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Decisione

60.2004.365

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.

12 novembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I seri indizi di colpevolezza sui fatti avvenuti nei giorni 17/18.6.2003 e

relativi a __________ __________ risultano dalle deposizioni delle altre

persone coinvolte in questo episodio, e dagli atti del copioso incarto. Per

economia di giudizio si rimanda a quanto già deciso ed argomentato da questa

Camera il 17.6.2004 (inc. CRP __________, in particolare a pagina 5 della sentenza).

Inoltre,

in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato

vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione

e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA

/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,

Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre

la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.

Nel

presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito,

decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali

della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato

per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che

Considerandi

potrà essergli inflitta. L’accusato ha pochi legami con il nostro territorio.

Per il che, esso non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione

delle autorità, nella prospettiva - in caso di condanna - di una sanzione penale

di una certa consistenza, ritenuta la gravità degli addebiti mossi ed il rinvio

avanti ad una Corte delle assise criminali. Tanto più vista l'imminenza del

giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad

art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento

o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente

verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente,

bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere

evitato con misure meno incisive.

7.

La

carcerazione preventiva cui è astretto __________ PI 2 è pertanto giustificata

da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in

particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).

8.

La

limitata durata della proroga del carcere preventivo, di una ventina di giorni,

é ancora rispettosa del principio di proporzionalità, malgrado la carcerazione

di una certa durata già subita. Occorre però considerare i reati oggetto

dell’atto d’accusa, di certa gravità, e la probabile pena, ciò che permette di

concludere che anche con la breve proroga qui concessa, la carcerazione preventiva

è contenuta entro limiti rispettosi del principio della proporzionalità.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati

articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta.

§ Di conseguenza il

carcere preventivo cui è astretto __________ PI 2 è prorogato

fino al 23.12.2004, rispettivamente fino alla

conclusione del processo.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-;

-

-;

-;

-

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patrocinato da: PA 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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