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Decisione

60.2004.401

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

5 dicembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

7.3.2002 e 20.2002 (tutti di poche righe), a cui vanno aggiunti gli inevitabili

colloqui e la corrispondenza con l’istante, la preparazione del dibattimento e

la presenza al dibattimento (che si è protratto dalle ore 14.30 alle ore 15.35

circa);

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”)

delle spese di patrocinio oggettivamente necessarie per la difesa

dell’accusato, al fine di evitare che – benché prosciolto – egli debba

assumersene il costo, senza alcuna possibilità di ottenerne la riparazione;

che

l’istante ha già ottenuto dinanzi alla Pretura penale un’indennità per ripetibili

di CHF 1'000.--;

che

– benché l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si fondi su una normativa

speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6

CPP (decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005) – occorre comunque prendere in

considerazione le ripetibili assegnate dall’autorità giudicante nell’ambito

della decisione sulle spese e dedurle dalle spese di patrocinio oggettivamente

necessarie;

che,

esaminato l’incarto ed alla luce delle considerazioni sopra esposte, a giudizio

di questa Camera l’importo di CHF 1'000.-- appare sufficiente ad indennizzare

il danno subito dall’istante in seguito all’ingiusto procedimento;

che

l’istanza non può quindi essere accolta;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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