Lexipedia

Decisione

60.2005.10

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.

3 gennaio 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

S. R., inc. n. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

l’istante postula la rifusione di almeno CHF 1'900.-- a titolo di torto morale,

asserendo che la sua incarcerazione è durata dal 24.2.2003 al 13.3.2003 per

complessivi 19 giorni e che egli, di professione muratore, “(...) è stato

quindi assente dal lavoro non retribuito per tali giorni” (istanza 10/11.1.2005,

p. 2 e 3);

che

l’istante è stato arrestato il 24.2.2003 (verbale di notifica di arresto e di

decisione 25.2.2005, p. 1);

che

l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di

gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse

pubblico, segnatamente il pericolo di fuga e i bisogni dell’istruzione (verbale

di notifica di arresto e di decisione 25.2.2005, p. 7);

che è stato scarcerato il 13.3.2003 (ordine di

scarcerazione 13.3.2003);

che - in applicazione della prassi in materia - per i

diciannove giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta viene

assegnato all’istante l’importo base di CHF 1'900.--, come postulato;

che

detto importo tiene conto della contenuta sofferenza per l'istante, che non ha

prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o

psichica, e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che

l'arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dal

decreto di abbandono (non motivato) 7.6.2004 e da questo stesso giudizio;

che

non vi sono peraltro elementi che giustificano un aumento o una diminuzione

della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in

precedenza;

che

l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza -

un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese, senza il rimborso

dell’IVA, come in precedenza;

che

l’indennità complessiva ammonta a CHF 5'719.40, di cui CHF 3'669.40 per spese

di patrocinio, CHF 1'900.-- per torto morale e CHF 150.-- per ripetibili di

questa sede;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di abbandono (non motivato) 7.6.2004 del procuratore pubblico __________

__________ (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 5'719.40.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster