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Decisione

60.2004.362

ricorso in materia di libertà provvisoria. pericolo di fuga. tratta di esseri umani.

18 novembre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a. L’istante

è stato arrestato il 25.8.2004 con le accuse di tratta di esseri umani (art.

196 CP) e promovimento della prostituzione (art. 195 CP). L’arresto è stato

confermato il giorno seguente da parte dell'allora giudice dell'istruzione e

dell'arresto competente. Il ricorrente è accusato di aver condotto in Svizzera,

unitamente ad altre due persone, una cittadina __________ costringendola a

prostituirsi, approfittandosi del rapporto di dipendenza e minacciando

l’incolumità della vittima e della sua famiglia. L’accusa si estende anche ad

una violazione della LDDS.

b. Con

istanza del 12/13.9.10.2004 il ricorrente ha chiesto di essere messo in libertà

provvisoria, contestando l’esistenza di seri indizi di colpevolezza, di bisogni

dell’inchiesta, di pericolo di fuga e di pericolo di collusione.

c. Il

giudice dell'istruzione e dell'arresto, con la decisione 18.10.2004 qui

impugnata (inc. GIAR __________), ha respinto l’istanza del ricorrente,

ritenendo che esistano a suo carico seri indizi di colpevolezza per aver

“acquistato” una cittadina __________, averla trasportata in Svizzera, ed

averla costretta a prostituirsi in vari locali, in una camera appositamente

locata, sorvegliandola e minacciandola nella sua incolumità ed in quella dei

suoi famigliari rimasti in patria. Il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha

pure ammesso l’esistenza di un pericolo di fuga e di collusione nei confronti

della moglie, visto le minacce già proferite. Contro tale decisione il

ricorrente si aggrava a questa Camera.

d. Nel

proprio ricorso, il ricorrente contesta che la cittadina __________ sia stata

costretta a prostituirsi, anche perché la stessa era già venuta in Ticino a

prostituirsi. Inoltre il fatto sarebbe avvenuto in __________, per cui le

autorità penali del nostro paese non sarebbero competenti. Inoltre, la cittadina

__________ non avrebbe nulla da eccepire contro il qui ricorrente, ma

eventualmente contro un altro cittadino __________, tale __________ __________.

Il ricorrente contesta inoltre che parte del provento dell’attività gli sia

pervenuto, così come esclude che sia dato un pericolo di fuga e di collusione:

mancano seri indizi di colpevolezza e possono entrare in linea di conto altre e

meno incisive misure.

e. Nelle

proprie osservazioni del 3.11.2004, il procuratore pubblico rinvia al suo

precedente preavviso negativo inviato al giudice dell'istruzione e

dell'arresto, e osserva che l’inchiesta è ormai agli sgoccioli, in quanto è in

corso il deposito atti. Per il magistrato inquirente gli indizi di colpevolezza

a carico del ricorrente sono schiaccianti, avendo questi “acquistato” e

costretto la cittadina __________ a prostituirsi, facendosi consegnare quanto

da lei guadagnato, lucrando vergognosamente su di lei. La competenza

territoriale è chiara e incontestabile, e ciò anche in riferimento alla genesi

dell’art. 196 CP, legato a diversi accordi internazionali tesi a combattere il

fenomeno denominato “la tratta delle bianche”. Per il procuratore pubblico sono

pacificamente dati sia il pericolo di fuga, anche con riferimento ad episodi

passati, sia il pericolo di collusione.

Considerandi

1.

Secondo

gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel

solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e

mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato

l'esistenza di gravi indizi di colpabilità a carico dell'arrestato e dall'altro

la giustificazione di bisogni dell'istruzione, di garanzia contro i rischi di

collusione e dell'inquinamento delle prove, della protezione dell'ordine

pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto del

principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158 e

1980.

p. 40; DTF 115 Ia 293; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Codice di

procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E.

SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 68 n. 8

ss.). Il diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per

quanto sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su

una base legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per

ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità:

questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4

CPP; DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n.

3.

ss. ad art. 95 CPP; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n.

2329.

ss.).

2.

Sono

date, nel presente caso, la legittimazione ricorsuale (art. 107 cpv. 1 CPP), la

tempestività del gravame e la competenza della Camera adita (CRP) (art. 284

cpv. 1 lett. a e 285 cpv. 1 CPP).

3.

Va

ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di seri

e concreti indizi di colpevolezza, non spetta alla CRP esprimersi in termini

definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice

di merito. Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve

trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future

valutazioni del giudice di merito.

4.

Preliminarmente

all’esame dei seri indizi, due parole sull’imputazione di tratta di esseri

umani. Giusta l’art. 196 cpv. 1 CP è punito con la reclusione o con la

detenzione non inferiore ai sei mesi chiunque, per favorire l’altrui libidine,

esercita la tratta di esseri umani. L’art. 196 cpv. 2 CP rende punibili anche

gli atti preparatori di una tratta di esseri umani.

Si

tratta di un’imputazione derivata da una serie di trattati internazionali

risalenti ai primi decenni del secolo scorso: in particolare si tratta

dell’Accordo internazionale teso a garantire una protezione efficace contro il

traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche (Parigi,

18.5

, RS 0.311.31), della Convenzione internazionale per la repressione

della tratta delle bianche (Parigi, 4.5.1910, RS 0.311.32), della Convenzione

internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli

(Ginevra, 30.9.1921, RS 0.311.33) e della Convenzione concernente la

repressione della tratta delle donne maggiorenni (Ginevra, 11.10.1933, RS

0.311

). Questo fenomeno, che nella seconda parte del secolo scorso era

progressivamente scemato, è ridivenuto d’attualità, per un verso a seguito

della caduta del muro di Berlino ed al divario delle situazioni economiche tra

paesi dell’Europa occidentale e paesi dell’Europa orientale, e per altro verso

a motivo di una mentalità sempre più mercificante nei confronti della donna. La

situazione caratteristica che il legislatore intravedeva è quella di una donna,

inesperta ed in situazione precaria, portata lontano dal suo paese, con

pretesti più o meno fallaci, per essere posta in condizioni tali che si ritrova

costretta a prostituirsi per conto di un protettore. L’aspetto essenziale è che

l’essere umano sia trattato come una merce, in vista della prostituzione (B.

CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, p. 799).

Per

il TF, l’art. 196 CP concretizza i dettami contenuti in particolare nella

convenzione dell’11.10.1933, e conferisce una portata più vasta di quella

convenzionale poiché estesa a tutti gli esseri umani. I presupposti dell’art.

196.

CP sono adempiuti allorquando viene pregiudicato il diritto

all’autodeterminazione nel campo sessuale delle persone interessate. E ciò

avviene esclusivamente quando un essere umano è sfruttato come vera e propria

mercanzia, in particolare se tenuto all’oscuro di ciò che l’attende, se poco

informato o se, per altre ragioni, incapace di difendersi (DTF 128 IV 123, 126

IV 225).

Più

in generale, per questa Camera in gioco non è solo l’autodeter-minazione della

persona nel campo sessuale, ma la dignità stessa della persona ad essere

considerata come tale e non come merce, dignità della persona espressamente

tutelata dall’art. 7 Cost. e dall’art. 6 cpv. 2 Cost. TI. Come ricorda la

dottrina (J. F. AUBERT / P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 5 ad art. 7, p. 70), il

contenuto della garanzia, difficile da definire, è essenzialmente negativo: è

il diritto di non essere trattato come un oggetto, ma come un soggetto, una

persona, unica e differente.

Il

TF ha annotato come le prostitute che soggiornano illegalmente in Svizzera sono

le più esposte a questo genere d’infrazione. La questione se la libertà

sessuale e quindi l’art. 196 CP siano lesi o meno deve essere decisa in

funzione delle circostanze concrete: il consenso formale della vittima non

basta, ed è imperativo accertare se tale consenso sia effettivamente libero da

costrizioni o se derivi da una situazione di vulnerabilità, derivante da

condizioni economiche o sociali difficili, o da rapporti di dipendenza

personali o finanziari costrittivi. Nel caso di persone che si recano

all’estero per prostituirsi, il consenso effettivo deve essere ammesso con

estrema prudenza poiché il rischio di sfruttamento di una situazione di povertà

è particolarmente acuto (DTF 128 IV 123 e 126, 126 IV 225).

5.

Nel

presente caso, è pacifico che sono dati seri indizi di colpevolezza a carico

del ricorrente, come risulta dalle deposizioni convergenti, sugli elementi

essenziali dell’imputazione, sia della vittima, __________ __________ (verbali

25.8.2004

– all. 7 al rapporto di polizia – e 28.9.2004 – all. 14 al rapporto

di polizia), sia dei correi __________ __________ (verbale del 22.9.2004, all.

39.

al rapporto di polizia) e __________ __________ (verbale del 14.9.2004, all.

19.

al rapporto di polizia), sia di __________ __________ (verbale 14.9.2004,

all. 46 rapporto di polizia). Il ricorrente ha “acquistato” la vittima per

farla prostituire, mettendo in pegno la propria autovettura: l’ha portata nel nostro

paese, determinando i locali presso cui dovesse svolgere l’attività, incassando

il guadagno dalla ragazza, offrendo i servizi della ragazza quale merce di

ricompensa a __________ __________ per i favori fattigli. La vittima era tenuta

in una situazione di dipendenza finanziaria e psicologica, nonché minacciata. Come

correttamente annotato dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, il ricorrente

medesimo, pur professandosi innocente e vittima dei suoi sentimenti nei

confronti di __________ __________, ha pure fatto parziali ammissioni, che alimentano

ulteriormente i seri indizi a suo carico. Nel proprio ricorso, il ricorrente

non si confronta con le circostanze che il giudice dell'istruzione e

dell'arresto ha menzionato.

6.

La

carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di

interesse pubblico.

Nel

presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito,

decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali

della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato

per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà

essergli inflitta. L’accusato, cittadino straniero (__________e __________),

non ha legami con il nostro territorio, se non per commettervi dei reati. Per

il che, esso non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione

delle autorità, nella prospettiva - in caso di condanna - di una sanzione

penale di una certa consistenza, ritenuta l’obiettiva gravità del reato

addebitatogli. Tanto più visto che l’inchiesta è praticamente conclusa, e

l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op.

cit., n. 13 ad art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi

al procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da

sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente,

bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere

evitato con misure meno incisive.

7.

La

carcerazione preventiva cui è astretto il ricorrente è pertanto giustificata da

seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in

particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).

8.

La

durata del carcere preventivo é inoltre rispettosa del principio di

proporzionalità, considerato che il reato dell’art. 196 CP, tecnicamente un

crimine, prevede un minimo di pena di sei mesi di detenzione e che l’inchiesta,

svolta in modo celere, volge al termine.

9.

Considerato

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

che le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i

citati articoli di legge e la LTG,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 200.--, per complessivi CHF

700.-- (settecento), sono poste a carico di __________ RI 1, __________

3. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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