60.2004.421
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga. pericolo di recidiva. principio della proporzionalità.
22 dicembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2004.421
Data decisione, Autorità:
22.12.2004, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga. pericolo di recidiva. principio della proporzionalità.
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.421
Lugano
22 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 17.12.2004 presentata dal
IS 1
tendente ad
ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto PI 1, __________
(patr. da: avv. __________ PR 1,
__________),
in vista del pubblico dibattimento;
visto il
preavviso favorevole 21.12.2004 del procuratore
pubblico Moreno Capella;
preso atto che
l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato con lettera 22/23.12.2004;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
Nei
confronti di __________ __________ PI 1, in detenzione
preventiva dal 20.10.2004, il procuratore pubblico ha emanato il 9.12.2004 l’atto d’accusa (__________), accusandolo di infrazione e contravvenzione alla LStup.
Con
il consenso delle parti, il pubblico dibattimento é stato aggiornato al 24.1.2005.
2.
Con
la presente istanza, la presidente della competente Corte delle assise
correzionali di Lugano chiede la proroga del termine della carcerazione
preventiva cui è astretto l'imputato fino al 24.1.2005, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della
Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2.
CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa,
il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che
impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.
Nel caso in esame sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento
dell'istanza, ritenuta l’attuale situazione di sovraccarico del Tribunale penale
cantonale in generale, e del presidente istante in particolare. Inoltre, in
considerazione del periodo natalizio, che comporta inevitabilmente dei tempi
morti, sono dati certamente dei motivi per ammettere una proroga.
5.
Nel presente caso è pacifica l'esistenza di seri indizi
di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP, che risultano dalle ammissioni parziali
di __________ __________ PI 1 in relazione al procedimento inc. MP __________ relative
alla LStup (verbali 18.11.2004 delle ore 12.00 e delle ore 10.00 avanti al
procuratore pubblico Moreno Capella, AI 22 e 23) e dalle deposizioni di __________
__________ __________ __________ __________ __________ (verbale 29.10.2004
delle ore 9.20 avanti al procuratore pubblico Luca Maghetti, inc. __________,
allegato 7 del rapporto di polizia AI 21 dell’incarto MP __________). Inoltre,
in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato
vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione
e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.
Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre
la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.
Nel
presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito,
decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali
della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato
per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che
potrà essergli inflitta. L’accusato ha pochi legami con il nostro territorio.
Per il che, esso non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione
delle autorità, nella prospettiva - in caso di condanna - di una sanzione penale,
ritenuto gli addebiti mossi ed il rinvio avanti ad una Corte delle assise correzionali.
Tanto più vista l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA
/ C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP). La tentazione di riparare
all'estero per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della sentenza è
quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non
esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto -
non può neppure essere evitato con misure meno incisive.
Nel
caso presente è dato anche un pericolo di recidiva, se si pone mente al fatto
che l’accusato è già stato oggetto di due condanne, la prima il 27.9.2002 (__________)
di 15 giorni di detenzione, la seconda il 6.6.2003 (__________) di 90 giorni,
entrambe per infrazioni alla LStup.
7.
La
carcerazione preventiva cui è astretto __________ __________ PI 1 è pertanto
giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse
pubblico, in particolare da un concreto pericolo di fuga e di recidiva (cfr. M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95
CPP).
8.
La
limitata durata della proroga del carcere preventivo, di pochi giorni, é
rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione dei reati oggetto
dell’atto d’accusa e della probabile pena.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati
articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta.
§ Di conseguenza il carcere
preventivo cui è astretto __________ __________ PI 1 è
prorogato fino al 24.1.2005, rispettivamente fino alla
conclusione del processo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
1 patr. da: PR 1
2. PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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