60.2004.356
istanza di ispezione degli atti. denunciato quale istante.
25 novembre 2004Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2004.356
Data decisione, Autorità:
25.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. denunciato quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.356
Lugano
25 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/25.10.2004
presentata da
IS 1,
patr. da: PA 1
,
tendente ad
ottenere l’accesso agli atti dell’incarto penale aperto a suo carico ed a
carico di altre persone presso il Ministero pubblico (inc. MP __________);
premesso che la
richiesta di accesso agli atti è stata spedita al Ministero pubblico, e da
questi trasmessa per competenza a questa Camera;
preso atto del
preavviso favorevole dell’allora procuratore pubblico Claudia Solcà, espresso
con scritto 3/4.11.2004;
rilevato che le
società denuncianti non hanno presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. Il
Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un’inchiesta preliminare (inc.
MP __________) a carico dell’istante e di altre due persone a seguito di un
esposto scritto del 22.3.2004 presentato da due società del gruppo __________.
Con
decisione del 30.4.2004 (NLP __________), comunicata solo al rappresentate legale
delle denuncianti, ma non ai denunciati, l’allora procuratore pubblico aveva
decretato il non luogo a procedere. Contro lo stesso è stata presentata a
questa Camera una tempestiva istanza di promozione dell’accusa in data
14.5.2004, evasa con sentenza 3.9.2004 (inc. __________), intimata anche ai
denunciati. A seguito di questa comunicazione, saputo del procedimento,
l’istante ha chiesto, per il tramite del suo rappresentante legale, l’accesso
agli atti.
2. Il
diritto di esaminare gli atti, sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF, si estende anche
oltre la litispendenza. In effetti è possibile che una parte o un terzo possano
fare valere in modo conveniente i loro diritti solo prendendo conoscenza degli
atti di una procedura ormai conclusa. In questo caso il richiedente deve far
valere un interesse degno di protezione. Questo diritto può essere ristretto o
soppresso nella misura in cui l'interesse pubblico, o l'interesse di terzi,
esiga che tutto o parte del documento sia tenuto segreto. In virtù del
principio della proporzionalità, l'autorità deve autorizzare l'accesso agli
atti dei quali la consultazione non comprometta gli interessi in gioco (DTF 126
Fatti
I 7, 122 I 153, 118 Ia 488, 113 Ia 1, 113 Ia 257, 112 Ia 97, 110 Ia 83 e 95 I
103; RDAT n. 56/II-1996; decisione TF del 18.9.1991 pubblicata in ZBl 93
(1992), p. 362; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5.
ed., Basilea 2002, § 55 n. 17; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo
2000, n. 788 e 2489). In generale, chi è stato parte in un procedimento può far
valere un tale interesse; tuttavia occorre considerare anche l'interesse del
terzo (DTF 110 Ia 83).
I
criteri giurisprudenziali appena evocati trovano la loro applicazione anche
nell'ambito della procedura penale, dove la portata e l'estensione del diritto
di essere sentito - e pertanto di quello di consultare gli atti - si
determinano in base agli interessi presenti e alle circostanze del caso (DTF
111 Ia 273; RDAT n. 29/1989). L'autorità chiamata ad evadere un'istanza volta
all'esame degli atti di un procedimento già concluso deve pertanto procedere ad
un'attenta e coscienziosa ponderazione degli interessi contrapposti ed anche in
presenza di un interesse pubblico o privato preponderante, che prevalga cioè su
quello del richiedente, deve comunque determinarsi conformemente al principio
della proporzionalità (DTF 122 I 153, 118 Ia 488 e 113 Ia 257; RDAT II-1994 n.
19).
3. Nel
Cantone Ticino, in campo penale, il diritto di consultare gli atti è previsto
dall'art. 27 CPP, in vigore dall' 1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 103). Esso stabilisce che:
"Oltre
ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può
permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti.
La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
Contrariamente
all'art. 8 vCPP, che prevedeva solo l'obbligo dell'autorizzazione di questa
Camera, il nuovo testo precisa le condizioni alle quali l'ispezione può essere
permessa: l'esistenza di un interesse giuridico legittimo del richiedente e la
prevalenza di detto interesse su quelli personali delle persone implicate nel
processo (cfr. Messaggio n. 3163 M dell'11.3.1987 concernente la revisione totale
del Codice di procedura penale del 10.7.1941).
4. Per
le parti al procedimento penale, dopo la conclusione dello stesso, l'interesse
giuridico è in certi casi presunto.
Ciò vale ad
esempio quando il condannato vuole esaminare gli atti del procedimento per presentare
una domanda di revisione (cfr. Rapporto n. 3163 R dell'8.11.1994 della
Commissione speciale per l'esame del Codice di procedura penale sul messaggio
11.3.1987 e sul messaggio aggiuntivo bis 9.7.1992 concernenti la revisione totale
del Codice di procedura penale del 10.7.1941).
In alcune
decisioni relative a delle richieste di parti civili (decisione della CRP del
2.12.2002, inc. 60.2003.149, decisione del 2.12.2002, inc. 60.2003.291), la
Camera dei ricorsi penali è stata piuttosto restrittiva, partendo dalla
premessa che alla parte lesa, che si è costituita parte civile, il CPP concede,
in ispecie dopo la promozione dell’accusa, uno specifico accesso agli atti del
procedimento penale (art. 79 cpv. 2 CPP).
Per
questo, gli atti di procedimenti penali conclusi possono essere ispezionati
solo nella misura in cui sono integrati in un procedimento penale ancora aperto
nel quale il richiedente figuri quale parte.
Di
principio, pertanto, alla parte civile, che ha avuto accesso ad un incarto
penale nell’ambito di un procedimento penale, non può più essere riconosciuto
successivamente un interesse giuridico prevalente sui diritti personali delle
altre parti implicate dopo la conclusione del procedimento penale. La necessità
della tutela degli interessi delle altre parti implicate nel procedimento
penale, che queste si possono attendere con la conclusione del procedimento
penale, consistente in particolare nella tutela della loro sfera personale privata,
ma anche nella cessazione della pubblicità correlata al procedimento e nella
maggior accessibilità agli atti dello stesso, appare preminente rispetto alla
perpetuazione di un diritto di cui non si è fatto tempestivamente e debitamente
uso.
Ci si può
chiedere in che misura gli stessi principi si applichino o meno anche alla richiesta
dell’accusato, non tesa ad una domanda di revisione.
5. Nel
presente caso occorre considerare che il decreto di non luogo a procedere è
stato emanato senza che l’istante fosse sentito e senza che avesse accesso agli
atti. Egli ha quindi un interesse giuridico e legittimo a conoscere quelle che
sono le accuse mosse contro di lui. Non esiste un interesse particolare a
nascondere l’identità dei denuncianti, in quanto già nota.
6. All’interesse
legittimo dell’istante non si oppongono altri contrari e prevalenti interessi.
L’istanza è quindi accolta, con carico di tasse di giustizia e spese alla parte
che le ha occasionate. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero
pubblico.
Per questi
motivi,
visti l'art. 27 CPP
e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
130.
-- (centotrenta), sono a carico di __________ IS 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
3.
PI 3
1, 2 patrocinate da: PA 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster