60.2004.365
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
12 novembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2004.365
Data decisione, Autorità:
12.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.365
Lugano
12 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Alessandro Soldini (in sostituzione di Ivano Ranzanici,
assente)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
2/3.11.2004 presentata dal
presidente
della Corte delle assise criminali di, giudice IS 1, Lugano,
tendente ad
ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ PI 2,
__________ - __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), in
vista del pubblico dibattimento;
visto il
preavviso favorevole 11/12.11.2004 del procuratore
pubblico Marco Villa;
preso atto che
l'interessato si oppone alla proroga, come comunicato con lettera 9/10.11.2004;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. Nei
confronti di __________ r PI 2, in detenzione
preventiva dal 16.7.2003, il procuratore pubblico ha emanato il 29.9.2004 l’atto d’accusa (ACC __________), ritenendolo colpevole di infrazione aggravata alla LStup,
sequestro di persona e rapimento, ripetuta falsità in certificati, lesioni
semplici e contravvenzione alla LStup.
Il
pubblico dibattimento é stato aggiornato il 20.10.2004 al giorno di mercoledì
22.12.2004, con continuazione fino al giorno successivo.
2. Con
la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise
criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione
preventiva cui è astretto l'imputato fino al 23.12.2004, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della
Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto
d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive
che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal
giudice dell'istruzione e dell'arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando
una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4. Nel caso in esame sono dati tutti i presupposti per
l’accoglimento dell'istanza, ritenuta l’attuale situazione di sovraccarico del
Tribunale penale cantonale in generale, e del presidente istante in
particolare. Come esposto nell’istanza, il presidente è reduce da quattro
processi alle correzionali ed uno alle criminali nel corso del mese di ottobre,
e deve adempiere ai relativi obblighi di motivazione delle sentenze. Nel corso
del mese di novembre, il medesimo presidente ha aggiornato quattro processi alle
correzionali, ed all’inizio di dicembre dovrà partecipare agli esami
d’avvocatura nonché presiedere, a metà mese, un’altra Corte delle assise
criminali a Lugano.
5. Nel presente caso è pacifica l'esistenza di seri indizi
di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP, che risultano dalle ammissioni di __________
PI 2 in relazione al procedimento inc. MP __________relative alla LStup
(verbale 26.11.2003 avanti al procuratore pubblico Antonio Perugini). Medesimo
discorso vale anche in relazione all’altro procedimento, inc. MP __________,
benché l’accusato contesti i reati, ad eccezione della falsità in certificati.
Fatti
I seri indizi di colpevolezza sui fatti avvenuti nei giorni 17/18.6.2003 e
relativi a __________ __________ risultano dalle deposizioni delle altre
persone coinvolte in questo episodio, e dagli atti del copioso incarto. Per
economia di giudizio si rimanda a quanto già deciso ed argomentato da questa
Camera il 17.6.2004 (inc. CRP __________, in particolare a pagina 5 della sentenza).
Inoltre,
in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato
vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione
e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre
la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.
Nel
presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito,
decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali
della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato
per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che
Considerandi
potrà essergli inflitta. L’accusato ha pochi legami con il nostro territorio.
Per il che, esso non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione
delle autorità, nella prospettiva - in caso di condanna - di una sanzione penale
di una certa consistenza, ritenuta la gravità degli addebiti mossi ed il rinvio
avanti ad una Corte delle assise criminali. Tanto più vista l'imminenza del
giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad
art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento
o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente
verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente,
bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere
evitato con misure meno incisive.
7.
La
carcerazione preventiva cui è astretto __________ PI 2 è pertanto giustificata
da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in
particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).
8.
La
limitata durata della proroga del carcere preventivo, di una ventina di giorni,
é ancora rispettosa del principio di proporzionalità, malgrado la carcerazione
di una certa durata già subita. Occorre però considerare i reati oggetto
dell’atto d’accusa, di certa gravità, e la probabile pena, ciò che permette di
concludere che anche con la breve proroga qui concessa, la carcerazione preventiva
è contenuta entro limiti rispettosi del principio della proporzionalità.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati
articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta.
§ Di conseguenza il
carcere preventivo cui è astretto __________ PI 2 è prorogato
fino al 23.12.2004, rispettivamente fino alla
conclusione del processo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-;
-
-;
-;
-
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
patrocinato da: PA 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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