60.2004.406
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga. principio della proporzionalità.
16 dicembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2004.406
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga. principio della proporzionalità.
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.406
Lugano
16 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 9.12.2004 presentata dal
IS 1
tendente ad
ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto
__________ PI
2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________),
in vista del pubblico dibattimento;
visto il
preavviso favorevole 13/15.12.2004 del procuratore
pubblico Marco Villa;
preso atto che
l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato con lettera
14/16.12.2004;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. Nei
confronti di __________ PI 2, in detenzione preventiva
dal 17.8.2004, il procuratore pubblico Marco Villa ha emanato il 29.11.2004 l’atto d’accusa
(ACC __________), accusandolo di ripetuta infrazione
aggravata alla LStup, infrazione alla LF sulle armi e contravvenzione alla
LStup.
Il
pubblico dibattimento é stato aggiornato al 24.1.2005, e
dovrebbe esaurirsi in un'unica giornata.
2. Con
la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise
correzionali di Lugano chiede la proroga del termine della carcerazione
preventiva cui è astretto l'imputato fino al 24.1.2005, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della
Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto
d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive
che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal
GIAR o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque
ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per
contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato
rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente:
spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò
che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
4. Nel caso in esame sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento
dell'istanza, ritenuta l’attuale situazione di sovraccarico del Tribunale penale
cantonale in generale, e del presidente istante in particolare. Inoltre, in
considerazione del periodo natalizio, che comporta inevitabilmente dei tempi
morti, sono dati certamente dei motivi per ammettere una proroga.
5. E’
pacifica l'esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP,
che risultano dalle ammissioni di __________ PI 2 in relazione al procedimento
inc. MP __________ relative alla LStup (verbale 28.9.2004 delle 9.20 avanti al
procuratore pubblico Marco Villa, allegato 32 al rapporto di polizia).
Inoltre,
in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato
vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione
e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre
la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.
Nel
presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito,
decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali
della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato
per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che
potrà essergli inflitta. L’accusato, che ha legami con il Ticino, ha espresso
l’intenzione, per il futuro, di “creare qualcosa di mio anche all’estero”,
segnatamente in Brasile (verbale 28.9.2004 delle 9.20 avanti al procuratore
pubblico, allegato 32 al rapporto di polizia). Per il che, esso non ha
evidentemente interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella
prospettiva - in caso di condanna - di una sanzione penale di una certa
consistenza, ritenuta la gravità degli addebiti mossi ed il rinvio avanti ad
una Corte delle assise correzionali. Tanto più vista l'imminenza del giudizio
di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95
CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento o
all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza
ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile
in modo del tutto concreto - non può neppure essere evitato con misure meno
incisive.
7. La
carcerazione preventiva cui è astretto __________ PI 2 è pertanto giustificata
da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in
particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).
8. La
limitata durata della proroga del carcere preventivo, di una ventina di giorni,
é ancora rispettosa del principio di proporzionalità. Occorre però considerare
Fatti
i reati oggetto dell’atto d’accusa e la probabile pena, ciò che permette di
concludere che anche con la breve proroga qui concessa, la carcerazione
preventiva è contenuta entro limiti rispettosi di questo principio.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati
articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta.
§ Di conseguenza il
carcere preventivo cui è astretto __________
PI 2 è prorogato fino al 24.1.2005,
rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
patrocinato da: PA 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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