60.2004.378
istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità.
2 dicembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2004.378
Data decisione, Autorità:
02.12.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità.
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
Incarto n.
60.2004.378
Lugano
2 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 12/15.11.2004 presentata da
IS 1
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 4.11.2004 emanato dal sostituto procuratore pubblico Andrea
Pagani nei confronti del __________ __________ __________;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato che
- il
30.9.2004 __________ __________ __________ ha denunciato il __________;
Considerandi
- con
decisione 4.11.2004 il sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani ha
decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, non ravvisando
alcun comportamento penalmente rilevante da parte del denunciato;
- l'istanza
di promozione dell'accusa presentata da __________ __________ IS 1 il 12/15.11.2004 non adempiva alle condizioni previste dall'art. 186 cpv. 1 CPP e pertanto
con ordinanza 16.11.2004 la Camera dei ricorsi penali
(CRP) ha invitato l'istante ad emendare il proprio gravame;
- neppure
l'allegato 25/26.11.2004, in evasione di quanto
richiesto dalla CRP, rispetta i presupposti di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP,
ritenuto che l'istante si limita a ribadire la sua tesi accusatoria senza
dimostrare o rendere verosimile l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza
a carico del denunciato;
- in
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla CRP, entro
dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del
denunciato o querelato;
- il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (Rep. 1994 p. 115, 1989 p. 598, 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti;
- in
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio;
- seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di
nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di
prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla
certezza, come alle competenze del giudice di merito;
- manifestamente
l'istanza non adempie questi requisiti e pertanto deve essere dichiarata
irricevibile, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come
dalla sua intimazione alle altre parti e al procuratore pubblico per osservazioni;
- la
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto caricate
all’istante.
.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile, per la tassa di
giustizia e le spese gli art. 1 ss. e 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L'istanza
è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di __________ __________ IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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