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Decisione

60.2004.403

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga. principio della proporzionalità.

13 dicembre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

60.2004.403

Data decisione, Autorità:

13.12.2004, CRP

Titolo:

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga. principio della proporzionalità.

PERICOLO DI FUGA

PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2004.403

Lugano

13 dicembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire

sull’istanza 7.12.2004 presentata dal

IS 1

tendente ad

ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti __________ PI

2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), __________

PI 3, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), __________

PI 4, __________ (patr. da: avv. __________ PA 3, __________), in vista

del pubblico dibattimento;

visto il

preavviso favorevole 9.12.2004 del procuratore pubblico

Moreno Capella;

preso atto che il

patrocinatore di __________ PI 3, con scritto 9/10.12.2004, rinuncia a presentare

delle osservazioni e si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

preso atto che

il patrocinatore di __________ PI 2, con comunicazione via fax del 10.12.2004,

comunica di non avere obiezioni all’istanza di proroga;

preso atto che con

scritto 14/15.12.2004 il patrocinatore di __________ PI 4 comunica di non avere

particolari osservazioni da formulare;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

Nei

confronti di __________ PI 2, __________ PI 3 e __________ PI 4, tutti in detenzione preventiva dal 25.8.2004, il procuratore pubblico ha emanato il

24.11.2004

l’atto d’accusa (__________), ritenendoli colpevoli di tratta di esseri umani e di altre

infrazioni minori (dall’infrazione alla legge sulle armi, alla contravvenzione

alla LDDS, all’esercizio abusivo della prostituzione, alla contravvenzione alla

LStup).

Il

pubblico dibattimento é stato aggiornato al 13.1.2005, e dovrebbe durare

un’unica giornata.

2.

Con

la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise

correzionali di Bellinzona chiede la proroga del termine della carcerazione

preventiva cui sono astretti gli imputati fino alla data della presumibile

conclusione del pubblico dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro

questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é

prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,

eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di

legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata

dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della

Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

Le

istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.

2.

CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto

d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive

che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore

requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva

già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che

verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva

implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di

proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della

proroga.

Queste

due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal

GIAR o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque

ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per

contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato

rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente:

spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò

che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

4.

Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento

dell'istanza, ritenuto anzitutto la limitatissima durata della proroga del carcere

richiesto (una decina di giorni), considerato il periodo festivo, che crea un

fermo lavorativo per tutte la parti, e preso atto dell’accordo delle parti per

la data dell’aggiornamento del processo.

5.

Nel

caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza,

riconosciuti da tutte le parti interessate.

Pacifici

e non contestati sono le condizioni per la protrazione della detenzione

preventiva, in particolare in relazione ai seri indizi di colpevolezza e ai

preminenti motivi d’interesse pubblico alla protrazione.

6.

In

presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato

vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione

e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA

/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,

Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP). Nel presente caso, ed in relazione

all’imputazione principale ed al bene giuridico protetto, vale la pena

richiamare alcune considerazioni formulate da questa Camera in una recente decisione

relativa ad uno dei qui coimputati (decisione CRP del 16.11.2004, inc. 60.2004.362).

L’imputazione di tratta di esseri umani, giusta l’art. 196 cpv. 1

CP, punisce con la reclusione o con la detenzione non inferiore ai sei mesi

chiunque, per favorire l’altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani.

L’art. 196 cpv. 2 CP rende punibili anche gli atti preparatori di una tratta di

esseri umani.

Si

tratta di un’imputazione derivata da una serie di trattati internazionali

risalenti ai primi decenni del secolo scorso: in particolare si tratta

dell’Accordo internazionale teso a garantire una protezione efficace contro il

traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche (Parigi,

18.5

, RS 0.311.31), della Convenzione internazionale per la repressione

della tratta delle bianche (Parigi, 4.5.1910, RS 0.311.32), della Convenzione

internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli

(Ginevra, 30.9.1921, RS 0.311.33) e della Convenzione concernente la

repressione della tratta delle donne maggiorenni (Ginevra, 11.10.1933, RS

0.311

). Questo fenomeno, che nella seconda parte del secolo scorso era

progressivamente scemato, è ridivenuto d’attualità, per un verso a seguito

della caduta del muro di Berlino ed al divario delle situazioni economiche tra

paesi dell’Europa occidentale e paesi dell’Europa orientale, e per altro verso

a motivo di una mentalità sempre più mercificante nei confronti della donna. La

situazione caratteristica che il legislatore intravedeva è quella di una donna,

inesperta ed in una situazione precaria, portata lontano dal suo paese, con

pretesti più o meno fallaci, per essere posta in condizioni tali che si ritrova

costretta a prostituirsi per conto di un protettore. L’aspetto essenziale è che

l’essere umano sia trattato come una merce, in vista della prostituzione (B.

CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, p. 799).

Per

il Tribunale federale, l’art. 196 CP concretizza i dettami contenuti in

particolare nella convenzione dell’11.10.1933, e conferisce una portata più

vasta di quella convenzionale poiché estesa a tutti gli esseri umani. I

presupposti dell’art. 196 CP sono adempiuti allorquando viene pregiudicato il

diritto all’autodeterminazione nel campo sessuale delle persone interessate. E

ciò avviene esclusivamente quando un essere umano è sfruttato come vera e

propria mercanzia, in particolare se tenuto all’oscuro di ciò che l’attende, se

poco informato o se, per altre ragioni, incapace di difendersi (DTF 128 IV 123,

126.

IV 225).

Più

in generale, per questa Camera in gioco non è solo l’autodeter-minazione della

persona nel campo sessuale, ma la dignità stessa della persona ad essere

considerata come tale e non come merce, dignità della persona espressamente

tutelata dall’art. 7 Cost. e dall’art. 6 cpv. 2 Cost. TI. Come ricorda la

dottrina (J. F. AUBERT / P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 5 ad art. 7, p. 70), il

contenuto della garanzia, difficile da definire, è essenzialmente negativo: è

il diritto di non essere trattato come un oggetto, ma come un soggetto, una

persona, unica e differente.

Il

Tribunale federale ha annotato come le prostitute che soggiornano illegalmente

in Svizzera sono le più esposte a questo genere d’infrazione. La questione se

la libertà sessuale e quindi l’art. 196 CP siano lesi o meno deve essere decisa

in funzione delle circostanze concrete: il consenso formale della vittima non

basta, ed è imperativo accertare se tale consenso sia effettivamente libero da

costrizioni o se derivi da una situazione di vulnerabilità, derivante da

condizioni economiche o sociali difficili, o da rapporti di dipendenza personali

o finanziari costrittivi. Nel caso di persone che si recano all’estero per

prostituirsi, il consenso effettivo deve essere ammesso con estrema prudenza

poiché il rischio di sfruttamento di una situazione di povertà è

particolarmente acuto (DTF 128 IV 123 e 126, 126 IV 225).

Dalla lettura dei verbali degli accusati, in particolare dalle

reciproche accuse tra __________ PI 2 e __________ PI 3, dalle ammissioni di __________

PI 4, nonché dalle deposizioni del cittadino spagnolo che li ha assistiti in

Ticino, emergono chiari e seri indizi di colpevolezza a loro carico.

7.

Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre

la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.

8.

Nel

presente caso è dato certamente per un pericolo di fuga (cfr., al proposito,

decisione TF 1P.444/2004 del 14.9.2004), ritenuto che uno degli scopi

principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza

dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della

pena che potrà essergli inflitta. Gli accusati, cittadini stranieri non hanno

legami con il nostro territorio, se non per commettervi dei reati. Per il che,

essi non hanno evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle

autorità, nella prospettiva - in caso di condanna - di una sanzione penale di

una certa consistenza, ritenuta l’obiettiva gravità dei reati a loro addebitati.

Tanto più visto che l’inchiesta è praticamente conclusa, e l'imminenza del

giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad

art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al

procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente

verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì

appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere evitato

con misure meno incisive.

9.

La

carcerazione preventiva cui sono astretti i tre accusati è pertanto

giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse

pubblico, in particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).

10.

La

durata del carcere preventivo é inoltre rispettosa del principio di

proporzionalità, considerato che il reato di cui all’art. 196 CP, tecnicamente

un crimine, prevede un minimo di pena di sei mesi di detenzione e che la

proroga si limita a pochi giorni.

La

limitata durata della proroga del carcere preventivo é perciò rispettosa del

principio di proporzionalità.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati

articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta.

§ Di conseguenza il

carcere preventivo cui sono astretti __________ PI 2, __________ PI 3 e __________

PI 4 è prorogato fino al 13.1.2005, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patrocinato da: PA 1

3. PI 3

3 patrocinata da: PA 2

4. PI 4

patrocinato da: PA 3

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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