60.2004.395
istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).
14 marzo 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2004.395
Data decisione, Autorità:
14.03.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.395
Lugano
14 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro
Mini e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 1/2.12.2004
presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di stralcio 5.12.2003 del presidente della Corte
delle assise correzionali di __________ (inc. __________), un’indennità a’
sensi degli art. 317 ss. CPP;
premesso che in data 2/3.12.2004 il coaccusato __________ __________
__________ ha pure presentato istanza di indennità per ingiusto procedimento
(inc. __________), mentre la coaccusata __________ __________ -__________ non ha
richiesto alcuna indennità allo Stato;
richiamate le osservazioni 13.12.2004 del procuratore pubblico
Monica Casalinuovo, che si rimette al giudizio di questa Camera per quanto
attiene alle spese di patrocinio, mentre reputa apparentemente eccessiva la
somma rivendicata a titolo di torto morale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 10.2.1994 __________ __________ – sotto il falso nome di __________ __________
__________ – ha aperto un conto bancario presso __________ __________, dove si
è fatto accreditare tre certificati azionari, depositati fisicamente presso la __________
__________ __________ di __________ (AI 102);
che
Fatti
i titoli sono stati successivamente venduti ed il loro controvalore accreditato
sulla relazione bancaria appena aperta;
che
tra il 24.2.1994 ed il 10.3.1994 __________ __________ ha quindi eseguito, a
debito del medesimo conto, una serie di operazioni bancarie, tra cui un
bonifico di £ 770'000.-- sul
conto “__________” presso __________ __________;
che
in seguito questi è stato accusato di essersi fraudolentemente fatto intestare
i suddetti certificati azionari, denunciati come rubati sulla piazza
finanziaria di __________, e successivamente condannato dal Tribunale criminale
del __________ del __________ con sentenza 5.3.1995 (AI 112 e 127);
che
parallelamente, con riferimento al furto dei certificati azionari, le
competenti autorità __________ hanno aperto un procedimento penale nei
confronti di __________ __________ e di __________ __________, padre
rispettivamente zio del coaccusato __________ __________ __________ (AI 105);
che
di conseguenza il trasferimento del prezzo di vendita delle azioni è stato
bloccato e __________ __________ non ha ottenuto alcuna contropartita alle erogazioni
già effettuate per ordine di __________ __________;
che
in data 21.3.1994, in relazione al bonifico di £
770'000.-- sul conto “__________”, __________ __________ ha sporto denuncia contro ignoti al Ministero pubblico di Lugano (AI
1);
che
l’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler ha quindi ordinato
l’arresto del qui istante (AI 8, 7.4.1994), di __________ __________ -__________
(AI 11, 8.4.1994) e di __________ __________ __________ (AI 28, 14.4.1994), promuovendo
l’accusa nei loro confronti per titolo di ricettazione, truffa e riciclaggio di
denaro;
che
interrogato dall’allora magistrato inquirente, IS 1 ha dichiarato di essere
stato contattato dapprima dalla coaccusata __________ __________ -__________ ed
in seguito da __________ __________ – zio del coaccusato __________ __________ __________
– e di avere infine accettato la loro proposta, mettendo a disposizione un proprio
conto bancario allo scopo di trasferire £ 770'000.--
dal __________ alla Svizzera, dietro un compenso di CHF
130'000.-- (cfr. verbali di interrogatorio 1 e 2);
che
ha quindi rilevato di avere preso contatto dapprima con il __________ di __________,
presso il quale era titolare di diversi conti, ricevendo però risposta negativa,
e di avere infine optato per il conto “__________” presso __________ __________,
intestato a sua madre ma sul quale disponeva di una procura individuale, facendo
credere al procuratore __________ __________ che si trattava di fondi provenienti
dall’eredità di suo padre e che voleva al più presto disporne per estinguere
alcuni debiti (cfr. verbali di interrogatorio 2 e 5);
che
ha inoltre ammesso di essersi fatto emettere, una volta accreditato l’importo
di £ 770'000.--, dieci assegni
da CHF 150'000.-- l’uno, tutti incassati e consegnati a __________ __________,
e di avere prelevato in contanti la rimanenza, trattenendola quale compenso,
poi versata su un conto presso il __________ di __________ (cfr. verbali di
interrogatorio 1 e 2);
che
in data 22.4.1994 l’istante è stato scarcerato dietro presentazione di una
garanzia bancaria di CHF 100'000.-- a valere quale cauzione (AI 41);
che
con atto di accusa 31.7.1996 l’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler
ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________
IS 1, __________ __________ -__________ e __________ __________ siccome accusati
di ricettazione e truffa;
che
l’istante è stato in particolare accusato di ricettazione per avere, nelle
circostanze sopra descritte, accolto la proposta di __________ __________ -__________
e “ricevuto in dono una somma di denaro che sapeva o doveva presumere
proveniente da un reato” e di truffa per avere ingannato con astuzia il funzionario
di __________ __________ __________ __________ (ACC __________);
che
con decreto 5.12.2003 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________
– esperita un’udienza per incombenti in data 2.12.2003 – ha stralciato dai
ruoli il procedimento per intervenuta prescrizione dell’azione penale;
che
in effetti tutte le parti presenti all’udienza hanno riconosciuto come erronea
la sussunzione dei fatti contestati agli accusati ai reati di ricettazione e di
truffa, mentre “(…) la fattispecie descritta in entrambi i predetti capi di
imputazione configura in realtà un’ipotesi di riciclaggio di denaro giusta
l’art. 305bis CP”, per cui – trattandosi di un delitto – “(…) la
prescrizione dell’azione penale si è (…) compiuta” (decreto 5.12.2003, inc.
__________);
che
con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno materiale e morale sofferto in seguito al procedimento penale,
l'importo di CHF 47'083.15, di cui CHF 30'105.15 per spese di patrocinio, CHF
1'978.-- per danni materiali e CHF 15'000.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
in concreto il procedimento è stato stralciato dai ruoli per intervenuta
prescrizione dell’azione penale;
che
appartiene ai cantoni determinare se la prescrizione dell’azione penale
comporti l’assenza di un presupposto processuale o l’esclusione della punibilità
fondata sul diritto sostanziale (DTF 105 IV 7);
che
con riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione e di revisione
penale, il Tribunale federale ha nondimeno rilevato che nella prassi ticinese
l’intervento della prescrizione comporta l’estinzione del diritto dello Stato
di punire e deve quindi essere sanzionata con un giudizio di merito (decisione
TF 1P.258/2002 del 2.10.2002);
che
costituirebbe invero eccesso di formalismo negare il diritto all’indennità a IS
1 unicamente perché ha omesso di chiedere al presidente della competente Corte
delle assise correzionali di essere prosciolto con giudizio di merito;
che
il decreto di stralcio 5.12.2003 deve pertanto essere qualificato quale
sentenza di assoluzione a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che
ogni accusato prosciolto ha il diritto di pretendere dallo Stato il risarcimento
dei danni derivanti dal procedimento penale, indipendentemente dai motivi che
hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una dichiarazione
di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,
Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im
ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento
pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie
e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la
cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice;
che
per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione
dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale
suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr.
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di
escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto
dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito
a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione
dell'obbligato – segnatamente se
l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua
incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr.
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109
n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc. 60.2001.61);
che
lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,
debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al
comportamento riprovevole di un accusato;
che
in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed.
(art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a
carico dell’accusato prosciolto – così come respingere un’istanza di indennità
–, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non
scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato
globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia
così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005;
DTF 116 Ia 162; 109 Ia 160);
che
il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo
della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un
apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del
20.8.2004; DTF 115 Ia 309);
che
nel presente caso il decreto di stralcio 5.12.2003 scagiona pienamente
l’istante dalle ipotesi di reato oggetto della denuncia per intervenuta
prescrizione dell’azione penale;
che
in concreto IS 1 ha nondimeno ripetutamente ammesso di avere accettato la proposta
della coaccusata __________ __________ -__________ e di __________ __________,
di avere conseguentemente messo a disposizione un conto bancario allo scopo di
fare affluire in Svizzera l’importo di £ 770'000.--, immediatamente
prelevato mediante assegni da CHF 150'000.-- l’uno incassati e consegnati allo
stesso __________ __________, dietro un compenso di CHF
130'000.--;
che
il diritto civile non scritto vieta di creare una situazione tale da causare un
danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113) ed i
costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che
deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono
certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del
22.7.2002);
che
l’operazione finanziaria sopra descritta – attività tipica di chi vuole
vanificare l’accertamento dell’origine ed il ritrovamento di fondi – era propria
a far nascere il sospetto della commissione di un reato ed è stata causale per
l’apertura del procedimento penale, scaturito dalla denuncia sporta da __________
__________ contro ignoti in seguito all’accredito di £
770'000.-- sul conto “__________” (AI 1);
che
i coaccusati fossero consapevoli dei rischi insiti nell’operazione emerge
chiaramente dalle dichiarazioni dello stesso istante, che ha ammesso di avere sottaciuto
al funzionario di __________ __________ __________ __________ la provenienza
dell’ingente importo – inizialmente bonificato a suo favore (cfr. verbale di
interrogatorio 5) –, ben sapendo in realtà che “(…) un cittadino __________
(…) aveva bisogno di spostare dei soldi dal __________ in Svizzera e aveva dei
problemi con il trasferimento” (verbale di interrogatorio 8), violando in
tal modo i suoi obblighi scaturenti dalla buona fede;
che
va infine rilevato come in occasione dell’udienza per incombenti del 2.12.2003
– riconosciuta da tutte le parti l’intervenuta prescrizione dell’azione penale
– è stato comunque trovato un accordo circa le pretese della parte civile __________
__________ “(…) alla quale, a saldo di ogni e qualsiasi pretesa, vengono
versati fr. 100'000.-- da prelevarsi dai fr. 130'000.-- attualmente sequestrati
sul conto __________ ‘__________presso il __________ di __________, __________,
di IS 1” (decreto di stralcio 5.12.2003, p. 2);
che
a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante
il pregiudizio da lui subito;
che
l’istanza deve conseguentemente essere integralmente respinta;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è respinta.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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