60.2004.368
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
10 novembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2004.368
Data decisione, Autorità:
10.11.2004, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.368
Lugano
10 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 3/4.11.2004 presentata dal
presidente
della Corte delle assise criminali di, giudice IS 1, Lugano,
tendente ad
ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti __________ PI
1, __________ - __________, e __________ PI 2, __________ - __________
(entrambi patr. da: avv. __________ PA 1, __________), in vista del pubblico
dibattimento;
visto il
preavviso favorevole 5/8.11.2004 del procuratore
pubblico Antonio Perugini;
preso atto che
gli interessati hanno dato il nulla osta, come comunicato con lettera
8/9.11.2004;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
Nei
confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2, in
detenzione preventiva dal 17.4.2004, il procuratore
pubblico ha emanato il 30.9.2004 l’atto d’accusa (ACC __________),
ritenendoli colpevoli di ripetuto furto aggravato, consumato e tentato, ripetuto
danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, e __________ PI 1
singolarmente di ripetuta circolazione senza licenza di condurre.
Il
pubblico dibattimento é stato aggiornato al giorno di giovedì 25.11.2004, con continuazione fino al 29.11.2004.
2.
Con
la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise
criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione
preventiva cui sono astretti gli imputati fino al 29.11.2004, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento,
ritenuto che il termine di 60 giorni scade in quella data. L’istanza è fatta a
titolo cautelativo, nel caso in cui il dibattimento dovesse prorogarsi oltre
tale data.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della
Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2.
CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa,
il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che
impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal
giudice dell'istruzione e dell'arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando
una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.
Va anzitutto considerata la particolarità della
richiesta, ritenuto che il dibattimento è aggiornato prima della scadenza del
termine dell’art. 230 cpv. 2 CPP. Anche la data prevista per la fine del
dibattimento rispetta il termine di sessanta giorni. L’istanza è formulata unicamente
per l’eventualità, remota, ma non impossibile, che il dibattimento si
protraesse oltre la data prevista per la sua ultimazione.
Ciò
rende già d’acchito la richiesta conforme al principio della proporzionalità,
ritenuto che è formulata a titolo eventuale ed al massimo per pochi giorni.
5.
Nel
caso in esame sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza,
ritenuta l’attuale situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale,
in generale, e del presidente istante in particolare. Malgrado questa
situazione, pubblicamente nota, il presidente ha potuto aggiornare il
dibattimento in ossequio del termine legale previsto dall’art. 230 cpv. 2 CPP,
ed ha richiesto la proroga solo per l’eventualità, remota ma non impossibile,
che il dibattimento si protragga oltre la data preventivata.
6.
Nel presente caso, anche in assenza di importanti
ammissioni da parte di __________ PI 1 e __________ PI 2i, è data l'esistenza
di seri indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP, che risultano sia
dagli accertamenti della scientifica, in particolare in relazione all’orecchio,
sia dagli accertamenti tecnici sulla presenza in loco degli accusati, sia dalle
deposizioni e dai riconoscimenti da parte di testi.
Inoltre,
in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato
vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione
e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
7.
Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre
la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.
Nel
presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito,
decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali
della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato
per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che
potrà essergli inflitta. Gli accusati non hanno legami significativi con il
nostro territorio, se non per delinquervi, come risulta dai verbali 23.6.2004
di entrambi gli accusati (p. 14 del verbale di __________ PI 2, p. 14/15 del verbale
di __________ PI 1).
Per
il che, essi non hanno evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione
delle autorità, nella prospettiva - in caso di condanna - di una sanzione
penale di una certa consistenza, ritenuta la gravità degli addebiti mossi ed il
rinvio avanti ad una Corte delle assise criminali. Tanto più vista l'imminenza
del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13
ad art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al
procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente
verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente,
bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere
evitato con misure meno incisive.
8.
La
carcerazione preventiva cui sono astretti __________ e __________ PI 2 è
pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di
interesse pubblico, in particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95
CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati
articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta.
§ Di conseguenza il
carcere preventivo cui sono astretti __________ PI 1 e __________ PI 2 è
prorogato fino alla conclusione del processo aggiornato.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
1, 2 patrocinati da: PA 1
3. PI 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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