60.2004.404
istanza di proroga del carcere preventivo in vista del pubblico dibattimento da parte del presidente della Corte delle assise correzionali.
13 dicembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2004.404
Data decisione, Autorità:
13.12.2004, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo in vista del pubblico dibattimento da parte del presidente della Corte delle assise correzionali.
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.404
Lugano
13 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 7.12.2004 presentata dal
presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano, giudice
__________ IS
1 ,
tendente ad
ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ __________,
__________ (patr. da: avv. __________ __________, __________), in vista del
pubblico dibattimento;
visto il
preavviso favorevole 10.12.2004 del procuratore
pubblico Maria Galliani;
preso atto del
preavviso favorevole alla proroga espresso dal patrocinatore dell’interessato con
scritto 9/10.12.2004, con riferimento anche allo scritto 7.12.2004 del
procuratore competente;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. Nei
confronti di __________ PI 1, in detenzione preventiva
dal 9.6.2004, il procuratore pubblico ha emanato il 10.11.2004 l’atto d’accusa (__________), ritenendolo colpevole di truffa ripetuta, aggravata siccome
commessa per mestiere e ripetuta falsità in documenti.
,
Il
pubblico dibattimento non è ancora stato aggiornato, in quanto successivamente
all’emanazione dell’atto d'accusa e prima della fissazione del dibattimento è
stato tratto in arresto __________ __________ __________, suo correo nelle
ipotesi di reato formulate dall’atto d’accusa. Per ragioni di economia di
processo, ma anche di equità del processo, appare opportuno, come sottolineato
pure dal difensore di __________ PI 1, rinviare a processo contestualmente
entrambi i correi. Ciò a maggior ragione in considerazione di quanto esposto
nelle osservazioni del procuratore pubblico del 10.12.2004, ovvero che a
seguito dell’arresto del correo, si è reso necessario estendere l’accusa nei
confronti di __________ PI 1 per fatti non contemplati dall’atto d’accusa. Anche
Fatti
il principio generale del diritto penale svizzero che richiede, per quanto
possibile di processare in un'unica occasione l’accusato, milita a sostegno
della richiesta di protrazione.
2. Conseguentemente,
con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise
correzionali di Lugano chiede la proroga del termine della carcerazione
preventiva cui è astretto l'imputato fino al 15.2.2005, data della presumibile conclusione e rinvio a processo del correo,
e data entro la quale dovrebbero essere terminate anche le indagini riguardo
alle accuse contro __________ PI 1 oggetto dell’estensione.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della
Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto
d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive
che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
Considerandi
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal
GIAR o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque
ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per
contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato
rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente:
spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò
che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
4.
Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento
dell'istanza, ritenuta la necessità, riconosciuta da tutte le parti
interessate, di rinviare __________ PI 1 a processo un’unica volta, anche per
gli eventuali fatti oggetto di un probabile atto d’accusa aggiuntivo, e contestualmente
al correo nel frattempo arrestato. Pacifici e non contestati sono le altre
condizioni per la protrazione della detenzione preventiva, in particolare in
relazione ai seri indizi di colpevolezza e ai preminenti motivi d’interesse
pubblico alla protrazione.
5.
In
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato
vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione
e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.
Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre
la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico. Già si è detto della
necessità di processare in un'unica volta l’accusato, non solo per le accuse
già formalizzate nell’atto d’accusa del 10.11.2004, ma anche per quelle oggetto
dell’estensione d’accusa operata dal procuratore pubblico dopo l’arresto del
correo. Anche necessità di equo processo, riconosciute dal difensore e dall’accusato
medesimo, impongono di rinviare al giudizio nello stesso momento i due correi.
7.
La
carcerazione preventiva cui è astretto __________ PI 1 è pertanto giustificata
da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi giuridici, oltre che da
preminenti motivi d’interesse pubblico, in particolare in relazione ad un possibile
pericolo di fuga.
La
limitata durata della proroga del carcere preventivo é inoltre rispettosa del
principio di proporzionalità, ciò che l'imputato sembra condividere.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati
articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta.
§ Di conseguenza il
carcere preventivo cui è astretto __________ PI 1 è
prorogato fino al 15.2.2005.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
1 patrocinato da: PA 1
2. PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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