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Decisione

60.2004.368

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.

10 novembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2004.368

Data decisione, Autorità:

10.11.2004, CRP

Titolo:

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.

GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ

PERICOLO DI FUGA

PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2004.368

Lugano

10 novembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per

statuire sull’istanza 3/4.11.2004 presentata dal

presidente

della Corte delle assise criminali di, giudice IS 1, Lugano,

tendente ad

ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti __________ PI

1, __________ - __________, e __________ PI 2, __________ - __________

(entrambi patr. da: avv. __________ PA 1, __________), in vista del pubblico

dibattimento;

visto il

preavviso favorevole 5/8.11.2004 del procuratore

pubblico Antonio Perugini;

preso atto che

gli interessati hanno dato il nulla osta, come comunicato con lettera

8/9.11.2004;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

Nei

confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2, in

detenzione preventiva dal 17.4.2004, il procuratore

pubblico ha emanato il 30.9.2004 l’atto d’accusa (ACC __________),

ritenendoli colpevoli di ripetuto furto aggravato, consumato e tentato, ripetuto

danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, e __________ PI 1

singolarmente di ripetuta circolazione senza licenza di condurre.

Il

pubblico dibattimento é stato aggiornato al giorno di giovedì 25.11.2004, con continuazione fino al 29.11.2004.

2.

Con

la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise

criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione

preventiva cui sono astretti gli imputati fino al 29.11.2004, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento,

ritenuto che il termine di 60 giorni scade in quella data. L’istanza è fatta a

titolo cautelativo, nel caso in cui il dibattimento dovesse prorogarsi oltre

tale data.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro

questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é

prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,

eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di

legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata

dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della

Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).

Le

istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.

2.

CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa,

il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che

impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore

requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva

già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che

verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva

implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di

proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della

proroga.

Queste

due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal

giudice dell'istruzione e dell'arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando

una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la

proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi

di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente

avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del

nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito

della proporzionalità.

4.

Va anzitutto considerata la particolarità della

richiesta, ritenuto che il dibattimento è aggiornato prima della scadenza del

termine dell’art. 230 cpv. 2 CPP. Anche la data prevista per la fine del

dibattimento rispetta il termine di sessanta giorni. L’istanza è formulata unicamente

per l’eventualità, remota, ma non impossibile, che il dibattimento si

protraesse oltre la data prevista per la sua ultimazione.

Ciò

rende già d’acchito la richiesta conforme al principio della proporzionalità,

ritenuto che è formulata a titolo eventuale ed al massimo per pochi giorni.

5.

Nel

caso in esame sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza,

ritenuta l’attuale situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale,

in generale, e del presidente istante in particolare. Malgrado questa

situazione, pubblicamente nota, il presidente ha potuto aggiornare il

dibattimento in ossequio del termine legale previsto dall’art. 230 cpv. 2 CPP,

ed ha richiesto la proroga solo per l’eventualità, remota ma non impossibile,

che il dibattimento si protragga oltre la data preventivata.

6.

Nel presente caso, anche in assenza di importanti

ammissioni da parte di __________ PI 1 e __________ PI 2i, è data l'esistenza

di seri indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP, che risultano sia

dagli accertamenti della scientifica, in particolare in relazione all’orecchio,

sia dagli accertamenti tecnici sulla presenza in loco degli accusati, sia dalle

deposizioni e dai riconoscimenti da parte di testi.

Inoltre,

in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato

vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione

e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA

/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,

Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

7.

Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre

la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.

Nel

presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito,

decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali

della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato

per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che

potrà essergli inflitta. Gli accusati non hanno legami significativi con il

nostro territorio, se non per delinquervi, come risulta dai verbali 23.6.2004

di entrambi gli accusati (p. 14 del verbale di __________ PI 2, p. 14/15 del verbale

di __________ PI 1).

Per

il che, essi non hanno evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione

delle autorità, nella prospettiva - in caso di condanna - di una sanzione

penale di una certa consistenza, ritenuta la gravità degli addebiti mossi ed il

rinvio avanti ad una Corte delle assise criminali. Tanto più vista l'imminenza

del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13

ad art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al

procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente

verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente,

bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere

evitato con misure meno incisive.

8.

La

carcerazione preventiva cui sono astretti __________ e __________ PI 2 è

pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di

interesse pubblico, in particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati

articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta.

§ Di conseguenza il

carcere preventivo cui sono astretti __________ PI 1 e __________ PI 2 è

prorogato fino alla conclusione del processo aggiornato.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

1, 2 patrocinati da: PA 1

3. PI 3

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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