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Decisione

60.2004.360

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.

10 novembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

60.2004.360

Data decisione, Autorità:

10.11.2004, CRP

Titolo:

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.

GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ

PERICOLO DI FUGA

PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2004.360

Lugano

10 novembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per

statuire sull’istanza 27/28.10.2004 presentata dal

presidente

della Corte delle assise criminali di, giudice IS 1, Lugano,

tendente ad

ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ PI 1,

__________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), in vista del

pubblico dibattimento;

preso atto del

preavviso favorevole 29.10/2.11.2004 del procuratore pubblico Nicola Respini;

ritenuto che non

sono state presentate tempestive osservazioni da parte della persona detenuta e

da parte del suo patrocinatore;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

Nei

confronti di __________ PI 1, in detenzione preventiva

dal 15.3.2004, il procuratore pubblico ha emanato il 13.10.2004 l’atto d’accusa

(ACC __________), mettendolo in stato d’accusa dinanzi

alla Corte delle assise criminali di __________ per infrazione aggravata e contravvenzione

alla LStup.

Il

pubblico dibattimento é stato aggiornato il 26.10.2004 a mercoledì 15.12.2004, con continuazione fino al 17.12.2004.

2.

Con

la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise

criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione

preventiva cui è astretto l'imputato fino al 17.12.2004, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro

questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é

prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,

eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di

legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata

dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della

Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).

Le

istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.

2.

CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto

d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive

che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore

requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva

già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che

verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva

implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di

proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della

proroga.

Queste

due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal

giudice dell'istruzione e dell'arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando

una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la

proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi

di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente

avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del

nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito

della proporzionalità.

4.

Nel caso in esame sono dati tutti i presupposti per

l’accoglimento dell'istanza, ritenuta l’attuale situazione di sovraccarico del

Tribunale penale cantonale, in generale, e del presidente istante in

particolare. Come esposto nell’istanza, il presidente sarà occupato nel mese di

novembre in un importante processo alle Assise criminali, ed ha aggiornato il

processo al più presto, ancora prima della pausa natalizia.

5.

Nel presente caso è pacifica l'esistenza di seri indizi

di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP, che risultano dalle parziali

ammissioni di __________ PI 1: si rimanda per semplicità ai verbali finali

dell’inchiesta del 25.8.2004 e del 26.8.2004 (AI 53-54 e 55). Inoltre, in

presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato

vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione

e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA

/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,

Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.

Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre

la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.

Nel

presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito,

decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali

della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato

per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che

potrà essergli inflitta. L’accusato, benché domiciliato, ha pochi legami con il

nostro territorio. Per il che, esso non ha evidentemente alcun interesse a

rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva - in caso di condanna

- di una sanzione penale di una certa consistenza, ritenuta la gravità degli

addebiti mossi ed il rinvio avanti ad una Corte delle assise criminali. Tanto

più vista l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero

per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta

da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo

astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può

neppure essere evitato con misure meno incisive.

7.

La

carcerazione preventiva cui è astretto __________ PI 1 è pertanto giustificata

da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in

particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).

8.

La

limitata durata della proroga del carcere preventivo, di alcuni giorni, é

inoltre rispettosa del principio di proporzionalità, considerati i reati

oggetto dell’atto d’accusa e la probabile pena.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati

articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta.

§ Di conseguenza il

carcere preventivo cui è astretto __________ PI 1 è

prorogato fino al 17.12.2004, rispettivamente fino

alla conclusione del processo.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

1 patrocinato da: PA 1

2. PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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