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Decisione

60.2004.354

istanza di ispezione degli atti. denunciato quale istante.

2 novembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi addotti per legittimare le due richieste di accesso agli atti

riguardano due diverse procedure (una di carattere fiscale, che giustifica

l’urgenza, l’altra di carattere civile), e che per motivi d’urgenza, di

discrezione e procedurali appare opportuno distinguere le due richieste, ed in

un primo tempo entrare nel merito ed evadere quella urgente, invitando la parte

istante a presentare un’ulteriore specifica richiesta relativa all’accesso agli

atti in relazione alla causa civile, che verrà intimata per osservazioni al

procuratore pubblico ed alla parte civile nel procedimento penale, che al

contrario non deve essere consultata in relazione alla richiesta relativa alla

procedura fiscale, oppure a ricorrere alla procedura di edizione prevista dalla

procedura civile;

che

giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato

il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti

dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione

degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione";

che

il diritto di esaminare gli atti, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., si estende

anche oltre la litispendenza;

che

in effetti è possibile che una parte o un terzo possano fare valere in modo

conveniente i loro diritti solo prendendo conoscenza degli atti di una

procedura ormai conclusa;

che

in questo caso il richiedente deve far valere un interesse degno di protezione;

che

questo diritto può essere ristretto o soppresso nella misura in cui l'interesse

pubblico, o l'interesse di terzi, esiga che tutto o parte del documento sia

tenuto segreto;

che

in virtù del principio della proporzionalità l'autorità deve autorizzare

l'accesso agli atti dei quali la consultazione non comprometta gli interessi in

gioco (DTF 126 I 7, 122 I 153, 118 Ia 488, 113 Ia 1, 113 Ia 257, 112 Ia 97, 110

Ia 83 e 95 I 103; RDAT n. 56/II-1996; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 55 n. 17; G. PIQUEREZ, Procédure

pénale suisse, Zurigo 2000, n. 788 e 2489);

che,

in generale, chi è stato parte in un procedimento può far valere un tale

interesse;

che

tuttavia occorre considerare anche l'interesse del terzo (DTF 110 Ia 83);

che

i criteri giurisprudenziali appena evocati trovano la loro applicazione anche

nell'ambito della procedura penale, dove la portata e l'estensione del diritto

di essere sentito - e pertanto di quello di consultare gli atti - si

determinano in base agli interessi presenti e alle circostanze del caso (DTF

111 Ia 273; RDAT n. 29/1989);

che

l'autorità chiamata ad evadere un'istanza volta all'esame degli atti di un

procedimento già concluso deve pertanto procedere ad un'attenta e coscienziosa

ponderazione degli interessi contrapposti e - anche in presenza di un interesse

pubblico o privato preponderante, che prevalga cioè su quello del richiedente -

deve comunque determinarsi conformemente al principio della proporzionalità

(DTF 122 I 153, 118 Ia 488 e 113 Ia 257; RDAT II-1994 n. 19);

che

nella fattispecie - ritenute le ragioni a fondamento della domanda in via

d'urgenza, relativa a documenti pertinenti trasferimento e depositi di fondi

connessi con il procedimento penale e concordati con il Ministero pubblico,

allo scopo di produrli in una procedura di carattere fiscale relativa

all’istante - si giustifica riconoscere un suo interesse legittimo all'ispezione

dell'incarto in questione, rispettivamente all'estrazione di fotocopie,

limitatamente ai documenti sui versamenti e depositi fatti a suo tempo nel

contesto del procedimento penale;

che

l'istante ed il Ministero pubblico concorderanno le modalità di consultazione;

che

l'istanza è accolta, ai sensi dei considerandi, con tassa di giustizia e spese

a carico di IS 1 __________.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

250.

-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1 __________, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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