60.2004.362
ricorso in materia di libertà provvisoria. pericolo di fuga. tratta di esseri umani.
18 novembre 2004Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2004.362
Data decisione, Autorità:
18.11.2004, CRP
Titolo:
ricorso in materia di libertà provvisoria. pericolo di fuga. tratta di esseri umani.
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
TRATTA DI ESSERI UMANI
art. 95 CPP-TI
art. 107 CPP-TI
art. 284 let. a CPP-TI
Incarto n.
60.2004.362
Lugano
18 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sul reclamo (recte: ricorso) 28/29.10.2004 presentato da
RI 1, c/o PCT “La Stampa”, Cadro,
patr. da: PA 1,
,
contro
la decisione
18.10.2004 emanata dal giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin
in materia di libertà provvisoria;
preso atto dello
scritto 2/3.11.2004 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, che si limita a
trasmettere l’incarto ed a rimettersi alla decisione di questa Camera;
preso atto delle
osservazioni 3.11.2004 del procuratore pubblico Moreno Capella, che chiede di
respingere l’istanza per i motivi che, se del caso, saranno ripresi in questa
decisione;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. L’istante
è stato arrestato il 25.8.2004 con le accuse di tratta di esseri umani (art.
196 CP) e promovimento della prostituzione (art. 195 CP). L’arresto è stato
confermato il giorno seguente da parte dell'allora giudice dell'istruzione e
dell'arresto competente. Il ricorrente è accusato di aver condotto in Svizzera,
unitamente ad altre due persone, una cittadina __________ costringendola a
prostituirsi, approfittandosi del rapporto di dipendenza e minacciando
l’incolumità della vittima e della sua famiglia. L’accusa si estende anche ad
una violazione della LDDS.
b. Con
istanza del 12/13.9.10.2004 il ricorrente ha chiesto di essere messo in libertà
provvisoria, contestando l’esistenza di seri indizi di colpevolezza, di bisogni
dell’inchiesta, di pericolo di fuga e di pericolo di collusione.
c. Il
giudice dell'istruzione e dell'arresto, con la decisione 18.10.2004 qui
impugnata (inc. GIAR __________), ha respinto l’istanza del ricorrente,
ritenendo che esistano a suo carico seri indizi di colpevolezza per aver
“acquistato” una cittadina __________, averla trasportata in Svizzera, ed
averla costretta a prostituirsi in vari locali, in una camera appositamente
locata, sorvegliandola e minacciandola nella sua incolumità ed in quella dei
suoi famigliari rimasti in patria. Il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha
pure ammesso l’esistenza di un pericolo di fuga e di collusione nei confronti
della moglie, visto le minacce già proferite. Contro tale decisione il
ricorrente si aggrava a questa Camera.
d. Nel
proprio ricorso, il ricorrente contesta che la cittadina __________ sia stata
costretta a prostituirsi, anche perché la stessa era già venuta in Ticino a
prostituirsi. Inoltre il fatto sarebbe avvenuto in __________, per cui le
autorità penali del nostro paese non sarebbero competenti. Inoltre, la cittadina
__________ non avrebbe nulla da eccepire contro il qui ricorrente, ma
eventualmente contro un altro cittadino __________, tale __________ __________.
Il ricorrente contesta inoltre che parte del provento dell’attività gli sia
pervenuto, così come esclude che sia dato un pericolo di fuga e di collusione:
mancano seri indizi di colpevolezza e possono entrare in linea di conto altre e
meno incisive misure.
e. Nelle
proprie osservazioni del 3.11.2004, il procuratore pubblico rinvia al suo
precedente preavviso negativo inviato al giudice dell'istruzione e
dell'arresto, e osserva che l’inchiesta è ormai agli sgoccioli, in quanto è in
corso il deposito atti. Per il magistrato inquirente gli indizi di colpevolezza
a carico del ricorrente sono schiaccianti, avendo questi “acquistato” e
costretto la cittadina __________ a prostituirsi, facendosi consegnare quanto
da lei guadagnato, lucrando vergognosamente su di lei. La competenza
territoriale è chiara e incontestabile, e ciò anche in riferimento alla genesi
dell’art. 196 CP, legato a diversi accordi internazionali tesi a combattere il
fenomeno denominato “la tratta delle bianche”. Per il procuratore pubblico sono
pacificamente dati sia il pericolo di fuga, anche con riferimento ad episodi
passati, sia il pericolo di collusione.
Considerandi
1.
Secondo
gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel
solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e
mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato
l'esistenza di gravi indizi di colpabilità a carico dell'arrestato e dall'altro
la giustificazione di bisogni dell'istruzione, di garanzia contro i rischi di
collusione e dell'inquinamento delle prove, della protezione dell'ordine
pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto del
principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158 e
1980.
p. 40; DTF 115 Ia 293; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E.
SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 68 n. 8
ss.). Il diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per
quanto sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su
una base legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per
ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità:
questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4
CPP; DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n.
3.
ss. ad art. 95 CPP; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n.
2329.
ss.).
2.
Sono
date, nel presente caso, la legittimazione ricorsuale (art. 107 cpv. 1 CPP), la
tempestività del gravame e la competenza della Camera adita (CRP) (art. 284
cpv. 1 lett. a e 285 cpv. 1 CPP).
3.
Va
ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di seri
e concreti indizi di colpevolezza, non spetta alla CRP esprimersi in termini
definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice
di merito. Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve
trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future
valutazioni del giudice di merito.
4.
Preliminarmente
all’esame dei seri indizi, due parole sull’imputazione di tratta di esseri
umani. Giusta l’art. 196 cpv. 1 CP è punito con la reclusione o con la
detenzione non inferiore ai sei mesi chiunque, per favorire l’altrui libidine,
esercita la tratta di esseri umani. L’art. 196 cpv. 2 CP rende punibili anche
gli atti preparatori di una tratta di esseri umani.
Si
tratta di un’imputazione derivata da una serie di trattati internazionali
risalenti ai primi decenni del secolo scorso: in particolare si tratta
dell’Accordo internazionale teso a garantire una protezione efficace contro il
traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche (Parigi,
18.5
, RS 0.311.31), della Convenzione internazionale per la repressione
della tratta delle bianche (Parigi, 4.5.1910, RS 0.311.32), della Convenzione
internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli
(Ginevra, 30.9.1921, RS 0.311.33) e della Convenzione concernente la
repressione della tratta delle donne maggiorenni (Ginevra, 11.10.1933, RS
0.311
). Questo fenomeno, che nella seconda parte del secolo scorso era
progressivamente scemato, è ridivenuto d’attualità, per un verso a seguito
della caduta del muro di Berlino ed al divario delle situazioni economiche tra
paesi dell’Europa occidentale e paesi dell’Europa orientale, e per altro verso
a motivo di una mentalità sempre più mercificante nei confronti della donna. La
situazione caratteristica che il legislatore intravedeva è quella di una donna,
inesperta ed in situazione precaria, portata lontano dal suo paese, con
pretesti più o meno fallaci, per essere posta in condizioni tali che si ritrova
costretta a prostituirsi per conto di un protettore. L’aspetto essenziale è che
l’essere umano sia trattato come una merce, in vista della prostituzione (B.
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, p. 799).
Per
il TF, l’art. 196 CP concretizza i dettami contenuti in particolare nella
convenzione dell’11.10.1933, e conferisce una portata più vasta di quella
convenzionale poiché estesa a tutti gli esseri umani. I presupposti dell’art.
196.
CP sono adempiuti allorquando viene pregiudicato il diritto
all’autodeterminazione nel campo sessuale delle persone interessate. E ciò
avviene esclusivamente quando un essere umano è sfruttato come vera e propria
mercanzia, in particolare se tenuto all’oscuro di ciò che l’attende, se poco
informato o se, per altre ragioni, incapace di difendersi (DTF 128 IV 123, 126
IV 225).
Più
in generale, per questa Camera in gioco non è solo l’autodeter-minazione della
persona nel campo sessuale, ma la dignità stessa della persona ad essere
considerata come tale e non come merce, dignità della persona espressamente
tutelata dall’art. 7 Cost. e dall’art. 6 cpv. 2 Cost. TI. Come ricorda la
dottrina (J. F. AUBERT / P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 5 ad art. 7, p. 70), il
contenuto della garanzia, difficile da definire, è essenzialmente negativo: è
il diritto di non essere trattato come un oggetto, ma come un soggetto, una
persona, unica e differente.
Il
TF ha annotato come le prostitute che soggiornano illegalmente in Svizzera sono
le più esposte a questo genere d’infrazione. La questione se la libertà
sessuale e quindi l’art. 196 CP siano lesi o meno deve essere decisa in
funzione delle circostanze concrete: il consenso formale della vittima non
basta, ed è imperativo accertare se tale consenso sia effettivamente libero da
costrizioni o se derivi da una situazione di vulnerabilità, derivante da
condizioni economiche o sociali difficili, o da rapporti di dipendenza
personali o finanziari costrittivi. Nel caso di persone che si recano
all’estero per prostituirsi, il consenso effettivo deve essere ammesso con
estrema prudenza poiché il rischio di sfruttamento di una situazione di povertà
è particolarmente acuto (DTF 128 IV 123 e 126, 126 IV 225).
5.
Nel
presente caso, è pacifico che sono dati seri indizi di colpevolezza a carico
del ricorrente, come risulta dalle deposizioni convergenti, sugli elementi
essenziali dell’imputazione, sia della vittima, __________ __________ (verbali
25.8.2004
– all. 7 al rapporto di polizia – e 28.9.2004 – all. 14 al rapporto
di polizia), sia dei correi __________ __________ (verbale del 22.9.2004, all.
39.
al rapporto di polizia) e __________ __________ (verbale del 14.9.2004, all.
19.
al rapporto di polizia), sia di __________ __________ (verbale 14.9.2004,
all. 46 rapporto di polizia). Il ricorrente ha “acquistato” la vittima per
farla prostituire, mettendo in pegno la propria autovettura: l’ha portata nel nostro
paese, determinando i locali presso cui dovesse svolgere l’attività, incassando
il guadagno dalla ragazza, offrendo i servizi della ragazza quale merce di
ricompensa a __________ __________ per i favori fattigli. La vittima era tenuta
in una situazione di dipendenza finanziaria e psicologica, nonché minacciata. Come
correttamente annotato dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, il ricorrente
medesimo, pur professandosi innocente e vittima dei suoi sentimenti nei
confronti di __________ __________, ha pure fatto parziali ammissioni, che alimentano
ulteriormente i seri indizi a suo carico. Nel proprio ricorso, il ricorrente
non si confronta con le circostanze che il giudice dell'istruzione e
dell'arresto ha menzionato.
6.
La
carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di
interesse pubblico.
Nel
presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito,
decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali
della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato
per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà
essergli inflitta. L’accusato, cittadino straniero (__________e __________),
non ha legami con il nostro territorio, se non per commettervi dei reati. Per
il che, esso non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione
delle autorità, nella prospettiva - in caso di condanna - di una sanzione
penale di una certa consistenza, ritenuta l’obiettiva gravità del reato
addebitatogli. Tanto più visto che l’inchiesta è praticamente conclusa, e
l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op.
cit., n. 13 ad art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi
al procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da
sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente,
bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere
evitato con misure meno incisive.
7.
La
carcerazione preventiva cui è astretto il ricorrente è pertanto giustificata da
seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in
particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).
8.
La
durata del carcere preventivo é inoltre rispettosa del principio di
proporzionalità, considerato che il reato dell’art. 196 CP, tecnicamente un
crimine, prevede un minimo di pena di sei mesi di detenzione e che l’inchiesta,
svolta in modo celere, volge al termine.
9.
Considerato
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
che le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i
citati articoli di legge e la LTG,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 200.--, per complessivi CHF
700.-- (settecento), sono poste a carico di __________ RI 1, __________
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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