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Decisione

60.2004.356

istanza di ispezione degli atti. denunciato quale istante.

25 novembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I 7, 122 I 153, 118 Ia 488, 113 Ia 1, 113 Ia 257, 112 Ia 97, 110 Ia 83 e 95 I

103; RDAT n. 56/II-1996; decisione TF del 18.9.1991 pubblicata in ZBl 93

(1992), p. 362; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5.

ed., Basilea 2002, § 55 n. 17; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo

2000, n. 788 e 2489). In generale, chi è stato parte in un procedimento può far

valere un tale interesse; tuttavia occorre considerare anche l'interesse del

terzo (DTF 110 Ia 83).

I

criteri giurisprudenziali appena evocati trovano la loro applicazione anche

nell'ambito della procedura penale, dove la portata e l'estensione del diritto

di essere sentito - e pertanto di quello di consultare gli atti - si

determinano in base agli interessi presenti e alle circostanze del caso (DTF

111 Ia 273; RDAT n. 29/1989). L'autorità chiamata ad evadere un'istanza volta

all'esame degli atti di un procedimento già concluso deve pertanto procedere ad

un'attenta e coscienziosa ponderazione degli interessi contrapposti ed anche in

presenza di un interesse pubblico o privato preponderante, che prevalga cioè su

quello del richiedente, deve comunque determinarsi conformemente al principio

della proporzionalità (DTF 122 I 153, 118 Ia 488 e 113 Ia 257; RDAT II-1994 n.

19).

3. Nel

Cantone Ticino, in campo penale, il diritto di consultare gli atti è previsto

dall'art. 27 CPP, in vigore dall' 1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 103). Esso stabilisce che:

"Oltre

ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può

permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti.

La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

Contrariamente

all'art. 8 vCPP, che prevedeva solo l'obbligo dell'autorizzazione di questa

Camera, il nuovo testo precisa le condizioni alle quali l'ispezione può essere

permessa: l'esistenza di un interesse giuridico legittimo del richiedente e la

prevalenza di detto interesse su quelli personali delle persone implicate nel

processo (cfr. Messaggio n. 3163 M dell'11.3.1987 concernente la revisione totale

del Codice di procedura penale del 10.7.1941).

4. Per

le parti al procedimento penale, dopo la conclusione dello stesso, l'interesse

giuridico è in certi casi presunto.

Ciò vale ad

esempio quando il condannato vuole esaminare gli atti del procedimento per presentare

una domanda di revisione (cfr. Rapporto n. 3163 R dell'8.11.1994 della

Commissione speciale per l'esame del Codice di procedura penale sul messaggio

11.3.1987 e sul messaggio aggiuntivo bis 9.7.1992 concernenti la revisione totale

del Codice di procedura penale del 10.7.1941).

In alcune

decisioni relative a delle richieste di parti civili (decisione della CRP del

2.12.2002, inc. 60.2003.149, decisione del 2.12.2002, inc. 60.2003.291), la

Camera dei ricorsi penali è stata piuttosto restrittiva, partendo dalla

premessa che alla parte lesa, che si è costituita parte civile, il CPP concede,

in ispecie dopo la promozione dell’accusa, uno specifico accesso agli atti del

procedimento penale (art. 79 cpv. 2 CPP).

Per

questo, gli atti di procedimenti penali conclusi possono essere ispezionati

solo nella misura in cui sono integrati in un procedimento penale ancora aperto

nel quale il richiedente figuri quale parte.

Di

principio, pertanto, alla parte civile, che ha avuto accesso ad un incarto

penale nell’ambito di un procedimento penale, non può più essere riconosciuto

successivamente un interesse giuridico prevalente sui diritti personali delle

altre parti implicate dopo la conclusione del procedimento penale. La necessità

della tutela degli interessi delle altre parti implicate nel procedimento

penale, che queste si possono attendere con la conclusione del procedimento

penale, consistente in particolare nella tutela della loro sfera personale privata,

ma anche nella cessazione della pubblicità correlata al procedimento e nella

maggior accessibilità agli atti dello stesso, appare preminente rispetto alla

perpetuazione di un diritto di cui non si è fatto tempestivamente e debitamente

uso.

Ci si può

chiedere in che misura gli stessi principi si applichino o meno anche alla richiesta

dell’accusato, non tesa ad una domanda di revisione.

5. Nel

presente caso occorre considerare che il decreto di non luogo a procedere è

stato emanato senza che l’istante fosse sentito e senza che avesse accesso agli

atti. Egli ha quindi un interesse giuridico e legittimo a conoscere quelle che

sono le accuse mosse contro di lui. Non esiste un interesse particolare a

nascondere l’identità dei denuncianti, in quanto già nota.

6. All’interesse

legittimo dell’istante non si oppongono altri contrari e prevalenti interessi.

L’istanza è quindi accolta, con carico di tasse di giustizia e spese alla parte

che le ha occasionate. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero

pubblico.

Per questi

motivi,

visti l'art. 27 CPP

e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

130.

-- (centotrenta), sono a carico di __________ IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

1, 2 patrocinate da: PA 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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