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Decisione

60.2004.78

istanza di promozione dell'accusa contro ignoti. completazione delle informazioni preliminari. minaccia. (istanza parzialmente accolta).

18 maggio 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

a.Con esposto 4.12.2003 IS 1 ha sporto

denuncia/querela penale contro ignoti per i titoli di reato in epigrafe, in

relazione a presunti fatti accaduti il __________, asserendo tra l’altro “(...)

di essere bersaglio di un reiterato tentativo di omicidio da parte di __________

__________, il quale dopo avermi sfruttato, derubato ed avvelenato fino al

ricovero in ospedale, si è poi legalmente impossessato della mia abitazione grazie

ad una combine fra avvocati”, chiedendo inoltre che siano “(...) rapidamente

identificati gli individui sospetti che mi hanno pedinato”, nonché “(...)

soddisfazione degli oneri in termini di tempo e spese, conseguenti questi

avvenimenti”, allegando contestualmente un rapporto di una società di

investigazioni, una videocassetta ed un foglio d’ispezione di un’autovettura sospetta

(denuncia/querela penale 4.12.2003, p. 1 e 2 e documentazione allegata).

Con

ulteriore esposto 9.1.2004 IS 1 ha sporto denuncia/querela penale sempre contro

ignoti per titolo di estorsione e minaccia in relazione a presunti fatti

accaduti il __________, rispettivamente il __________ (cfr., al proposito,

denuncia/querela penale 9.1.2004 e documentazione allegata).

b.

Esperite le informazioni preliminari

mediante due audizioni del denunciante/querelante tenutesi il 19.12.2003, rispettivamente

il 16.1.2004 presso la polizia cantonale (cfr., al proposito, rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004), con decisione 18.2.2004 il

procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela

4.12.2003 (cfr. decreto di non luogo a procedere 18.2.2004).

Circa

l’ipotesi di reato di tentato omicidio ha esposto che, alla luce di quanto

dichiarato dal denunciante in sede di polizia il 19.12.2003, “(...) non

compete a questa autorità entrare nel merito di fatti già denunciati alla

competente autorità __________ e già giudicati” (decreto di non luogo a

procedere 18.2.2004, p. 1).

Per

quanto concerne l’ipotesi di reato di minaccia ha ritenuto che dalle risultanze

agli atti nel caso di specie non sarebbero adempiuti i presupposti oggettivi e

soggettivi, non avendo il querelante “(...) mai sostenuto né in querela, né tantomeno

nel corso degli interrogatori in Polizia, di essere stato indotto in stato di

spavento o timore” e nemmeno “(...) di essersi in qualche modo sentito

minacciato, (...)” (decreto di non luogo a procedere 18.2.2004, p. 2).

Delle ulteriori motivazioni si dirà, se indispensabile, in seguito.

c. Con

la presente tempestiva istanza IS 1 chiede, in via principale, che l’istanza

venga accolta e che pertanto “(...) è aperto un procedimento penale contro

ignoti che verrà istruito a seguito della denuncia presentata da” lui ”(...)

il 4.12.2003 rispettivamente il 9.01.2004, dal Procuratore pubblico Avv......”;

in via subordinata, che l’istanza venga accolta e che venga ordinata la completazione

delle informazioni preliminari “(...) in merito ai fatti della denuncia

presentata da IS 1 il 4.12.2003 rispettivamente il 9.01.2004 in particolare di

procedere con l’audizione delle persone indicate dalla parte civile quali

persone informate di fatti rilevanti” (istanza di promozione dell’accusa

4/5.3.2004, p. 13).

L’istante,

dopo aver esposto i fatti, evidenzia dapprima che il decreto impugnato “(...)

non indica (...) quale esito processuale è stato (o verrà) riservato al

complemento di denuncia presentato (il) 9 gennaio 2004 a seguito della

lettera minatoria ricevuta il __________, e in particolare quali ulteriori atti

istruttori eventualmente il Procuratore intenderebbe compiere per

l’accertamento delle altre gravi ipotesi di reato che la fattispecie denunciata

dall’istante forzatamente implica (estorsione e/o coazione), così come per

l’identificazione degli autori” (istanza di promozione dell’accusa

4/5.3.2004, p. 7). Ritiene poi che “alla luce dei fatti esposti (...) e fin

qui comunque accertati e/o di facile accertamento, è possibile ipotizzare nella

forma del tentativo punibile” i reati di cui agli art. 180 CP (minaccia),

art. 181 CP (coazione) e 156 CP (estorsione) (istanza di promozione dell’accusa

4/5.3.2004, p. 7 e 8). Chiede inoltre di completare le informazioni preliminari

mediante l’audizione di quattro persone (cfr. istanza di promozione dell’accusa

4/5.3.2004, p. 12). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in

seguito.

Considerandi

1.

1.1.

In

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei

ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione

dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il

primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In

questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da

parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto

grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda

condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove

prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove

già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza,

come alle competenze del giudice di merito.

1.2

Giusta

l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla

promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al

procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.

La

completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il

decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza

dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta

prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione

ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto

erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe

reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se

accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza,

oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei

fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di

promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n.

110).

2.

2.1.

Prima

di entrare nel merito della vertenza giova innanzitutto rilevare che l’istante

con il presente gravame intitolato “istanza di promozione dell’accusa, art. 186

cpv. 1 e cpv. 4 CPP” - nel petitum - chiede, in via principale, che l’istanza

venga accolta, senza indicare per quale/i ipotesi di reato. Dalla lettura

dell’allegato risulta in ogni modo che egli postula la promozione dell’accusa

contro ignoti per titolo di minaccia, sub. tentata estorsione e tentata

coazione.

2.2

Come

ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera, quando l’autore è ignoto, non

potendosi proporre l’accusa contro una persona determinata, la parte civile può

chiedere unicamente una completazione delle informazioni preliminari (cfr.

decisioni 20.9.2004, inc. 60.2001.314; 16.2.2004, inc. 60.2003.181; 8.8.2003,

inc. 60.2002.89 e 15.2.1999, inc. 60.1998.250 e riferimenti; M. MINI, L’istanza di promozione dell’accusa: art. 186 CPP. Istruzioni

per l’uso, in RtiD I - 2004, p. 273). Se l’autore è

ignoto, l’istante, oltre ad indicare i seri indizi della commissione di un

reato, deve suggerire i mezzi di prova da assumere, ed in particolare gli atti

d’informazioni preliminari necessari per determinare l’autore o gli autori del

reato o dei reati ipotizzati (M. MINI, op. cit., p. 273). Di conseguenza, la

richiesta di IS 1, tesa ad accogliere un’istanza di promozione dell’accusa contro

ignoti in base all’art. 186 cpv. 1 CPP, é perciò irricevibile.

3.

3.1.

Il reato di cui all’art. 180 CP - secondo cui è punito, a querela di

parte, chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona

- presuppone, tra l'altro, che la minaccia proferita sia oggettivamente atta ad

allarmare o spaventare la vittima (DTF 99 IV 215; BSK StGB II - V. DELNON / B.

RÜDY, Basilea 2003, n. 18 ss. ad art. 180 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A.

DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, p. 361; G.

STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003,

§ 5 n. 65 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna

2002, n. 6 ss. ad art. 180 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,

2.

ed., Zurigo 1997, n. 2 e 3 ad art. 180 CP). Per sapere se obiettivamente si

è in presenza di una minaccia adatta a causare timore o spavento, non occorre

riferirsi solo ai termini utilizzati, ma all'insieme delle circostanze (DTF 99

IV 215; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 361 e 362; G.

STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 5 n. 66; B. CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art.

180.

CP).

3.2

L’istante ritiene che “(...) il reato dell’art. 180 CPS

(eventualmente in concorso con la coazione e l’estorsione nella forma del

tentativo) è compiuto (o tentato; DTF 99 IV 212) quando la minaccia proferita appare

oggettivamente da prendere sul serio e tale da incutere timore in qualsiasi

persona normale”, asserendo che “tale è certamente la minaccia rappresentata

dalla lettera minatoria del mese di __________ __________” (istanza di promozione

dell’accusa 4/5.3.2004, p. 8). Sostiene inoltre che “d’altro canto

l’estorsione è una forma qualificata di coazione caratterizzata dal movente

specifico dell’indebito profitto” e che “nel caso concreto la

fattispecie denunciata si presenta particolarmente preoccupante e tale da

autorizzare la conclusione che l’istante sia stato preso di mira da persone o

da un’organizzazione, specializzate nel recupero di crediti con ogni mezzo

anche illecito quali le minacce e altre forme di pressione, volti a piegare la

resistenza della vittima intimorendola al punto da renderle la qualità della

vita particolarmente difficile (minaccia che è espressamente indicata nella

lettera minatoria di __________)” (istanza di promozione dell’accusa

4/5.3.2004, p. 8 e 9). Assevera poi che “questa lettera qualifica quindi in

modo particolare anche il precedente incontro del mese di dicembre a __________

ed è oggettivamente adeguata a incutere timore; ciò che (...) ha espresso in

modo chiaro nonostante l’utilizzo di termini eventualmente più mitigati in sede

di redazione degli esposti di denuncia o dei suoi interrogatori” (istanza

di promozione dell’accusa 4/5.3.2004, p. 9).

3.3

Dagli atti risulta che l’istante è stato sentito in sede di polizia

dapprima il 19.12.2003 e successivamente il 16.1.2004 (cfr. rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004).

Nel corso del suo primo interrogatorio IS 1 ha in particolare dichiarato

che in data __________ sarebbe stato contattato telefonicamente da una persona

anonima di sesso maschile, il quale gli avrebbe chiesto di incontrarlo “(...)

per comunicarmi importanti notizie”, asserendo che “la cosa mi turbava

poiché nessuno poteva aver diffuso ad estranei il mio nr. di telefono” e “ritenendo

che si trattasse di una persona mandata a farmi del male contattavo la società __________

__________ di __________ quale garanzia, testimonianza (anche video) e protezione

di un possibile delitto” (verbale d’interrogatorio 19.12.2003, p. 1, allegato

al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004). Ha poi affermato che

“l’incontro avrebbe dovuto tenersi a __________” la mattina del giorno

successivo “(...) secondo le modalità da stabilirsi dopo una seconda

telefonata” e che “recatomi a __________ in mattinata scoprivo di essere

seguito da almeno tre persone i cui connotati sono riportati nell’esposto di

denuncia (...)” inoltrato al Ministero pubblico il 4.12.2003 (verbale

d’interrogatorio 19.12.2003, p. 1, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 27.1.2004). Ha pure asserito che “queste persone mi hanno

seguito ininterrottamente fino alle ore 15.30 ora in cui mi recavo presso il __________

__________ (...), luogo da me indicato per il colloquio”, che “qui,

venivo immediatamente chiamato per nome dall’individuo corrispondente ai

connotati della persona nr. 1 sopraccitata (cfr., al proposito, verbale

d’interrogatorio 19.12.2003, p. 1), il quale mi comunicava espressamente di

essere stato mandato da __________ __________ (____________________), di non

essere un investigatore privato e di aver ascoltato una sola campana delle mie

precedenti vicende”, rilevando che “questa persona rifiutava di indicare

i motivi del colloquio da lui stesso richiesto e rifiutava di esibire il documento

d’identità, presupposto indispensabile concordato per l’incontro” (verbale

d’interrogatorio 19.12.2003, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 27.1.2004). Ha altresì affermato che “per questi motivi troncavo

immediatamente l’incontro e mi allontanavo in direzione del ristorante __________”,

ove “(...) venivo raggiunto da un agente di __________ __________ che mi

confermava che almeno due persone mi avevano seguito nel tragitto dal __________

__________” e sostenendo che “(...) veniva confermato il pedinamento

delle stesse persone che io avevo individuato in mattinata, fino alle 16.30,

ora in cui riuscivo a far perdere le mie tracce (...)” (verbale

d’interrogatorio 19.12.2003, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 27.1.2004). IS 1, durante il suo successivo interrogatorio tenutosi

il 16.1.2004 sempre in sede di polizia in seguito alla sua denuncia/querela

inoltrata il 9.1.2004, ha in particolare affermato di essersi recato in data __________

a __________, dove avrebbe incontrato, di sua spontanea volontà, “(...), due

delle persone che hanno ammesso verbalmente di avermi pedinato a __________ in

data __________”, asserendo tra l’altro che “il colloquio, durato 30

minuti, avveniva in un clima di ostilità e di superiorità da parte di entrambi

nei confronti del sottoscritto” (verbale d’interrogatorio 16.1.2004, p. 1,

allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004). Ha sostenuto

che “entrambi hanno dichiarato di essere stati mandati a scoprire

l’ubicazione del mio domicilio da parte di __________ __________ __________ __________

e di essere stati da quest’ultimo “profumatamente pagati””, precisando

inoltre che gli stessi si sarebbero “(...) presentati all’incontro

unicamente per dimostrare la loro impunità e comunicarmi dettagli geografici

pertinenti il mio domicilio” e che “all’improvviso troncavano l’incontro

e si allontanavano in automobile” (verbale d’interrogatorio 16.1.2004, p. 1

e 2, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004). Ha

altresì asserito di non aver ricevuto minacce o altro “dal 1999 (dal

momento in cui è residente a __________) ai fatti sopraccitati (...)” e

di non essere stato minacciato durante l’incontro del __________ (verbale

d’interrogatorio 16.1.2004, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 27.1.2004). Ha poi affermato di aver ricevuto una lettera (ndr: spedita

da ____________________ il 2.1.2004 e letta il 7.1.2004; cfr. copia documenti

allegati alla denuncia/querela 9.1.2004) “(...) di minacce ed estorsione

comprovante il fatto che lo scrivente si sia fisicamente recato nei pressi del

mio domicilio” e che “considerato il linguaggio delle persone e

l’ortografia della lettera”, le persone incontrate a __________ possono

aver scritto questa lettera, rilevando però che le stesse “(...) non hanno

fatto alcun riferimento a questa lettera né si sono dimostrati interessati ad

un’eventuale transazione finanziaria come” ivi “richiesto (...). Ne

concludo che possa essere stata scritta da altri” (verbale d’interrogatorio

16.1

, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria

27.1

). Ha inoltre dichiarato di essersi recato in __________ e di aver

cercato queste persone “(...) per convincerle ad auto denunciarsi presso il

Ministero pubblico di __________” e di ritenere che colui “(...) che

compie un viaggio di __________ km e pedina una persona per almeno cinque ore,

rifiutando di esibire documenti d’identità sia comunque implicato in un affare

losco, e qualora sia un semplice esecutore degli ordini di un mandante dai

dubbi precedenti abbia interesse a chiarire in ogni caso la sua posizione”

(verbale d’interrogatorio 16.1.2004, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta di

polizia giudiziaria 27.1.2004). Circa il fatto che nella lettera minatoria sia

indicato che egli avrebbe un debito di __________ ha asserito di non avere

debiti nei confronti di nessuno, che sarebbe “(...) una pura invenzione di

parte e gli oggetti di valore spariti consistono in __________ __________, __________

__________ __________ __________ __________ __________ da comune abitazione con

__________ __________ __________ __________ e regolarmente denunciati da me nel

lontano __________”, confermando in ogni modo di non avere alcun debito in __________

(verbale d’interrogatorio 16.1.2004, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta di

polizia giudiziaria 27.1.2004). Ha infine sostenuto di non avere dei sospetti

circa l’autore della lettera minatoria, ma di ritenere che “(...) si tratti

di un tentativo di sviare le indagini qualora un domani dovessi rimanere

vittima di un incidente” (verbale d’interrogatorio 16.1.2004, p. 4,

allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004).

3.4

Ora, dal contenuto di queste dichiarazioni non appare che i fatti

accaduti all’istante il __________, __________ ed il __________ (cfr., al

proposito denuncia/querela penale 4.12.2003) siano (stati) oggettivamente atti

ad allarmarlo o spaventarlo, tant’é che egli, addirittura di sua iniziativa, “nel

tentativo di ottenere bonariamente informazioni sui fatti pregressi, (...)”

(denuncia/querela penale 9.1.2004, p. 1) all’inizio del mese di __________ __________

si è recato in __________ per incontrare due delle persone che avrebbero

ammesso di averlo pedinato a __________ il __________. Dagli atti, inoltre, non

risulta che egli sia stato minacciato né il __________ allorquando sarebbe

stato contattato telefonicamente, né il giorno successivo a __________, dove avrebbe

incontrato una persona e dove sarebbe stato pedinato per alcune ore.

Per il che, non emergendo dagli atti seri indizi di commissione di

reato per titolo di minaccia in ordine alla denuncia/querela 4.12.2003, il decreto

impugnato non può che essere confermato anche in relazione a quest’ipotesi di

reato.

3.5

IS 1 lamenta il fatto che il decreto impugnato “(...) non indica

tuttavia quale esito processuale è stato (o verrà) riservato al complemento di

denuncia presentato” il “9 gennaio 2004 a seguito della lettera minatoria

ricevuta il __________, e in particolare quali ulteriori atti istruttori

eventualmente il Procuratore intenderebbe compiere per l’accertamento delle

altre gravi ipotesi di reato che la fattispecie denunciata dall’istante

forzatamente implica (estorsione e/o coazione), così come per l’identificazione

degli autori”, asserendo inoltre che l’inchiesta sarebbe “(...) stata

invero eccessivamente sbrigativa poiché alla luce del tenore e del contenuto

della lettera minatoria l’intera fattispecie meritava un’attenzione più

importante e in particolare meritava ulteriori accertamenti sui motivi per cui

individui - che hanno voluto mantenere l’anonimato - si siano interessati

all’istante”, ritenendo che il decreto impugnato “(...) riferisce

formalmente solo della denuncia 4.12.2003 e non del complemento,

rispettivamente (della) nuova denuncia 9.01.2004 a seguito della lettera

minatoria, nel quale veniva evocato dall’istante pertinentemente l’ipotesi di

reato di estorsione (tentato)” (istanza di promozione dell’accusa

4/5.3.2004, p. 7, 9 e 11).

Il procuratore pubblico nel suo decreto di non luogo a procedere

18.2.2004

ha effettivamente esposto di aver visto la denuncia/querela sporta da

IS 1 contro ignoti per titolo di minaccia e tentato omicidio, in relazione ai

fatti avvenuti a __________ i giorni __________, __________ e __________ (recte:

__________) del mese di __________ __________ (cfr. decreto di non luogo a

procedere 18.2.2004, p. 1), senza però indicare di aver considerato pure la denuncia/querela

presentata dal qui istante al Ministero pubblico il 9.1.2004 contro ignoti per

titolo di estorsione e minaccia in relazione ai fatti avvenuti il __________ ed

il __________ (cfr., al proposito, denuncia/querela penale 9.1.2004 e documenti

ivi allegati).

Ora, se da un lato risulta che il magistrato inquirente nel decreto

impugnato in relazione all’ipotesi di minaccia ha evidenziato che “nella

fattispecie IS 1 non ha mai sostenuto né in querela, né tantomeno nel corso

degli interrogatori in Polizia, di essere stato indotto in stato di spavento o

timore”, prendendo apparentemente in considerazione anche il verbale

d’interrogatorio 16.1.2004 di IS 1 nel corso del quale è stato discusso il

contenuto della denuncia/querela 9.1.2004 (cfr., al proposito, verbale d’interrogatorio

16.1.2004

allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004),

d’altro canto egli non si è comunque espresso esplicitamente sui fatti accaduti

il __________, rispettivamente il __________ segnalati dal qui istante con denuncia/querela

9.1.2004

e sulle ipotesi di reato da lui invocate in quella sede, segnatamente

minaccia ed estorsione (cfr. denuncia/querela penale 9.1.2004). Ritenuto che le

sostenute ipotesi di reato di minaccia e di estorsione in relazione ai fatti

accaduti il __________, rispettivamente il __________ non sono state oggetto di

decisione da parte del procuratore pubblico, questa Camera, quale autorità di

ricorso (art. 284 CPP), non può esprimersi in merito. Per questo motivo

l’incarto viene ritornato al Ministero pubblico allo scopo - se del caso - di istruire

ed in ogni modo di emanare una decisione sui fatti invocati da IS 1 in sede di

denuncia/querela 9.1.2004.

4.

L’istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente accolta. L’incarto

viene ritornato al Ministero pubblico perché proceda nelle sue incombenze.

Vista la particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’istante congrue

ripetibili.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 184 ss. CPP, 180 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente

accolta ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza l’incarto è rinviato al Ministero pubblico perché

proceda nelle sue incombenze.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IS 1, __________, CHF

500.

-- (cinquecento) a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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