60.2004.408
istanza di proroga del carcere preventivo da parte del presidente della Corte delle assise correzionali in vista del pubblico dibattimento.
13 dicembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2004.408
Data decisione, Autorità:
13.12.2004, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo da parte del presidente della Corte delle assise correzionali in vista del pubblico dibattimento.
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.408
Lugano
13 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire
sull’istanza 13.12.2004 presentata dalla
IS 1
tendente ad
ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti __________ PI
2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), __________
__________ PI 3, __________ (patr. da: lic. iur __________ PA 2, __________)
e __________ PI 4, __________ (patr. da: lic. iur. __________ PA 3, __________),
per l'aggiornamento del pubblico dibattimento;
considerato che
il dibattimento avanti la Corte delle assise correzionali di Lugano era stato
da tempo aggiornato per la giornata odierna;
richiamate le
circostanze particolari, straordinarie e non prevedibili che ne hanno
giustificato il rinvio, legato ad un lutto relativo ad una stretta parente del
presidente e giudice unico;
ritenuto che il
dibattimento è già stato riaggiornato, con l’invio delle citazioni, per lunedì
prossimo, 20.12.2004;
posto che
l’istanza di proroga è stata immediatamente intimata alle persone detenute, per
il tramite dei loro patrocinatori, con un brevissimo termine per prendere
posizione, in considerazione dell’imminente scadenza del termine di proroga ope
legis della carcerazione preventiva per l’aggiornamento del processo;
preso atto dello
scritto in data odierna del patrocinatore di __________ __________ PI 3, che
non si oppone alla proroga;
preso atto dello
scritto in data odierna del patrocinatore di __________ PI 2, che non ha osservazioni
da fare nel merito;
preso atto dello
scritto in data odierna della patrocinatrice di __________ PI 4, che non ha osservazioni
da fare;
preso atto del
preavviso favorevole espresso dal procuratore pubblico in data odierna;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
Nei
confronti di __________ PI 2, di __________ __________ PI 3 e di __________ PI
4.
, in detenzione preventiva rispettivamente dal
23.8
, dal 17.8.2004 e dal 17.8.2004, il
procuratore pubblico Marco Villa ha emanato il 4.11.2004 l’atto d’accusa (__________), ritenendole
colpevoli rispettivamente: __________ PI 2 di furto, infrazione aggravata, infrazione
semplice e contravvenzione alla LStup, infrazione alla LDDS ed esercizio
illecito della prostituzione; __________ __________ PI 3 di infrazione semplice
e contravvenzione alla LStup, violazione del bando, infrazione alla LDDS ed
esercizio illecito della prostituzione; __________ PI 4 di infrazione semplice
e contravvenzione alla LStup, infrazione alla LDDS ed esercizio abusivo della
prostituzione.
Il
pubblico dibattimento, aggiornato al 13.12.2004, ha
dovuto essere posticipato di una settimana, al 20.12.2004, per le ragioni già
anticipate e di cui meglio si dirà.
2.
Con
la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise
correzionali di Lugano chiede la proroga del termine della carcerazione
preventiva cui sono astrette le imputate fino al 20.12.2004, data dell’inizio e della presumibile conclusione del pubblico
dibattimento.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della
Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2.
CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto
d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive
che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal
GIAR o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque
ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per
contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato
rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente:
spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò
che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
4.
Nel caso in esame, il dibattimento già aggiornato nel rispetto del
termine dell’art. 230 CPP, ha dovuto essere spostato in ragione di un grave
lutto che ha colpito il presidente della Corte delle assise correzionali di
Lugano, e di fatto, giudice unico, a motivo dell’improvviso ed imprevisto
decesso della di lei madre, e ritenuto come le esequie funebri siano programmate
per la giornata odierna. In simile situazione, il presidente ha optato correttamente
per l’inoltro della presente istanza piuttosto che aprire il dibattimento ed
immediatamente sospenderlo in virtù degli art. 237 e 238 CPP. Il motivo
invocato è idoneo a giustificare una breve proroga della carcerazione
preventiva.
5.
Nel
presente caso è pacifica l'esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi
dell'art. 95 CPP a carico di __________ PI 2, di __________ __________ PI 3 e
di __________ PI 4, come risulta dalle loro rispettive ammissioni in relazione
ai procedimenti di cui agli incarti MP __________, __________, __________, __________,
__________, relative in particolare e soprattutto alla violazione alla LStup,
nonché al furto di cui al capo 1 dell’AA per __________ PI 2. In concreto si fa
riferimento ai rispettivi verbali avanti il procuratore pubblico del 17.9.2004
alle ore 14.40 (allegato 5 al rapporto di polizia), del 17.9.2004 alle ore 9.45
(allegato 23 al rapporto di polizia) e del 21.9.2004 alle ore 9.15 (allegato 10
al rapporto di polizia).
Inoltre,
in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato
vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione
e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.
Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre
la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.
Nel
presente caso, è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito,
decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali
della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato
per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che
potrà essergli inflitta. Le accusate non hanno importanti legami con il nostro
territorio, ove sono venute sostanzialmente per prostituirsi e per commettere
delle infrazioni. Tutte hanno espresso la volontà di rientrare in Brasile
(verbali avanti il procuratore pubblico del 17.9.2004 alle ore 14.40 - allegato
5.
al rapporto di polizia -, del 17.9.2004 alle ore 9.45 - allegato 23 al
rapporto di polizia - e del 21.9.2004 alle ore 9.15 - allegato 10 al rapporto
di polizia - con i relativi curriculum vitae). Per il che, esse non hanno
evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità elvetiche.
Tanto più vista l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA
/ C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP). La tentazione di riparare
all'estero per sottrarsi al procedimento ed alla sentenza è quindi sorretta da
sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo
astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può
neppure essere evitato con misure meno incisive.
7.
Si
deve quindi concludere che la carcerazione preventiva cui rimarranno astrette
ancora per una settimana __________ PI 2, __________ __________ PI 3__________ PI
4.
appare giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di
interesse pubblico, in particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).
8.
La
limitata durata della proroga del carcere preventivo, una settimana, è ancora
rispettosa del principio di proporzionalità. Occorre però considerare che i
reati oggetto dell’atto d’accusa, e la probabile pena che verrà loro inflitta,
permettono di concludere che anche con la breve proroga qui concessa, la
carcerazione preventiva è contenuta entro limiti rispettosi del principio della
proporzionalità.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati
articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta.
§ Di conseguenza il
carcere preventivo cui sono astrette __________ PI 2, __________ __________ PI
3 e __________ PI 4 è prorogato fino al 20.12.2004, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione
(per fax e per posta):
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
2 patrocinata da: PA 1
3. PI 3
3 patrocinata da: PA 2
4. PI 4
patrocinata da: PA 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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