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Decisione

60.2004.42

istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. torto morale.

19 aprile 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

S. R., inc. n. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

l’istante postula la rifusione di “(…) un’adeguata indennità per la

detenzione illegale di 5 giorni subita, da quantificare secondo il giudizio di

codesto Giudice” rilevando inoltre che “(…) percepisce una remunerazione

netta di ca. EUR 900.--/1'000.-- mensili” (istanza di indennità 6/9.2.2004,

p. 2);

che

- come esposto - il 21.11.2003 è stato arrestato con le accuse di acquisizione

illecita di dati e di abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati (cfr.

ordine di arresto 21.11.2003 e richiesta di conferma d’arresto 21.11.2003, AI 2

e 5);

che

l'arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l'esistenza di

gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse

pubblico, segnatamente il pericolo di fuga e i bisogni dell'istruzione (cfr. verbale

di notifica di arresto e di decisione 22.11.2003, AI 9);

che

è stato scarcerato il 26.11.2003 (cfr. ordine di scarcerazione 26.11.2003, AI 25);

che

l’istante ha richiesto un’adeguata indennità per cinque giorni di detenzione,

benché la privazione della libertà sofferta dal 21.11.2003 al 26.11.2003

ammonta in realtà a sei giorni;

che

- in applicazione della prassi in materia - per i cinque giorni di detenzione

preventiva rivendicati dall’istante viene pertanto assegnata la somma di CHF

1'000.-- (CHF 200.--/giorno);

che

detto importo tiene conto della contenuta sofferenza per l'istante, che non ha

prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o

psichica, e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che

l'arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dal

decreto di abbandono 10.12.2003 e da questo stesso giudizio;

che

non vi sono peraltro elementi che giustificano un aumento o una diminuzione

della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in

precedenza;

che

l’asserita perdita di guadagno - peraltro nemmeno indicata nel petitum - non è

parte del torto morale, ma andava eventualmente postulata quale danno materiale;

che

in ogni caso l’istante si limita ad affermare di percepire una remunerazione

netta di EUR 900.--/1'000.-- mensili, senza minimamente provare - documentando

- quanto sostenuto;

che

di conseguenza non può pretendere nulla al proposito;

che

a IS 1 va pertanto risarcito - a titolo di spese legali e di torto morale -

l’importo di CHF 1'838.--;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di abbandono 10.12.2003 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti

(ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di fr. 1'838.--.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per

conoscenza:

- Dipartimento

delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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