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Decisione

60.2004.414

ricorso contro il decreto d'accusa emanato dal procuratore pubblico per titolo di vie di fatto, ingiuria e minaccia (contestazione relativa alla qualifica giuridica dei fatti: censura di merito).

15 dicembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

60.2004.414

Lugano

15 dicembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per

statuire sul ricorso 13/14.12.2004 presentato da

RI 1 ,

patr. da: PA 1

,

contro

il decreto

d’accusa 1.12.2004 (__________) emanato dal procuratore pubblico Moreno

Capella per titolo di vie di fatto, ingiuria e minaccia;

premesso che, in

considerazione dell’esito della decisione, questa Camera ha ritenuto di non

intimare il gravame alle parti per formulare osservazioni;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

Nel

quadro del procedimento penale inc. MP __________, a seguito di

denuncia-querela della qui ricorrente, il procuratore pubblico ha messo in

stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale del Canton Ticino __________ PI 1

per vie di fatto, ingiuria e minaccia, con riferimento agli art. 126 cpv. 1,

177.

e 180 cpv. 1 CP, mediante il decreto d’accusa qui impugnato. I fatti alla

base del rinvio a giudizio si sono svolti a __________, in data 21.1.2004

2.

La

qui ricorrente contesta la qualifica giuridica data dal procuratore pubblico ai

fatti, in particolare con riferimento all’imputazione di vie di fatto, che

ritiene giuridicamente errata: si tratterebbe infatti di lesioni corporali

gravi, subordinatamente di lesioni corporali semplici, ai sensi degli art. 122

e 123 CP. Per questa ragione, la ricorrente ha presentato tempestiva

opposizione ai sensi dell’art. 210 CPP al DA __________ del 1.12.2004 al

Ministero pubblico, ciò che comporta la trasmissione dell’incarto al giudice

competente in virtù dell’art. 211 CPP: nel caso concreto, in base al testo del

DA __________, alla Pretura penale. Contestualmente all’opposizione giusta

l’art. 210 CPP, la qui ricorrente ha presentato il gravame qui in esame, con

riferimento agli art. 212 CPP, con rinvio agli art. 201 a 205 CPP.

3.

La

ricorrente chiede l’annullamento dell’atto (recte: decreto) d’accusa, il rinvio

degli atti al procuratore pubblico perché rinvii __________ PI 1 avanti alla

Corte delle assise correzionali per lesioni corporali gravi, subordinatamente

semplici. Quali motivi a fondamento del proprio gravame, con riferimento

all’art. 201 cpv. 1 CPP (applicabile per effetto del rinvio dell’art. 212 cpv.

1.

CPP), la ricorrente invoca il vizio di forma dell’atto d’accusa (recte: del decreto

d’accusa) e l’incompetenza dell’assise (recte: della Pretura penale) indicata.

Non contestata è al contrario l’accusa di ingiuria e minaccia (punto 2 del DA __________).

A sostegno del proprio gravame la ricorrente, dopo aver esposto i fatti,

produce documentazione medica e assicurativa: adduce un importante aumento dell’incapacità

lavorativa, che ha comportato il passaggio da una preesistente invalidità del

20% all’attuale invalidità del 50%.

4.

L'art.

212.

cpv. 1 CPP stabilisce che contro il decreto d'accusa può essere interposto

ricorso, per i motivi e secondo quanto disposto dagli art. 201 - 205 CPP -

relativi al ricorso contro l'atto di accusa - applicabili per analogia.

L’art.

201.

cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare

dinanzi alla Camera dei ricorsi penali (CRP), nel termine di dieci giorni dalla

sua intimazione, l’atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma

(lit. a), l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b), oppure le eccezioni

che sospendono o escludono la persecuzione del reato (lit. c).

Nel

caso in esame, il decreto di accusa é stato intimato l’1.12.2004 e ritirato dal

patrocinatore il 6.12.2004, come risulta dalla copia della busta d'intimazione,

prodotta agli atti (allegato 1).

Il

presente ricorso, inoltrato il 13.12.2004, é pertanto tempestivo.

5.

Giusta

l'art. 205 CPP, il giudizio della CRP che decide la reiezione del ricorso non è

definitivo e può quindi essere riveduto al dibattimento dinanzi al giudice del

merito.

Quando

la CRP non ritiene fondato il ricorso perché non ravvisa vizi di forma tali da

concludere per la nullità dell'atto di accusa o perché ritiene competente la

Corte d'assise indicata, o perché esclude esservi eccezioni che sospendono od

escludono la persecuzione del reato incriminato, essa pronuncia con decreto non

motivato (art. 205 CPP).

Questa

norma trova fondamento - specie per quanto concerne un ricorso che oppone eccezioni

tali da sospendere o escludere la persecuzione del reato - nella necessità di

non pregiudicare, anche in via indiretta, le competenze delle Corti d'assise e

meglio i diritti della difesa al pubblico dibattimento.

E'

tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che sorreggono il

giudizio della CRP, ove queste non attengono a questioni di merito, le sole che

possono soggiacere alla limitazione imposta dall'art. 205 CPP (cfr. CRP

3.2.1993

in re E. F., A. P. e E. P.).

6.

Il ricorrente ritiene che il decreto impugnato debba essere annullato

per errata qualificazione giuridica dei fatti, segnatamente di vie di fatto in

luogo di lesione corporali gravi, sub. semplici.

7.

Secondo

la costante giurisprudenza relativa all'art. 201 cpv. 1 lit. c CPP -

rispettivamente ai previgenti art. 164 cpv. 1 n. 3 CPP/1941 e 161 cpv. 1 n. 3

CPP/1992 - le uniche censure esaminabili dalla CRP, nella fase

predibattimentale, concernono solo presupposti di perseguibilità non

direttamente attinenti alla prova dell'esistenza del reato, quali ad esempio la

competenza territoriale, la decorrenza della prescrizione, la validità di una

querela, alla sola condizione che il fondamento di tali eccezioni appaia già di

primo acchito certo e liquido, "a prima vista talmente consistente

(cfr. Rep. 1977, 259"), da far ritenere inutile il pubblico dibattimento.

Per

contro, se la situazione sul fondamento delle eccezioni é controversa, il

relativo giudizio sfugge alla cognizione dell'autorità ricorsuale e dovrà

essere sottoposto alla Corte giudicante per non pregiudicarne la competenza di

merito (Rep. 1986, 164 consid. 2.2; 1979, 191; 1977, 259 e riferimenti; CRP

3.2.1993

in re E. F., A. P. e E. P.).

La

questione a sapere se i fatti imputati all'accusato costituiscano o meno reato

e ne realizzino gli elementi soggettivi e oggettivi sfugge all'esame della CRP,

adita con ricorso ai sensi dell'art. 201 cpv. 1 lit. c CPP, essendo tale

questione di competenza della Corte giudicante, che dovrà fondare il proprio

convincimento sulle prove fornite al dibattimento (cfr. E. BRUNETTI, Le parti

nella fase predibattimentale della procedura penale ticinese, Bellinzona 1995,

p. 300 s. e riferimenti).

In

questo contesto, giova ricordare che nel riformato art. 161 cpv. 1 n. 3 CPP/1992

- entrato in vigore il 1° gennaio 1993 e il cui testo è stato successivamente

ripreso dall'attuale art. 201 cpv. 1 lit. c CPP - il legislatore ha soppresso

la seconda frase che recitava "le eccezioni […] che escludono il

carattere di reato nella azione od omissione incriminata" contemplata

nel primitivo art. 164 cpv. 1 n. 3 CPP/1941, allo "scopo di ridurre il

rischio che la Camera dei ricorsi penali si sovrapponga al Tribunale di merito"

(cfr. Messaggio aggiuntivo n. 3163 A del 20.3.1991 p. 173).

Nel

presente caso la contestazione relativa alla qualifica giuridica dei fatti è

evidentemente una censura di merito. Per quanto riferito nei punti precedenti,

una simile questione non rientra nella ristretta cognizione di questa Camera in

base agli art. 212 e 201 CPP.

8.

La

fattispecie esposta dal ricorrente è positivamente disciplinata dall’art. 250

cpv. 2 CPP, applicabile anche al decreto d’accusa per effetto del rinvio

generale contenuto all’art. 273 CPP. Di conseguenza solo il giudice di merito,

durante il dibattimento, può ordinare un rimando del dibattimento perché si faccia

luogo all’eventuale presentazione di un nuovo atto d’accusa. Per queste

ragioni, il ricorso è irricevibile.

9.

L’invocazione

da parte della ricorrente del vizio di forma o dell’incom-petenza del giudice

di merito non modificano questa conclusione.

La

qualifica giuridica non è problema di forma ma di merito, e quindi le censure

sollevate dal ricorrente non possono essere sussunte all’art. 201 cpv. 1 lit. a

CPP.

L’incompetenza

della Pretura penale, a dipendenza della diversa qualifica giuridica, sarebbe

data unicamente in riferimento all’art. 122 CP in relazione all’art. 29 cpv. 1

lit. b LOG, mentre non si porrebbe in riferimento all’art. 123 CP. In caso di

applicazione dell’art. 250 cpv. 2 CPP da parte del giudice di merito, la competenza

verrebbe riesaminata al momento della formulazione del nuovo atto d’accusa.

10.

Il

ricorso è pertanto irricevibile. La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza.

Per tutti questi

motivi,

visti gli art.

201, 212, 250 e 284 cpv. 1 lit. b CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

Il

ricorso è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF

500.

-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ __________ RI 1, __________.

3.

Intimazione:

per

conoscenza:

__________

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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