60.2004.436
ricorso contro l'atto di accusa (le censure sollevate sono pertinenti al merito).
7 febbraio 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2004.436
Data decisione, Autorità:
07.02.2005, CRP
Titolo:
ricorso contro l'atto di accusa (le censure sollevate sono pertinenti al merito).
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
RICORSO CONTRO L'ATTO DI ACCUSA
art. 201 CPP-TI
art. 284 let. b CPP-TI
Incarto n.
60.2004.436
Lugano
7 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sul ricorso 27/28.12.2004 presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
l’atto d’accusa 13.12.2004 emanato dal procuratore pubblico
Giuseppe Muschietti (ACC __________);
richiamate le
osservazioni 4/5.1.2005 del procuratore pubblico, che chiede di confermare
l’atto di accusa e di respingere il ricorso;
preso atto delle
osservazioni presentate dalla parte civile PI 1, per il tramite del proprio
patrocinatore, in data 18/19.1.2005, con cui chiede di respingere il ricorso;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
atto di accusa 13.12.2004 il procuratore pubblico ha messo in sta-to di accusa
davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ __________ -__________
RI 1, siccome accusato di truffa consumata e mancata "(…) per avere, a __________,
a __________ ed in altre località, nel periodo maggio-ottobre 1996, al fine di
procacciarsi un indebito profitto, ingannato, con astuzia, __________ __________
(ora PI 1), inducendola a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio,
in specie, per avere, in qualità di avente diritto economico della società __________
__________, stipulato con __________ -com __________ (ora PI 1), tramite
l’amministratore di __________ __________ __________ __________ (nel frattempo
deceduto), nel periodo 8.5.1996-4.9.1996, 2 contratti di abbonamento ai servizi
delle telecomunicazioni __________ -__________ (__________) e 1 contratto al
servizio delle telecomunicazioni __________ (__________, rimasto di fatto
inattivo), sapendo che il traffico telefonico sulle citate linee __________ /__________
sarebbe stato alimentato in maniera illecita (utilizzando schede __________
rubate e/o ottenute fraudolentemente), e ciò al fine di incassare indebitamente
la quota-parte stabilita contrattualmente, maturando sui citati collegamenti
complessivi Frs. 221'385,70, (…)", e meglio come risulta dall'ACC __________.
b. Con
tempestivo gravame, il ricorrente chiede di annullare l'atto di ac-cusa e di
rinviare gli atti al procuratore pubblico perché ne presenti uno nuovo, posto
che - così come formulato - sarebbe contrario alla giuri-sprudenza federale e
cantonale, in quanto non indica chi avrebbe fatto il traffico illecito, quali
schede __________ sarebbero state rubate o ottenute fraudolentemente, a quali
numeri telefonici si riferirebbero queste carte __________, come sarebbero
state rubate o ottenute fraudolentemente dette schede e non specifica il danno
con riferimento alle differenti carte __________.
Delle
ulteriori motivazioni, delle osservazioni del procuratore pubblico e della
parte civile si dirà, se necessario, in diritto.
Considerandi
1.
L'art.
201.
cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare
dinanzi a questa Camera, nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione,
l'atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a), oppure
l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b), op-pure ancora le eccezioni
che sospendono o escludono la persecuzione del reato (lit. c).
2.
Quando
la Camera dei ricorsi penali non ritiene fondato il ricorso - per-ché non
ravvisa vizi di forma tali da concludere per la nullità dell'atto di accusa o
perché ritiene competente la Corte delle assise indicata o perché esclude
esservi eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione o il carattere
del reato incriminato - pronuncia con decre-to non motivato (art. 205 CPP).
Questa norma trova fondamento, spe-cie per quanto concerne un ricorso che
oppone eccezioni tali da so-spendere o escludere la persecuzione del reato,
nella necessità di non pregiudicare - anche in via indiretta - le competenze
delle Corti delle assise e meglio i diritti della difesa al pubblico
dibattimento. E' tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che
sorreggono il giudizio di questa Camera, ove queste non attengano a questioni
di merito, le sole che possono soggiacere alla limitazione imposta dall'art.
205.
CPP (cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc.
249-261-262-263/1992).
Il
giudizio che decide la reiezione del ricorso non è definitivo e può per-tanto
essere rivisto al dibattimento dinanzi al giudice di merito (art. 205 CPP).
3.
A'
sensi dell'art. 200 cpv. 1 lit. b CPP l'atto di accusa deve indicare l'azione
od omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui
venne commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale: esso -
in applicazione del principio accusatorio (cfr. art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 cifra
3.
lit. a CEDU), che garantisce i diritti di difesa dell'accusato e concretizza
in tal modo il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.) - deve
quindi riportare fatti che, seppur sommariamente, specifichino e diano le
necessarie indicazioni sull'azione, rispettivamente sull'omissione punibile,
così che l'accusato possa conoscere in modo univoco l'imputazione che gli viene
mossa già dall'atto di deferimento alla Corte giudicante, e ciò nel suo
interesse in ordine ad una preparazione corretta e compiuta della propria
difesa [cfr. decisioni TF 6P.118/2003 del 20.2.2004,6P.136/2003 del 24.11.2003
e 1P.494/2002 dell’11.11.2002 (pubblicata in PRA 2003 n. 81); DTF 126 I 19 e
120.
IV 348; decisioni 11.3.1985 in re A. F., inc. 70/1985, e 8.6.1984 in re X.
ed altri, inc. 46-50-51/1984, di questa Camera, pubblicate in REP. 1986, p. 164
e 1986 p. 164 ss.; decisione 17.1.1996 del Kantonsgericht del Canton Grigioni
in re B., pubblicata in PKG 1996 n. 34; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo
2004, n. 145 ss. e 813 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht,
5.
ed., Basilea 2002, § 50 n. 1 ss. e § 79 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure
pénale suisse, Zurigo 2000, n. 732 ss. e 2965 ss.; A. DONATSCH / N. SCHMID, Kommentar
zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zurigo 2000, n. 2 ss. ad art. 162 StPO;
N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, n. 14.3; J. A.
FROWEIN / W. PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK - Kommentar,
2.
ed., Kehl 1996, n. 175 ad art. 6 CEDU]. Al fine di circoscrivere l'oggetto
del processo e del giudizio e di assicurare i diritti della difesa, in modo che
l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (cfr. decisioni
21.10.1999
in re B. e 24.3.1998 in re C. della Corte di cassazione e di
revisione penale, pubblicate in REP. 1999 n. 132 e 1998 n. 124), il reato
rimproverato all'accusato deve pertanto essere descritto in modo preciso e deve
essere individualizzato in particolare con l'indicazione delle sue componenti
di tempo, di luogo, di modalità di commissione e di forma di partecipazione
(correità, complicità, istigazione: cfr. A. DONATSCH / N. SCHMID, op. cit., n.
7.
ad art. 162 StPO; cfr. anche decisione TF 6P.113/2003 del 22.10.2003 e DTF
120.
IV 348 considerando 3c).
Non
sono invece ammesse anticipazioni di arringa (come un "Plädo-yer",
cfr. DTF 104 Ia 35) ed apprezzamenti interpretativi che assumono forza di motivazione
e conclusione di fondo sulla questione della col-pevolezza, con esuberante
influenza sulla Corte giudicante, in pregiu-dizio di equilibrio di argomenti e
di mezzi per la convinzione di quest'ul-tima nei confronti della difesa,
ritenuto nondimeno che la natura di un atto di accusa e le fattispecie che lo
stesso può riguardare escludono che in proposito possa essere dettata una
regola generale: proprio in quest'ottica e nel rispetto delle competenze del
procuratore pubblico, questa Camera deve limitare il campo delle nullità
formali a quelle de-ficienze che esigono la rigorosa sanzione della nullità
sorpassando quelle che non influiscono sulla formazione dell'atto di accusa
(cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992).
4.
In
relazione ad un atto d’accusa, occorre considerare che se un esu-berante
esposto di accusa può sottostare a censura per eccesso di motivazione,
eventuali carenze nell'esposizione delle circostanze di fatto possono essere
proposte solo al giudice del merito, al quale que-sta Camera non può
sostituirsi nell'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato,
atteso che un'eventuale carenza sostanziale del-l'atto di accusa non pregiudica
i diritti della difesa, le imputazioni del-l'atto di accusa rimanendo
vincolanti al dibattimento (cfr. art. 260 cpv. 2 CPP; cfr. decisione 3.2.1993
in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992).
5.
Le
censure sollevate dal ricorrente erano in buona parte già contenute
nell’istanza di complemento del 10.10.1997, evasa in senso negativo dal
Ministero pubblico con scritto 11.11.1997. Quest’ultima decisione è poi stata
successivamente confermata dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, con
decisione del 31.3.2003 (inc. __________ e __________).
Le
censure sollevate sono sostanzialmente pertinenti al merito, e non sono tali da
comportare la nullità dell’atto d’accusa, come esposto di seguito, nei limiti
riferiti al punto 2 della presente decisione.
Pacifico
che non sono indicati gli utilizzatori delle carte __________ rubate o ottenute
fraudolentemente, in quanto rimasti sconosciuti. Non si tratta di un limite
dell’atto d’accusa, ma di un limite dell’inchiesta in quanto tale, che si
ripercuote sul rinvio a giudizio, senza comportarne la nullità.
Sulla
provenienza irregolare delle carte __________, la stessa andava men-zionata
(così come fatto) nell’atto d’accusa, non andava necessaria-mente specificata
nel dettaglio. Le deposizioni di altri co-accusati nella medesima inchiesta (in
particolare di __________ __________ - verbale del 13.11.1996 alle ore 08.45,
verbale di confronto __________ RI 1 e __________ __________ del 18.11.1996
alle ore 16.15) sono significative a questo proposito. La provenienza
irregolare delle carte __________ ha trovato con-ferma nella decisione dalla
Corte delle assise correzionali di __________ nella sua decisione del 5.9.2002
(inc. TPC __________), in relazio-ne alle altre persone coinvolte nella
medesima inchiesta.
In
riferimento ai numeri delle carte __________ irregolari ed utilizzate sui
nu-meri richiesti dal ricorrente, nonché alla modalità di determinazione e di
composizione del danno e dell’illecito profitto, i tabulati ed i docu-menti
contenuti negli atti d’inchiesta e quelli prodotti dalla parte lesa permettono
di concludere che detti accertamenti tecnici, per quanto possibili e reperito,
sono agli atti, come deciso dal giudice dell’istruzione e dell’arresto (decisione
31.2
, inc. __________ e __________, p. 3).
L’accusato
e la sua difesa non sono quindi limitati nei loro diritti, poiché l’accusa
mossa è sufficientemente precisa, in considerazione degli ac-certamenti operati
nell’inchiesta, e le censure di merito qui sollevate potranno essere invocate
al dibattimento.
La
situazione sul fondamento delle eccezioni é controversa, e pertanto il relativo
giudizio sfugge alla cognizione dell'autorità ricorsuale e dovrà essere
sottoposto alla Corte giudicante per non pregiudicarne la com-petenza di merito
(REP. 1986, 164, 1979, 191 e 1977, 259).
6.
La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza. Alla parte civile sono
riconosciute congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli
art. 200 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF. 800.-- e le spese di CHF. 150.--, per complessivi
CHF 950.-- (novecentocinquanta) sono poste a carico di __________ RI 1, __________,
che rifonderà alla PI 1, __________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di
ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi
penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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