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Decisione

60.2004.355

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.

5 dicembre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.

decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000):

giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è

adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 5'000.--, sottolineando in

particolare la sua giovane età, la gravità dell’accusa e l’eco che la vicenda

ha avuto sulla stampa ed in televisione, rilevando quindi che “il periodo di

detenzione nelle note, difficili condizioni logistiche delle celle pretoriali

senza alcuna cognizione della lingua italiana e il forzato distacco dai suoi

genitori hanno causato (…) un trauma psichico di cui porta tuttora le conseguenze”

(istanza di indennità 21/22.10.2004, p. 3);

che

in merito alle asserite sofferenze psichiche rinvia al rapporto medico

1.10.2004 rilasciato dalla dott. __________ __________ __________, “Spezialaerzte f. Kinder und Jugendliche

FMH” (doc. B);

che

– come sopra esposto – IS 1 è stata arrestata la mattina del 20.11.2003 al

valico doganale di __________ __________ (AI 1, rapporto d’arresto 20.11.2003);

che

l’arresto è stato confermato il giorno successivo dal giudice dell’istruzione e

dell’arresto Edy Meli, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di

colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i

bisogni dell’istruzione (AI 3, verbale di notifica di arresto e di decisione 21.11.2003);

che

è infine stata scarcerata il 27.11.2003 (AI 12);

che

– in applicazione della prassi in materia – per gli otto giorni di detenzione

preventiva ingiustamente sofferta viene assegnato all’istante l’importo base di

CHF 1'600.-- (CHF 200.--/giorno);

che

occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per

ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un

aumento di quest’importo;

che

il rapporto medico 1.10.2004 agli atti – rilasciato da un medico specializzato

in pediatria e da cui emerge sostanzialmente una raccolta dell’anamnesi dell’istante

(cfr. doc. B) – non appare sufficiente a provare che i disturbi riscontrati sono

la conseguenza diretta del suo arresto;

che

l’istante non dimostra nemmeno di avere subito un pregiudizio alla sua

reputazione, limitandosi ad affermare che la vicenda ha avuto un ampio eco sui

mass media;

che

la sua giovane età non è infine sufficiente per ammettere una grave lesione

della personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti

dal procedimento penale;

che

in concreto non si giustifica pertanto un aumento dell’importo base di CHF

1'600.--;

che

questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già

derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale, l’arresto ed il

carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dal decreto di abbandono

17.9.2004 e da questo stesso giudizio;

che,

alla luce delle considerazioni sopra esposte, a IS 1 va rifuso l’importo

complessivo di CHF 3'846.10, di cui CHF 2'246.10 per spese di patrocinio e CHF

1'600.-- per torto morale;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

le ripetibili, protestate, sono già state considerate nella nota professionale;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di abbandono 17.9.2004 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini

(ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'846.10.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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