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Decisione

60.2004.88

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.

19 aprile 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”,

segnatamente a sapere se il diritto di cui all'art. 317 CPP valga solo in caso

di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come

nella fattispecie in esame;

che

questa Camera ritiene di principio che un'indennità sia possibile solo in

presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004

in re I. F., inc. 60.2003.109);

che

si giustifica nondimeno considerare “prosciolto” l'accusato assolto da

imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna, ossia riconducibili a

reati e/o a fatti del tutto diversi;

che

- come esposto - l'istante è stato assolto dalle imputazioni principali di truffa

mancata e falsità in documenti in relazione ai fatti avvenuti a __________ ed

in altre località nel corso del mese di __________, mentre è stato condannato

per violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri

in relazione ai fatti compiuti a __________ nel periodo __________;

che

solo in data 1.10.2003 la promozione dell’accusa è stata estesa al titolo di

violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (AI

20) in relazione a fatti posteriori e del tutto indipendenti rispetto a quelli

che hanno comportato l’apertura di un procedimento penale per titolo di truffa

mancata e falsità in documenti, venuti alla luce in occasione degli

interrogatori dell’istante (AI 15 e AI 18);

che

la procedura relativa alle imputazioni principali di truffa mancata e falsità

in documenti ha continuato a mantenere una propria indipendenza, imponendo segnatamente

l’interrogatorio dei testimoni __________ (AI 25) e __________ (AI 27), e non

può pertanto essere considerata strettamente connessa con quella che ha

comportato la condanna dell’istante per violazione della legge federale sulla

dimora e il domicilio (cfr. decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005);

che

determinanti al fine del giudizio sono quindi le imputazioni di truffa mancata

e falsità in documenti, reati dai quali l'istante è stato prosciolto a’ sensi

dell’art. 317 CPP;

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

con decisione 30.9.2003 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Franco

Lardelli ha nominato l’avv. PA 1 difensore d’ufficio dell’istante (AI 17);

che

questi postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di

complessivi CHF 3'567.90 [di cui CHF 3'250.-- a titolo di onorari (14 ore e 40

minuti a CHF 221.60/ora circa), CHF 65.90 di spese e CHF 252.-- di IVA, doc. E]

oltre interessi al 5% dal 7.10.2003;

che

la tariffa applicata appare conforme ai predetti principi, rientrando nei

parametri indicati;

che

il dispendio orario - ritenuto che solo le operazioni inerenti le accuse di

truffa mancata e falsità in documenti possono essere considerate ai fini

dell'indennità - viene ammesso in 10 ore, di cui 20 minuti inerenti i colloqui

telefonici, 8 ore e 10 minuti inerenti gli interrogatori di data 1.10.2003 (AI

20), 3.10.2003 (AI 25) e 7.10.2003 (AI 27) e 1 ora e 30 minuti inerenti le

conferenze con l’istante;

che

le prestazioni relative all’interrogatorio dell’1.10.2003 (AI 20), i colloqui

telefonici con __________ e le conferenze con l’istante vengono rimborsate solo

parzialmente in quanto inerenti pure le accuse di violazione della legge

federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, mentre l’istanza di

libertà provvisoria del 6/7.10.2003 (AI 26), alla luce del suo successivo

ritiro (AI 30), non può essere considerata necessaria ed utile per il procedimento;

che

all'istante va pertanto riconosciuto un onorario pari a 10 ore a CHF

221.60/ora, per complessivi CHF 2'216.--;

che

a detta somma vanno aggiunte le spese di CHF 65.90, ammesse come esposte;

che

non viene invece rimborsata l’IVA, l’istante avente domicilio all’estero (cfr.

decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. __________);

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 9.3.2004 della presente istanza;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui

la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269

e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113

Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto "metodo bifasico"

(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.

1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.

decisioni 5.5.1997 nella causa 8G.19/1997 e 7.12.2000 nella causa 8G.59/2000):

giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è

adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

al proposito l’istante chiede che gli venga riconosciuto l’importo di CHF

1'000.-- (CHF 100.--/giorno) per i dieci giorni di detenzione preventiva

sofferta, oltre interessi al 5% a far data dal 7.10.2003;

che

il procuratore pubblico ha emanato un ordine di arresto nei confronti di IS 1 per

i titoli di truffa mancata e falsità in documenti il 5.7.2001 (AI 12);

che

l’istante è stato arrestato il 28.9.2003 all’aeroporto di __________ e tradotto

in Ticino il giorno seguente (cfr. rapporto di arresto, AI 15);

che

l’arresto è stato confermato il 30.9.2003, considerata l’esistenza di gravi e

concreti indizi di colpevolezza e preminenti motivi di interesse pubblico,

segnatamente i bisogni dell’istruzione (cfr. verbale di notifica di arresto e

di decisione 30.9.2003, AI 18);

che

è stato scarcerato il 7.10.2003 (cfr. ordine di scarcerazione, AI 28);

che

allorquando misure coercitive sono eseguite in seguito ad una richiesta di

assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale, il Cantone richiedente

è in principio competente per decidere se è dovuto un risarcimento ed è tenuto,

se del caso, a pagarlo (cfr. DTF 118 Ia 336);

che

nella proposta di condanna alla pena di tre mesi di detenzione per violazione della

legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri formulata dal

procuratore pubblico con decreto di accusa 7.10.2003 (__________) e nella successiva

condanna alla pena di quaranta giorni di detenzione di cui alla sentenza 13.1.2004

della Pretura penale (decisione 13.1.2004, inc. __________), non è stato

computato il carcere preventivo sofferto;

che

pertanto l'istante ha diritto ad un’ indennità per torto morale in relazione

alla detenzione sofferta dal 28.9.2003 al 7.10.2003, manifestatasi

ingiustificata alla luce del decreto di abbandono 7.10.2003 (ABB __________);

che

- in applicazione della prassi in materia - per i dieci giorni di detenzione

preventiva viene quindi assegnata all'istante la somma di CHF 1'000.-- (CHF

100.--/giorno), oltre interessi al 5% dal 7.10.2003 come richiesto;

che

l’istante protesta infine la rifusione delle ripetibili di questa sede, che

quantifica in CHF 582.10 [di cui CHF 450.-- a titolo di onorario, CHF 91.-- di

spese e CHF 41.10 di IVA, doc. F] oltre interessi al 5% dal 9.3.2004;

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale

difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –

un importo di CHF 200.--, comprendente onorario e spese;

che

all’istante va quindi rifuso l’importo di CHF 3'481.90, di cui CHF 2'281.90 per

spese di patrocinio, CHF 1'000.-- a titolo di torto morale e CHF 200.-- per

ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% (dal 7.10.2003 su CHF 1'000.--

e dal 9.3.2004 su CHF 2'481.90);

che

giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato

possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo

Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;

che

nella fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale - rimasto

comunque aperto contro ignoti, in attesa di eventuali sviluppi - non apparendo

del tutto ingiustificato (ABB __________);

che

pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza, lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di abbandono

7.10.2003 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (ABB __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.

317 CPP, l’importo di CHF 3'481.90 oltre interessi al 5% dal 7.10.2003 su CHF

1'000.-- e dal 9.3.2004 su CHF 2'481.90.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per

conoscenza:

- Dipartimento

delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

patrocinata

da: PA 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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