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Decisione

60.2004.436

ricorso contro l'atto di accusa (le censure sollevate sono pertinenti al merito).

7 febbraio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

atto di accusa 13.12.2004 il procuratore pubblico ha messo in sta-to di accusa

davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ __________ -__________

RI 1, siccome accusato di truffa consumata e mancata "(…) per avere, a __________,

a __________ ed in altre località, nel periodo maggio-ottobre 1996, al fine di

procacciarsi un indebito profitto, ingannato, con astuzia, __________ __________

(ora PI 1), inducendola a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio,

in specie, per avere, in qualità di avente diritto economico della società __________

__________, stipulato con __________ -com __________ (ora PI 1), tramite

l’amministratore di __________ __________ __________ __________ (nel frattempo

deceduto), nel periodo 8.5.1996-4.9.1996, 2 contratti di abbonamento ai servizi

delle telecomunicazioni __________ -__________ (__________) e 1 contratto al

servizio delle telecomunicazioni __________ (__________, rimasto di fatto

inattivo), sapendo che il traffico telefonico sulle citate linee __________ /__________

sarebbe stato alimentato in maniera illecita (utilizzando schede __________

rubate e/o ottenute fraudolentemente), e ciò al fine di incassare indebitamente

la quota-parte stabilita contrattualmente, maturando sui citati collegamenti

complessivi Frs. 221'385,70, (…)", e meglio come risulta dall'ACC __________.

b. Con

tempestivo gravame, il ricorrente chiede di annullare l'atto di ac-cusa e di

rinviare gli atti al procuratore pubblico perché ne presenti uno nuovo, posto

che - così come formulato - sarebbe contrario alla giuri-sprudenza federale e

cantonale, in quanto non indica chi avrebbe fatto il traffico illecito, quali

schede __________ sarebbero state rubate o ottenute fraudolentemente, a quali

numeri telefonici si riferirebbero queste carte __________, come sarebbero

state rubate o ottenute fraudolentemente dette schede e non specifica il danno

con riferimento alle differenti carte __________.

Delle

ulteriori motivazioni, delle osservazioni del procuratore pubblico e della

parte civile si dirà, se necessario, in diritto.

Considerandi

1.

L'art.

201.

cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare

dinanzi a questa Camera, nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione,

l'atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a), oppure

l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b), op-pure ancora le eccezioni

che sospendono o escludono la persecuzione del reato (lit. c).

2.

Quando

la Camera dei ricorsi penali non ritiene fondato il ricorso - per-ché non

ravvisa vizi di forma tali da concludere per la nullità dell'atto di accusa o

perché ritiene competente la Corte delle assise indicata o perché esclude

esservi eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione o il carattere

del reato incriminato - pronuncia con decre-to non motivato (art. 205 CPP).

Questa norma trova fondamento, spe-cie per quanto concerne un ricorso che

oppone eccezioni tali da so-spendere o escludere la persecuzione del reato,

nella necessità di non pregiudicare - anche in via indiretta - le competenze

delle Corti delle assise e meglio i diritti della difesa al pubblico

dibattimento. E' tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che

sorreggono il giudizio di questa Camera, ove queste non attengano a questioni

di merito, le sole che possono soggiacere alla limitazione imposta dall'art.

205.

CPP (cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc.

249-261-262-263/1992).

Il

giudizio che decide la reiezione del ricorso non è definitivo e può per-tanto

essere rivisto al dibattimento dinanzi al giudice di merito (art. 205 CPP).

3.

A'

sensi dell'art. 200 cpv. 1 lit. b CPP l'atto di accusa deve indicare l'azione

od omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui

venne commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale: esso -

in applicazione del principio accusatorio (cfr. art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 cifra

3.

lit. a CEDU), che garantisce i diritti di difesa dell'accusato e concretizza

in tal modo il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.) - deve

quindi riportare fatti che, seppur sommariamente, specifichino e diano le

necessarie indicazioni sull'azione, rispettivamente sull'omissione punibile,

così che l'accusato possa conoscere in modo univoco l'imputazione che gli viene

mossa già dall'atto di deferimento alla Corte giudicante, e ciò nel suo

interesse in ordine ad una preparazione corretta e compiuta della propria

difesa [cfr. decisioni TF 6P.118/2003 del 20.2.2004,6P.136/2003 del 24.11.2003

e 1P.494/2002 dell’11.11.2002 (pubblicata in PRA 2003 n. 81); DTF 126 I 19 e

120.

IV 348; decisioni 11.3.1985 in re A. F., inc. 70/1985, e 8.6.1984 in re X.

ed altri, inc. 46-50-51/1984, di questa Camera, pubblicate in REP. 1986, p. 164

e 1986 p. 164 ss.; decisione 17.1.1996 del Kantonsgericht del Canton Grigioni

in re B., pubblicata in PKG 1996 n. 34; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo

2004, n. 145 ss. e 813 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht,

5.

ed., Basilea 2002, § 50 n. 1 ss. e § 79 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure

pénale suisse, Zurigo 2000, n. 732 ss. e 2965 ss.; A. DONATSCH / N. SCHMID, Kommentar

zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zurigo 2000, n. 2 ss. ad art. 162 StPO;

N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, n. 14.3; J. A.

FROWEIN / W. PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK - Kommentar,

2.

ed., Kehl 1996, n. 175 ad art. 6 CEDU]. Al fine di circoscrivere l'oggetto

del processo e del giudizio e di assicurare i diritti della difesa, in modo che

l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (cfr. decisioni

21.10.1999

in re B. e 24.3.1998 in re C. della Corte di cassazione e di

revisione penale, pubblicate in REP. 1999 n. 132 e 1998 n. 124), il reato

rimproverato all'accusato deve pertanto essere descritto in modo preciso e deve

essere individualizzato in particolare con l'indicazione delle sue componenti

di tempo, di luogo, di modalità di commissione e di forma di partecipazione

(correità, complicità, istigazione: cfr. A. DONATSCH / N. SCHMID, op. cit., n.

7.

ad art. 162 StPO; cfr. anche decisione TF 6P.113/2003 del 22.10.2003 e DTF

120.

IV 348 considerando 3c).

Non

sono invece ammesse anticipazioni di arringa (come un "Plädo-yer",

cfr. DTF 104 Ia 35) ed apprezzamenti interpretativi che assumono forza di motivazione

e conclusione di fondo sulla questione della col-pevolezza, con esuberante

influenza sulla Corte giudicante, in pregiu-dizio di equilibrio di argomenti e

di mezzi per la convinzione di quest'ul-tima nei confronti della difesa,

ritenuto nondimeno che la natura di un atto di accusa e le fattispecie che lo

stesso può riguardare escludono che in proposito possa essere dettata una

regola generale: proprio in quest'ottica e nel rispetto delle competenze del

procuratore pubblico, questa Camera deve limitare il campo delle nullità

formali a quelle de-ficienze che esigono la rigorosa sanzione della nullità

sorpassando quelle che non influiscono sulla formazione dell'atto di accusa

(cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992).

4.

In

relazione ad un atto d’accusa, occorre considerare che se un esu-berante

esposto di accusa può sottostare a censura per eccesso di motivazione,

eventuali carenze nell'esposizione delle circostanze di fatto possono essere

proposte solo al giudice del merito, al quale que-sta Camera non può

sostituirsi nell'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato,

atteso che un'eventuale carenza sostanziale del-l'atto di accusa non pregiudica

i diritti della difesa, le imputazioni del-l'atto di accusa rimanendo

vincolanti al dibattimento (cfr. art. 260 cpv. 2 CPP; cfr. decisione 3.2.1993

in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992).

5.

Le

censure sollevate dal ricorrente erano in buona parte già contenute

nell’istanza di complemento del 10.10.1997, evasa in senso negativo dal

Ministero pubblico con scritto 11.11.1997. Quest’ultima decisione è poi stata

successivamente confermata dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, con

decisione del 31.3.2003 (inc. __________ e __________).

Le

censure sollevate sono sostanzialmente pertinenti al merito, e non sono tali da

comportare la nullità dell’atto d’accusa, come esposto di seguito, nei limiti

riferiti al punto 2 della presente decisione.

Pacifico

che non sono indicati gli utilizzatori delle carte __________ rubate o ottenute

fraudolentemente, in quanto rimasti sconosciuti. Non si tratta di un limite

dell’atto d’accusa, ma di un limite dell’inchiesta in quanto tale, che si

ripercuote sul rinvio a giudizio, senza comportarne la nullità.

Sulla

provenienza irregolare delle carte __________, la stessa andava men-zionata

(così come fatto) nell’atto d’accusa, non andava necessaria-mente specificata

nel dettaglio. Le deposizioni di altri co-accusati nella medesima inchiesta (in

particolare di __________ __________ - verbale del 13.11.1996 alle ore 08.45,

verbale di confronto __________ RI 1 e __________ __________ del 18.11.1996

alle ore 16.15) sono significative a questo proposito. La provenienza

irregolare delle carte __________ ha trovato con-ferma nella decisione dalla

Corte delle assise correzionali di __________ nella sua decisione del 5.9.2002

(inc. TPC __________), in relazio-ne alle altre persone coinvolte nella

medesima inchiesta.

In

riferimento ai numeri delle carte __________ irregolari ed utilizzate sui

nu-meri richiesti dal ricorrente, nonché alla modalità di determinazione e di

composizione del danno e dell’illecito profitto, i tabulati ed i docu-menti

contenuti negli atti d’inchiesta e quelli prodotti dalla parte lesa permettono

di concludere che detti accertamenti tecnici, per quanto possibili e reperito,

sono agli atti, come deciso dal giudice dell’istruzione e dell’arresto (decisione

31.2

, inc. __________ e __________, p. 3).

L’accusato

e la sua difesa non sono quindi limitati nei loro diritti, poiché l’accusa

mossa è sufficientemente precisa, in considerazione degli ac-certamenti operati

nell’inchiesta, e le censure di merito qui sollevate potranno essere invocate

al dibattimento.

La

situazione sul fondamento delle eccezioni é controversa, e pertanto il relativo

giudizio sfugge alla cognizione dell'autorità ricorsuale e dovrà essere

sottoposto alla Corte giudicante per non pregiudicarne la com-petenza di merito

(REP. 1986, 164, 1979, 191 e 1977, 259).

6.

La

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza. Alla parte civile sono

riconosciute congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli

art. 200 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF. 800.-- e le spese di CHF. 150.--, per complessivi

CHF 950.-- (novecentocinquanta) sono poste a carico di __________ RI 1, __________,

che rifonderà alla PI 1, __________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di

ripetibili di questa sede.

3. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi

penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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