60.2004.88
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.
19 aprile 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2004.88
Data decisione, Autorità:
19.04.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
REGRESSO
art. 317 CPP-TI
art. 322 CPP-TI
Incarto n.
60.2004.88
Lugano
19 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 9/10.3.2004
presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad
ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto
di abbandono 7.10.2003 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (ABB __________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le
osservazioni 11/12.3.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che si
rimette al giudizio di questa Camera sottolineando tuttavia che l’istante non è
un accusato prosciolto bensì un condannato;
rilevato che con
scritto 11/15.3.2004 la società PI 3 ha rinunciato a presentare osservazioni,
mentre con scritto 24/26.3.2004 la PI 1 si oppone ad un eventuale diritto di regresso
dello Stato nei suoi confronti a’ sensi dell’art. 322 CPP;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
che
con decisione 7.10.2003 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del
procedimento penale promosso - in seguito allo scritto 28.7.2000 della PI 3 ed
alla denuncia penale 31.7/2.8.2000 della PI 1 - nei confronti di IS 1, in
detenzione preventiva dal 28.9.2003 al 7.10.2003, per titolo di truffa mancata
e falsità in documenti in relazione ai fatti avvenuti a __________ ed in altre
località nel corso del mese di __________, ritenuta “l’insufficienza di
prove a carico dell’accusato e il fatto che l’incarto rimarrà comunque aperto
contro ignoti, in attesa di eventuali sviluppi” (ABB __________);
che
con decisione di medesima data il magistrato inquirente ha invece posto l’istante
in stato di accusa davanti alla Pretura penale e ha proposto la sua condanna
alla pena di tre mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni, alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero
per un periodo di tre anni da espiare ed al pagamento della tassa di giustizia
e delle spese, siccome ritenuto colpevole di violazione della legge federale
sulla dimora e il domicilio degli stranieri “per avere soggiornato
illegalmente in Svizzera senza essere in possesso dei necessari permessi di
dimora, per avere favorito il soggiorno illegale della di lui compagna __________
(__________) e del di lui figlio minorenne (__________), anch’essi sprovvisti
dei necessari permessi di soggiorno, ospitandoli nell’appartamento da lui
locato, a __________, in __________” nel periodo __________ (decreto di
accusa 7.10.2003, DA __________);
che
con decisione 13.1.2004 il giudice della Pretura penale ha confermato il
predetto decreto di accusa, riducendo nondimeno la pena privativa della libertà
personale a quaranta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, “tenuto conto (…) del periodo di soggiorno
(non brevissimo), delle condizioni in cui lo stesso è avvenuto e del fatto che
apparentemente l’accusato riteneva di non doversi notificare” (decisione
13.1.2004, p. 5, inc. __________);
che
con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
CPP -, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli l’importo di CHF 3'567.90 per spese di patrocinio, di
CHF 1'000.-- per l’ingiusta detenzione sofferta e di CHF 582.10 a titolo di
ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% (a far data dal 7.10.2003 su
CHF 4'567.90 e a far data dal 9.3.2004 su CHF 582.10);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
al proposito si tratta di determinare con precisione, interpretando, cosa il
CPP intenda con il termine “prosciolto”;
che
Fatti
i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”,
segnatamente a sapere se il diritto di cui all'art. 317 CPP valga solo in caso
di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come
nella fattispecie in esame;
che
questa Camera ritiene di principio che un'indennità sia possibile solo in
presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004
in re I. F., inc. 60.2003.109);
che
si giustifica nondimeno considerare “prosciolto” l'accusato assolto da
imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna, ossia riconducibili a
reati e/o a fatti del tutto diversi;
che
- come esposto - l'istante è stato assolto dalle imputazioni principali di truffa
mancata e falsità in documenti in relazione ai fatti avvenuti a __________ ed
in altre località nel corso del mese di __________, mentre è stato condannato
per violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri
in relazione ai fatti compiuti a __________ nel periodo __________;
che
solo in data 1.10.2003 la promozione dell’accusa è stata estesa al titolo di
violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (AI
20) in relazione a fatti posteriori e del tutto indipendenti rispetto a quelli
che hanno comportato l’apertura di un procedimento penale per titolo di truffa
mancata e falsità in documenti, venuti alla luce in occasione degli
interrogatori dell’istante (AI 15 e AI 18);
che
la procedura relativa alle imputazioni principali di truffa mancata e falsità
in documenti ha continuato a mantenere una propria indipendenza, imponendo segnatamente
l’interrogatorio dei testimoni __________ (AI 25) e __________ (AI 27), e non
può pertanto essere considerata strettamente connessa con quella che ha
comportato la condanna dell’istante per violazione della legge federale sulla
dimora e il domicilio (cfr. decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005);
che
determinanti al fine del giudizio sono quindi le imputazioni di truffa mancata
e falsità in documenti, reati dai quali l'istante è stato prosciolto a’ sensi
dell’art. 317 CPP;
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
con decisione 30.9.2003 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Franco
Lardelli ha nominato l’avv. PA 1 difensore d’ufficio dell’istante (AI 17);
che
questi postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di
complessivi CHF 3'567.90 [di cui CHF 3'250.-- a titolo di onorari (14 ore e 40
minuti a CHF 221.60/ora circa), CHF 65.90 di spese e CHF 252.-- di IVA, doc. E]
oltre interessi al 5% dal 7.10.2003;
che
la tariffa applicata appare conforme ai predetti principi, rientrando nei
parametri indicati;
che
il dispendio orario - ritenuto che solo le operazioni inerenti le accuse di
truffa mancata e falsità in documenti possono essere considerate ai fini
dell'indennità - viene ammesso in 10 ore, di cui 20 minuti inerenti i colloqui
telefonici, 8 ore e 10 minuti inerenti gli interrogatori di data 1.10.2003 (AI
20), 3.10.2003 (AI 25) e 7.10.2003 (AI 27) e 1 ora e 30 minuti inerenti le
conferenze con l’istante;
che
le prestazioni relative all’interrogatorio dell’1.10.2003 (AI 20), i colloqui
telefonici con __________ e le conferenze con l’istante vengono rimborsate solo
parzialmente in quanto inerenti pure le accuse di violazione della legge
federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, mentre l’istanza di
libertà provvisoria del 6/7.10.2003 (AI 26), alla luce del suo successivo
ritiro (AI 30), non può essere considerata necessaria ed utile per il procedimento;
che
all'istante va pertanto riconosciuto un onorario pari a 10 ore a CHF
221.60/ora, per complessivi CHF 2'216.--;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese di CHF 65.90, ammesse come esposte;
che
non viene invece rimborsata l’IVA, l’istante avente domicilio all’estero (cfr.
decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. __________);
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 9.3.2004 della presente istanza;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113
Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto "metodo bifasico"
(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.
1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.
decisioni 5.5.1997 nella causa 8G.19/1997 e 7.12.2000 nella causa 8G.59/2000):
giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è
adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
al proposito l’istante chiede che gli venga riconosciuto l’importo di CHF
1'000.-- (CHF 100.--/giorno) per i dieci giorni di detenzione preventiva
sofferta, oltre interessi al 5% a far data dal 7.10.2003;
che
il procuratore pubblico ha emanato un ordine di arresto nei confronti di IS 1 per
i titoli di truffa mancata e falsità in documenti il 5.7.2001 (AI 12);
che
l’istante è stato arrestato il 28.9.2003 all’aeroporto di __________ e tradotto
in Ticino il giorno seguente (cfr. rapporto di arresto, AI 15);
che
l’arresto è stato confermato il 30.9.2003, considerata l’esistenza di gravi e
concreti indizi di colpevolezza e preminenti motivi di interesse pubblico,
segnatamente i bisogni dell’istruzione (cfr. verbale di notifica di arresto e
di decisione 30.9.2003, AI 18);
che
è stato scarcerato il 7.10.2003 (cfr. ordine di scarcerazione, AI 28);
che
allorquando misure coercitive sono eseguite in seguito ad una richiesta di
assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale, il Cantone richiedente
è in principio competente per decidere se è dovuto un risarcimento ed è tenuto,
se del caso, a pagarlo (cfr. DTF 118 Ia 336);
che
nella proposta di condanna alla pena di tre mesi di detenzione per violazione della
legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri formulata dal
procuratore pubblico con decreto di accusa 7.10.2003 (__________) e nella successiva
condanna alla pena di quaranta giorni di detenzione di cui alla sentenza 13.1.2004
della Pretura penale (decisione 13.1.2004, inc. __________), non è stato
computato il carcere preventivo sofferto;
che
pertanto l'istante ha diritto ad un’ indennità per torto morale in relazione
alla detenzione sofferta dal 28.9.2003 al 7.10.2003, manifestatasi
ingiustificata alla luce del decreto di abbandono 7.10.2003 (ABB __________);
che
- in applicazione della prassi in materia - per i dieci giorni di detenzione
preventiva viene quindi assegnata all'istante la somma di CHF 1'000.-- (CHF
100.--/giorno), oltre interessi al 5% dal 7.10.2003 come richiesto;
che
l’istante protesta infine la rifusione delle ripetibili di questa sede, che
quantifica in CHF 582.10 [di cui CHF 450.-- a titolo di onorario, CHF 91.-- di
spese e CHF 41.10 di IVA, doc. F] oltre interessi al 5% dal 9.3.2004;
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –
un importo di CHF 200.--, comprendente onorario e spese;
che
all’istante va quindi rifuso l’importo di CHF 3'481.90, di cui CHF 2'281.90 per
spese di patrocinio, CHF 1'000.-- a titolo di torto morale e CHF 200.-- per
ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% (dal 7.10.2003 su CHF 1'000.--
e dal 9.3.2004 su CHF 2'481.90);
che
giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato
possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo
Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;
che
nella fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale - rimasto
comunque aperto contro ignoti, in attesa di eventuali sviluppi - non apparendo
del tutto ingiustificato (ABB __________);
che
pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza, lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di abbandono
7.10.2003 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (ABB __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.
317 CPP, l’importo di CHF 3'481.90 oltre interessi al 5% dal 7.10.2003 su CHF
1'000.-- e dal 9.3.2004 su CHF 2'481.90.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per
conoscenza:
- Dipartimento
delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
3.
PI 3
patrocinata
da: PA 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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