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Decisione

60.2004.395

istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).

14 marzo 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i titoli sono stati successivamente venduti ed il loro controvalore accreditato

sulla relazione bancaria appena aperta;

che

tra il 24.2.1994 ed il 10.3.1994 __________ __________ ha quindi eseguito, a

debito del medesimo conto, una serie di operazioni bancarie, tra cui un

bonifico di £ 770'000.-- sul

conto “__________” presso __________ __________;

che

in seguito questi è stato accusato di essersi fraudolentemente fatto intestare

i suddetti certificati azionari, denunciati come rubati sulla piazza

finanziaria di __________, e successivamente condannato dal Tribunale criminale

del __________ del __________ con sentenza 5.3.1995 (AI 112 e 127);

che

parallelamente, con riferimento al furto dei certificati azionari, le

competenti autorità __________ hanno aperto un procedimento penale nei

confronti di __________ __________ e di __________ __________, padre

rispettivamente zio del coaccusato __________ __________ __________ (AI 105);

che

di conseguenza il trasferimento del prezzo di vendita delle azioni è stato

bloccato e __________ __________ non ha ottenuto alcuna contropartita alle erogazioni

già effettuate per ordine di __________ __________;

che

in data 21.3.1994, in relazione al bonifico di £

770'000.-- sul conto “__________”, __________ __________ ha sporto denuncia contro ignoti al Ministero pubblico di Lugano (AI

1);

che

l’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler ha quindi ordinato

l’arresto del qui istante (AI 8, 7.4.1994), di __________ __________ -__________

(AI 11, 8.4.1994) e di __________ __________ __________ (AI 28, 14.4.1994), promuovendo

l’accusa nei loro confronti per titolo di ricettazione, truffa e riciclaggio di

denaro;

che

interrogato dall’allora magistrato inquirente, IS 1 ha dichiarato di essere

stato contattato dapprima dalla coaccusata __________ __________ -__________ ed

in seguito da __________ __________ – zio del coaccusato __________ __________ __________

– e di avere infine accettato la loro proposta, mettendo a disposizione un proprio

conto bancario allo scopo di trasferire £ 770'000.--

dal __________ alla Svizzera, dietro un compenso di CHF

130'000.-- (cfr. verbali di interrogatorio 1 e 2);

che

ha quindi rilevato di avere preso contatto dapprima con il __________ di __________,

presso il quale era titolare di diversi conti, ricevendo però risposta negativa,

e di avere infine optato per il conto “__________” presso __________ __________,

intestato a sua madre ma sul quale disponeva di una procura individuale, facendo

credere al procuratore __________ __________ che si trattava di fondi provenienti

dall’eredità di suo padre e che voleva al più presto disporne per estinguere

alcuni debiti (cfr. verbali di interrogatorio 2 e 5);

che

ha inoltre ammesso di essersi fatto emettere, una volta accreditato l’importo

di £ 770'000.--, dieci assegni

da CHF 150'000.-- l’uno, tutti incassati e consegnati a __________ __________,

e di avere prelevato in contanti la rimanenza, trattenendola quale compenso,

poi versata su un conto presso il __________ di __________ (cfr. verbali di

interrogatorio 1 e 2);

che

in data 22.4.1994 l’istante è stato scarcerato dietro presentazione di una

garanzia bancaria di CHF 100'000.-- a valere quale cauzione (AI 41);

che

con atto di accusa 31.7.1996 l’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler

ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________

IS 1, __________ __________ -__________ e __________ __________ siccome accusati

di ricettazione e truffa;

che

l’istante è stato in particolare accusato di ricettazione per avere, nelle

circostanze sopra descritte, accolto la proposta di __________ __________ -__________

e “ricevuto in dono una somma di denaro che sapeva o doveva presumere

proveniente da un reato” e di truffa per avere ingannato con astuzia il funzionario

di __________ __________ __________ __________ (ACC __________);

che

con decreto 5.12.2003 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________

– esperita un’udienza per incombenti in data 2.12.2003 – ha stralciato dai

ruoli il procedimento per intervenuta prescrizione dell’azione penale;

che

in effetti tutte le parti presenti all’udienza hanno riconosciuto come erronea

la sussunzione dei fatti contestati agli accusati ai reati di ricettazione e di

truffa, mentre “(…) la fattispecie descritta in entrambi i predetti capi di

imputazione configura in realtà un’ipotesi di riciclaggio di denaro giusta

l’art. 305bis CP”, per cui – trattandosi di un delitto – “(…) la

prescrizione dell’azione penale si è (…) compiuta” (decreto 5.12.2003, inc.

__________);

che

con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento

del danno materiale e morale sofferto in seguito al procedimento penale,

l'importo di CHF 47'083.15, di cui CHF 30'105.15 per spese di patrocinio, CHF

1'978.-- per danni materiali e CHF 15'000.-- per torto morale;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017

ss.);

che

in concreto il procedimento è stato stralciato dai ruoli per intervenuta

prescrizione dell’azione penale;

che

appartiene ai cantoni determinare se la prescrizione dell’azione penale

comporti l’assenza di un presupposto processuale o l’esclusione della punibilità

fondata sul diritto sostanziale (DTF 105 IV 7);

che

con riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione e di revisione

penale, il Tribunale federale ha nondimeno rilevato che nella prassi ticinese

l’intervento della prescrizione comporta l’estinzione del diritto dello Stato

di punire e deve quindi essere sanzionata con un giudizio di merito (decisione

TF 1P.258/2002 del 2.10.2002);

che

costituirebbe invero eccesso di formalismo negare il diritto all’indennità a IS

1 unicamente perché ha omesso di chiedere al presidente della competente Corte

delle assise correzionali di essere prosciolto con giudizio di merito;

che

il decreto di stralcio 5.12.2003 deve pertanto essere qualificato quale

sentenza di assoluzione a’ sensi dell’art. 317 CPP;

che

ogni accusato prosciolto ha il diritto di pretendere dallo Stato il risarcimento

dei danni derivanti dal procedimento penale, indipendentemente dai motivi che

hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una dichiarazione

di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,

Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im

ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);

che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento

pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie

e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la

cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice;

che

per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione

dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale

suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr.

R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di

escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto

dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito

a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione

dell'obbligato – segnatamente se

l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua

incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr.

R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109

n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc. 60.2001.61);

che

lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,

debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al

comportamento riprovevole di un accusato;

che

in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed.

(art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a

carico dell’accusato prosciolto – così come respingere un’istanza di indennità

–, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non

scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato

globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia

così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005;

DTF 116 Ia 162; 109 Ia 160);

che

il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo

della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un

apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del

20.8.2004; DTF 115 Ia 309);

che

nel presente caso il decreto di stralcio 5.12.2003 scagiona pienamente

l’istante dalle ipotesi di reato oggetto della denuncia per intervenuta

prescrizione dell’azione penale;

che

in concreto IS 1 ha nondimeno ripetutamente ammesso di avere accettato la proposta

della coaccusata __________ __________ -__________ e di __________ __________,

di avere conseguentemente messo a disposizione un conto bancario allo scopo di

fare affluire in Svizzera l’importo di £ 770'000.--, immediatamente

prelevato mediante assegni da CHF 150'000.-- l’uno incassati e consegnati allo

stesso __________ __________, dietro un compenso di CHF

130'000.--;

che

il diritto civile non scritto vieta di creare una situazione tale da causare un

danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113) ed i

costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che

deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono

certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del

22.7.2002);

che

l’operazione finanziaria sopra descritta – attività tipica di chi vuole

vanificare l’accertamento dell’origine ed il ritrovamento di fondi – era propria

a far nascere il sospetto della commissione di un reato ed è stata causale per

l’apertura del procedimento penale, scaturito dalla denuncia sporta da __________

__________ contro ignoti in seguito all’accredito di £

770'000.-- sul conto “__________” (AI 1);

che

i coaccusati fossero consapevoli dei rischi insiti nell’operazione emerge

chiaramente dalle dichiarazioni dello stesso istante, che ha ammesso di avere sottaciuto

al funzionario di __________ __________ __________ __________ la provenienza

dell’ingente importo – inizialmente bonificato a suo favore (cfr. verbale di

interrogatorio 5) –, ben sapendo in realtà che “(…) un cittadino __________

(…) aveva bisogno di spostare dei soldi dal __________ in Svizzera e aveva dei

problemi con il trasferimento” (verbale di interrogatorio 8), violando in

tal modo i suoi obblighi scaturenti dalla buona fede;

che

va infine rilevato come in occasione dell’udienza per incombenti del 2.12.2003

– riconosciuta da tutte le parti l’intervenuta prescrizione dell’azione penale

– è stato comunque trovato un accordo circa le pretese della parte civile __________

__________ “(…) alla quale, a saldo di ogni e qualsiasi pretesa, vengono

versati fr. 100'000.-- da prelevarsi dai fr. 130'000.-- attualmente sequestrati

sul conto __________ ‘__________presso il __________ di __________, __________,

di IS 1” (decreto di stralcio 5.12.2003, p. 2);

che

a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante

il pregiudizio da lui subito;

che

l’istanza deve conseguentemente essere integralmente respinta;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è respinta.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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