60.2004.355
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
5 dicembre 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2004.355
Data decisione, Autorità:
05.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.355
Lugano
5 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 21/22.10.2004 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono 17.9.2004 del procuratore pubblico
Nicola Respini (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss.
CPP;
richiamate le osservazioni 26/27.10.2004 del magistrato inquirente,
che si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
IS 1 è stata arrestata il 20.11.2003 al valico doganale di __________ __________
a bordo dell’autovettura marca __________ __________, targata __________ __________,
condotta da __________ __________ __________, cugina di suo padre;
che
al momento dell’arresto sono stati rinvenuti, occultati nel serbatoio del
gasolio dell’autovettura, 23 kg e 842 grammi di eroina;
che
l’istante, in detenzione preventiva dal 20.11.2003 al 27.11.2003, ha sempre
respinto ogni addebito;
che
con decisione 17.9.2004 – sulla base degli atti istruttori esperiti nell’ambito
del procedimento penale a carico di __________ __________ __________ – il
procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso
nei suoi confronti per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti, non essendo “(…) emersi concreti indizi per concludere che IS
1 fosse in qualche modo coinvolta nell’illecita attività messa in atto dalla
prima” (ABB __________);
che
con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l'importo di CHF
10'449.15, di cui CHF 5'449.15 per spese di patrocinio e CHF 5'000.-- a titolo
di torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica,
delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno,
della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito
del procedimento;
che
con decisione 21.11.2003 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha
nominato l’avv. PA 1 difensore d’ufficio dell’istante (AI 4);
che
questi postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di
complessivi CHF 5'449.15 [di cui CHF 4'800.-- a titolo di onorario, CHF 208.50
di spese e CHF 380.65 di IVA (doc. A)];
che
la tariffa applicata, pari a CHF 225.--/ora (doc. A), appare conforme ai
predetti principi, rientrando nei parametri indicati;
che
il dispendio orario esposto (21 ore e 27 minuti circa) appare invece – per un
avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato
alla fattispecie, che non presentava difficoltà particolari di fatto o di
diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;
che
inoltre non si giustifica riconoscere le prestazioni connesse con l’istanza 21.11.2003
di ammissione al gratuito patrocinio, la stessa essendo stata ritirata in data
14.9.2004 senza che l’istante abbia mai prodotto la documentazione necessaria
(AI 17);
che
viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 8 ore e 30 minuti a CHF 225.--/ora,
per complessivi CHF 1'912.50, di cui 75 minuti inerenti i vari colloqui
telefonici (in media 5 minuti/telefonata, ritenuto che il tempo complessivo
indicato appare eccessivo in relazione alla fattispecie), 40 minuti inerenti
gli scritti di data 21.11.2003, 4.12.2003, 2.1.2004 e 20.9.2004 (in media 10
minuti/scritto), 15 minuti inerenti lo scritto di data 26.11.2003 (AI 9), 75
minuti inerenti il colloquio con l’istante di data 24.11.2003, 10 minuti
inerenti l’esame fax di data 25.11.2003, 60 minuti inerenti i colloqui con i
genitori dell’istante (sufficienti per una corretta difesa dell’istante), 105
minuti inerenti l’interrogatorio di data 27.11.2003 (che si è protratto dalle
ore 15.00 alle ore 16.45), 60 minuti inerenti l’esame atti di data 5.7.2004, 10
minuti inerenti l’esame del decreto di abbandono 17.9.2004 e 60 minuti inerenti
la stesura della presente istanza (compreso l’esame del certificato medico di
data 5.10.2004), stralciate in particolare le prestazioni “esame fax MP”
di data 21.11.2003 e 26.11.2003 (AI 6 e 10) nonché “esame lett. MP” di
data 17.9.2004 (AI 18), in quanto tali scritti non necessitavano alcun
approfondimento;
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 174.95, ridotte a
CHF 11.25 quelle telefoniche (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione
10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6),
stralciate invece quelle inerenti l’istanza di ammissione al gratuito
patrocinio e le prestazioni ivi connesse;
che
l’IVA ammonta a CHF 158.65;
che
all’istante va pertanto risarcito – a titolo di spese legali – l’importo di CHF
2'246.10;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113
Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.
Fatti
1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.
decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000):
giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è
adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 5'000.--, sottolineando in
particolare la sua giovane età, la gravità dell’accusa e l’eco che la vicenda
ha avuto sulla stampa ed in televisione, rilevando quindi che “il periodo di
detenzione nelle note, difficili condizioni logistiche delle celle pretoriali
senza alcuna cognizione della lingua italiana e il forzato distacco dai suoi
genitori hanno causato (…) un trauma psichico di cui porta tuttora le conseguenze”
(istanza di indennità 21/22.10.2004, p. 3);
che
in merito alle asserite sofferenze psichiche rinvia al rapporto medico
1.10.2004 rilasciato dalla dott. __________ __________ __________, “Spezialaerzte f. Kinder und Jugendliche
FMH” (doc. B);
che
– come sopra esposto – IS 1 è stata arrestata la mattina del 20.11.2003 al
valico doganale di __________ __________ (AI 1, rapporto d’arresto 20.11.2003);
che
l’arresto è stato confermato il giorno successivo dal giudice dell’istruzione e
dell’arresto Edy Meli, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i
bisogni dell’istruzione (AI 3, verbale di notifica di arresto e di decisione 21.11.2003);
che
è infine stata scarcerata il 27.11.2003 (AI 12);
che
– in applicazione della prassi in materia – per gli otto giorni di detenzione
preventiva ingiustamente sofferta viene assegnato all’istante l’importo base di
CHF 1'600.-- (CHF 200.--/giorno);
che
occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per
ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un
aumento di quest’importo;
che
il rapporto medico 1.10.2004 agli atti – rilasciato da un medico specializzato
in pediatria e da cui emerge sostanzialmente una raccolta dell’anamnesi dell’istante
(cfr. doc. B) – non appare sufficiente a provare che i disturbi riscontrati sono
la conseguenza diretta del suo arresto;
che
l’istante non dimostra nemmeno di avere subito un pregiudizio alla sua
reputazione, limitandosi ad affermare che la vicenda ha avuto un ampio eco sui
mass media;
che
la sua giovane età non è infine sufficiente per ammettere una grave lesione
della personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti
dal procedimento penale;
che
in concreto non si giustifica pertanto un aumento dell’importo base di CHF
1'600.--;
che
questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già
derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale, l’arresto ed il
carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dal decreto di abbandono
17.9.2004 e da questo stesso giudizio;
che,
alla luce delle considerazioni sopra esposte, a IS 1 va rifuso l’importo
complessivo di CHF 3'846.10, di cui CHF 2'246.10 per spese di patrocinio e CHF
1'600.-- per torto morale;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
le ripetibili, protestate, sono già state considerate nella nota professionale;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di abbandono 17.9.2004 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini
(ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'846.10.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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