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Decisione

60.2004.378

istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità.

2 dicembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2004.378

Data decisione, Autorità:

02.12.2004, CRP

Titolo:

istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità.

ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA

RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI

art. 186 CPP-TI

art. 284 let. b CPP-TI

Incarto n.

60.2004.378

Lugano

2 dicembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per

statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 12/15.11.2004 presentata da

IS 1

in relazione

al decreto di

non luogo a procedere 4.11.2004 emanato dal sostituto procuratore pubblico Andrea

Pagani nei confronti del __________ __________ __________;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato che

- il

30.9.2004 __________ __________ __________ ha denunciato il __________;

Considerandi

- con

decisione 4.11.2004 il sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani ha

decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, non ravvisando

alcun comportamento penalmente rilevante da parte del denunciato;

- l'istanza

di promozione dell'accusa presentata da __________ __________ IS 1 il 12/15.11.2004 non adempiva alle condizioni previste dall'art. 186 cpv. 1 CPP e pertanto

con ordinanza 16.11.2004 la Camera dei ricorsi penali

(CRP) ha invitato l'istante ad emendare il proprio gravame;

- neppure

l'allegato 25/26.11.2004, in evasione di quanto

richiesto dalla CRP, rispetta i presupposti di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP,

ritenuto che l'istante si limita a ribadire la sua tesi accusatoria senza

dimostrare o rendere verosimile l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza

a carico del denunciato;

- in

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla CRP, entro

dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del

denunciato o querelato;

- il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (Rep. 1994 p. 115, 1989 p. 598, 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti;

- in

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio;

- seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito;

- manifestamente

l'istanza non adempie questi requisiti e pertanto deve essere dichiarata

irricevibile, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come

dalla sua intimazione alle altre parti e al procuratore pubblico per osservazioni;

- la

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto caricate

all’istante.

.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile, per la tassa di

giustizia e le spese gli art. 1 ss. e 39 lit. f LTG,

pronuncia

1. L'istanza

è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.-- (ottanta), sono poste a carico di __________ __________ IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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