60.2004.398
istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).
14 marzo 2006Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2004.398
Data decisione, Autorità:
14.03.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.398
Lugano
14 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro
Mini e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 2/3.12.2004
presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di stralcio 5.12.2003 del presidente della Corte
delle assise correzionali di __________ (inc. __________), un’indennità a’
sensi degli art. 317 ss. CPP;
premesso che in data 2/3.12.2004 il coaccusato __________ __________
ha pure presentato istanza di indennità per ingiusto procedimento (inc. __________),
mentre la coaccusata __________ __________ -__________ non ha richiesto alcuna
indennità allo Stato;
richiamate le osservazioni 13.12.2004 del procuratore pubblico
Monica Casalinuovo, che reputa la somma richiesta a titolo di spese di
patrocinio apparentemente eccessiva e contesta la nota d’onorario presentata
dall’avv. __________ di __________, rilevando infine che l’importo per
trasferte e soggiorno non appare suffragato dalla necessaria documentazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 10.2.1994 __________ __________ – sotto il falso nome di __________ __________
__________ – ha aperto un conto bancario presso __________ __________, dove si
è fatto accreditare tre certificati azionari, depositati fisicamente presso la __________
__________ __________ di __________ (AI 102);
che
Fatti
i titoli sono stati successivamente venduti ed il loro controvalore accreditato
sulla relazione bancaria appena aperta;
che
tra il 24.2.1994 ed il 10.3.1994 __________ __________ ha quindi eseguito, a
debito del medesimo conto, una serie di operazioni bancarie, tra cui un
bonifico di £ 770'000.-- sul
conto “__________” presso __________ __________;
che
in seguito questi è stato accusato di essersi fraudolentemente fatto intestare
i suddetti certificati azionari, denunciati come rubati sulla piazza
finanziaria di __________, e successivamente condannato dal Tribunale criminale
del __________ del __________ con sentenza 5.3.1995 (AI 112 e 127);
che
parallelamente, con riferimento al furto dei certificati azionari, le
competenti autorità __________ hanno aperto un procedimento penale nei
confronti di __________ __________ e di __________ __________, padre
rispettivamente zio del qui istante (AI 105);
che
di conseguenza il trasferimento del prezzo di vendita delle azioni è stato
bloccato e __________ __________ non ha ottenuto alcuna contropartita alle erogazioni
già effettuate per ordine di __________ __________;
che
in data 21.3.1994, in relazione al bonifico di £
770'000.-- sul conto “__________”, __________ __________ ha sporto denuncia contro ignoti al Ministero pubblico di Lugano (AI
1);
che
l’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler ha quindi ordinato
l’arresto di __________ __________ (AI 8, 7.4.1994), di __________ __________ -__________
(AI 11, 8.4.1994) e del qui istante (AI 28, 14.4.1994), promuovendo nei loro
confronti l’accusa per titolo di ricettazione, truffa e riciclaggio di denaro;
che
l’istante è stato chiamato in causa da __________ __________ -__________, sua
collega di lavoro presso __________ __________ __________ __________ SA di __________,
società che opera nel campo dell’intermediazione bancaria (cfr. verbale di
interrogatorio 7);
che
questa ha in particolare dichiarato che IS 1 “(…) mi ha chiesto se potevo
trovare il modo di mettere a disposizione un conto bancario per un’operazione
finanziaria (‘business transaction’). In sostanza mi ha chiesto se conoscevo
qualcuno per mettere a disposizione il suo conto per far affluire una somma da
consegnare subito dopo ad altre persone” (verbale di interrogatorio 7, p.
1);
che
a tale proposito si è quindi rivolta a __________ __________, proponendogli
quanto sopra (cfr. verbale di interrogatorio 7);
che
in effetti questi, interrogato dall’allora magistrato inquirente, ha ammesso di
essere stato contattato dapprima da __________ -__________ ed in seguito da __________
__________ – zio del qui istante – e di avere infine messo a disposizione un
proprio conto bancario allo scopo di trasferire £
770'000.-- dal __________ alla Svizzera, dietro un compenso di CHF 130'000.-- (cfr. verbali di interrogatorio 1 e 2);
che
dal canto suo IS 1 si è invece sempre dichiarato estraneo a tutta l’operazione,
contestando in particolare le affermazioni di __________ __________ -__________
(cfr. verbale di interrogatorio 9);
che
in data 11.5.1994 è stato scarcerato ed accompagnato all’aeroporto di __________,
dove è stato imbarcato a destinazione di __________, per essere interrogato
dalle competenti autorità __________ (AI 58);
che
con atto di accusa 31.7.1996 l’allora magistrato inquirente Fabrizio Eggenschwiler
ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________
IS 1, __________ __________ e __________ __________ -__________ siccome
accusati di ricettazione e truffa;
che
l’istante è stato in particolare accusato di ricettazione per avere, nelle
circostanze sopra descritte, proposto alla collega __________ __________ -__________
“(…) di reperire una persona insospettibile disposta, contro un adeguato
compenso, a mettere a disposizione un proprio conto bancario in Svizzera, sul
quale far accreditare una parte dei fondi di origine delittuosa provenienti da __________
__________, a prelevarli entro breve termine e a consegnarli al proprio zio __________
__________”, e di truffa per avere, agendo quale mandante, ingannato con
astuzia il funzionario di __________ __________ (ACC __________);
che
con decreto 5.12.2003 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano
– esperita un’udienza per incombenti in data 2.12.2003 – ha stralciato dai
ruoli il procedimento per intervenuta prescrizione dell’azione penale;
che
in effetti tutte le parti presenti all’udienza hanno riconosciuto come erronea la
sussunzione dei fatti contestati agli accusati ai reati di ricettazione e di
truffa, mentre “(…) la fattispecie descritta in entrambi i predetti capi di
imputazione configura in realtà un’ipotesi di riciclaggio di denaro giusta
l’art. 305bis CP”, per cui – trattandosi di un delitto – “(…) la
prescrizione dell’azione penale si è (…) compiuta” (decreto 5.12.2003, inc.
__________);
che
con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno materiale e morale sofferto in seguito al procedimento penale,
l'importo di CHF 48'481.46 oltre interessi, di cui CHF 22'913.90 per spese di
patrocinio, CHF 7'967.56 per danni materiali e CHF 17'600.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
in concreto il procedimento è stato stralciato dai ruoli per intervenuta
prescrizione dell’azione penale;
che
appartiene ai cantoni determinare se la prescrizione dell’azione penale
comporti l’assenza di un presupposto processuale o l’esclusione della punibilità
fondata sul diritto sostanziale (DTF 105 IV 7);
che
con riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione e di revisione
penale, il Tribunale federale ha nondimeno rilevato che nella prassi ticinese
l’intervento della prescrizione comporta l’estinzione del diritto dello Stato
di punire e deve quindi essere sanzionata con un giudizio di merito (decisione
TF 1P.258/2002 del 2.10.2002);
che costituirebbe invero eccesso di formalismo negare il diritto
all’indennità a IS 1 unicamente perché ha omesso di chiedere al presidente
della competente Corte delle assise correzionali di essere prosciolto con
giudizio di merito;
che
il decreto di stralcio 5.12.2003 deve pertanto essere qualificato quale
sentenza di assoluzione a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che
ogni accusato prosciolto ha il diritto di pretendere dallo Stato il risarcimento
dei danni derivanti dal procedimento penale, indipendentemente dai motivi che
hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una dichiarazione
di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,
Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im
ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento
pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie
e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la
cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice;
che
per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione
dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale
suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr.
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di
escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto
dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito
a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato
– segnatamente se l'accusato ha
determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione
oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit.,
n. 4027; cfr. sentenza CRP 19.5.2003, inc. 60.2001.61);
che
lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,
debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al
comportamento riprovevole di un accusato;
che
in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed.
(art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a
carico dell’accusato prosciolto – così come respingere un’istanza di indennità –,
ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non
scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato
globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia
così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005;
DTF 116 Ia 162; 109 Ia 160);
che
il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo
della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un
apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del
20.8.2004; DTF 115 Ia 309);
che
nel presente caso il decreto di stralcio 5.12.2003 scagiona pienamente
l’istante dalle ipotesi di reato oggetto della denuncia per intervenuta
prescrizione dell’azione penale;
che
nondimeno le deposizioni di IS 1 – che si è sempre dichiarato estraneo a tutta
la vicenda – si scontrano con quelle convergenti degli altri coaccusati, ed in
particolare di __________ __________ -__________, che ha più volte ribadito che
“(…) l’operazione è partita proprio da una richiesta del signor __________,
il quale mi ha chiesto se conoscevo qualcuno che potesse mettere a disposizione
un conto bancario su cui far affluire una somma da consegnare poi ad altre persone
(…) che successivamente __________ mi ha detto che l’operazione doveva essere
fatta per conto di un certo __________, che era poi __________ __________, con
il quale mi ha messa in contatto” e che “(…) il contatto con __________ __________
è avvenuto a __________ dove vi è stato un incontro organizzato da __________,
il quale ci ha presentati. Durante questo incontro al quale ha partecipato
anche __________ si è discusso dell’operazione sia pure sommariamente, chiarendo
che il __________ era d’accordo a mettere a disposizione un conto” (verbale
di interrogatorio 9, p. 1 e 2);
che
d’altra parte l’istante – che ha dapprima persino negato di conoscere suo zio __________
__________ – ha parzialmente ritrattato le sue deposizioni dopo avere appreso
dell’arresto di suo padre e dello stesso zio, ammettendo in particolare che quest’ultimo
soggiornava spesso a casa sua a __________ e che “(…) c’è stato un incontro
tra me, __________ __________ e __________ __________” (cfr. verbale di
interrogatorio 15);
che
ha inoltre ammesso, prima davanti alle competenti autorità __________ (AI 105)
e successivamente davanti all’allora magistrato inquirente Fabrizio Eggenschwiler
(cfr. verbale di interrogatorio 20), di essersi recato in __________ ad inizio
marzo 1994, dove si trovava anche suo padre __________ __________;
che
da tali accertamenti se ne deduce pertanto un suo coinvolgimento
nell’operazione finanziaria sopra descritta;
che
il diritto civile non scritto vieta di creare una situazione tale da causare un
danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113) ed i
costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che
deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono
certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del
22.7.2002);
che
l’operazione finanziaria qui in esame – attività tipica di chi vuole vanificare
l’accertamento dell’origine ed il ritrovamento di fondi – era propria a far
nascere il sospetto della commissione di un reato ed è stata causale per
l’apertura del procedimento penale, scaturito dalla denuncia sporta da __________
__________ contro ignoti in seguito all’accredito di £
770'000.-- sul conto “__________” presso __________ __________ (AI 1);
che
i coaccusati fossero consapevoli dei rischi insiti nell’operazione emerge chiaramente
dalle dichiarazioni del coaccusato __________ __________, che ha ammesso di
avere sottaciuto al funzionario di __________ __________ __________ __________ la
provenienza dell’ingente importo – inizialmente bonificato a suo favore (cfr.
verbale di interrogatorio 5) –, ben sapendo che in realtà “(…) un cittadino __________
(…) aveva bisogno di spostare dei soldi dal __________ in Svizzera e aveva dei
problemi con il trasferimento” (verbale di interrogatorio 8), violando in
tal modo i suoi obblighi scaturenti dalla buona fede;
che
va infine rilevato come in occasione dell’udienza per incombenti del 2.12.2003
– riconosciuta da tutte le parti l’intervenuta prescrizione dell’azione penale
– è stato comunque trovato un accordo circa le pretese della parte civile __________
__________ “(…) alla quale, a saldo di ogni e qualsiasi pretesa, vengono
versati fr. 100'000.-- da prelevarsi dai fr. 130'000.-- attualmente sequestrati
sul conto __________ ‘__________presso il __________ di __________, __________,
di __________ __________” (decreto di stralcio 5.12.2003, p. 2);
che
a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante
il pregiudizio da lui subito;
che
l’istanza deve conseguentemente essere integralmente respinta;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è respinta.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster