60.2004.42
istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. torto morale.
19 aprile 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2004.42
Data decisione, Autorità:
19.04.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.42
Lugano
19 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 6/9.2.2004 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad
ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto
di abbandono 10.12.2003 emanato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti
(ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le
osservazioni 12/13.2.2004 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti,
che non si oppone all’istanza rimettendosi al giudizio di questa Camera per
quanto concerne l’ammontare dell’indennità;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in
diritto
che
con decisione 10.12.2003 il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti ha
decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei confronti di IS 1,
in detenzione preventiva dal 21.11.2003 al 26.11.2003, per titolo di
acquisizione illecita di dati e di abuso di un impianto per l’elaborazione di
dati, ritenuto che “(…) a suo carico non sono emersi sufficienti elementi
per ritenere ch’egli fosse al corrente e/o coinvolto nell’agire delle due persone
da lui prelevate presso la stazione ferroviaria di __________” (__________);
che
con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP - IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF
1'752.70 per spese di patrocinio e un adeguato importo “(…) a titolo di
indennità per la detenzione illegale subita” (istanza di indennità
6/9.2.2004, p. 3);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine
degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal
Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
con decisione 24.11.2003 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli ha
nominato la lic. iur. PA 1 difensore d'ufficio dell'istante (doc. A);
che
questi postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di
complessivi CHF 1'752.70 [di cui CHF 1'400.-- a titolo di onorario (pari a 7
ore), CHF 228.90 di spese e CHF 123.80 di IVA, doc. F];
che
fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate
ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che
nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo
della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle
retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di
assistenza giudiziaria (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione
in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);
che
al proposito questa Camera ammette - per difese assunte a partire dal 2002 -
una tariffa di CHF 110.--/ora (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S. A., inc.
60.2003.219);
che
la tariffa oraria applicata (7 ore a CHF 200.--/ora) non appare conforme alla
prassi e va pertanto ridotta a CHF 110.--/ora;
che
il dispendio orario esposto - pur considerato che per la retribuzione di un
praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati,
poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della
rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può
dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo
(cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc.
19.2002.21) - appare inoltre eccessivo, segnatamente con riferimento agli
scritti inviati al cliente e alla preparazione della presente istanza;
che
vanno quindi riconosciute 6 ore a CHF 110.--/ora, per complessivi CHF 660.--,
ridotto ad 1 ora il tempo inerente i vari scritti al cliente e ad 1 ora il
tempo per la stesura della presente istanza (che non presentava particolari
difficoltà dal profilo giuridico o fattuale);
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, ammesse - considerata la semplicità del
caso - in CHF 178.--, ridotte a CHF 7.-- quelle inerenti l’invio al procuratore
pubblico del fax 24.11.2003 (AI 14), a CHF 30.-- quelle inerenti gli scritti al
cliente (comprese quelle di fotocopia) ed a CHF 30.-- quelle inerenti la presente
istanza;
che
non va invece rimborsata l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr.
decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. 60.2001.189);
che
pertanto va risarcito - a titolo di spese legali - l'importo di CHF 838.--;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113
Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto "metodo bifasico"
(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di fr. 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.
1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere
un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione
della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi
che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997
del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato
di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re
Fatti
S. R., inc. n. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
l’istante postula la rifusione di “(…) un’adeguata indennità per la
detenzione illegale di 5 giorni subita, da quantificare secondo il giudizio di
codesto Giudice” rilevando inoltre che “(…) percepisce una remunerazione
netta di ca. EUR 900.--/1'000.-- mensili” (istanza di indennità 6/9.2.2004,
p. 2);
che
- come esposto - il 21.11.2003 è stato arrestato con le accuse di acquisizione
illecita di dati e di abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati (cfr.
ordine di arresto 21.11.2003 e richiesta di conferma d’arresto 21.11.2003, AI 2
e 5);
che
l'arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l'esistenza di
gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse
pubblico, segnatamente il pericolo di fuga e i bisogni dell'istruzione (cfr. verbale
di notifica di arresto e di decisione 22.11.2003, AI 9);
che
è stato scarcerato il 26.11.2003 (cfr. ordine di scarcerazione 26.11.2003, AI 25);
che
l’istante ha richiesto un’adeguata indennità per cinque giorni di detenzione,
benché la privazione della libertà sofferta dal 21.11.2003 al 26.11.2003
ammonta in realtà a sei giorni;
che
- in applicazione della prassi in materia - per i cinque giorni di detenzione
preventiva rivendicati dall’istante viene pertanto assegnata la somma di CHF
1'000.-- (CHF 200.--/giorno);
che
detto importo tiene conto della contenuta sofferenza per l'istante, che non ha
prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o
psichica, e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che
l'arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dal
decreto di abbandono 10.12.2003 e da questo stesso giudizio;
che
non vi sono peraltro elementi che giustificano un aumento o una diminuzione
della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in
precedenza;
che
l’asserita perdita di guadagno - peraltro nemmeno indicata nel petitum - non è
parte del torto morale, ma andava eventualmente postulata quale danno materiale;
che
in ogni caso l’istante si limita ad affermare di percepire una remunerazione
netta di EUR 900.--/1'000.-- mensili, senza minimamente provare - documentando
- quanto sostenuto;
che
di conseguenza non può pretendere nulla al proposito;
che
a IS 1 va pertanto risarcito - a titolo di spese legali e di torto morale -
l’importo di CHF 1'838.--;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di abbandono 10.12.2003 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti
(ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di fr. 1'838.--.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per
conoscenza:
- Dipartimento
delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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