60.2004.78
istanza di promozione dell'accusa contro ignoti. completazione delle informazioni preliminari. minaccia. (istanza parzialmente accolta).
18 maggio 2005Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2004.78
Data decisione, Autorità:
18.05.2005, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa contro ignoti. completazione delle informazioni preliminari. minaccia. (istanza parzialmente accolta).
COMPLETAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA CONTRO IGNOTI
MINACCIA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 186 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. b CPP-TI
art. 180 CPS
Incarto n.
60.2004.78
Lugano
18 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 4/5.3.2004 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 18.2.2004 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini
nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia/querela
4.12.2003 nei confronti di ignoti per titolo di minaccia e tentato
omicidio;
premesso che
l’istanza di promozione dell’accusa non riguarda più l’ipotesi di reato di
tentato omicidio;
richiamate le
osservazioni 10/11.3.2004 del procuratore pubblico, che rinvia alle motivazioni
esposte nel decreto impugnato, in particolare al suo considerando 4, chiedendo
contestualmente la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.Con esposto 4.12.2003 IS 1 ha sporto
denuncia/querela penale contro ignoti per i titoli di reato in epigrafe, in
relazione a presunti fatti accaduti il __________, asserendo tra l’altro “(...)
di essere bersaglio di un reiterato tentativo di omicidio da parte di __________
__________, il quale dopo avermi sfruttato, derubato ed avvelenato fino al
ricovero in ospedale, si è poi legalmente impossessato della mia abitazione grazie
ad una combine fra avvocati”, chiedendo inoltre che siano “(...) rapidamente
identificati gli individui sospetti che mi hanno pedinato”, nonché “(...)
soddisfazione degli oneri in termini di tempo e spese, conseguenti questi
avvenimenti”, allegando contestualmente un rapporto di una società di
investigazioni, una videocassetta ed un foglio d’ispezione di un’autovettura sospetta
(denuncia/querela penale 4.12.2003, p. 1 e 2 e documentazione allegata).
Con
ulteriore esposto 9.1.2004 IS 1 ha sporto denuncia/querela penale sempre contro
ignoti per titolo di estorsione e minaccia in relazione a presunti fatti
accaduti il __________, rispettivamente il __________ (cfr., al proposito,
denuncia/querela penale 9.1.2004 e documentazione allegata).
b.
Esperite le informazioni preliminari
mediante due audizioni del denunciante/querelante tenutesi il 19.12.2003, rispettivamente
il 16.1.2004 presso la polizia cantonale (cfr., al proposito, rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004), con decisione 18.2.2004 il
procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela
4.12.2003 (cfr. decreto di non luogo a procedere 18.2.2004).
Circa
l’ipotesi di reato di tentato omicidio ha esposto che, alla luce di quanto
dichiarato dal denunciante in sede di polizia il 19.12.2003, “(...) non
compete a questa autorità entrare nel merito di fatti già denunciati alla
competente autorità __________ e già giudicati” (decreto di non luogo a
procedere 18.2.2004, p. 1).
Per
quanto concerne l’ipotesi di reato di minaccia ha ritenuto che dalle risultanze
agli atti nel caso di specie non sarebbero adempiuti i presupposti oggettivi e
soggettivi, non avendo il querelante “(...) mai sostenuto né in querela, né tantomeno
nel corso degli interrogatori in Polizia, di essere stato indotto in stato di
spavento o timore” e nemmeno “(...) di essersi in qualche modo sentito
minacciato, (...)” (decreto di non luogo a procedere 18.2.2004, p. 2).
Delle ulteriori motivazioni si dirà, se indispensabile, in seguito.
c. Con
la presente tempestiva istanza IS 1 chiede, in via principale, che l’istanza
venga accolta e che pertanto “(...) è aperto un procedimento penale contro
ignoti che verrà istruito a seguito della denuncia presentata da” lui ”(...)
il 4.12.2003 rispettivamente il 9.01.2004, dal Procuratore pubblico Avv......”;
in via subordinata, che l’istanza venga accolta e che venga ordinata la completazione
delle informazioni preliminari “(...) in merito ai fatti della denuncia
presentata da IS 1 il 4.12.2003 rispettivamente il 9.01.2004 in particolare di
procedere con l’audizione delle persone indicate dalla parte civile quali
persone informate di fatti rilevanti” (istanza di promozione dell’accusa
4/5.3.2004, p. 13).
L’istante,
dopo aver esposto i fatti, evidenzia dapprima che il decreto impugnato “(...)
non indica (...) quale esito processuale è stato (o verrà) riservato al
complemento di denuncia presentato (il) 9 gennaio 2004 a seguito della
lettera minatoria ricevuta il __________, e in particolare quali ulteriori atti
istruttori eventualmente il Procuratore intenderebbe compiere per
l’accertamento delle altre gravi ipotesi di reato che la fattispecie denunciata
dall’istante forzatamente implica (estorsione e/o coazione), così come per
l’identificazione degli autori” (istanza di promozione dell’accusa
4/5.3.2004, p. 7). Ritiene poi che “alla luce dei fatti esposti (...) e fin
qui comunque accertati e/o di facile accertamento, è possibile ipotizzare nella
forma del tentativo punibile” i reati di cui agli art. 180 CP (minaccia),
art. 181 CP (coazione) e 156 CP (estorsione) (istanza di promozione dell’accusa
4/5.3.2004, p. 7 e 8). Chiede inoltre di completare le informazioni preliminari
mediante l’audizione di quattro persone (cfr. istanza di promozione dell’accusa
4/5.3.2004, p. 12). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in
seguito.
Considerandi
1.
1.1.
In
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei
ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione
dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il
primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In
questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da
parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto
grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda
condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove
prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove
già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza,
come alle competenze del giudice di merito.
1.2
Giusta
l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla
promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al
procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La
completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il
decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza
dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta
prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione
ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto
erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe
reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se
accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,
oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei
fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di
promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.
110).
2.
2.1.
Prima
di entrare nel merito della vertenza giova innanzitutto rilevare che l’istante
con il presente gravame intitolato “istanza di promozione dell’accusa, art. 186
cpv. 1 e cpv. 4 CPP” - nel petitum - chiede, in via principale, che l’istanza
venga accolta, senza indicare per quale/i ipotesi di reato. Dalla lettura
dell’allegato risulta in ogni modo che egli postula la promozione dell’accusa
contro ignoti per titolo di minaccia, sub. tentata estorsione e tentata
coazione.
2.2
Come
ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera, quando l’autore è ignoto, non
potendosi proporre l’accusa contro una persona determinata, la parte civile può
chiedere unicamente una completazione delle informazioni preliminari (cfr.
decisioni 20.9.2004, inc. 60.2001.314; 16.2.2004, inc. 60.2003.181; 8.8.2003,
inc. 60.2002.89 e 15.2.1999, inc. 60.1998.250 e riferimenti; M. MINI, L’istanza di promozione dell’accusa: art. 186 CPP. Istruzioni
per l’uso, in RtiD I - 2004, p. 273). Se l’autore è
ignoto, l’istante, oltre ad indicare i seri indizi della commissione di un
reato, deve suggerire i mezzi di prova da assumere, ed in particolare gli atti
d’informazioni preliminari necessari per determinare l’autore o gli autori del
reato o dei reati ipotizzati (M. MINI, op. cit., p. 273). Di conseguenza, la
richiesta di IS 1, tesa ad accogliere un’istanza di promozione dell’accusa contro
ignoti in base all’art. 186 cpv. 1 CPP, é perciò irricevibile.
3.
3.1.
Il reato di cui all’art. 180 CP - secondo cui è punito, a querela di
parte, chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona
- presuppone, tra l'altro, che la minaccia proferita sia oggettivamente atta ad
allarmare o spaventare la vittima (DTF 99 IV 215; BSK StGB II - V. DELNON / B.
RÜDY, Basilea 2003, n. 18 ss. ad art. 180 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A.
DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, p. 361; G.
STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003,
§ 5 n. 65 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna
2002, n. 6 ss. ad art. 180 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
2.
ed., Zurigo 1997, n. 2 e 3 ad art. 180 CP). Per sapere se obiettivamente si
è in presenza di una minaccia adatta a causare timore o spavento, non occorre
riferirsi solo ai termini utilizzati, ma all'insieme delle circostanze (DTF 99
IV 215; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 361 e 362; G.
STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 5 n. 66; B. CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art.
180.
CP).
3.2
L’istante ritiene che “(...) il reato dell’art. 180 CPS
(eventualmente in concorso con la coazione e l’estorsione nella forma del
tentativo) è compiuto (o tentato; DTF 99 IV 212) quando la minaccia proferita appare
oggettivamente da prendere sul serio e tale da incutere timore in qualsiasi
persona normale”, asserendo che “tale è certamente la minaccia rappresentata
dalla lettera minatoria del mese di __________ __________” (istanza di promozione
dell’accusa 4/5.3.2004, p. 8). Sostiene inoltre che “d’altro canto
l’estorsione è una forma qualificata di coazione caratterizzata dal movente
specifico dell’indebito profitto” e che “nel caso concreto la
fattispecie denunciata si presenta particolarmente preoccupante e tale da
autorizzare la conclusione che l’istante sia stato preso di mira da persone o
da un’organizzazione, specializzate nel recupero di crediti con ogni mezzo
anche illecito quali le minacce e altre forme di pressione, volti a piegare la
resistenza della vittima intimorendola al punto da renderle la qualità della
vita particolarmente difficile (minaccia che è espressamente indicata nella
lettera minatoria di __________)” (istanza di promozione dell’accusa
4/5.3.2004, p. 8 e 9). Assevera poi che “questa lettera qualifica quindi in
modo particolare anche il precedente incontro del mese di dicembre a __________
ed è oggettivamente adeguata a incutere timore; ciò che (...) ha espresso in
modo chiaro nonostante l’utilizzo di termini eventualmente più mitigati in sede
di redazione degli esposti di denuncia o dei suoi interrogatori” (istanza
di promozione dell’accusa 4/5.3.2004, p. 9).
3.3
Dagli atti risulta che l’istante è stato sentito in sede di polizia
dapprima il 19.12.2003 e successivamente il 16.1.2004 (cfr. rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004).
Nel corso del suo primo interrogatorio IS 1 ha in particolare dichiarato
che in data __________ sarebbe stato contattato telefonicamente da una persona
anonima di sesso maschile, il quale gli avrebbe chiesto di incontrarlo “(...)
per comunicarmi importanti notizie”, asserendo che “la cosa mi turbava
poiché nessuno poteva aver diffuso ad estranei il mio nr. di telefono” e “ritenendo
che si trattasse di una persona mandata a farmi del male contattavo la società __________
__________ di __________ quale garanzia, testimonianza (anche video) e protezione
di un possibile delitto” (verbale d’interrogatorio 19.12.2003, p. 1, allegato
al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004). Ha poi affermato che
“l’incontro avrebbe dovuto tenersi a __________” la mattina del giorno
successivo “(...) secondo le modalità da stabilirsi dopo una seconda
telefonata” e che “recatomi a __________ in mattinata scoprivo di essere
seguito da almeno tre persone i cui connotati sono riportati nell’esposto di
denuncia (...)” inoltrato al Ministero pubblico il 4.12.2003 (verbale
d’interrogatorio 19.12.2003, p. 1, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 27.1.2004). Ha pure asserito che “queste persone mi hanno
seguito ininterrottamente fino alle ore 15.30 ora in cui mi recavo presso il __________
__________ (...), luogo da me indicato per il colloquio”, che “qui,
venivo immediatamente chiamato per nome dall’individuo corrispondente ai
connotati della persona nr. 1 sopraccitata (cfr., al proposito, verbale
d’interrogatorio 19.12.2003, p. 1), il quale mi comunicava espressamente di
essere stato mandato da __________ __________ (____________________), di non
essere un investigatore privato e di aver ascoltato una sola campana delle mie
precedenti vicende”, rilevando che “questa persona rifiutava di indicare
i motivi del colloquio da lui stesso richiesto e rifiutava di esibire il documento
d’identità, presupposto indispensabile concordato per l’incontro” (verbale
d’interrogatorio 19.12.2003, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 27.1.2004). Ha altresì affermato che “per questi motivi troncavo
immediatamente l’incontro e mi allontanavo in direzione del ristorante __________”,
ove “(...) venivo raggiunto da un agente di __________ __________ che mi
confermava che almeno due persone mi avevano seguito nel tragitto dal __________
__________” e sostenendo che “(...) veniva confermato il pedinamento
delle stesse persone che io avevo individuato in mattinata, fino alle 16.30,
ora in cui riuscivo a far perdere le mie tracce (...)” (verbale
d’interrogatorio 19.12.2003, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 27.1.2004). IS 1, durante il suo successivo interrogatorio tenutosi
il 16.1.2004 sempre in sede di polizia in seguito alla sua denuncia/querela
inoltrata il 9.1.2004, ha in particolare affermato di essersi recato in data __________
a __________, dove avrebbe incontrato, di sua spontanea volontà, “(...), due
delle persone che hanno ammesso verbalmente di avermi pedinato a __________ in
data __________”, asserendo tra l’altro che “il colloquio, durato 30
minuti, avveniva in un clima di ostilità e di superiorità da parte di entrambi
nei confronti del sottoscritto” (verbale d’interrogatorio 16.1.2004, p. 1,
allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004). Ha sostenuto
che “entrambi hanno dichiarato di essere stati mandati a scoprire
l’ubicazione del mio domicilio da parte di __________ __________ __________ __________
e di essere stati da quest’ultimo “profumatamente pagati””, precisando
inoltre che gli stessi si sarebbero “(...) presentati all’incontro
unicamente per dimostrare la loro impunità e comunicarmi dettagli geografici
pertinenti il mio domicilio” e che “all’improvviso troncavano l’incontro
e si allontanavano in automobile” (verbale d’interrogatorio 16.1.2004, p. 1
e 2, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004). Ha
altresì asserito di non aver ricevuto minacce o altro “dal 1999 (dal
momento in cui è residente a __________) ai fatti sopraccitati (...)” e
di non essere stato minacciato durante l’incontro del __________ (verbale
d’interrogatorio 16.1.2004, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 27.1.2004). Ha poi affermato di aver ricevuto una lettera (ndr: spedita
da ____________________ il 2.1.2004 e letta il 7.1.2004; cfr. copia documenti
allegati alla denuncia/querela 9.1.2004) “(...) di minacce ed estorsione
comprovante il fatto che lo scrivente si sia fisicamente recato nei pressi del
mio domicilio” e che “considerato il linguaggio delle persone e
l’ortografia della lettera”, le persone incontrate a __________ possono
aver scritto questa lettera, rilevando però che le stesse “(...) non hanno
fatto alcun riferimento a questa lettera né si sono dimostrati interessati ad
un’eventuale transazione finanziaria come” ivi “richiesto (...). Ne
concludo che possa essere stata scritta da altri” (verbale d’interrogatorio
16.1
, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
27.1
). Ha inoltre dichiarato di essersi recato in __________ e di aver
cercato queste persone “(...) per convincerle ad auto denunciarsi presso il
Ministero pubblico di __________” e di ritenere che colui “(...) che
compie un viaggio di __________ km e pedina una persona per almeno cinque ore,
rifiutando di esibire documenti d’identità sia comunque implicato in un affare
losco, e qualora sia un semplice esecutore degli ordini di un mandante dai
dubbi precedenti abbia interesse a chiarire in ogni caso la sua posizione”
(verbale d’interrogatorio 16.1.2004, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta di
polizia giudiziaria 27.1.2004). Circa il fatto che nella lettera minatoria sia
indicato che egli avrebbe un debito di __________ ha asserito di non avere
debiti nei confronti di nessuno, che sarebbe “(...) una pura invenzione di
parte e gli oggetti di valore spariti consistono in __________ __________, __________
__________ __________ __________ __________ __________ da comune abitazione con
__________ __________ __________ __________ e regolarmente denunciati da me nel
lontano __________”, confermando in ogni modo di non avere alcun debito in __________
(verbale d’interrogatorio 16.1.2004, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta di
polizia giudiziaria 27.1.2004). Ha infine sostenuto di non avere dei sospetti
circa l’autore della lettera minatoria, ma di ritenere che “(...) si tratti
di un tentativo di sviare le indagini qualora un domani dovessi rimanere
vittima di un incidente” (verbale d’interrogatorio 16.1.2004, p. 4,
allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004).
3.4
Ora, dal contenuto di queste dichiarazioni non appare che i fatti
accaduti all’istante il __________, __________ ed il __________ (cfr., al
proposito denuncia/querela penale 4.12.2003) siano (stati) oggettivamente atti
ad allarmarlo o spaventarlo, tant’é che egli, addirittura di sua iniziativa, “nel
tentativo di ottenere bonariamente informazioni sui fatti pregressi, (...)”
(denuncia/querela penale 9.1.2004, p. 1) all’inizio del mese di __________ __________
si è recato in __________ per incontrare due delle persone che avrebbero
ammesso di averlo pedinato a __________ il __________. Dagli atti, inoltre, non
risulta che egli sia stato minacciato né il __________ allorquando sarebbe
stato contattato telefonicamente, né il giorno successivo a __________, dove avrebbe
incontrato una persona e dove sarebbe stato pedinato per alcune ore.
Per il che, non emergendo dagli atti seri indizi di commissione di
reato per titolo di minaccia in ordine alla denuncia/querela 4.12.2003, il decreto
impugnato non può che essere confermato anche in relazione a quest’ipotesi di
reato.
3.5
IS 1 lamenta il fatto che il decreto impugnato “(...) non indica
tuttavia quale esito processuale è stato (o verrà) riservato al complemento di
denuncia presentato” il “9 gennaio 2004 a seguito della lettera minatoria
ricevuta il __________, e in particolare quali ulteriori atti istruttori
eventualmente il Procuratore intenderebbe compiere per l’accertamento delle
altre gravi ipotesi di reato che la fattispecie denunciata dall’istante
forzatamente implica (estorsione e/o coazione), così come per l’identificazione
degli autori”, asserendo inoltre che l’inchiesta sarebbe “(...) stata
invero eccessivamente sbrigativa poiché alla luce del tenore e del contenuto
della lettera minatoria l’intera fattispecie meritava un’attenzione più
importante e in particolare meritava ulteriori accertamenti sui motivi per cui
individui - che hanno voluto mantenere l’anonimato - si siano interessati
all’istante”, ritenendo che il decreto impugnato “(...) riferisce
formalmente solo della denuncia 4.12.2003 e non del complemento,
rispettivamente (della) nuova denuncia 9.01.2004 a seguito della lettera
minatoria, nel quale veniva evocato dall’istante pertinentemente l’ipotesi di
reato di estorsione (tentato)” (istanza di promozione dell’accusa
4/5.3.2004, p. 7, 9 e 11).
Il procuratore pubblico nel suo decreto di non luogo a procedere
18.2.2004
ha effettivamente esposto di aver visto la denuncia/querela sporta da
IS 1 contro ignoti per titolo di minaccia e tentato omicidio, in relazione ai
fatti avvenuti a __________ i giorni __________, __________ e __________ (recte:
__________) del mese di __________ __________ (cfr. decreto di non luogo a
procedere 18.2.2004, p. 1), senza però indicare di aver considerato pure la denuncia/querela
presentata dal qui istante al Ministero pubblico il 9.1.2004 contro ignoti per
titolo di estorsione e minaccia in relazione ai fatti avvenuti il __________ ed
il __________ (cfr., al proposito, denuncia/querela penale 9.1.2004 e documenti
ivi allegati).
Ora, se da un lato risulta che il magistrato inquirente nel decreto
impugnato in relazione all’ipotesi di minaccia ha evidenziato che “nella
fattispecie IS 1 non ha mai sostenuto né in querela, né tantomeno nel corso
degli interrogatori in Polizia, di essere stato indotto in stato di spavento o
timore”, prendendo apparentemente in considerazione anche il verbale
d’interrogatorio 16.1.2004 di IS 1 nel corso del quale è stato discusso il
contenuto della denuncia/querela 9.1.2004 (cfr., al proposito, verbale d’interrogatorio
16.1.2004
allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004),
d’altro canto egli non si è comunque espresso esplicitamente sui fatti accaduti
il __________, rispettivamente il __________ segnalati dal qui istante con denuncia/querela
9.1.2004
e sulle ipotesi di reato da lui invocate in quella sede, segnatamente
minaccia ed estorsione (cfr. denuncia/querela penale 9.1.2004). Ritenuto che le
sostenute ipotesi di reato di minaccia e di estorsione in relazione ai fatti
accaduti il __________, rispettivamente il __________ non sono state oggetto di
decisione da parte del procuratore pubblico, questa Camera, quale autorità di
ricorso (art. 284 CPP), non può esprimersi in merito. Per questo motivo
l’incarto viene ritornato al Ministero pubblico allo scopo - se del caso - di istruire
ed in ogni modo di emanare una decisione sui fatti invocati da IS 1 in sede di
denuncia/querela 9.1.2004.
4.
L’istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente accolta. L’incarto
viene ritornato al Ministero pubblico perché proceda nelle sue incombenze.
Vista la particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’istante congrue
ripetibili.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 180 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente
accolta ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza l’incarto è rinviato al Ministero pubblico perché
proceda nelle sue incombenze.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IS 1, __________, CHF
500.
-- (cinquecento) a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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