60.2005.10
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
3 gennaio 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
60.2005.10
Data decisione, Autorità:
03.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
art. 320 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.10
Lugano
3 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/11.1.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono (non motivato) 7.6.2004 del
procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________), un’indennità ai sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 19/21.1.2005 del procuratore pubblico, il
quale rileva che “(...) l’importo complessivo (somma) esposto dai due legali
appare eccessivo alla luce della posizione marginale di IS 1 nel procedimento
in questione”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decisione (non motivata) 7.6.2004 il procuratore pubblico ha
decretato l’abbandono del procedimento penale promosso - tra l’altro - nei
confronti di IS 1, in detenzione preventiva dal 24.2.2003 al 13.3.2003, in
merito all’esplosione avvenuta a __________ l’__________, per titolo di furto,
truffa, ricettazione, incendio intenzionale, esplosione, falsità in documenti,
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione [cfr. decreto di abbandono
(non motivato) 7.6.2004; verbale di notifica di arresto e di decisione
25.2.2003 e ordine di scarcerazione 13.3.2003];
che con l’istanza in esame - presentata nel termine di
un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1, che protesta le ripetibili,
chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a
versargli l’importo di CHF 6'549.35 per spese legali e almeno CHF 1'900.-- a titolo
di torto morale (cfr. istanza 10/11.1.2005, p. 3);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota
professionale dei suoi patrocinatori di fiducia avv. __________ __________ di
complessivi CHF 1'990.-- (di cui CHF 1'800.-- a titolo di onorario e CHF 190.--
di spese) e avv. PR 1 di complessivi CHF 4'559.35 (di cui CHF 3'937.50 a titolo
di onorario, CHF 299.80 di spese e CHF 322.05 di IVA) (cfr. note professionali
allegate all’istanza 10/11.1.2005);
che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio
mandato a più patrocinatori - sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento
- vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico
patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,
Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im
ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);
che l’istante - a cui spetta sostanziare le proprie
pretese di indennità - non ha provveduto a presentare la nota d’onorario
dettagliata dell’avv. __________ __________ esplicitamente richiestagli da
questa Camera con ordinanza 11.1.2005;
che la stessa verrà quindi rifusa unicamente per
quanto ricostruibile dall’incarto;
che l’avv. __________ __________ ha omesso di indicare
nella sua nota professionale la tariffa oraria applicata e pertanto l’onorario
verrà rifuso secondo la prassi di questa Camera, all’epoca del mandato (CHF
250.--/ora);
che
dagli atti risulta inoltre che il lic. iur. __________ __________, allora praticante
presso lo studio legale dell’avv. __________ __________, ha assistito il qui
istante durante un interrogatorio dinanzi al Ministero pubblico per cui viene
ammessa una tariffa di CHF 110.--/ora, come da prassi di questa Camera, che per
difese assunte da praticanti a partire dal 2002 ammette la predetta tariffa
(cfr. decisione 23.3.2004 in re S.A., inc. 60.2003.219);
che dagli atti emerge che l’avv. __________ __________
ha assunto il patrocinio di fiducia il 25.2.2003 (cfr. verbale di notifica di
arresto e di decisione 25.2.2003, p. 1) fino al 5.3.2003, data in cui l’avv. PR
1 ha assunto il patrocinio di IS 1 (cfr. scritto 5.3.2005 dell’avv. PR 1 al Ministero
pubblico, inc. __________ atti istruttori di IS 1, classeur blu);
che viene pertanto - in base a quanto è ricostruibile
dall’incarto - riconosciuto un dispendio orario di 165 minuti, di cui 60 minuti
inerenti alla stesura verbale di notifica di arresto e di decisione 25.2.2003,
in cui era presente l’avv. __________ __________ (calcolo approssimativo, cfr.
verbale di notifica di arresto e di decisione 25.2.2003, p. 1), 15 minuti inerenti
allo scritto 25.2.2003 dell’avv. __________ __________ al Ministero pubblico, 90
minuti inerenti all’interrogatorio di IS 1 tenutosi il 4.3.2003 dinanzi al
procuratore pubblico alla presenza del lic. iur. __________ __________ (cfr.
verbale di interrogatorio 4.3.2003, iniziato alle ore 14.30 e terminato alle
ore 16.00) (cfr. inc. __________ atti istruttori di IS 1, classeur blu), per
complessivi CHF 477.50 (di cui CHF 165.-- per le prestazioni fornite dal lic.
iur. __________ __________ e CHF 312.50 dell’avv. __________ __________);
che a ciò vanno aggiunte le spese di CHF 16.--
inerente allo scritto 25.2.2003 (lettera/raccomandata, compresa la copia per l’incarto,
art. 3 lit. b TOA, 1 fotocopia + invio fax di 2 pagine);
che la tariffa applicata dall’avv. PR 1 - pari a CHF
250.--/ora - appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri
indicati (cfr. dettaglio nota professionale allegata all’istanza 10/11.1.2005);
che il dispendio orario esposto appare invece
oggettivamente eccessivo per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito
penale, ritenuto che IS 1 ha assunto un ruolo marginale nella vicenda e
pertanto viene riconosciuto un dispendio orario di 695 minuti - pari a 11 ore e
35 minuti -, per la conferenza e i colloqui telefonici con i genitori vengono ammessi
complessivamente 60 minuti (30 minuti per il colloquio e 30 minuti per le
telefonate) e per la conferenza con i figli 30 minuti, non essendo compito di
un avvocato fornire prestazioni di sostegno morale, per le conferenze
telefoniche con il cliente vengono riconosciuti 85 minuti (5 minuti per
colloquio telefonico appaiono sufficienti), per un importo complessivo di CHF
2'895.85;
che vanno inoltre risarcite le spese, pari a CHF 280.05,
ridotte a CHF 12.75 quelle inerenti ai colloqui telefonici con il cliente e a
CHF 1.50 quelle inerenti al colloquio telefonico con il MP del 14.4.2004 (CHF
0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di
moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6);
che
non viene invece rimborsata l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr.
decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. 60.2001.189);
che
a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese legali - l’importo complessivo di
CHF 3'669.40, di cui CHF 493.50 per le prestazioni dell’avv. __________ __________
e del lic. iur. __________ __________ e CHF 3'175.90 per quelle dell’avv. PR 1;
che
- con riferimento al risarcimento dei danni materiali - secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere
altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr. REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP.
1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'istante sostiene di non essere stato retribuito dal suo datore
di lavoro durante il periodo di incarcerazione (cfr. istanza 10/11.1.2005, p. 3);
che dalla copia della dichiarazione 28.6.2004 rilasciata dalla __________
__________ __________ __________ __________, __________, risulta che IS 1 ha
lavorato alle dipendenze di detta società come muratore dal 2002, percependo un
regolare stipendio come da contratto di categoria e che il rapporto di lavoro
sarebbe stato effettivamente interrotto durante il periodo di incarcerazione (cfr.
doc. C, dichiarazione 28.6.2004, allegato all’istanza 10/11.1.2005);
che l’istante ha nondimeno omesso di quantificare e
sostanziare - come avrebbe potuto e dovuto - lo stipendio non percepito durante
quel lasso di tempo;
che non avendo fatto fronte al suo onere probatorio, non
può conseguentemente pretendere nulla al proposito;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005 e 1P.602/2003 del
23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113
Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.
1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere
un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione
della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi
che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997
del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato
di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re
Fatti
S. R., inc. n. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
l’istante postula la rifusione di almeno CHF 1'900.-- a titolo di torto morale,
asserendo che la sua incarcerazione è durata dal 24.2.2003 al 13.3.2003 per
complessivi 19 giorni e che egli, di professione muratore, “(...) è stato
quindi assente dal lavoro non retribuito per tali giorni” (istanza 10/11.1.2005,
p. 2 e 3);
che
l’istante è stato arrestato il 24.2.2003 (verbale di notifica di arresto e di
decisione 25.2.2005, p. 1);
che
l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di
gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse
pubblico, segnatamente il pericolo di fuga e i bisogni dell’istruzione (verbale
di notifica di arresto e di decisione 25.2.2005, p. 7);
che è stato scarcerato il 13.3.2003 (ordine di
scarcerazione 13.3.2003);
che - in applicazione della prassi in materia - per i
diciannove giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta viene
assegnato all’istante l’importo base di CHF 1'900.--, come postulato;
che
detto importo tiene conto della contenuta sofferenza per l'istante, che non ha
prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o
psichica, e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che
l'arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dal
decreto di abbandono (non motivato) 7.6.2004 e da questo stesso giudizio;
che
non vi sono peraltro elementi che giustificano un aumento o una diminuzione
della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in
precedenza;
che
l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza -
un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese, senza il rimborso
dell’IVA, come in precedenza;
che
l’indennità complessiva ammonta a CHF 5'719.40, di cui CHF 3'669.40 per spese
di patrocinio, CHF 1'900.-- per torto morale e CHF 150.-- per ripetibili di
questa sede;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di abbandono (non motivato) 7.6.2004 del procuratore pubblico __________
__________ (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 5'719.40.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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