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Decisione

60.2004.408

istanza di proroga del carcere preventivo da parte del presidente della Corte delle assise correzionali in vista del pubblico dibattimento.

13 dicembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

60.2004.408

Data decisione, Autorità:

13.12.2004, CRP

Titolo:

istanza di proroga del carcere preventivo da parte del presidente della Corte delle assise correzionali in vista del pubblico dibattimento.

art. 103 CPP-TI

Incarto n.

60.2004.408

Lugano

13 dicembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire

sull’istanza 13.12.2004 presentata dalla

IS 1

tendente ad

ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti __________ PI

2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), __________

__________ PI 3, __________ (patr. da: lic. iur __________ PA 2, __________)

e __________ PI 4, __________ (patr. da: lic. iur. __________ PA 3, __________),

per l'aggiornamento del pubblico dibattimento;

considerato che

il dibattimento avanti la Corte delle assise correzionali di Lugano era stato

da tempo aggiornato per la giornata odierna;

richiamate le

circostanze particolari, straordinarie e non prevedibili che ne hanno

giustificato il rinvio, legato ad un lutto relativo ad una stretta parente del

presidente e giudice unico;

ritenuto che il

dibattimento è già stato riaggiornato, con l’invio delle citazioni, per lunedì

prossimo, 20.12.2004;

posto che

l’istanza di proroga è stata immediatamente intimata alle persone detenute, per

il tramite dei loro patrocinatori, con un brevissimo termine per prendere

posizione, in considerazione dell’imminente scadenza del termine di proroga ope

legis della carcerazione preventiva per l’aggiornamento del processo;

preso atto dello

scritto in data odierna del patrocinatore di __________ __________ PI 3, che

non si oppone alla proroga;

preso atto dello

scritto in data odierna del patrocinatore di __________ PI 2, che non ha osservazioni

da fare nel merito;

preso atto dello

scritto in data odierna della patrocinatrice di __________ PI 4, che non ha osservazioni

da fare;

preso atto del

preavviso favorevole espresso dal procuratore pubblico in data odierna;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

Nei

confronti di __________ PI 2, di __________ __________ PI 3 e di __________ PI

4.

, in detenzione preventiva rispettivamente dal

23.8

, dal 17.8.2004 e dal 17.8.2004, il

procuratore pubblico Marco Villa ha emanato il 4.11.2004 l’atto d’accusa (__________), ritenendole

colpevoli rispettivamente: __________ PI 2 di furto, infrazione aggravata, infrazione

semplice e contravvenzione alla LStup, infrazione alla LDDS ed esercizio

illecito della prostituzione; __________ __________ PI 3 di infrazione semplice

e contravvenzione alla LStup, violazione del bando, infrazione alla LDDS ed

esercizio illecito della prostituzione; __________ PI 4 di infrazione semplice

e contravvenzione alla LStup, infrazione alla LDDS ed esercizio abusivo della

prostituzione.

Il

pubblico dibattimento, aggiornato al 13.12.2004, ha

dovuto essere posticipato di una settimana, al 20.12.2004, per le ragioni già

anticipate e di cui meglio si dirà.

2.

Con

la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise

correzionali di Lugano chiede la proroga del termine della carcerazione

preventiva cui sono astrette le imputate fino al 20.12.2004, data dell’inizio e della presumibile conclusione del pubblico

dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro

questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é

prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,

eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di

legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata

dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della

Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

Le

istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.

2.

CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto

d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive

che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore

requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva

già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che

verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva

implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di

proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della

proroga.

Queste

due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal

GIAR o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque

ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per

contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato

rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente:

spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò

che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

4.

Nel caso in esame, il dibattimento già aggiornato nel rispetto del

termine dell’art. 230 CPP, ha dovuto essere spostato in ragione di un grave

lutto che ha colpito il presidente della Corte delle assise correzionali di

Lugano, e di fatto, giudice unico, a motivo dell’improvviso ed imprevisto

decesso della di lei madre, e ritenuto come le esequie funebri siano programmate

per la giornata odierna. In simile situazione, il presidente ha optato correttamente

per l’inoltro della presente istanza piuttosto che aprire il dibattimento ed

immediatamente sospenderlo in virtù degli art. 237 e 238 CPP. Il motivo

invocato è idoneo a giustificare una breve proroga della carcerazione

preventiva.

5.

Nel

presente caso è pacifica l'esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi

dell'art. 95 CPP a carico di __________ PI 2, di __________ __________ PI 3 e

di __________ PI 4, come risulta dalle loro rispettive ammissioni in relazione

ai procedimenti di cui agli incarti MP __________, __________, __________, __________,

__________, relative in particolare e soprattutto alla violazione alla LStup,

nonché al furto di cui al capo 1 dell’AA per __________ PI 2. In concreto si fa

riferimento ai rispettivi verbali avanti il procuratore pubblico del 17.9.2004

alle ore 14.40 (allegato 5 al rapporto di polizia), del 17.9.2004 alle ore 9.45

(allegato 23 al rapporto di polizia) e del 21.9.2004 alle ore 9.15 (allegato 10

al rapporto di polizia).

Inoltre,

in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato

vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione

e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA

/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,

Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.

Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre

la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.

Nel

presente caso, è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito,

decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali

della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato

per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che

potrà essergli inflitta. Le accusate non hanno importanti legami con il nostro

territorio, ove sono venute sostanzialmente per prostituirsi e per commettere

delle infrazioni. Tutte hanno espresso la volontà di rientrare in Brasile

(verbali avanti il procuratore pubblico del 17.9.2004 alle ore 14.40 - allegato

5.

al rapporto di polizia -, del 17.9.2004 alle ore 9.45 - allegato 23 al

rapporto di polizia - e del 21.9.2004 alle ore 9.15 - allegato 10 al rapporto

di polizia - con i relativi curriculum vitae). Per il che, esse non hanno

evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità elvetiche.

Tanto più vista l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA

/ C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP). La tentazione di riparare

all'estero per sottrarsi al procedimento ed alla sentenza è quindi sorretta da

sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo

astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può

neppure essere evitato con misure meno incisive.

7.

Si

deve quindi concludere che la carcerazione preventiva cui rimarranno astrette

ancora per una settimana __________ PI 2, __________ __________ PI 3__________ PI

4.

appare giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di

interesse pubblico, in particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).

8.

La

limitata durata della proroga del carcere preventivo, una settimana, è ancora

rispettosa del principio di proporzionalità. Occorre però considerare che i

reati oggetto dell’atto d’accusa, e la probabile pena che verrà loro inflitta,

permettono di concludere che anche con la breve proroga qui concessa, la

carcerazione preventiva è contenuta entro limiti rispettosi del principio della

proporzionalità.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati

articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta.

§ Di conseguenza il

carcere preventivo cui sono astrette __________ PI 2, __________ __________ PI

3 e __________ PI 4 è prorogato fino al 20.12.2004, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione

(per fax e per posta):

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patrocinata da: PA 1

3. PI 3

3 patrocinata da: PA 2

4. PI 4

patrocinata da: PA 3

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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