60.2004.401
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
5 dicembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2004.401
Data decisione, Autorità:
05.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.401
Lugano
5 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 6/7.12.2004 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 10.12.2003 del giudice della Pretura penale (inc.
__________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 9/10.12.2004 del procuratore pubblico
Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera sia per quanto
attiene alla legittimità della richiesta sia per quanto riguarda il suo merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto di accusa 4.2.2002 il magistrato inquirente ha posto in stato di
accusa davanti all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________
IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di settantacinque giorni di
detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni,
alla multa di CHF 1'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese, siccome ritenuto colpevole di infrazione alle norme della circolazione
stradale “per avere, circolando con la vettura __________ targata __________
__________, in fase di rientro da una manovra di sorpasso, negligentemente
urtato contro l’adiacente autobus __________ targato __________ condotto da __________
__________ che stava sorpassando, cozzando poi contro lo spartivia centrale”,
di inosservanza dei doveri in caso di infortunio “per aver abbandonato il
luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla
legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o la polizia per
quanto concerne il danno arrecato allo spartivia centrale” e di sottrazione
alla prova del sangue “per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del
sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia,
allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo
o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedasi: dinamica
e ora dell’incidente, suoi precedenti specifici, comportamento successivo ai
fatti, bevande alcoliche sorbite nel corso della serata, ecc.), che la polizia
avrebbe ordinato tempestivamente la prova del sangue”, fatti avvenuti a __________,
autostrada __________, il __________ (DAC __________);
che
con decisione 10.12.2003 il giudice della Pretura penale – a cui l’incarto è
stato nel frattempo trasmesso per competenza – ha assolto l’istante da tutte le
imputazioni (inc. __________);
che
con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 1'860.65
oltre interessi al 5% dal 10.12.2003 per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza
stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno,
della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito
del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l'istante postula la rifusione della nota professionale 6.12.2004 del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 2'860.65 [di cui CHF 2'475.--
a titolo di onorario, CHF 183.60 di spese e CHF 202.05 di IVA (doc. A)],
dedotto l’importo di CHF 1'000.-- già assegnatogli dal giudice della Pretura
penale a titolo di ripetibili;
che
questi – a cui spetta sostanziare le proprie pretese di indennità – non ha
tuttavia prodotto il dettaglio della nota professionale, omettendo perfino di
indicare la tariffa oraria applicata, e ciò malgrado l’art. 7 Lag, applicabile
per analogia anche in questa sede, prescriva di presentare all’autorità di
concessione la nota professionale dettagliata;
che
– per quanto ricostruibile dall’incarto – risulta nondimeno che il patrocinio
si è sostanzialmente limitato alla stesura dell’opposizione 14.2.2002 al
decreto di accusa e degli scritti al Tribunale penale cantonale di data 25.2.2002,
Fatti
7.3.2002 e 20.2002 (tutti di poche righe), a cui vanno aggiunti gli inevitabili
colloqui e la corrispondenza con l’istante, la preparazione del dibattimento e
la presenza al dibattimento (che si è protratto dalle ore 14.30 alle ore 15.35
circa);
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”)
delle spese di patrocinio oggettivamente necessarie per la difesa
dell’accusato, al fine di evitare che – benché prosciolto – egli debba
assumersene il costo, senza alcuna possibilità di ottenerne la riparazione;
che
l’istante ha già ottenuto dinanzi alla Pretura penale un’indennità per ripetibili
di CHF 1'000.--;
che
– benché l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si fondi su una normativa
speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6
CPP (decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005) – occorre comunque prendere in
considerazione le ripetibili assegnate dall’autorità giudicante nell’ambito
della decisione sulle spese e dedurle dalle spese di patrocinio oggettivamente
necessarie;
che,
esaminato l’incarto ed alla luce delle considerazioni sopra esposte, a giudizio
di questa Camera l’importo di CHF 1'000.-- appare sufficiente ad indennizzare
il danno subito dall’istante in seguito all’ingiusto procedimento;
che
l’istanza non può quindi essere accolta;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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