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Decisione

60.2004.82

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

19 aprile 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di fiducia, avv.PA 1, di complessivi CHF 2'880.-- [di cui CHF 2'480.-- (9 ore e

55 minuti circa a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 196.60 di spese e

CHF 203.40 di IVA al 7.6%];

che

il dispendio orario non viene precisato in relazione ad ogni singola

operazione;

che

nondimeno si può ritenere - considerato che la pratica, per un avvocato con le

dovute conoscenze in ambito penale, non ha comportato difficoltà particolari e

ha richiesto un impegno relativamente ridotto - un dispendio pari a 7 ore e 20

minuti, di cui 100 minuti per gli scritti (in media 10 minuti per ciascun

scritto inviato, compresa la copia per il cliente), 35 minuti per le telefonate

(in media 5 minuti per ogni telefonata), 60 minuti per l’esame degli atti

presso il Ministero pubblico dell’11.9.2000 (AI 12), 5 minuti per l’esame

documenti del 20.4.2002, 60 minuti per i colloqui con l’istante del 23.6.2003 e

del 24.6.2003, 120 minuti per la preparazione del dibattimento ed il

dibattimento (che si è protratto dalle ore 9.10 alle ore 9.45) e 60 minuti per

la redazione dell'istanza di indennità;

che

l’onorario indicato per le prestazioni di “fotocopie”, “invio” e “scritturazioni”

non viene riconosciuto, trattandosi di mansioni che vengono di solito

effettuate dal personale di cancelleria ed il tempo impiegato dalle segretarie

è già incluso in quello dell’avvocato;

che

pertanto, applicando alle prestazioni fino al __________ (pari a 2 ore e 20

minuti) una tariffa di CHF 220.-- ed a quelle successive (pari a 5 ore) una

tariffa di CHF 250.--, come da prassi all'epoca del mandato, l'onorario da

risarcire ammonta a CHF 1'763.40;

che

a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 176.60, ridotte a CHF

10.-- quelle inerenti l’invio raccomandato del 26.9.2000 e a CHF 15.-- quelle

inerenti l’invio raccomandato del 30.4.2002;

che

va inoltre rimborsata l'IVA, pari a CHF 146.80, al 7.5% su CHF 626.10 [per le

prestazioni fino al __________, di cui CHF 513.40 di onorario (2 ore e 20

minuti a CHF 220.--/ora) e CHF 112.70 di spese] ed al 7.6% su CHF 1'313.90 [per

le prestazioni successive, di cui CHF 1'250.-- di onorario (5 ore a CHF

250.--/ora) e CHF 63.90 di spese];

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 5.3.2004 della presente istanza;

che

a IS 1 va pertanto risarcito, a titolo di spese legali, l’importo di CHF

2'086.80 oltre interessi al 5% a far data dal 5.3.2004;

che

le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 24.6.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'086.80 oltre interessi al 5% dal 5.3.2004.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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