60.2004.403
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga. principio della proporzionalità.
13 dicembre 2004Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2004.403
Data decisione, Autorità:
13.12.2004, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga. principio della proporzionalità.
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.403
Lugano
13 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire
sull’istanza 7.12.2004 presentata dal
IS 1
tendente ad
ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti __________ PI
2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), __________
PI 3, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), __________
PI 4, __________ (patr. da: avv. __________ PA 3, __________), in vista
del pubblico dibattimento;
visto il
preavviso favorevole 9.12.2004 del procuratore pubblico
Moreno Capella;
preso atto che il
patrocinatore di __________ PI 3, con scritto 9/10.12.2004, rinuncia a presentare
delle osservazioni e si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
preso atto che
il patrocinatore di __________ PI 2, con comunicazione via fax del 10.12.2004,
comunica di non avere obiezioni all’istanza di proroga;
preso atto che con
scritto 14/15.12.2004 il patrocinatore di __________ PI 4 comunica di non avere
particolari osservazioni da formulare;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
Nei
confronti di __________ PI 2, __________ PI 3 e __________ PI 4, tutti in detenzione preventiva dal 25.8.2004, il procuratore pubblico ha emanato il
24.11.2004
l’atto d’accusa (__________), ritenendoli colpevoli di tratta di esseri umani e di altre
infrazioni minori (dall’infrazione alla legge sulle armi, alla contravvenzione
alla LDDS, all’esercizio abusivo della prostituzione, alla contravvenzione alla
LStup).
Il
pubblico dibattimento é stato aggiornato al 13.1.2005, e dovrebbe durare
un’unica giornata.
2.
Con
la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise
correzionali di Bellinzona chiede la proroga del termine della carcerazione
preventiva cui sono astretti gli imputati fino alla data della presumibile
conclusione del pubblico dibattimento.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della
Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2.
CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto
d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive
che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal
GIAR o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque
ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per
contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato
rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente:
spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò
che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
4.
Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento
dell'istanza, ritenuto anzitutto la limitatissima durata della proroga del carcere
richiesto (una decina di giorni), considerato il periodo festivo, che crea un
fermo lavorativo per tutte la parti, e preso atto dell’accordo delle parti per
la data dell’aggiornamento del processo.
5.
Nel
caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza,
riconosciuti da tutte le parti interessate.
Pacifici
e non contestati sono le condizioni per la protrazione della detenzione
preventiva, in particolare in relazione ai seri indizi di colpevolezza e ai
preminenti motivi d’interesse pubblico alla protrazione.
6.
In
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato
vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione
e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP). Nel presente caso, ed in relazione
all’imputazione principale ed al bene giuridico protetto, vale la pena
richiamare alcune considerazioni formulate da questa Camera in una recente decisione
relativa ad uno dei qui coimputati (decisione CRP del 16.11.2004, inc. 60.2004.362).
L’imputazione di tratta di esseri umani, giusta l’art. 196 cpv. 1
CP, punisce con la reclusione o con la detenzione non inferiore ai sei mesi
chiunque, per favorire l’altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani.
L’art. 196 cpv. 2 CP rende punibili anche gli atti preparatori di una tratta di
esseri umani.
Si
tratta di un’imputazione derivata da una serie di trattati internazionali
risalenti ai primi decenni del secolo scorso: in particolare si tratta
dell’Accordo internazionale teso a garantire una protezione efficace contro il
traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche (Parigi,
18.5
, RS 0.311.31), della Convenzione internazionale per la repressione
della tratta delle bianche (Parigi, 4.5.1910, RS 0.311.32), della Convenzione
internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli
(Ginevra, 30.9.1921, RS 0.311.33) e della Convenzione concernente la
repressione della tratta delle donne maggiorenni (Ginevra, 11.10.1933, RS
0.311
). Questo fenomeno, che nella seconda parte del secolo scorso era
progressivamente scemato, è ridivenuto d’attualità, per un verso a seguito
della caduta del muro di Berlino ed al divario delle situazioni economiche tra
paesi dell’Europa occidentale e paesi dell’Europa orientale, e per altro verso
a motivo di una mentalità sempre più mercificante nei confronti della donna. La
situazione caratteristica che il legislatore intravedeva è quella di una donna,
inesperta ed in una situazione precaria, portata lontano dal suo paese, con
pretesti più o meno fallaci, per essere posta in condizioni tali che si ritrova
costretta a prostituirsi per conto di un protettore. L’aspetto essenziale è che
l’essere umano sia trattato come una merce, in vista della prostituzione (B.
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, p. 799).
Per
il Tribunale federale, l’art. 196 CP concretizza i dettami contenuti in
particolare nella convenzione dell’11.10.1933, e conferisce una portata più
vasta di quella convenzionale poiché estesa a tutti gli esseri umani. I
presupposti dell’art. 196 CP sono adempiuti allorquando viene pregiudicato il
diritto all’autodeterminazione nel campo sessuale delle persone interessate. E
ciò avviene esclusivamente quando un essere umano è sfruttato come vera e
propria mercanzia, in particolare se tenuto all’oscuro di ciò che l’attende, se
poco informato o se, per altre ragioni, incapace di difendersi (DTF 128 IV 123,
126.
IV 225).
Più
in generale, per questa Camera in gioco non è solo l’autodeter-minazione della
persona nel campo sessuale, ma la dignità stessa della persona ad essere
considerata come tale e non come merce, dignità della persona espressamente
tutelata dall’art. 7 Cost. e dall’art. 6 cpv. 2 Cost. TI. Come ricorda la
dottrina (J. F. AUBERT / P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 5 ad art. 7, p. 70), il
contenuto della garanzia, difficile da definire, è essenzialmente negativo: è
il diritto di non essere trattato come un oggetto, ma come un soggetto, una
persona, unica e differente.
Il
Tribunale federale ha annotato come le prostitute che soggiornano illegalmente
in Svizzera sono le più esposte a questo genere d’infrazione. La questione se
la libertà sessuale e quindi l’art. 196 CP siano lesi o meno deve essere decisa
in funzione delle circostanze concrete: il consenso formale della vittima non
basta, ed è imperativo accertare se tale consenso sia effettivamente libero da
costrizioni o se derivi da una situazione di vulnerabilità, derivante da
condizioni economiche o sociali difficili, o da rapporti di dipendenza personali
o finanziari costrittivi. Nel caso di persone che si recano all’estero per
prostituirsi, il consenso effettivo deve essere ammesso con estrema prudenza
poiché il rischio di sfruttamento di una situazione di povertà è
particolarmente acuto (DTF 128 IV 123 e 126, 126 IV 225).
Dalla lettura dei verbali degli accusati, in particolare dalle
reciproche accuse tra __________ PI 2 e __________ PI 3, dalle ammissioni di __________
PI 4, nonché dalle deposizioni del cittadino spagnolo che li ha assistiti in
Ticino, emergono chiari e seri indizi di colpevolezza a loro carico.
7.
Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre
la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.
8.
Nel
presente caso è dato certamente per un pericolo di fuga (cfr., al proposito,
decisione TF 1P.444/2004 del 14.9.2004), ritenuto che uno degli scopi
principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza
dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della
pena che potrà essergli inflitta. Gli accusati, cittadini stranieri non hanno
legami con il nostro territorio, se non per commettervi dei reati. Per il che,
essi non hanno evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle
autorità, nella prospettiva - in caso di condanna - di una sanzione penale di
una certa consistenza, ritenuta l’obiettiva gravità dei reati a loro addebitati.
Tanto più visto che l’inchiesta è praticamente conclusa, e l'imminenza del
giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad
art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al
procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente
verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì
appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere evitato
con misure meno incisive.
9.
La
carcerazione preventiva cui sono astretti i tre accusati è pertanto
giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse
pubblico, in particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).
10.
La
durata del carcere preventivo é inoltre rispettosa del principio di
proporzionalità, considerato che il reato di cui all’art. 196 CP, tecnicamente
un crimine, prevede un minimo di pena di sei mesi di detenzione e che la
proroga si limita a pochi giorni.
La
limitata durata della proroga del carcere preventivo é perciò rispettosa del
principio di proporzionalità.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati
articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta.
§ Di conseguenza il
carcere preventivo cui sono astretti __________ PI 2, __________ PI 3 e __________
PI 4 è prorogato fino al 13.1.2005, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
2 patrocinato da: PA 1
3. PI 3
3 patrocinata da: PA 2
4. PI 4
patrocinato da: PA 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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