60.2004.360
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
10 novembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2004.360
Data decisione, Autorità:
10.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.360
Lugano
10 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 27/28.10.2004 presentata dal
presidente
della Corte delle assise criminali di, giudice IS 1, Lugano,
tendente ad
ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ PI 1,
__________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), in vista del
pubblico dibattimento;
preso atto del
preavviso favorevole 29.10/2.11.2004 del procuratore pubblico Nicola Respini;
ritenuto che non
sono state presentate tempestive osservazioni da parte della persona detenuta e
da parte del suo patrocinatore;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
Nei
confronti di __________ PI 1, in detenzione preventiva
dal 15.3.2004, il procuratore pubblico ha emanato il 13.10.2004 l’atto d’accusa
(ACC __________), mettendolo in stato d’accusa dinanzi
alla Corte delle assise criminali di __________ per infrazione aggravata e contravvenzione
alla LStup.
Il
pubblico dibattimento é stato aggiornato il 26.10.2004 a mercoledì 15.12.2004, con continuazione fino al 17.12.2004.
2.
Con
la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise
criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione
preventiva cui è astretto l'imputato fino al 17.12.2004, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della
Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2.
CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto
d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive
che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal
giudice dell'istruzione e dell'arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando
una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.
Nel caso in esame sono dati tutti i presupposti per
l’accoglimento dell'istanza, ritenuta l’attuale situazione di sovraccarico del
Tribunale penale cantonale, in generale, e del presidente istante in
particolare. Come esposto nell’istanza, il presidente sarà occupato nel mese di
novembre in un importante processo alle Assise criminali, ed ha aggiornato il
processo al più presto, ancora prima della pausa natalizia.
5.
Nel presente caso è pacifica l'esistenza di seri indizi
di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP, che risultano dalle parziali
ammissioni di __________ PI 1: si rimanda per semplicità ai verbali finali
dell’inchiesta del 25.8.2004 e del 26.8.2004 (AI 53-54 e 55). Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato
vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione
e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.
Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre
la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.
Nel
presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito,
decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali
della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato
per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che
potrà essergli inflitta. L’accusato, benché domiciliato, ha pochi legami con il
nostro territorio. Per il che, esso non ha evidentemente alcun interesse a
rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva - in caso di condanna
- di una sanzione penale di una certa consistenza, ritenuta la gravità degli
addebiti mossi ed il rinvio avanti ad una Corte delle assise criminali. Tanto
più vista l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero
per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta
da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo
astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può
neppure essere evitato con misure meno incisive.
7.
La
carcerazione preventiva cui è astretto __________ PI 1 è pertanto giustificata
da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in
particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).
8.
La
limitata durata della proroga del carcere preventivo, di alcuni giorni, é
inoltre rispettosa del principio di proporzionalità, considerati i reati
oggetto dell’atto d’accusa e la probabile pena.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati
articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta.
§ Di conseguenza il
carcere preventivo cui è astretto __________ PI 1 è
prorogato fino al 17.12.2004, rispettivamente fino
alla conclusione del processo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
1 patrocinato da: PA 1
2. PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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