60.2004.414
ricorso contro il decreto d'accusa emanato dal procuratore pubblico per titolo di vie di fatto, ingiuria e minaccia (contestazione relativa alla qualifica giuridica dei fatti: censura di merito).
15 dicembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2004.414
Data decisione, Autorità:
15.12.2004, CRP
Titolo:
ricorso contro il decreto d'accusa emanato dal procuratore pubblico per titolo di vie di fatto, ingiuria e minaccia (contestazione relativa alla qualifica giuridica dei fatti: censura di merito).
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
RICORSO CONTRO IL DECRETO D'ACCUSA
art. 201 CPP-TI
art. 212 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
Incarto n.
Fatti
60.2004.414
Lugano
15 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sul ricorso 13/14.12.2004 presentato da
RI 1 ,
patr. da: PA 1
,
contro
il decreto
d’accusa 1.12.2004 (__________) emanato dal procuratore pubblico Moreno
Capella per titolo di vie di fatto, ingiuria e minaccia;
premesso che, in
considerazione dell’esito della decisione, questa Camera ha ritenuto di non
intimare il gravame alle parti per formulare osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
Nel
quadro del procedimento penale inc. MP __________, a seguito di
denuncia-querela della qui ricorrente, il procuratore pubblico ha messo in
stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale del Canton Ticino __________ PI 1
per vie di fatto, ingiuria e minaccia, con riferimento agli art. 126 cpv. 1,
177.
e 180 cpv. 1 CP, mediante il decreto d’accusa qui impugnato. I fatti alla
base del rinvio a giudizio si sono svolti a __________, in data 21.1.2004
2.
La
qui ricorrente contesta la qualifica giuridica data dal procuratore pubblico ai
fatti, in particolare con riferimento all’imputazione di vie di fatto, che
ritiene giuridicamente errata: si tratterebbe infatti di lesioni corporali
gravi, subordinatamente di lesioni corporali semplici, ai sensi degli art. 122
e 123 CP. Per questa ragione, la ricorrente ha presentato tempestiva
opposizione ai sensi dell’art. 210 CPP al DA __________ del 1.12.2004 al
Ministero pubblico, ciò che comporta la trasmissione dell’incarto al giudice
competente in virtù dell’art. 211 CPP: nel caso concreto, in base al testo del
DA __________, alla Pretura penale. Contestualmente all’opposizione giusta
l’art. 210 CPP, la qui ricorrente ha presentato il gravame qui in esame, con
riferimento agli art. 212 CPP, con rinvio agli art. 201 a 205 CPP.
3.
La
ricorrente chiede l’annullamento dell’atto (recte: decreto) d’accusa, il rinvio
degli atti al procuratore pubblico perché rinvii __________ PI 1 avanti alla
Corte delle assise correzionali per lesioni corporali gravi, subordinatamente
semplici. Quali motivi a fondamento del proprio gravame, con riferimento
all’art. 201 cpv. 1 CPP (applicabile per effetto del rinvio dell’art. 212 cpv.
1.
CPP), la ricorrente invoca il vizio di forma dell’atto d’accusa (recte: del decreto
d’accusa) e l’incompetenza dell’assise (recte: della Pretura penale) indicata.
Non contestata è al contrario l’accusa di ingiuria e minaccia (punto 2 del DA __________).
A sostegno del proprio gravame la ricorrente, dopo aver esposto i fatti,
produce documentazione medica e assicurativa: adduce un importante aumento dell’incapacità
lavorativa, che ha comportato il passaggio da una preesistente invalidità del
20% all’attuale invalidità del 50%.
4.
L'art.
212.
cpv. 1 CPP stabilisce che contro il decreto d'accusa può essere interposto
ricorso, per i motivi e secondo quanto disposto dagli art. 201 - 205 CPP -
relativi al ricorso contro l'atto di accusa - applicabili per analogia.
L’art.
201.
cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare
dinanzi alla Camera dei ricorsi penali (CRP), nel termine di dieci giorni dalla
sua intimazione, l’atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma
(lit. a), l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b), oppure le eccezioni
che sospendono o escludono la persecuzione del reato (lit. c).
Nel
caso in esame, il decreto di accusa é stato intimato l’1.12.2004 e ritirato dal
patrocinatore il 6.12.2004, come risulta dalla copia della busta d'intimazione,
prodotta agli atti (allegato 1).
Il
presente ricorso, inoltrato il 13.12.2004, é pertanto tempestivo.
5.
Giusta
l'art. 205 CPP, il giudizio della CRP che decide la reiezione del ricorso non è
definitivo e può quindi essere riveduto al dibattimento dinanzi al giudice del
merito.
Quando
la CRP non ritiene fondato il ricorso perché non ravvisa vizi di forma tali da
concludere per la nullità dell'atto di accusa o perché ritiene competente la
Corte d'assise indicata, o perché esclude esservi eccezioni che sospendono od
escludono la persecuzione del reato incriminato, essa pronuncia con decreto non
motivato (art. 205 CPP).
Questa
norma trova fondamento - specie per quanto concerne un ricorso che oppone eccezioni
tali da sospendere o escludere la persecuzione del reato - nella necessità di
non pregiudicare, anche in via indiretta, le competenze delle Corti d'assise e
meglio i diritti della difesa al pubblico dibattimento.
E'
tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che sorreggono il
giudizio della CRP, ove queste non attengono a questioni di merito, le sole che
possono soggiacere alla limitazione imposta dall'art. 205 CPP (cfr. CRP
3.2.1993
in re E. F., A. P. e E. P.).
6.
Il ricorrente ritiene che il decreto impugnato debba essere annullato
per errata qualificazione giuridica dei fatti, segnatamente di vie di fatto in
luogo di lesione corporali gravi, sub. semplici.
7.
Secondo
la costante giurisprudenza relativa all'art. 201 cpv. 1 lit. c CPP -
rispettivamente ai previgenti art. 164 cpv. 1 n. 3 CPP/1941 e 161 cpv. 1 n. 3
CPP/1992 - le uniche censure esaminabili dalla CRP, nella fase
predibattimentale, concernono solo presupposti di perseguibilità non
direttamente attinenti alla prova dell'esistenza del reato, quali ad esempio la
competenza territoriale, la decorrenza della prescrizione, la validità di una
querela, alla sola condizione che il fondamento di tali eccezioni appaia già di
primo acchito certo e liquido, "a prima vista talmente consistente
(cfr. Rep. 1977, 259"), da far ritenere inutile il pubblico dibattimento.
Per
contro, se la situazione sul fondamento delle eccezioni é controversa, il
relativo giudizio sfugge alla cognizione dell'autorità ricorsuale e dovrà
essere sottoposto alla Corte giudicante per non pregiudicarne la competenza di
merito (Rep. 1986, 164 consid. 2.2; 1979, 191; 1977, 259 e riferimenti; CRP
3.2.1993
in re E. F., A. P. e E. P.).
La
questione a sapere se i fatti imputati all'accusato costituiscano o meno reato
e ne realizzino gli elementi soggettivi e oggettivi sfugge all'esame della CRP,
adita con ricorso ai sensi dell'art. 201 cpv. 1 lit. c CPP, essendo tale
questione di competenza della Corte giudicante, che dovrà fondare il proprio
convincimento sulle prove fornite al dibattimento (cfr. E. BRUNETTI, Le parti
nella fase predibattimentale della procedura penale ticinese, Bellinzona 1995,
p. 300 s. e riferimenti).
In
questo contesto, giova ricordare che nel riformato art. 161 cpv. 1 n. 3 CPP/1992
- entrato in vigore il 1° gennaio 1993 e il cui testo è stato successivamente
ripreso dall'attuale art. 201 cpv. 1 lit. c CPP - il legislatore ha soppresso
la seconda frase che recitava "le eccezioni […] che escludono il
carattere di reato nella azione od omissione incriminata" contemplata
nel primitivo art. 164 cpv. 1 n. 3 CPP/1941, allo "scopo di ridurre il
rischio che la Camera dei ricorsi penali si sovrapponga al Tribunale di merito"
(cfr. Messaggio aggiuntivo n. 3163 A del 20.3.1991 p. 173).
Nel
presente caso la contestazione relativa alla qualifica giuridica dei fatti è
evidentemente una censura di merito. Per quanto riferito nei punti precedenti,
una simile questione non rientra nella ristretta cognizione di questa Camera in
base agli art. 212 e 201 CPP.
8.
La
fattispecie esposta dal ricorrente è positivamente disciplinata dall’art. 250
cpv. 2 CPP, applicabile anche al decreto d’accusa per effetto del rinvio
generale contenuto all’art. 273 CPP. Di conseguenza solo il giudice di merito,
durante il dibattimento, può ordinare un rimando del dibattimento perché si faccia
luogo all’eventuale presentazione di un nuovo atto d’accusa. Per queste
ragioni, il ricorso è irricevibile.
9.
L’invocazione
da parte della ricorrente del vizio di forma o dell’incom-petenza del giudice
di merito non modificano questa conclusione.
La
qualifica giuridica non è problema di forma ma di merito, e quindi le censure
sollevate dal ricorrente non possono essere sussunte all’art. 201 cpv. 1 lit. a
CPP.
L’incompetenza
della Pretura penale, a dipendenza della diversa qualifica giuridica, sarebbe
data unicamente in riferimento all’art. 122 CP in relazione all’art. 29 cpv. 1
lit. b LOG, mentre non si porrebbe in riferimento all’art. 123 CP. In caso di
applicazione dell’art. 250 cpv. 2 CPP da parte del giudice di merito, la competenza
verrebbe riesaminata al momento della formulazione del nuovo atto d’accusa.
10.
Il
ricorso è pertanto irricevibile. La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza.
Per tutti questi
motivi,
visti gli art.
201, 212, 250 e 284 cpv. 1 lit. b CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
Il
ricorso è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF
500.
-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ __________ RI 1, __________.
3.
Intimazione:
per
conoscenza:
__________
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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