA 1,
,
tendente ad
ottenere l'autorizzazione a compulsare gli atti relativi al procedimento
penale promosso nei suoi confronti di cui all'inc. MP __________;
richiamato lo
scritto 25.10.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che - comunicando
di non avere osservazioni particolari - si rimette al giudizio di questa
Camera;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
con esposto 7.12.1994 la __________ ha inoltrato denuncia penale nei confronti,
tra l'altro, di IS 1 __________ per titolo di appropriazione indebita, truffa,
sub. amministrazione infedele e falsità in documenti, reati che avrebbe
commesso quale presidente del Consiglio di amministrazione di __________, già
in __________ (ora in liquidazione), società che gestiva a titolo fiduciario
parte del patrimonio della __________;
che
il procedimento penale è sfociato nel decreto di abbandono 4.11.1999 (ABB __________),
decisione confermata da questa Camera con giudizio 21.11.2000 (inc. __________);
che
con istanza 21.10.2004 IS 1 __________ - che, quale denunciato nel predetto
procedimento, avrebbe un interesse legittimo presunto - chiede, in via
d'urgenza, "(…) l'ispezione e estrazione in fotocopia degli atti
(decisioni del MP/PP, invii di assegni, atti contabili e bancari) relativi alla
costituzione e destinazione degli importi da lui fatti depositare a complemento
poi in sostituzione di sequestri nell'inc. __________ (…)" e, in via
normale, "(…) l'ispezione e estrazione in fotocopia di prodotti e di
verbali d'interrogatori e d'altri accertamenti nell'inc. __________ (recte:
94) PP Edy Meli e inc. __________ CRP, (…)" (istanza 21.10.2004, p.
1);
che
al proposito afferma - per quanto concerne la domanda in via d'urgenza - che
l'Autorità fiscale esige dal suo fiscalista, entro il 15.11.2004, "(…)
documentazione relativa a diversi bienni fiscali arretrati, nell'ambito di
reclami, segnatamente contro l'imposizione (quale dividendo mascherato) di
importi che nel __________ furono contabilizzati a suo carico nei conti della __________
(già __________) quali "prestiti all'azionista": (…)" (istanza
21.10.2004, p. 2), atti che figurano nell'incarto penale;
che
- per quanto concerne la domanda in via normale - è pendente presso la Pretura
del distretto di __________ una causa civile promossa, con petizione
11.10.1999, dalla __________ nei suoi confronti per i medesimi fatti di cui
alla denuncia penale 7.12.1994 e che pertanto avrebbe "(…) uno
specifico interesse a conoscere ed estrarre in fotocopia gli atti del
procedimento che lo riguarda, destinati ad essere dati al terzo patrocinatore
cui ha affidato il relativo patrocinio, in sostituzione dell'avv. __________ __________
che più non esercita" e che "tale estrazione potrebbe evitare
di acquisire agli atti (in via di edizione), nell'udienza preliminare della
causa civile, l'intero incartamento penale, limitando così la massa cartacea
dell'inc. civile" (istanza 21.10.2004, p. 3);
che
Fatti
i motivi addotti per legittimare le due richieste di accesso agli atti
riguardano due diverse procedure (una di carattere fiscale, che giustifica
l’urgenza, l’altra di carattere civile), e che per motivi d’urgenza, di
discrezione e procedurali appare opportuno distinguere le due richieste, ed in
un primo tempo entrare nel merito ed evadere quella urgente, invitando la parte
istante a presentare un’ulteriore specifica richiesta relativa all’accesso agli
atti in relazione alla causa civile, che verrà intimata per osservazioni al
procuratore pubblico ed alla parte civile nel procedimento penale, che al
contrario non deve essere consultata in relazione alla richiesta relativa alla
procedura fiscale, oppure a ricorrere alla procedura di edizione prevista dalla
procedura civile;
che
giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato
il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti
dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione";
che
il diritto di esaminare gli atti, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., si estende
anche oltre la litispendenza;
che
in effetti è possibile che una parte o un terzo possano fare valere in modo
conveniente i loro diritti solo prendendo conoscenza degli atti di una
procedura ormai conclusa;
che
in questo caso il richiedente deve far valere un interesse degno di protezione;
che
questo diritto può essere ristretto o soppresso nella misura in cui l'interesse
pubblico, o l'interesse di terzi, esiga che tutto o parte del documento sia
tenuto segreto;
che
in virtù del principio della proporzionalità l'autorità deve autorizzare
l'accesso agli atti dei quali la consultazione non comprometta gli interessi in
gioco (DTF 126 I 7, 122 I 153, 118 Ia 488, 113 Ia 1, 113 Ia 257, 112 Ia 97, 110
Ia 83 e 95 I 103; RDAT n. 56/II-1996; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 55 n. 17; G. PIQUEREZ, Procédure
pénale suisse, Zurigo 2000, n. 788 e 2489);
che,
in generale, chi è stato parte in un procedimento può far valere un tale
interesse;
che
tuttavia occorre considerare anche l'interesse del terzo (DTF 110 Ia 83);
che
i criteri giurisprudenziali appena evocati trovano la loro applicazione anche
nell'ambito della procedura penale, dove la portata e l'estensione del diritto
di essere sentito - e pertanto di quello di consultare gli atti - si
determinano in base agli interessi presenti e alle circostanze del caso (DTF
111 Ia 273; RDAT n. 29/1989);
che
l'autorità chiamata ad evadere un'istanza volta all'esame degli atti di un
procedimento già concluso deve pertanto procedere ad un'attenta e coscienziosa
ponderazione degli interessi contrapposti e - anche in presenza di un interesse
pubblico o privato preponderante, che prevalga cioè su quello del richiedente -
deve comunque determinarsi conformemente al principio della proporzionalità
(DTF 122 I 153, 118 Ia 488 e 113 Ia 257; RDAT II-1994 n. 19);
che
nella fattispecie - ritenute le ragioni a fondamento della domanda in via
d'urgenza, relativa a documenti pertinenti trasferimento e depositi di fondi
connessi con il procedimento penale e concordati con il Ministero pubblico,
allo scopo di produrli in una procedura di carattere fiscale relativa
all’istante - si giustifica riconoscere un suo interesse legittimo all'ispezione
dell'incarto in questione, rispettivamente all'estrazione di fotocopie,
limitatamente ai documenti sui versamenti e depositi fatti a suo tempo nel
contesto del procedimento penale;
che
l'istante ed il Ministero pubblico concorderanno le modalità di consultazione;
che
l'istanza è accolta, ai sensi dei considerandi, con tassa di giustizia e spese
a carico di IS 1 __________.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.
-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1 __________, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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