60.2004.82
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
19 aprile 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2004.82
Data decisione, Autorità:
19.04.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.82
Lugano
19 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 5/8.3.2004 presentata da
IS 1
patr.da: PA 1
tendente ad
ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel
giudizio 24.6.2003 della Pretura penale di Bellinzona (inc. __________),
un’indennità ai sensi degli art. 317 ss CPP;
richiamato lo
scritto 10.3.2003 dell’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer, che non
contesta il fondamento dell’istanza rimettendosi al giudizio di questa Camera
per quanto attiene alla quantificazione dell’indennità da rifondere;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
con decreto 4.9.2000 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha posto
in stato di accusa davanti all’allora competente Corte delle assise
correzionali di __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di tre
mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni
ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto
colpevole di truffa “(…) per avere sottoscritto la domanda per l’ottenimento
di un credito dichiarando di percepire un salario mensile netto, quale gerente,
di CHF 3'450.--, cosa falsa, prodotto a sostegno di ciò la dichiarazione __________
del datore di lavoro __________, che ne confermava l’impiego ed il salario,
sottaciuto che in realtà egli era iscritto alla cassa disoccupazione, inducendo
in tal modo la __________ ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, che
gli ha concesso un credito pari a CHF 20'000.-- (erogato completamente),
importi mai restituiti in quanto fu pagata solo una rata mensile pari a CHF
617.30” e di falsità in documenti “per avere verosimilmente allestito e
comunque fatto uso della falsa dichiarazione __________ intestata alla __________,
da cui emergeva che IS 1 era dipendente della società dal __________, ciò che
non corrispondeva alla realtà”, fatti avvenuti a __________ e __________
nel corso del mese di __________ (DAC __________);
che
con decisione 24.6.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l'istante dalle
imputazioni;
che
con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP - IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 2'880.--
oltre interessi al 5% a far data dal 24.6.2003 (in via subordinata a far data
dal 5.3.2004) per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
Fatti
di fiducia, avv.PA 1, di complessivi CHF 2'880.-- [di cui CHF 2'480.-- (9 ore e
55 minuti circa a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 196.60 di spese e
CHF 203.40 di IVA al 7.6%];
che
il dispendio orario non viene precisato in relazione ad ogni singola
operazione;
che
nondimeno si può ritenere - considerato che la pratica, per un avvocato con le
dovute conoscenze in ambito penale, non ha comportato difficoltà particolari e
ha richiesto un impegno relativamente ridotto - un dispendio pari a 7 ore e 20
minuti, di cui 100 minuti per gli scritti (in media 10 minuti per ciascun
scritto inviato, compresa la copia per il cliente), 35 minuti per le telefonate
(in media 5 minuti per ogni telefonata), 60 minuti per l’esame degli atti
presso il Ministero pubblico dell’11.9.2000 (AI 12), 5 minuti per l’esame
documenti del 20.4.2002, 60 minuti per i colloqui con l’istante del 23.6.2003 e
del 24.6.2003, 120 minuti per la preparazione del dibattimento ed il
dibattimento (che si è protratto dalle ore 9.10 alle ore 9.45) e 60 minuti per
la redazione dell'istanza di indennità;
che
l’onorario indicato per le prestazioni di “fotocopie”, “invio” e “scritturazioni”
non viene riconosciuto, trattandosi di mansioni che vengono di solito
effettuate dal personale di cancelleria ed il tempo impiegato dalle segretarie
è già incluso in quello dell’avvocato;
che
pertanto, applicando alle prestazioni fino al __________ (pari a 2 ore e 20
minuti) una tariffa di CHF 220.-- ed a quelle successive (pari a 5 ore) una
tariffa di CHF 250.--, come da prassi all'epoca del mandato, l'onorario da
risarcire ammonta a CHF 1'763.40;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 176.60, ridotte a CHF
10.-- quelle inerenti l’invio raccomandato del 26.9.2000 e a CHF 15.-- quelle
inerenti l’invio raccomandato del 30.4.2002;
che
va inoltre rimborsata l'IVA, pari a CHF 146.80, al 7.5% su CHF 626.10 [per le
prestazioni fino al __________, di cui CHF 513.40 di onorario (2 ore e 20
minuti a CHF 220.--/ora) e CHF 112.70 di spese] ed al 7.6% su CHF 1'313.90 [per
le prestazioni successive, di cui CHF 1'250.-- di onorario (5 ore a CHF
250.--/ora) e CHF 63.90 di spese];
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 5.3.2004 della presente istanza;
che
a IS 1 va pertanto risarcito, a titolo di spese legali, l’importo di CHF
2'086.80 oltre interessi al 5% a far data dal 5.3.2004;
che
le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 24.6.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'086.80 oltre interessi al 5% dal 5.3.2004.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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