Lexipedia

Decisione

60.2004.57

istanza di promozione dell'accusa. furto (ai danni di un congiunto). appropriazione indebita (ai danni di un congiunto). dichiarazione falsa di una parte in giudizio.

23 maggio 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

a.Con esposto 12/13.12.2000 IS 1 ha

sporto denuncia/querela penale nei confronti di sua moglie PI 1 per titolo di

dichiarazione falsa di una parte in giudizio, furto, subordinatamente appropriazione

indebita, asserendo sostanzialmente che la stessa, dal mese di __________ fino

al __________, avrebbe effettuato prelevamenti dalla relazione bancaria

intestata ad entrambi i coniugi presso la __________ __________ __________ __________

__________ __________ appropriandosi indebitamente di complessivi CHF

20'800.--, “(...) a cui va aggiunto un importo residuo di Fr. 2'200.--

proveniente dall’incasso di una fattura della ditta consegnato a mia moglie e

dalla stessa depositato sul suo conto postale, (...)” (denuncia penale

12/13.12.2000, p. 2). Ha inoltre sostenuto che la denunciata avrebbe dichiarato

il falso nel corso del suo interrogatorio formale tenutosi in data 28.11.2000

presso la Pretura di __________ (cfr. denuncia/querela penale 12/13.12.2000, p.

3 e inc. __________ della Pretura di __________).

b.

Esperite le informazioni preliminari, con

decisione 2.2.2004 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere in ordine alla denuncia/querela (cfr. decreto di non luogo a

procedere 2.2.2004). Per quanto concerne i reati patrimoniali invocati da IS 1

ha esposto che “la denunciata/querelata si giustifica asserendo di avere

effettuato diversi prelevamenti per l’ammontare complessivo oggetto di denuncia

nell’arco di 6 mesi, senza che il coniuge si opponesse o bloccasse il conto,

conto comunque intestato ad entrambi, sul quale quindi PI 1 aveva diritto di

firma”, rilevando che “ella ha inoltre dichiarato che i prelevamenti

effettuati erano comunque serviti per coprire le spese correnti comuni e per il

pagamento di fatture, da parte del marito, riguardanti le spese di

ristrutturazione della casa di __________” (decreto di non luogo a

procedere 2.2.2004, p. 1). Circa l’ipotesi di reato di falsa dichiarazione di

una parte in giudizio ha evidenziato che “la denunciata ha ribadito

l’affermazione fatta in Pretura, presentando una ricevuta di pagamento di fr.

690.--, firmata dalla ditta di trasporto a dimostrazione della veridicità di

quanto dichiarato” (decreto di non luogo a procedere 2.2.2004, p. 1).

c.

Con la presente tempestiva istanza IS 1

chiede di promuovere l’accusa nei confronti di PI 1 per titolo di furto,

subordinatamente appropriazione indebita e dichiarazione falsa di una parte in

giudizio, “(...) nonché ogni altro del caso” (istanza di promozione

dell’accusa 16/17.2.2004, p. 2).

L’istante, dopo aver esposto i fatti, contesta le conclusioni cui è

giunto il magistrato inquirente asseverando tra l’altro che questi nel decreto

impugnato, in relazione ai reati patrimoniali, avrebbe indicato come unico

mezzo di prova le dichiarazioni rese dalla denunciata/querelata, ritenendo

contestualmente che “la motivazione appare invero assai fragile e di fatto

non poggia su alcun altro mezzo di prova” (istanza di promozione

dell’accusa 16/17.2.2004, p. 3). Per quanto attiene al reato di dichiarazione falsa di una parte in giudizio evidenzia che il procuratore

pubblico “(...) si limita a considerare la ricevuta del pagamento di Fr.

690.-- relativa al trasloco, la fattura comunque è intestata al figlio __________

__________” (istanza di promozione dell’accusa 16/17.2.2004, p. 3). Delle

altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico e di PI

1 si dirà, laddove necessario, in seguito.

Considerandi

1.

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP

concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare

alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di

promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di

nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di

prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla

certezza, come alle competenze del giudice di merito.

2.2.1

I reati

di cui agli art. 139 CP [secondo cui è punito per furto chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene

una cosa mobile altrui (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO,

Basilea 2003, n. 7 ss. ad art. 139 CP)] e 138 CP [secondo

cui è punito per appropriazione indebita chiunque, per procacciare a sé o ad

altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è

stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori

patrimoniali affidatigli (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 9

ss. ad art. 138 CP)] - se commessi a danno di un congiunto o di un membro della

comunione domestica - sono puniti soltanto a querela di parte [art. 139 cifra 4

CP (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 201 ss. ad art. 139 CP)

e 138 cifra 1 cpv. 4 CP (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C.

RIEDO, op. cit., n. 135 ss. ad art. 138 CP)].

Ora,

il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l’avente diritto

ha conosciuto l’autore del reato (art. 29 CP). Questo termine che non può

essere interrotto né prorogato (BSK StGB I - C. RIEDO, Basilea 2003, n. 3 ad

art. 29 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2.

ed., Zurigo 1997, n. 1 ad art. 29 CP) - comincia a decorrere dal giorno in cui

l'avente diritto ha conosciuto in modo sufficientemente circostanziato il reato

ed identificato in modo sufficientemente certo il suo autore (S. TRECHSEL / P.

NOLL, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 6. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra

2004, p. 299 s.; BSK StGB I - C. RIEDO, op. cit., n. 5 ss. ad art. 29 CP; J.

REHBERG / N. SCHMID, Strafrecht I, 7. ed., Zurigo 2001, p. 333; S. TRECHSEL,

op. cit., n. 3 ad art. 29 CP).

2.2

Nel caso di specie, in relazione agli art. 138 e 139 CP, l’istante

asserisce in particolare che “(...) la denunciata ha sottratto, con una

serie di prelevamenti, complessivi Fr. 23’000.-- da un conto bancario su cui

confluivano solo averi del marito e che essa era autorizzata a prelevare

unicamente per il fabbisogno della ditta, non però ad altri fini di proprio

lucro”, sostenendo inoltre che “il procuratore sempre al considerando

no. 2 rileva che nel periodo in cui sono stati effettuati i prelevamenti il

coniuge (il marito denunciante) non si è opposto né ha bloccato il conto. In

effetti ciò corrisponde, ma per il semplice motivo che, come ripetutamente

dichiarato dal denunciante sia negli atti di causa civile (i testi confermano

che la moglie aveva la completa gestione amministrativa) sia nella deposizione

in fase istruttoria, egli non ha mai visto alcun estratto bancario poiché tutta

la corrispondenza veniva ritirata e fatta sparire dalla moglie” e rilevando

pure di aver “(...) scoperto la situazione solo nel corso del mese di giugno

del 2000, quando la moglie già se ne era andata da casa e quindi egli poteva

ritirare la posta direttamente” (istanza di promozione dell’accusa

16/17.2.2004, p. 2 e 3). L’istante, nel corso del suo interrogatorio tenutosi

il 10.3.2001 dinanzi alla polizia cantonale, ha del resto dichiarato che “(...)

da giugno e sino ad oggi, non ho versato un franco di alimenti a mia moglie,

fino a quando la stessa non mi restituirà la cifra rubatami” (AI 2, verbale

d’interrogatorio 10.3.2001, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 22.3.2001). Per il che, IS 1, già a partire dal mese di giugno 2000

era a conoscenza del fatto che sua moglie aveva effettuato dei prelevamenti

dalla relazione bancaria intestata ad entrambi.

Di conseguenza, in applicazione dell’art. 29 CP, la sua denuncia/ querela

inoltrata il 12/13.12.2000 al Ministero pubblico nei confronti della moglie PI

1.

- congiunta del qui istante ai sensi dell’art. 110 cifra 2 CP - appare

tardiva in relazione ai postulati reati di furto e di appropriazione indebita.

La questione non merita pertanto ulteriori approfondimenti.

3.3.1

Giusta

l'art. 306 CP è punito per dichiarazione falsa di una parte in giudizio

chiunque, dopo essere stato avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità

e delle conseguenze penali in cui può incorrere, fa, come parte in una causa

civile, sui fatti della contestazione una falsa dichiarazione che costituisce

un mezzo di prova.

Il

bene protetto è l'accertamento della verità materiale in un procedimento civile

(BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 5 ad art. 306 CP; A. DONATSCH

/ W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, p. 418; S. TRECHSEL, op. cit., n. 1 ad art. 306

CP).

La

dichiarazione deve essere fatta in un procedimento civile (BSK StGB II - V.

DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 8 ad art. 306 CP; cfr. però anche n. 11 - 13 ad

art. 306 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 419, in cui viene inoltre richiamato

l’art. 309 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 2 ad art. 306 CP). Non tutte le

dichiarazioni fatte da una parte nell'ambito di un processo civile sono atte a

configurare il reato di cui all'art. 306 CP, bensì unicamente quelle che

costituiscono un mezzo di prova (BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit.,

n. 16 ad art. 306 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 421; G.

STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5 ed., Berna 2000, § 54 n. 2 e

9; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II,

Berna 2002, n. 11 ad art. 306 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 306 CP). Il reato presuppone inoltre la validità formale della deposizione

incriminata secondo le norme processuali civili, in particolare l'avvertimento

del giudice circa l'obbligo di dire la verità e le conseguenze penali di una

falsa dichiarazione (BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 14 ad art.

306.

CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 420; G. STRATENWERTH, op. cit.,

§ 54 n. 10; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art. 306 CP).

Si

tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è comunque sufficiente (BSK

StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 26 ad art. 306 CP; A. DONATSCH / W.

WOHLERS, op. cit., p. 421; G. STRATENWERTH, op. cit., § 54 n. 14; S. TRECHSEL,

op. cit., n. 5 ad art. 306 CP).

3.2

L’istante assevera che PI 1 avrebbe dichiarato il falso nel corso

del suo interrogatorio formale tenutosi il 28.11.2000 in sede di Pretura,

avendo “(...), a precisa domanda (...) risposto che il denaro prelevato dal

conto bancario è andato nella costruzione della casa e non ha tenuto neanche un

franco per sé, il che” sarebbe “(...) manifestamente falso” e avendo

inoltre risposto ad un’ulteriore domanda che “(...) essa stessa aveva pagato

il trasloco, il che è falso” (istanza di promozione dell’accusa 16/17.2.2004,

p. 2; copia verbale di udienza 28.11.2000 della Pretura di __________, p. 2 ad

4.

e 5., allegato alla denuncia/querela penale 12/13.12.2000).

3.3

PI 1 nel corso del suo interrogatorio formale tenutosi dinanzi al

pretore a domanda: “Nel suo nuovo appartamento a __________ ha portato

mobili che si trovavano nella casa di __________? In caso affermativo chi ha

eseguito il trasloco, rispettivamente chi lo ha pagato?” ha risposto, per

quanto interessa questa sede: “il trasloco è stato eseguito da una ditta di

traslochi e l’ho pagato io” (copia verbale di udienza 28.11.2000 della

Pretura di __________, p. 2, risposta alla domanda 4, allegato alla denuncia/querela

penale 12/13.12.2000). Essa, in sede di Ministero pubblico, ha confermato di

aver saldato la fattura (cfr. AI 4, verbale d’interrogatorio 24.10.2001, p. 2).

Il segretario giudiziario le ha poi mostrato una fattura del 7.6.2000 di CHF

709.50

- prodotta dal qui istante unitamente alla denuncia/querela penale

12/13.12.2000 - emessa dalla ditta __________ traslochi - trasporti, __________,

in cui figura l’indirizzo di __________ __________, __________, figlio della

denunciata/querelata e del denunciante/querelante (cfr. AI 4, verbale

d’interrogatorio 24.10.2001, p. 2). La stessa ha immediatamente precisato “(...)

che questa fattura è la prima volta che la vedo” e di non capire per quale

motivo essa sia “(...) indirizzata a mio figlio e per di più ad __________

quando lui abita a __________ da 6/7 anni”, evidenziando di essere in

possesso di “(...) un’altra fattura per il mio trasloco che ho regolarmente

pagato ed a me indirizzata” (AI 4, verbale d’interrogatorio 24.10.2001, p.

2). Con scritto 26.10.2001 PI 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha

trasmesso al Ministero pubblico “(...) copia della ricevuta di CHF 709.50

rilasciata a quest’ultima dalla ditta __________ __________ in data 7 giugno

2000.

e saldata in contanti seduta stante”, ribadendo che “(...) sino

alla citata audizione la signora PI 1 ignorava l’emissione di una fattura per

le prestazioni eseguite dalla ditta __________ all’indirizzo del di lei figlio __________

in __________” (AI 6, scritto 26.10.2001 e copia fattura 7.6.2000 ivi allegata).

Ora,

a prescindere dal fatto che l’istante non indica seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico di PI 1 e non si confronta nemmeno con i presupposti

oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato,

la denunciata in sede di Ministero pubblico ha in ogni modo dichiarato

di non aver mai visto la fattura datata 7.6.2000 intestata a suo figlio __________

prodotta con denuncia/querela 12/13.12.2003 da IS 1 ed ha altresì prodotto una

ricevuta rilasciata dalla __________ attestante il pagamento dell’importo di

CHF 709.50 (cfr. AI 5, scritto 26.10.2001 e copia della ricevuta ivi allegata).

Occorre inoltre rilevare che anche nell’ipotesi in cui la fattura sia stata

inviata al figlio __________ ad __________ - il quale, a detta della denunciata,

in quel periodo era però domiciliato a __________ - ciò non comprova in alcun

modo che essa non l’abbia saldata personalmente e seduta stante. Dalla fattura

risulta inoltre che essa è stata “saldata cassa il 07.06.2000”, come debitamente

dimostrato da PI 1. Per il che, il decreto impugnato andrebbe tutelato in

relazione a questa problematica.

3.4

L’istante, sempre in relazione all’ipotesi di reato di dichiarazione

falsa di una parte in giudizio, lamenta il fatto che “il magistrato

inquirente ha del tutto tralasciato di considerare la domanda no. 5, a cui la

denunciata ha dato la seguente risposta... “confermo che la firma su questi documenti

è la mia. Tutto il denaro è andato nella costruzione della casa, non ho tenuto

neanche un franco per me”...”, evidenziando tra l’altro che il procuratore

pubblico “(...) non dà alcuna motivazione diretta per non procedere nel reato”

(istanza di promozione dell’accusa 16/17.2.2004, p. 3). Ora, nel decreto

impugnato, il magistrato inquirente per quanto concerne quest’ipotesi di reato,

non si confronta effettivamente con questa problematica, nonostante l’istante

l’abbia sollevata in sede di denuncia/querela 12/13.12.2000 (cfr., al

proposito, denuncia/querela 12/13.12.2000, p. 3 e decreto di non luogo a procedere

2.2

, p. 1, considerando 3). Ritenuto che la risposta a cui PI 1 ha dato

alla domanda 5 nel corso del suo interrogatorio formale dinanzi al pretore

(cfr. verbale di udienza 28.11.2000, p. 2, inc. DI __________) non è stata

oggetto di decisione da parte del procuratore pubblico, questa Camera, quale

autorità di ricorso (art. 284 CPP), non può esprimersi in merito. Per questo

motivo l’incarto viene ritornato al Ministero pubblico allo scopo - se del caso

- di istruire ed in ogni modo di emanare una decisione su detto fatto invocato da

IS 1.

4.

Va infine evidenziato che irricevibile è la richiesta da parte

dell’istante di promuovere l’accusa contro PI 1 per “(...) ogni altro

(reato) del caso” (istanza di promozione dell’accusa 16/17.2.2004, p.

2), poiché, in base alla disposizione di cui all’art. 188 lit. b CPP,

un’istanza di promozione dell’accusa comporta la precisa indicazione dei reati

per i quali è postulata e la puntuale descrizione dei seri indizi di

colpevolezza in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi dei reati

ipotizzati.

5.

L’istanza, per quanto ricevibile, è

parzialmente accolta. L’incarto viene ritornato al Ministero pubblico perché

proceda nelle sue incombenze. Vista la particolarità del caso non si prelevano

tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino

rifonderà all’istante, parzialmente soccombente, congrue ripetibili.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 138, 139 e 306 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza, per quanto ricevibile, è

parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza l’incarto è rinviato al Ministero pubblico perché

proceda nelle sue incombenze.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IS 1, __________, CHF

150.

-- (centocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

patrocinata

da: PA 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster